Rilevazione degli apprendimenti degli studenti con disabilità visiva

Autore: Tommaso Daniele

Al Commissario Straordinario
gent.mo Paolo Sestito

INVALSI. Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
protocollo@invalsi.it

 

Rilevazione degli apprendimenti degli studenti con disabilità visiva

 

La nostra Unione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, esercita funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi, morali e materiali, delle persone con disabilità visiva, funzioni  riconosciute con decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, e confermate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.
Per l'azione che svolge, anche in collaborazione con gli Enti ad essa collegati o da essa dipendenti (la Biblioteca Italiana per i Ciechi, la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, la Sezione Italiana dell'Agenzia per la Prevenzione della Cecità, l'I.Ri.Fo.R. e il Centro Nazionale del Libro Parlato), la nostra Unione partecipa ai tavoli istituzionali che hanno, per materia, la disabilità.
In particolare, per decreto del 30 dicembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, la nostra Unione è componente della Consulta delle Associazioni, istituita in seno all'Osservatorio Permanente per l'Integrazione degli Alunni con Disabilità.
Ciò dato, ci permettiamo, signor Commissario, di pregarLa di volerci concedere di incontrarLa, per avere il Suo avvertito ed autorevole parere sulle condizioni con le quali gli allievi, ciechi ed ipovedenti, partecipano alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti scolastici, specie a quelle che hanno valore di  prova di esame di Stato.
Confidiamo che, con la squisita sensibilità che il Sottosegretario di Stato all'Istruzione, Marco Rossi Doria, ci ha assicurato esserLe propria, vorrà, signor Commissario, acconsentire al colloquio.
Per la sinteticità cui è doveroso attenersi quando ci si rivolge a persone chiamate ad alte funzioni e responsabilità, ci limitiamo, molto brevemente, a richiamare la Sua attenzione sulle seguenti circostanze:
• La facoltà concessa agli alunni e agli studenti, ciechi ed ipovedenti, di disporre delle prove di valutazione in formato elettronico o in caratteri braille non è sufficiente a garantire che le medesime prove risultino comprensibili, rimossi i riferimenti visivi e gli elementi grafici in esse contenuti.
• In assenza di tale garanzia, è possibile una sottovalutazione dei livelli degli apprendimenti, sottovalutazione che diventa pregiudizievole qualora concorra, come attualmente accade negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione, alla definizione delle votazioni individuali.
• I risultati delle prove, se, per misura anti-distorsiva, non entrano nelle analisi statistiche di carattere generale, possono, tuttavia, essere impiegati per verificare, per via comparativa, se e quanto il contesto sociale, il sistema educativo nel suo complesso e gli assetti organizzativi e le pratiche didattiche delle singole scuole e classi incidono sul successo scolastico degli allievi, ciechi ed ipovedenti.
Sperando di poter esporre più diffusamente le nostre ragioni nell'incontro, che contiamo ci vorrà accordare, La ringraziamo, signor Commissario, e Le porgiamo i nostri migliori saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele

Stato di disoccupazione – Richiesta intervento

Autore: Tommaso Daniele

Prof.ssa Elsa Fornero
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56 – 00187 Roma
Fax 06 4821207
segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it

Dott.ssa Francesca Valle
Capo della Segreteria
caposegreteriaministrofornero@lavoro.gov.it

Prof.ssa Laura Piatti
Segreteria tecnica del Ministro
segreteriatecnica@lavoro.gov.it

Stato di disoccupazione – Richiesta intervento

In occasione della recente entrata in vigore della Legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ritiene di particolare importanza richiamare l'attenzione di codesto onorevole dicastero su alcune recenti modifiche alla normativa disciplinante l'iscrizione alle liste di collocamento, che riguardano anche i lavoratori disabili e che potrebbero creare problemi di non semplice soluzione nell'immediato futuro.
Infatti, fra le numerose disposizioni che interessano il mercato del lavoro, l'art. 4 della legge ha introdotto alcune novità in materia di collocamento al lavoro, e in particolare di accesso alle liste di collocamento che trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori disabili, andando fra l'altro a modificare il Decreto Legislativo 21 aprile 2004, n. 181, il cui art. 4, comma 1, così disponeva prima dell'entrata in vigore della riforma citata:
"Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato   motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi".
Come è evidente, il requisito dello stato di disoccupazione, prima della riforma, era riconosciuto ai seguenti soggetti:
1) tutti coloro che sono senza lavoro e dichiarino l'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa;
2) tutti coloro che, pur lavorando, non percepiscano un reddito annuo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Sennonché, allo stato attuale la summenzionata disposizione è stata riformata dall'art. 4, comma 33, della citata legge n. 92/2012 nella seguente modalità:
1) la lett. a) è abrogata;
2) alla lett. c), le parole: "con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani" sono soppresse;
3) la lett. d) è sostituita dalla seguente: "sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi".
La modifica apportata alla lett. a) si rivela tanto più grave ed inspiegabile se letta in relazione al collocamento mirato previsto per coloro che sono affetti da disabilità ai sensi della legge n. 68/99.
Infatti, il nuovo testo normativo comporta l'automatica impossibilità di iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio per tutti quei giovani disabili, anche non vedenti, che abbiano svolto lavori o incarichi saltuari di qualsiasi natura anche se retribuiti in misura esigua.
Si ha ragione di temere che la disciplina, così modificata, comporterà non poche problematiche in relazione alla conservazione dello status di disoccupato a tutti quei lavoratori con disabilità anche grave come la cecità che trovino impieghi o incarichi di carattere saltuario.
Infatti, diverse strutture territoriali dell'Unione hanno già segnalato casi di giovani lavoratori ciechi o ipovedenti, promettenti e qualificati professionalmente, che, pur avendo percepito redditi di fatto insignificanti derivanti da occupazioni saltuarie, si sono visti respingere l'iscrizione alle liste speciali di collocamento per mancanza, appunto, del requisito della disoccupazione.
Questa conseguenza appare in aperto contrasto con la ratio della legge stessa, dal momento che va a penalizzare proprio le categorie che trovano maggiore difficoltà per entrare nel mercato del lavoro, ovvero soggetti che sono contemporaneamente giovani e disabili.
Sarebbe, quindi, necessario un tempestivo intervento, su impulso del Ministero direttamente interessato per materia, volto ad individuare possibili modifiche al testo della legge, con particolare riguardo al reinserimento di un tetto reddituale connesso all'individuazione dello stato di disoccupazione almeno per le categorie a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
Data la rilevanza sociale della problematica esposta, si confida in un benevolo accoglimento della presente richiesta e, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)

 

Non c’è più tempo da perdere: la Direzione Nazionale dichiara lo stato di emergenza del lavoro dei ciechi e degli ipovedenti

Autore: Tommaso Daniele

La riunione dei Presidenti regionali prima e la Direzione Nazionale poi, hanno accolto con entusiasmo la mia proposta di dichiarare lo stato d'emergenza del lavoro dei ciechi.
Sono anni che ci scontriamo con il muro di gomma del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con la pigrizia delle Regioni, senza cavare un ragno dal buco; sono anni che poniamo quesiti sui contributi figurativi in presenza dei profondi mutamenti intervenuti nel frattempo in materia previdenziale; sono anni che interroghiamo il Ministero sul concetto di posto-operatore da quando le nuove tecnologie hanno ridotto notevolmente lo spazio lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti; sono anni che chiediamo allo stesso Ministero di individuare nuove professioni lavorative per i ciechi e gli ipovedenti ed un intervento nei confronti della Conferenza delle Regioni per l'attuazione del decreto Salvi del 2000 che individua tre nuove attività lavorative: l'addetto alle relazioni con il pubblico, il gestore di banche dati e l'operatore di marketing. Ma il risultato è stato sempre lo stesso: il silenzio o vaghe promesse.
Sembrava che le cose potessero cambiare dopo l'incontro del 2011 con il Ministro Sacconi, che aveva mostrato grande attenzione e disponibilità per le nostre problematiche e sembrava voler porre termine ad un così lungo, deplorevole periodo di inerzia; cosa che indusse la Direzione Nazionale a
conferirgli il Premio Braille nonostante si sapesse che il Ministro era l'ispiratore della famigerata riforma sull'assistenza.
Poi, la crisi di Governo: non ci hanno riservato migliore trattamento i nuovi inquilini del Ministero del Lavoro; più volte, sia pure fugacemente, ho avuto occasione di porre il problema del lavoro dei ciechi e degli ipovedenti al Sottosegretario Maria Cecilia Guerra e allo stesso Ministro, anche in occasione dell'ultima riunione dell'Osservatorio sulla disabilità. Il Viceministro, Michel Martone è stato avvicinato dal responsabile del settore lavoro, Paolo Colombo ed è stato destinatario di numerose missive da parte dei nostri uffici. L'unico risultato ottenuto è stato un incontro con il Direttore Generale del Ministero, dr. Raffaele Tangorra, che è stato gentilissimo ma risultati finora non ne abbiamo avuti.
Uguale trattamento abbiamo avuto dal Ministero della Pubblica Istruzione al tempo del Ministro Maria Stella Gelmini, che nella sua riforma degli istituti tecnici ha completamente dimenticato i ciechi e gli ipovedenti.
Si ha la sensazione che la nuova classe politica, influenzata anche dalle altre associazioni di disabili e dalla Confindustria, che ci vedono come dei privilegiati, considerino le leggi speciali del collocamento dei ciechi e degli ipovedenti come qualcosa di superato e che ci sia la voglia di inserirci nelle regole del collocamento obbligatorio degli altri disabili obbedendo alla logica  perversa di voler fare parti uguali tra disuguali.
Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo accettare tutto questo, dobbiamo, invece, tutti insieme innalzare la bandiera della resistenza, forti delle nostre buone ragioni; il lavoro, insieme all'istruzione, ha sempre costituito la via maestra per la piena conquista dell'integrazione sociale.
Paolo Bentivoglio sosteneva che "il lavoro è luce che ritorna", io mi permetto di aggiungere che il lavoro è lo strumento per la conquista della dignità di ogni uomo e in particolare dei ciechi e degli ipovedenti che devono sempre dimostrare di essere più bravi degli altri per essere considerati cittadini con pari dignità.
Dobbiamo innalzare, dunque, la bandiera della resistenza e dar vita ad una campagna di sensibilizzazione e di protesta insieme. È davvero singolare che ci si voglia privare del lavoro proprio oggi che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata e ratificata dal nostro Governo, ne affermi la intangibilità senza se e senza ma per tutti i disabili del mondo.
Non c'è più tempo da perdere, dobbiamo difendere le leggi speciali senza falsi pudori e pretendere che esse siano estese ad altre categorie di lavoratori ciechi ed ipovedenti. Le leggi speciali sono il frutto dell'intelligenza dei nostri predecessori che hanno saputo dimostrare che le possibilità lavorative dei ciechi sono largamente inferiori a quelle degli altri disabili; non costituiscono, quindi, un privilegio ma una dura necessità.
Le leggi speciali costituiscono anche una difesa contro il pregiudizio dei datori di lavoro che ancora oggi, nonostante le grandi prove di professionalità dei ventimila lavoratori ciechi, non li assumono volentieri e si oppongono con pervicacia in Parlamento alle modifiche migliorative della legge 113 del 1985 (centralinisti telefonici) e della legge 29 del 1994 (terapisti della riabilitazione). Ad onore del vero, a tale pregiudizio hanno notevolmente contribuito anche quei lavoratori ciechi che hanno abusato dei benefici previsti dalla legge 104 del 1992, giustamente pensata per quei disabili con necessità speciali; più volte abbiamo discusso in Consiglio Nazionale sull'opportunità di avvalersi di tali benefici e abbiamo concluso che trattandosi di diritti soggettivi la scelta spettava al singolo lavoratore. Tuttavia, è innegabile che l'uso indiscriminato della 104 appanni l'immagine del lavoratore cieco che l'impegno associativo aveva così faticosamente accreditato.
Forse è tempo di tornare ad affermare con forza che accanto ai diritti esistono anche i doveri dei ciechi. Sarà più facile pretendere che venga attuata la legge 144 del 1999 che delega il Ministero del Lavoro ad individuare nuove professioni per i ciechi ogni volta che le nuove tecnologie lo rendano possibile.
Lasciatemi dire, con un pizzico di polemica nei confronti di coloro (per fortuna pochi!) i quali affermano che l'Unione non ha fatto abbastanza in materia di lavoro, che siamo stati previgenti, lungimiranti 13 anni fa e che il decreto Salvi del 2000 è frutto della nostra intuizione e della nostra azione; che poi dopo 13 anni non sia stato ancora attuato è solo colpa dell'ottusità della politica e della burocrazia e in qualche misura anche dello scarso impegno, salvo rari casi, delle nostre strutture periferiche.
Ma ora, bando alle polemiche e impegniamoci tutti insieme affinché sia riconosciuta la figura del perito fonico, il cui profilo è stato già elaborato in collaborazione con l'Università di Reggio Calabria; ma dobbiamo fare di più, dobbiamo affiancare al perito fonico altre figure professionali che pensiamo di scoprire attraverso un concorso di idee che di fatto viene bandito con il presente articolo. Metteremo in palio una "Matrioska" di grande valore artistico perché dipinta a mano.
A breve sarà inserito sul sito dell'Unione un blog aperto alla partecipazione di tutti e avviato un confronto sulla lista di discussione della Commissione lavoro e sul nostro Giornale on line (http://giornale.uici.it/). Sarà, in settembre, convocata un'Assemblea on-line per una discussione a 360° sulla materia, poi, subito dopo, la Direzione sceglierà l'idea migliore e premierà il vincitore.
Dobbiamo ottenere che la Conferenza delle Regioni si pronunci sui dubbi interpretativi del decreto Salvi ed equipari le tre nuove figure professionali a quella dell'operatore telefonico con gli stessi benefici previsti per loro dalla legge 113 del 1985.
Dobbiamo, infine, utilizzare meglio gli spazi occupazionali per i ciechi e gli ipovedenti previsti dalla legge 68 del 1999 a favore di quelle figure professionali non protette dalle leggi speciali.
Lasciatemi dire, ancora una volta, che non è stato facile in quel periodo difendere le leggi speciali, eravamo uno contro tutti, abbiamo vinto per la forza delle nostre ragioni, ma abbiamo vinto anche per il prestigio della nostra Unione.
Di appelli all'unità ne ho fatti tanti nei miei 27 anni di Presidenza, ma credo che ne valga la pena: questa volta la posta in gioco è di quelle sulle quali non si può scherzare, se qualcuno si diverte a piantare le proprie bandierine, faccia pure, ma si ricordi che al di sopra delle bandierine c'è la bandiera, quella vera: la bandiera dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che tante volte abbiamo issato sul pennone più alto dei palazzi del Governo, del Parlamento, delle Regioni, delle Province, dei Comuni. La bandiera che parla del presente, del passato e guarda al futuro; il futuro dei ciechi passa attraverso il lavoro, senza il lavoro c'è solo esclusione sociale e il ritorno alle miserie di un secolo fa.
Per questo obiettivo, l'Unione dovrà mobilitarsi con la passione civile e il senso di responsabilità dei tempi migliori; il contesto nel quale ci muoviamo è estremamente difficile, si può definire con un solo aggettivo: drammatico.  Ma è proprio in queste situazioni che l'Unione ha sempre trovato le energie migliori e ha vinto. Vinceremo anche questa volta, tanto più che le nostre richieste sono a costo zero.
La Direzione Nazionale sarà in prima fila, dichiareremo da subito lo stato di emergenza alla radio, alla televisione, sui giornali; ci sarà una conferenza stampa in settembre, vi chiederemo di organizzare un sit-in presso le Prefetture e portare un documento ai Prefetti che dovrà essere inviato al Governo;  chiederemo, anzi pretenderemo un incontro con il Ministro e se non basterà, se non avremo soddisfazione, sarà manifestazione, una grande manifestazione, quella che tanti di voi sognano da tempo. Voglio la stessa frenesia che avete messo nella difesa dell'indennità di accompagnamento.
Sì, amici, perché il lavoro vale più dell'indennità di accompagnamento.
Non c'è più tempo da perdere, avanti insieme, dunque.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele

 

CGIL, CISL e UIL a sostegno dei massofisioterapisti e fisioterapisti ciechi

Autore: Tommaso Daniele

Il 10 luglio 2012, i Segretari Nazionali della CGIL Funzione Pubblica, della CISL Funzione Pubblica e della UIL Federazione Poteri Locali, Cecilia Taranto, Daniela Volpato e Giovanni Torluccio, hanno chiesto al Ministro della Salute, Renato Balduzzi, e al Presidente della Commissione Sanità della Conferenza Stato Regioni, Luca Coletto, l'urgente apertura di un confronto sulle questioni connesse all'inquadramento delle figure del massaggiatore, del massofisioterapista e del terapista della riabilitazione e sull'ulteriore questione dell'accesso all'impiego dei fisioterapisti ciechi.
L'iniziativa sindacale consegue all'incontro del 3 luglio 2012, nel corso del quale l'Associazione Italiana dei Fisioterapisti (AIFI), la Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti (FNCM) e la nostra Unione hanno rappresentato, a CGIL, CISL e UIL, la necessità di ottenere la soppressione dei corsi, attivati all'interno dei sistemi formativi regionali per il conseguimento delle qualifiche abilitanti all'esercizio delle professioni di massaggiatore, massofisioterapista e terapista della riabilitazione, mediante l'abrogazione delle leggi istitutive di dette professioni.
La cassazione di norme, disciplinanti attività che, nell'ordinamento previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono definite professioni ed arti sanitarie ausiliare e che, nell'ordinamento scaturito dal medesimo decreto, non sono più, in alcun modo, riconducibili all'area sanitaria, è essenziale per evitare che risorse, quanto mai preziose nel presente stato di crisi, vengano malaccortamente impiegate nella formazione di figure difficilmente collocabili, posto che la formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, attraverso corsi di livello universitario.
Per la nostra Unione è, inoltre, iniquo che un percorso formativo, che l'evoluzione ordinamentale ha precluso alle persone cieche, rimanga nell'offerta di un sia pur ridotto numero di Regioni, nella fattispecie l'Umbria e l'Abruzzo. Ricordiamo, al riguardo, che, a seguito del passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, attuato con il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87, e con le intese in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, gli istituti scolastici, presso i quali si è fin qui realizzata la formazione dei massofisioterapisti ciechi, tipicamente l'Aurelio Nicolodi di Firenze e il Paolo Colosimo di Napoli, dall'anno scolastico 2012/2013, potranno essere autorizzati ad attivare, nell'ambito dell'indirizzo quinquennale "Servizi socio-sanitari", esclusivamente percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica triennale di "operatore del benessere".
Le norme sono abrogate, facendo salvi i diritti acquisiti alla data di emanazione del provvedimento di cassazione. In particolare, è riconosciuto il valore legale dei titoli conseguiti anteriormente all'atto abrogativo; sono tutelati i rapporti di lavoro dipendente istituiti in ragione dei predetti titoli ed è regolata la posizione di chi, all'entrata in vigore del dispositivo, risulti in corso di formazione. Sono, inoltre,  salvaguardati i diritti, dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi, al collocamento obbligatorio e ai trattamenti normativi ed economici previsti dalla legge.
Nell'incontro del 3 luglio, la nostra Unione ha richiesto ed ottenuto il sostegno sindacale su un ulteriore punto: la revisione della legge 11 gennaio 1994, n. 29, che reca norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti e che è, e resta, priva di applicazione, a meno di non sostituire le parole "terapista della riabilitazione" con le parole "fisioterapista e figure equipollenti".
Il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741, ha individuato nel fisioterapista la figura che svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e delle funzioni viscerali. Considerato che in tali aree, operavano, con differenti criteri, modalità e responsabilità, già altre figure, con il decreto ministeriale 27 luglio 2000, è stata riconosciuta, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso alla formazione post-base, l'equipollenza di diversi diplomi, ivi incluso quello del terapista della riabilitazione, al diploma universitario di fisioterapista. È, dunque, per un'incoerenza lessicale che i fisioterapisti ciechi restano esclusi dal godimento di tutele già in essere e che concernono una materia fondamentale come quella dell'inserimento al lavoro. Nel caso fosse possibile, la legge n. 29 andrebbe modificata, oltre che nel glossario, anche, nell'art. 4, che, per l'appunto, disciplina il collocamento obbligatorio. La proposta è di vincolare tutte le strutture sanitarie, pubbliche e convenzionate, che svolgano attività riabilitative, ad assumere in ruolo un fisioterapista, o figura equipollente, cieco e a riservare, quando il numero degli addetti alle attività di riabilitazione sia superiore a venti, un posto ogni venti, o frazione di venti, a un fisioterapista, o figura equipollente, cieco, con possibilità, per le sole strutture convenzionate, di derogare dalla riserva aggiuntiva, previo accordo in sede di contrattazione aziendale.
Il nostro auspicio è che il confronto richiesto da CGIL, CISL e UIL venga avviato, approfondito e concluso in tempi brevi e che, in tale sede, venga data coerente soluzione alle molte difficoltà conseguite, per i massofisioterapisti ed i fisioterapisti ciechi, dal riordino delle figure professionali sanitarie e dei relativi percorsi di formazione.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele

 

Lavoratori non vedenti – Applicazione legge 113/1985 – Criticità

Autore: Tommaso Daniele

Viceministro prof. Michel MARTONE

Capo Segreteria dott.ssa Adriana BONANNI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: Lavoratori non vedenti – Applicazione legge 113/1985 – Criticità

Spettabile professore MARTONE,

è da diversi anni che questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha richiesto a codesto Dicastero una definitiva soluzione ad alcune criticità occupazionali in ordine all'applicazione ai lavoratori non vedenti della normativa evidenziata in oggetto.
Al riguardo, si premette quanto segue:

* Interpretazione art. 3, comma 1, legge n. 113/1985 – Caratteristiche tecniche del centralino – Tutela occupazionale: Si è già avuto modo di notare, nei quesiti inoltrati in precedenza, che accade sempre più di frequente che i datori di lavoro non ottemperino agli obblighi prescritti dalla suddetta legge adottando sistemi telefonici dotati di risponditori automatici, che di fatto rendono antieconomico l'obbligo di assumere. Va evidenziato che è la stessa legge ad indicare il modo per superare tale problema. Con l'art. 8, infatti, essa prevede che siano a carico della Regione competente per territorio le trasformazioni tecniche dei centralini necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinista telefonico.
Pertanto, nonostante l'intervento delle nuove tecnologie, che hanno modificato sostanzialmente la struttura e il funzionamento dei centralini telefonici, l'introduzione di un qualsivoglia meccanismo di selezione passante non elimina automaticamente la possibilità di prevedere il posto operatore.
Con un'approfondita analisi, si rileva che la legge 113 del 1985 ha previsto anche questa ipotesi, laddove il testo riporta l'inciso "…o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore".
A tale proposito, appare evidente come il citato art. 3, comma 1, riconosca che, per definire se un impianto telefonico di un ufficio sia o meno idoneo al collocamento obbligatorio di un centralinista telefonico non vedente, debbano esserne valutate non solo le caratteristiche tecniche, ma anche l'effettiva presenza di un operatore.
Tale interpretazione, oltre ad essere in linea con l'intera legge, volta alla massima occupazione dei centralinisti non vedenti iscritti nell'apposito albo professionale, si inserisce nel quadro delle norme antielusive contenute nei successivi articoli (cfr. gli artt. 5 e 10).
Non sembra, quindi, coerente con la volontà del Legislatore permettere che una importantissima occasione di lavoro ed integrazione sociale per i disabili visivi sia inficiata da una applicazione restrittiva e contraria alla ratio della legge n. 113/1985.

* Operatori telefonici non vedenti – Centralizzazione impianto di telefonia – Riqualificazione professionale: Siamo venuti a conoscenza che sono in atto, sia presso l'Agenzia delle Entrate (già da qualche anno) sia presso l'INPS (recentemente), processi di de-territorializzazione degli impianti telefonici, con l'avviamento di una centralizzazione di sistema su ROMA che svincolerà nei prossimi mesi la fruizione dei servizi di comunicazione dalla dislocazione geografica delle rispettive sedi periferiche.
Ferma restando l'autonomia organizzativa che ogni datore di lavoro ha in materia di gestione del personale e sua collocazione secondo le mansioni attribuite, si sottolinea che anche i centralinisti non vedenti, opportunamente aggiornati alla luce del progresso tecnologico nel campo della telefonia, possono essere riconvertiti a professionalità superiori (gestione di comunicazioni inbound e outbound, utilizzo di data base, assistenza ai servizi di telemarketing e telesoccorso, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2000, in applicazione dell'art. 45, comma 12, della legge n. 144/1999), senza, al contempo, penalizzare le aspettative di chi li ha assunti.
Secondo i criteri di gestione qualitativa dell'offerta all'utente, la presenza di un centralinista assicura in ogni caso una risposta all'utente e quindi un servizio migliore con informazioni maggiormente dettagliate, soprattutto in enti di grandi dimensioni.
La riqualificazione dei centralinisti non vedenti tende ad ottemperare al fondamentale presupposto di legge per il collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 68/1999 e, contestualmente, dà un forte segnale di fiducia per un modello vincente, dove il lavoratore disabile sia protagonista di un processo di implementazione continua.
Nel rispetto che nutriamo per le attività lavorative dei centralinisti non vedenti particolarmente usuranti, ma soprattutto nella consapevolezza della grave congiuntura economica che il Paese sta attraversando, la certezza dell'impegno a investire sulle risorse umane del personale non vedente sarebbe una testimonianza eloquente di sensibilità nei confronti delle categorie più svantaggiate in chiave di integrazione socio-lavorativa.

* Legge n. 113/1985 – Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti – Atto Senato 1184 (discusso congiuntamente con Atto Senato 406 e 2560): Si tratta di un provvedimento che mira ad aggiornare ed adeguare la normativa che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti e che attualmente è contenuta nella legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale, pur avendo favorito nel corso del tempo l'avviamento al lavoro di migliaia di centralinisti, necessita oggi di alcune integrazioni.
Infatti, il contesto normativo e sociale in continua evoluzione, così come i progressi tecnologici, soprattutto nel campo delle ICT, rendono necessario questo intervento normativo, dato che la legge in parola riguarda un settore sensibile dal punto di vista dell'integrazione socio-lavorativa dei giovani ciechi e ipovedenti, i quali appunto, come anzi detto, trovano crescenti difficoltà ad inserirsi in un mercato del lavoro che sempre più spesso, con l'eliminazione dei centralini telefonici, sta drasticamente riducendo i posti di lavoro ad essi riservati.
Sul piano della copertura economica, si assicura che la proposta di legge non introduce nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, ma si limita a definire in maniera diversa i criteri di individuazione dei soggetti che sono già tenuti al collocamento obbligatorio alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intercorse e delle disposizioni attuative della legge n. 113/1985, rappresentate sostanzialmente dal citato D.M. 10/01/2000.
Inoltre, deve essere tenuto presente che il testo vigente della legge n. 113/1985, all'art. 9, comma 3, già prevede un apposito stanziamento di bilancio per far fronte al maggior onere derivante dall'applicazione delle disposizioni in essa contenute. Ulteriore prova ne è la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 18.09.1985, (pubblicata in G.U. n. 235 del 05.10.1985) che al punto 6.2 precisa le metodologie di rimborso degli oneri sostenuti da parte dello Stato in applicazione dell'art. 9 della legge n. 113/1985, a valere sul capitolo di bilancio appositamente definito.
Infine, a conferma di una totale copertura degli oneri derivanti dalla legge in parola, soccorre anche la circolare del Ministero del Tesoro 27/05/1992 n. 12/I.P. (in G.U. n. 127 dell'1.06.1992), che conferma che il maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio concesso ai lavoratori non vedenti viene recuperato dalle casse pensioni, amministrate direttamente dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (cfr. D.M. Tesoro 04/04/1991 in G.U. n. 204 del 31/08/1991 e circ. Min. Tesoro n. 67 del 28/10/1991 in G.U. n. 276 del 25/11/1991).
Non sembra, quindi, potersi dubitare che la disposizione di cui si richiede l'introduzione nel vigente ordinamento trovi una completa copertura finanziaria, potendo godere dello stanziamento in essere nel bilancio dello Stato, la cui esistenza e capienza è comprovata dalle disposizioni applicative prima richiamate.
In considerazione della pregnante rilevanza sociale di questa materia, gentile Professore, Le sarei, quindi, particolarmente grato se volesse frapporre i Suoi buoni uffici affinché la proposta di legge Atto Senato 1184 sia inserita all'ordine del giorno della Commissione entro il più breve tempo possibile.

* Centri per l'Impiego – Monitoraggio sul territorio: Sono pervenute all'Unione numerose segnalazioni di protesta circa la scarsa attività di monitoraggio condotta sul territorio da parte degli Ispettorati provinciali del Lavoro, in particolare ai fini del rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei portatori di handicap nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati.
A riprova di una situazione che colpisce tutti i lavoratori disabili, basti citare i dati presentati in Parlamento in occasione della relazione sull'attuazione della legge n. 68 del 1999 che hanno evidenziato un calo del 34 per cento dei lavoratori disabili occupati in Italia.
 Tra le categorie più colpite ci sono i centralinisti telefonici non vedenti, che il Legislatore ha
inteso tutelare con norme ad hoc. Un esempio su tutti è il caso verificatosi a MILAZZO dove il Centro per l'Impiego di MESSINA, più volte da noi sollecitato a verificare in termini di collocamento mirato la vacatio del posto operatore presso il Comune, ha assunto un comportamento di ingiustificata reticenza.
Gli Ispettorati chiamati ad accertare la vigenza, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della normativa sul collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti troppo spesso si limitano a richiedere agli attori datoriali le caratteristiche tecniche del centralino, arrivando in taluni casi ad una definizione di insussistenza di un obbligo all'assunzione, basandosi esclusivamente su dette caratteristiche e ignorando sia l'indicazione in segreteria telefonica dell'esistenza del centralino, sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico.
Il Dicastero della Funzione Pubblica ha convalidato d'autorità una linea interpretativa in seno alla Pubblica Amministrazione secondo cui la categoria protetta è meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione, normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa speciale.
Ciò considerato, sarebbe oltremodo opportuno che codesto Ministero dirami sul territorio soluzioni operative più stringenti per lo svolgimento delle attività di collocamento in loco degli Ispettorati del Lavoro, in base a parametri di valutazione omogenei per tutti.
Sarebbe necessario, altresì, un più puntuale aggiornamento delle liste speciali dei portatori di handicap, gestite sempre dai Centri per l'Impiego, per garantire al meglio la giusta permanenza, l'aggiornamento e le eventuali nuove inclusioni dei candidati disabili, per ciascun tipo di classe e di concorso.

Premesso quanto sopra, e tenuto conto della costante se non stringente attualità dei problemi sollevati e della conseguente necessità di pervenire ad un'urgente e definitiva soluzione degli stessi, si trasmette in allegato tutta la documentazione da noi ritenuta utile, che espone in maniera dettagliata le questioni sollevate.
Le sarei, comunque, particolarmente grato se volesse richiedere ai responsabili delle Direzioni Generali competenti per materia di esaminare la documentazione trasmessa, in maniera da poter cominciare ad affrontare le varie questioni che, ci permettiamo di ripetere, rappresentano una seria ipoteca sul futuro di tutti i lavoratori ciechi ed ipovedenti.
Naturalmente l'Unione, associazione storica che per legge e Statuto associativo rappresenta i diritti e gli interessi dei non vedenti in Italia, si rende pienamente disponibile per un incontro, che apparirebbe di grande utilità, nei tempi e con le modalità che Lei riterrà più opportune.
Per ogni eventuale contatto, si può fare utilmente riferimento all'Ufficio Lavoro e Previdenza di questa Presidenza Nazionale ai seguenti recapiti: tel. 335 6094533 (Avv. COLOMBO), tel. 06/69988409 (Dr. LOCATI) e tel. 06/69988312 (Dr. CECCARELLI), e-mail lavoro@uiciechi.it.
Certo della Sua sensibilità riguardo questa tematica di pubblico interesse, e del Suo impegno in tal senso, voglia gradire i più sentiti ringraziamenti da parte dell'Unione e da parte di tutti i lavoratori non vedenti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele

Centri per l’Impiego – Lavoratori disabili – Tutela occupazionale

Autore: Tommaso Daniele

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro

Direzione Generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

OGGETTO: Centri per l'Impiego – Lavoratori disabili – Tutela occupazionale

Sono pervenute a questa Presidenza Nazionale numerose segnalazioni di protesta delle strutture periferiche dell'Unione circa la scarsa attività di monitoraggio condotta sul territorio da parte dei Centri Provinciali per l'Impiego, in particolare ai fini del rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei portatori di handicap nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati.
Tra le categorie più colpite ci sono i centralinisti telefonici non vedenti, che il Legislatore ha inteso tutelare con norme ad hoc, ovvero la legge n. 113 del 1985, confermata nella sua validità dalla legge n. 68/199, art. 1, comma 3, oltre a considerare i nuovi profili professionali equipollenti al centralinismo, ai sensi della legge n. 144 del 1999, art. 45, comma 12, e relativo decreto ministeriale 10.1.2000.
A fronte di un ricco masterplan dei servizi per l'impiego concertato da codesto Ministero con Regioni, Province e parti sociali, allo stato fattuale però gli effetti di una politica frammentata e di scarso coordinamento fra gli enti locali e i Centri per l'Impiego rischia in talune realtà di paralizzare la loro azione di far incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre.
Oggi la grave crisi occupazionale richiede necessariamente un costante controllo d'autorità del territorio ed una significativa pianificazione in grado di incidere sul mercato del lavoro a livello decentrato grazie a una serie di servizi mirati a tutelare, tra gli altri, proprio i lavoratori più svantaggiati, in termini di cooperazione degli interventi da parte dei Centri per l'Impiego insieme alle amministrazioni locali.
A riprova di una situazione che colpisce tutti i lavoratori disabili, basti citare i dati presentati in Parlamento in occasione della relazione sull'attuazione della legge n. 68 del 1999 che hanno evidenziato un calo del 34 per cento dei lavoratori disabili occupati in Italia.
Lo sforzo per il superamento di tali criticità deve però essere ulteriormente rafforzato e deve tradursi in azioni coerenti da parte dei Centri per l'Impiego perché soltanto in questa ottica possono essere fatti progetti di crescita economica, ma soprattutto sociale e culturale.
Come Unione abbiamo già preso posizione al riguardo; il nostro Comitato Tecnico Nazionale dei Centralinisti, organo consultivo dell'Unione, è intervenuto in loco, ciascun componente per area di pertinenza, per verificare se ci fossero gli estremi di legge per l'assunzione di centralinisti non vedenti presso alcune amministrazioni pubbliche e talune aziende private, dove risultano vacanti ormai da tempo i posti operatori.
Secondo le informazioni relative, ad es., alla regione CAMPANIA, ci risultano inoccupati 23 centralinisti non vedenti nella Provincia di AVELLINO, 25 a CASERTA, 77 a NAPOLI, 36 a SALERNO per un totale di 161 centralinisti telefonici non vedenti, a cui il Legislatore ha riservato una normativa di favore (la citata legge n. 113/1985 e, in generale, la legge n. 68/1999 relativamente al rispetto delle quote di riserva di disabili in organico).
Le nostre istanze di intervento dirette a codesto Ministero (vedasi ad es. note UIC prot. 4051, 4052 e 8607 del 2012 relative alla vacanza di posti operatori per centralinisti non vedenti nella Provincia di SALERNO), nascono dalla necessità di trovare un interfaccia istituzionale autorevole che ascolti le nostre urgenze, visto che in taluni casi i Centri per l'Impiego non danno risposte concrete alle nostre segnalazioni.
Le criticità della CAMPANIA sono, comunque, riscontrabili anche in altre realtà d'Italia, come rappresentato in più occasioni sempre dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Ciò considerato, si è a richiedere, con la massima cortesia, di diramare sul territorio soluzioni operative più stringenti per lo svolgimento delle attività di collocamento in loco dei Centri per l'Impiego, secondo parametri di valutazione omogenei per tutti.
Si è a pregare, altresì, per un più puntuale aggiornamento delle liste speciali dei portatori di handicap , gestite sempre dai Centri per l'Impiego, per garantire al meglio la giusta permanenza, l'aggiornamento e le eventuali nuove inclusioni dei candidati disabili, per ciascun tipo di classe e di concorso.
Il nostro interesse per l'occupazione dei lavoratori non vedenti è estendibile, in senso lato, a tutta una classe di disabili a rischio di definitiva esclusione dal mercato del lavoro.

Questa Presidenza Nazionale resta in attesa di conoscere le determinazioni che codesto Ministero vorrà adottare al riguardo.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele

C’è ancora qualcuno che ringrazia

Autore: Tommaso Daniele

La nostra Unione si è fatta carico di difendere un cieco a cui era stato assegnato, contro il suo volere, un Amministratore di Sostegno. Ecco la sua lettera.

* * * * * *

Egr. Presidente U.I.C. Prof. TOMMASO DANIELE

Egr. Presidente dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, desidero comunicarLe, che ho vinto la causa concernente la revoca dell' A.d.S. ovvero dell'Amministratore di Sostegno Avv. Alessandro Cordella e della Giudice Tutelare Liliana Guzzo.

Tutto questo è avvenuto anche grazie al Suo contributo finanziario e ai due avvocati di ottima professionalità: Avv. Giuseppe Arcidiacono del Foro di Roma e Avv. Giovanni Borgo del Foro di Venezia.

La mia pazienza per questo Ad.S., che io non avrei e non ho mai voluto e accettato, è durata 697 giorni e precisamente dal 18 giugno del 2010 al 15 maggio del 2012, quando nell'udienza al tribunale di Venezia il Pubblico Ministero Carlo Mastelloni ha dichiarato la revoca.

Per maggiori dettagli e ragguagli, eventualmente, potrò farglieli conoscere in un futuro prossimo perché adesso sono estremamente ingolfato di cose da scrivere, da leggere, da comunicare, da imparare e da studiare.

Deferenti saluti e di nuovo grazie infinite con grande entusiasmo e riconoscenza. Cordialmente Alfonso Scattolin.

 

 

Problemi occupazionali dei non vedenti – Richiesta incontro

Autore: Tommaso Daniele

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'inclusione
e le politiche sociali
Direttore Generale
Dott. Raffaele Tangorra

 

OGGETTO: Problemi occupazionali dei non vedenti – Richiesta incontro

Gentile Dottor Tangorra,

abuso ancora una volta della Sua gentilezza per trasmetterLe la nota indirizzata alla dr.ssa Paduano, responsabile della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, nella quale venivano evidenziate le maggiori problematiche attualmente incontrate dai giovani ciechi e non vedenti nell'ingresso nel mondo del lavoro e che, nonostante ripetuti solleciti, è rimasta senza riscontro.
Come ricorderà, nel corso dei recenti incontri, anche in sede dell'Osservatorio, ho avuto più volte modo di sottolineare come le tradizionali professioni per i non vedenti stiano ormai scomparendo, senza che, purtroppo, esse vengano sostituite da valide alternative, soprattutto per mancanza di interventi di ordine sia legislativo che amministrativo.
Proprio a tale scopo sarebbe di enorme importanza riuscire ad incontrare personalmente i responsabili del Ministero che si occupano delle politiche attive in materia di mercato del lavoro per cercare di mettere a punto le strategie operative più opportune al fine di garantire una occupazione dignitosa a tutti quei giovani che soffrono di disabilità visive e non riescono a vedere concretizzate le loro a volte cospicue capacità professionali. 
Ben conoscendo la Sua sensibilità su tali argomenti, La vorrei, quindi, pregare, ancora una volta, di frapporre i Suoi buoni uffici per l'organizzazione di questo incontro, nel solo interesse del futuro di molti giovani disabili.
L'occasione mi è gradita per porgerLe i più cordiali saluti e per manifestarLe i sensi delle mia stima e considerazione.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)

ISEE – Articolo di “Repubblica”

Autore: Tommaso Daniele

Inserisco un aritocolo di Repubblica che riassume bene il problema dell'ISEE.

 

E' pronta la stretta del governo Monti sui criteri di accesso al Welfare di
base. L'ultima bozza del decreto della presidenza del Consiglio è stata
presentata nei giorni scorsi ai sindacati e al mondo delle associazioni: un
documento composto da 12 articoli che rivede il calcolo dell'Isee,
l'indicatore della situazione economica, in pratica una sorta di denuncia
dei redditi rinforzata che viene richiesta per accedere ai servizi sociali e
al welfare, gestiti dai Comuni e dall'Inps. Viene investita un grande parte
dei servizi sociali, che riguardano circa 7,4 milioni di persone che spesso
assommano più prestazioni: si va dagli asili nido (31,8 per cento), agli
sconti sulle tasse universitarie (14,7 per cento). Comprese le forme di
assistenza erogate dall'Inps: dagli assegni di maternità agli assegni di
sostengo al nucleo familiare (in totale il 64,8 per cento). Ben il 27,3 per
cento degli utenti Isee accede ai servizi sanitari (assistenza domiciliare e
case di riposo). Avere questi servizi sarà più difficile appena sarà varato
il decreto previsto dal "Salva Italia" del dicembre scorso. Nel calcolo del
reddito massimo al di sotto del quale si ha il semaforo verde di accesso al
servizio entrano infatti nuove voci. Alla base del reddito lordo Irpef si
aggiungeranno il valore dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi,
i redditi guadagnati attraverso i voucher e anche, paradossalmente, la
social card. Ma la novità più importante sono i pesi delle componenti
patrimoniali, casa e rendite finanziarie. Il peso degli immobili, ai fini
della determinazione del reddito Isee, era calcolato fino ad ora in base
alla semplice rendita catastale: dall'approvazione del decreto entra
nell'Isee il "diabolico" meccanismo Imu, si dovrà infatti tenere conto della
rendita catastale rivalutata dell'85 per cento. Di conseguenza molti
sforeranno la soglia massima: o non avranno più diritto o pagheranno per
intero i servizi sociali.  L'altro aspetto riguarda le rendite finanziarie:
fino ad oggi Bot e Cct sono considerati ai fini del calcolo dell'Isee solo
al valore nominale, mentre per fondi comuni, azioni e obbligazioni si
calcola una rendita finanziaria presunta pari al tasso legale di sconto che
va a comporre l'imponibile. Con la riforma i titoli di Stato entrano a pieno
titolo nel calcolo Isee: con la novità che il reddito finanziario presunto
sarà legato ai Btp decennali, soggetti alla variabilità dei terribili e ben
noti spread. Cambia, e diventa più leggero il meccanismo della franchigia
che consentiva di abbattere il reddito Isee. Mutui, proprietà della casa e
costi per l'affitto peseranno di meno. Mentre sarà introdotta – questa è una
agevolazione – una franchigia generalizzata volta a tutelare lavoratori
dipendenti e pensionati pari a 2.000 euro. Risolto anche il tema spinoso
dell'ancoraggio al reddito di alcune prestazioni: gli assegni di maternità e
gli assegni al nucleo familiare Inps saranno legati al reddito Isee (fino ad
oggi fa fede invece il lordo Irpef). Ciò non avverrà – come invece disponeva
una prima versione del decreto – per gli assegni di accompagnamento degli
invalidi. Stretta anche sui controlli: per la prima volta una norma dispone
che anche le prestazioni sociali siano sottoposte ad accertamenti al fine di
verificare la sussistenza delle caratteristiche che rendono necessario il
sostegno pubblico.

 

Riunione del Comitato Esecutivo della FAND

Autore: Tommaso Daniele

Il giorno 21 giugno si è riunito il Comitato Esecutivo della FAND per esaminare la bozza del decreto sull'ISEE ed ha deciso di proporre a Sottosegretario Guerra le seguenti modifiche:

 

atteso che il decreto ministeriale 05/02/1992 riconosce al sordomutismo  o sordità prelinguale la percentuale di invalidità pari all'80%, di cui alla legge 381/70,  508/88 e 95/2006, i sordi prelinguali siano considerati disabili gravi.

Esaminati, inoltre,  gli importi delle franchigie ritiene che debbano  essere  così rivisti:

–  disabili medi: 3500 Euro annui;

–  disabili gravi: 6500 Euro annui;

–  disabili non autosufficienti: 10.000 Euro annui.

Tale suggerimento trova fondamento  dal calcolo matematico  annuale delle indennità percepite dalle varie  categorie  di disabilità, per compensare  i servizi necessari non erogati.