Lavoratori non vedenti – Applicazione legge 113/1985 – Criticità

Autore: Tommaso Daniele

Viceministro prof. Michel MARTONE

Capo Segreteria dott.ssa Adriana BONANNI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: Lavoratori non vedenti – Applicazione legge 113/1985 – Criticità

Spettabile professore MARTONE,

è da diversi anni che questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha richiesto a codesto Dicastero una definitiva soluzione ad alcune criticità occupazionali in ordine all'applicazione ai lavoratori non vedenti della normativa evidenziata in oggetto.
Al riguardo, si premette quanto segue:

* Interpretazione art. 3, comma 1, legge n. 113/1985 – Caratteristiche tecniche del centralino – Tutela occupazionale: Si è già avuto modo di notare, nei quesiti inoltrati in precedenza, che accade sempre più di frequente che i datori di lavoro non ottemperino agli obblighi prescritti dalla suddetta legge adottando sistemi telefonici dotati di risponditori automatici, che di fatto rendono antieconomico l'obbligo di assumere. Va evidenziato che è la stessa legge ad indicare il modo per superare tale problema. Con l'art. 8, infatti, essa prevede che siano a carico della Regione competente per territorio le trasformazioni tecniche dei centralini necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinista telefonico.
Pertanto, nonostante l'intervento delle nuove tecnologie, che hanno modificato sostanzialmente la struttura e il funzionamento dei centralini telefonici, l'introduzione di un qualsivoglia meccanismo di selezione passante non elimina automaticamente la possibilità di prevedere il posto operatore.
Con un'approfondita analisi, si rileva che la legge 113 del 1985 ha previsto anche questa ipotesi, laddove il testo riporta l'inciso "…o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore".
A tale proposito, appare evidente come il citato art. 3, comma 1, riconosca che, per definire se un impianto telefonico di un ufficio sia o meno idoneo al collocamento obbligatorio di un centralinista telefonico non vedente, debbano esserne valutate non solo le caratteristiche tecniche, ma anche l'effettiva presenza di un operatore.
Tale interpretazione, oltre ad essere in linea con l'intera legge, volta alla massima occupazione dei centralinisti non vedenti iscritti nell'apposito albo professionale, si inserisce nel quadro delle norme antielusive contenute nei successivi articoli (cfr. gli artt. 5 e 10).
Non sembra, quindi, coerente con la volontà del Legislatore permettere che una importantissima occasione di lavoro ed integrazione sociale per i disabili visivi sia inficiata da una applicazione restrittiva e contraria alla ratio della legge n. 113/1985.

* Operatori telefonici non vedenti – Centralizzazione impianto di telefonia – Riqualificazione professionale: Siamo venuti a conoscenza che sono in atto, sia presso l'Agenzia delle Entrate (già da qualche anno) sia presso l'INPS (recentemente), processi di de-territorializzazione degli impianti telefonici, con l'avviamento di una centralizzazione di sistema su ROMA che svincolerà nei prossimi mesi la fruizione dei servizi di comunicazione dalla dislocazione geografica delle rispettive sedi periferiche.
Ferma restando l'autonomia organizzativa che ogni datore di lavoro ha in materia di gestione del personale e sua collocazione secondo le mansioni attribuite, si sottolinea che anche i centralinisti non vedenti, opportunamente aggiornati alla luce del progresso tecnologico nel campo della telefonia, possono essere riconvertiti a professionalità superiori (gestione di comunicazioni inbound e outbound, utilizzo di data base, assistenza ai servizi di telemarketing e telesoccorso, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2000, in applicazione dell'art. 45, comma 12, della legge n. 144/1999), senza, al contempo, penalizzare le aspettative di chi li ha assunti.
Secondo i criteri di gestione qualitativa dell'offerta all'utente, la presenza di un centralinista assicura in ogni caso una risposta all'utente e quindi un servizio migliore con informazioni maggiormente dettagliate, soprattutto in enti di grandi dimensioni.
La riqualificazione dei centralinisti non vedenti tende ad ottemperare al fondamentale presupposto di legge per il collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 68/1999 e, contestualmente, dà un forte segnale di fiducia per un modello vincente, dove il lavoratore disabile sia protagonista di un processo di implementazione continua.
Nel rispetto che nutriamo per le attività lavorative dei centralinisti non vedenti particolarmente usuranti, ma soprattutto nella consapevolezza della grave congiuntura economica che il Paese sta attraversando, la certezza dell'impegno a investire sulle risorse umane del personale non vedente sarebbe una testimonianza eloquente di sensibilità nei confronti delle categorie più svantaggiate in chiave di integrazione socio-lavorativa.

* Legge n. 113/1985 – Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti – Atto Senato 1184 (discusso congiuntamente con Atto Senato 406 e 2560): Si tratta di un provvedimento che mira ad aggiornare ed adeguare la normativa che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti e che attualmente è contenuta nella legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale, pur avendo favorito nel corso del tempo l'avviamento al lavoro di migliaia di centralinisti, necessita oggi di alcune integrazioni.
Infatti, il contesto normativo e sociale in continua evoluzione, così come i progressi tecnologici, soprattutto nel campo delle ICT, rendono necessario questo intervento normativo, dato che la legge in parola riguarda un settore sensibile dal punto di vista dell'integrazione socio-lavorativa dei giovani ciechi e ipovedenti, i quali appunto, come anzi detto, trovano crescenti difficoltà ad inserirsi in un mercato del lavoro che sempre più spesso, con l'eliminazione dei centralini telefonici, sta drasticamente riducendo i posti di lavoro ad essi riservati.
Sul piano della copertura economica, si assicura che la proposta di legge non introduce nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, ma si limita a definire in maniera diversa i criteri di individuazione dei soggetti che sono già tenuti al collocamento obbligatorio alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intercorse e delle disposizioni attuative della legge n. 113/1985, rappresentate sostanzialmente dal citato D.M. 10/01/2000.
Inoltre, deve essere tenuto presente che il testo vigente della legge n. 113/1985, all'art. 9, comma 3, già prevede un apposito stanziamento di bilancio per far fronte al maggior onere derivante dall'applicazione delle disposizioni in essa contenute. Ulteriore prova ne è la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 18.09.1985, (pubblicata in G.U. n. 235 del 05.10.1985) che al punto 6.2 precisa le metodologie di rimborso degli oneri sostenuti da parte dello Stato in applicazione dell'art. 9 della legge n. 113/1985, a valere sul capitolo di bilancio appositamente definito.
Infine, a conferma di una totale copertura degli oneri derivanti dalla legge in parola, soccorre anche la circolare del Ministero del Tesoro 27/05/1992 n. 12/I.P. (in G.U. n. 127 dell'1.06.1992), che conferma che il maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio concesso ai lavoratori non vedenti viene recuperato dalle casse pensioni, amministrate direttamente dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (cfr. D.M. Tesoro 04/04/1991 in G.U. n. 204 del 31/08/1991 e circ. Min. Tesoro n. 67 del 28/10/1991 in G.U. n. 276 del 25/11/1991).
Non sembra, quindi, potersi dubitare che la disposizione di cui si richiede l'introduzione nel vigente ordinamento trovi una completa copertura finanziaria, potendo godere dello stanziamento in essere nel bilancio dello Stato, la cui esistenza e capienza è comprovata dalle disposizioni applicative prima richiamate.
In considerazione della pregnante rilevanza sociale di questa materia, gentile Professore, Le sarei, quindi, particolarmente grato se volesse frapporre i Suoi buoni uffici affinché la proposta di legge Atto Senato 1184 sia inserita all'ordine del giorno della Commissione entro il più breve tempo possibile.

* Centri per l'Impiego – Monitoraggio sul territorio: Sono pervenute all'Unione numerose segnalazioni di protesta circa la scarsa attività di monitoraggio condotta sul territorio da parte degli Ispettorati provinciali del Lavoro, in particolare ai fini del rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei portatori di handicap nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati.
A riprova di una situazione che colpisce tutti i lavoratori disabili, basti citare i dati presentati in Parlamento in occasione della relazione sull'attuazione della legge n. 68 del 1999 che hanno evidenziato un calo del 34 per cento dei lavoratori disabili occupati in Italia.
 Tra le categorie più colpite ci sono i centralinisti telefonici non vedenti, che il Legislatore ha
inteso tutelare con norme ad hoc. Un esempio su tutti è il caso verificatosi a MILAZZO dove il Centro per l'Impiego di MESSINA, più volte da noi sollecitato a verificare in termini di collocamento mirato la vacatio del posto operatore presso il Comune, ha assunto un comportamento di ingiustificata reticenza.
Gli Ispettorati chiamati ad accertare la vigenza, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della normativa sul collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti troppo spesso si limitano a richiedere agli attori datoriali le caratteristiche tecniche del centralino, arrivando in taluni casi ad una definizione di insussistenza di un obbligo all'assunzione, basandosi esclusivamente su dette caratteristiche e ignorando sia l'indicazione in segreteria telefonica dell'esistenza del centralino, sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico.
Il Dicastero della Funzione Pubblica ha convalidato d'autorità una linea interpretativa in seno alla Pubblica Amministrazione secondo cui la categoria protetta è meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione, normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa speciale.
Ciò considerato, sarebbe oltremodo opportuno che codesto Ministero dirami sul territorio soluzioni operative più stringenti per lo svolgimento delle attività di collocamento in loco degli Ispettorati del Lavoro, in base a parametri di valutazione omogenei per tutti.
Sarebbe necessario, altresì, un più puntuale aggiornamento delle liste speciali dei portatori di handicap, gestite sempre dai Centri per l'Impiego, per garantire al meglio la giusta permanenza, l'aggiornamento e le eventuali nuove inclusioni dei candidati disabili, per ciascun tipo di classe e di concorso.

Premesso quanto sopra, e tenuto conto della costante se non stringente attualità dei problemi sollevati e della conseguente necessità di pervenire ad un'urgente e definitiva soluzione degli stessi, si trasmette in allegato tutta la documentazione da noi ritenuta utile, che espone in maniera dettagliata le questioni sollevate.
Le sarei, comunque, particolarmente grato se volesse richiedere ai responsabili delle Direzioni Generali competenti per materia di esaminare la documentazione trasmessa, in maniera da poter cominciare ad affrontare le varie questioni che, ci permettiamo di ripetere, rappresentano una seria ipoteca sul futuro di tutti i lavoratori ciechi ed ipovedenti.
Naturalmente l'Unione, associazione storica che per legge e Statuto associativo rappresenta i diritti e gli interessi dei non vedenti in Italia, si rende pienamente disponibile per un incontro, che apparirebbe di grande utilità, nei tempi e con le modalità che Lei riterrà più opportune.
Per ogni eventuale contatto, si può fare utilmente riferimento all'Ufficio Lavoro e Previdenza di questa Presidenza Nazionale ai seguenti recapiti: tel. 335 6094533 (Avv. COLOMBO), tel. 06/69988409 (Dr. LOCATI) e tel. 06/69988312 (Dr. CECCARELLI), e-mail lavoro@uiciechi.it.
Certo della Sua sensibilità riguardo questa tematica di pubblico interesse, e del Suo impegno in tal senso, voglia gradire i più sentiti ringraziamenti da parte dell'Unione e da parte di tutti i lavoratori non vedenti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele