CGIL, CISL e UIL a sostegno dei massofisioterapisti e fisioterapisti ciechi

Autore: Tommaso Daniele

Il 10 luglio 2012, i Segretari Nazionali della CGIL Funzione Pubblica, della CISL Funzione Pubblica e della UIL Federazione Poteri Locali, Cecilia Taranto, Daniela Volpato e Giovanni Torluccio, hanno chiesto al Ministro della Salute, Renato Balduzzi, e al Presidente della Commissione Sanità della Conferenza Stato Regioni, Luca Coletto, l'urgente apertura di un confronto sulle questioni connesse all'inquadramento delle figure del massaggiatore, del massofisioterapista e del terapista della riabilitazione e sull'ulteriore questione dell'accesso all'impiego dei fisioterapisti ciechi.
L'iniziativa sindacale consegue all'incontro del 3 luglio 2012, nel corso del quale l'Associazione Italiana dei Fisioterapisti (AIFI), la Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti (FNCM) e la nostra Unione hanno rappresentato, a CGIL, CISL e UIL, la necessità di ottenere la soppressione dei corsi, attivati all'interno dei sistemi formativi regionali per il conseguimento delle qualifiche abilitanti all'esercizio delle professioni di massaggiatore, massofisioterapista e terapista della riabilitazione, mediante l'abrogazione delle leggi istitutive di dette professioni.
La cassazione di norme, disciplinanti attività che, nell'ordinamento previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono definite professioni ed arti sanitarie ausiliare e che, nell'ordinamento scaturito dal medesimo decreto, non sono più, in alcun modo, riconducibili all'area sanitaria, è essenziale per evitare che risorse, quanto mai preziose nel presente stato di crisi, vengano malaccortamente impiegate nella formazione di figure difficilmente collocabili, posto che la formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, attraverso corsi di livello universitario.
Per la nostra Unione è, inoltre, iniquo che un percorso formativo, che l'evoluzione ordinamentale ha precluso alle persone cieche, rimanga nell'offerta di un sia pur ridotto numero di Regioni, nella fattispecie l'Umbria e l'Abruzzo. Ricordiamo, al riguardo, che, a seguito del passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, attuato con il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87, e con le intese in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, gli istituti scolastici, presso i quali si è fin qui realizzata la formazione dei massofisioterapisti ciechi, tipicamente l'Aurelio Nicolodi di Firenze e il Paolo Colosimo di Napoli, dall'anno scolastico 2012/2013, potranno essere autorizzati ad attivare, nell'ambito dell'indirizzo quinquennale "Servizi socio-sanitari", esclusivamente percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica triennale di "operatore del benessere".
Le norme sono abrogate, facendo salvi i diritti acquisiti alla data di emanazione del provvedimento di cassazione. In particolare, è riconosciuto il valore legale dei titoli conseguiti anteriormente all'atto abrogativo; sono tutelati i rapporti di lavoro dipendente istituiti in ragione dei predetti titoli ed è regolata la posizione di chi, all'entrata in vigore del dispositivo, risulti in corso di formazione. Sono, inoltre,  salvaguardati i diritti, dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi, al collocamento obbligatorio e ai trattamenti normativi ed economici previsti dalla legge.
Nell'incontro del 3 luglio, la nostra Unione ha richiesto ed ottenuto il sostegno sindacale su un ulteriore punto: la revisione della legge 11 gennaio 1994, n. 29, che reca norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti e che è, e resta, priva di applicazione, a meno di non sostituire le parole "terapista della riabilitazione" con le parole "fisioterapista e figure equipollenti".
Il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741, ha individuato nel fisioterapista la figura che svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e delle funzioni viscerali. Considerato che in tali aree, operavano, con differenti criteri, modalità e responsabilità, già altre figure, con il decreto ministeriale 27 luglio 2000, è stata riconosciuta, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso alla formazione post-base, l'equipollenza di diversi diplomi, ivi incluso quello del terapista della riabilitazione, al diploma universitario di fisioterapista. È, dunque, per un'incoerenza lessicale che i fisioterapisti ciechi restano esclusi dal godimento di tutele già in essere e che concernono una materia fondamentale come quella dell'inserimento al lavoro. Nel caso fosse possibile, la legge n. 29 andrebbe modificata, oltre che nel glossario, anche, nell'art. 4, che, per l'appunto, disciplina il collocamento obbligatorio. La proposta è di vincolare tutte le strutture sanitarie, pubbliche e convenzionate, che svolgano attività riabilitative, ad assumere in ruolo un fisioterapista, o figura equipollente, cieco e a riservare, quando il numero degli addetti alle attività di riabilitazione sia superiore a venti, un posto ogni venti, o frazione di venti, a un fisioterapista, o figura equipollente, cieco, con possibilità, per le sole strutture convenzionate, di derogare dalla riserva aggiuntiva, previo accordo in sede di contrattazione aziendale.
Il nostro auspicio è che il confronto richiesto da CGIL, CISL e UIL venga avviato, approfondito e concluso in tempi brevi e che, in tale sede, venga data coerente soluzione alle molte difficoltà conseguite, per i massofisioterapisti ed i fisioterapisti ciechi, dal riordino delle figure professionali sanitarie e dei relativi percorsi di formazione.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele