Aisthesis, scoprire l’arte  con tutti i sensi, Redazionale

Autore: Redazionale

La rivista del  Museo tattile Statale  Omero sulla percezione sensoriale e l’accessibilità ai beni culturali
Primo numero sperimentale in www.museoomero.it, vocale, su CD


AISTHESIS, SCOPRIRE L’ARTE CON TUTTI I SENSI, è la nuova rivista online del Museo tattile Statale Omero che nasce  per promuovere e diffondere gli studi e le ricerche sulla percezione sensoriale e l’accessibilità ai beni culturali. Al via  la fase sperimentale con il primo numero vocale, consultabile e scaricabile online da alcuni giorni in www.museoomero.it, e  inviato su CD con Braille e vocale a non vedenti e ipovedenti e sempre disponibile. Il progetto prevede la realizzazione di una pubblicazione quadrimestrale plurilingue a carattere scientifico, che  raccolga parte del lavoro fin qui svolto e favorisca  il dialogo e  il confronto  tra persone, istituzioni culturali, università, ricercatori e professionisti che operano nell’ambito della percezione sensoriale con  i più differenti approcci culturali: dalle neuroscienze alle più avanzate tecnologie informatiche. Lo scopo è recuperare e diffondere, quanto concretamente esiste già  in materia di accessibilità all’arte e ai beni culturali e quanto si sta sviluppando a livello internazionale,  in particolare nella lettura tattile delle opere d’arte, per cui il Museo Omero è un punto di riferimento avendo maturato da più di 15 anni specifiche metodiche e buone prassi  sia teoriche  che pratiche.
Nell’articolo di apertura , titolato “Perché AISTHESIS ”, il presidente del Museo, Aldo Grassini  spiega la filosofia del progetto, soffermandosi sul valore estetico della tattilità -“ Le sensazioni  tattili sono diverse dalle sensazioni visive, ma ciò che conta è che le une e le altre sono capaci di stimolare l’intelletto ad individuare forme, a scoprire significati, ad evocare esperienze, a produrre emozioni. Tutte le sensazioni sanno produrre un piacere peculiare alla loro natura ed il tatto non fa eccezione… L’arte contemporanea sta scoprendo questa ulteriore dimensione e la multisensorialità rappresenta una nuova sfida che trova cultori sempre più numerosi.”
Seguono “ La rivoluzione dei sensi nell’era dei media  elettronici” di Andrea Socrati; “Percepire, ascoltare ed emozionarsi” , di Gabriella Papini. In chiusura, “Le mani modellano il sentimento”, d Loreno Sguanci (tra i primi artisti italiani ad aderire al Museo).

AISTHESIS, SCOPRIRE L’ARTE CON TUTTI I SENSI

Quadrimestrale a carattere scientifico del Museo tattile Statale Omero
Sede della redazione e della direzione: Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana –
Banchina da Chio, 28, Ancona. sito: www.museoomero.it
Editore: Associazione Per il Museo Tattile Statale Omero ONLUS
Direttore: Aldo Grassini; Direttore Responsabile: Gabriella Papini
Redazione: Monica Bernacchia, Andrea Sòcrati; Elaborazione suono: Massimiliano Trubbiani

E’ nato  il servizio di supporto “Ottavio Orioli” per sostenere i giovani non vedenti nello studio della musica, di Mauro Marchesi

Autore: Mauro Marchesi

 

 

 

Bologna è stata la sede di una storica scuola musicale per non vedenti, attiva presso l’Istituto Cavazza sino alla metà degli anni ’70.

Tale scuola è stata una straordinaria fucina formativa e professionale, per generazioni di musicisti ciechi, che grazie ad essa hanno raggiunto importanti traguardi nella qualità della loro vita, distinguendosi di sovente come eccellenti professionisti e, talvolta, anche come eccellenti artisti.

Una grande esperienza ormai irripetibile, ma di cui è ancora  possibile raccogliere il messaggio di attualità cercando di sostenere concretamente i giovani che, nell’attuale scenario scolastico -formativo, intendono affrontare studi musicali.

L’iniziativa pertanto è stata pensata e strutturata sulla base di un’attenta analisi dell’attuale contesto didattico-formativo e dei bisogni degli studenti.

L’attività del Servizio è rivolta a studenti di musica ciechi, inseriti nelle scuole medie ad indirizzo musicale, nei Licei Musicali, nei Conservatori, o semplicemente che affrontano privatamente percorsi di formazione musicale.

Se pur di dimensioni decisamente ridotte rispetto al passato, ancora vi sono bambini e ragazzi ciechi interessati ad accostarsi alla musica.

Per quanto di nostra conoscenza, ciò avviene in un quadro di estrema varietà di situazioni ed approcci.

A fronte di situazioni gestite con cognizione di causa, sia sul versante psico-pedagogico che su quello tecnico-didattico, si ha conoscenza di situazioni assai discutibili, gestite al di fuori dei presupposti minimi di consapevolezza della dimensione didattica e tecnica.

Il Servizio è  intitolato al Maestro Ottavio Orioli, scomparso nel 2011, docente di pianoforte nell’ultimo ventennio della storia della scuola musicale bolognese.

 

Finalità e servizi.

 

Le finalità ed i servizi offerti, dettagliati nel regolamento del Servizio, sono così riassumibili:

  • favorire la conoscenza dei mezzi a disposizione per lo studio musicale (notazione Braille, disponibilità del materiale, strumenti tecnologici con particolare riferimento alle nuove tecnologie informatiche;
  • Sostenere i giovani studenti ciechi inseriti nelle varie tipologie di scuole musicali, aiutandoli nella ricerca della musica Braille e, ove necessario, provvedendo alla sua realizzazione, con l’intento di favorire il loro processo formativo e la loro massima integrazione con i compagni vedenti;
  • Offrire consulenza e supporto ai docenti impegnati in azioni didattiche rivolte a studenti non vedenti.

Per una completa conoscenza del Servizio e per le indicazioni per la richiesta di interventi, aprire il sito http://servizioorioli.univocbologna.it .

 

Nella riflessione che ha preceduto il varo dell’iniziativa, una particolare sottolineatura è stata riservata proprio alla situazione dei docenti ed alla necessità che gli interventi si realizzino all’interno di un progetto che coinvolga la funzione docente ed il rapporto docente-studente.  Per questo, gli interventi saranno concertati con gli insegnanti di sostegno e/o insegnanti degli studenti interessati, affinché l’azione risulti pienamente coerente con i loro bisogni.

In ambito pedagogico-didattico, il servizio si avvarrà– anche se non esclusivamente – delle numerose risorse professionali create dalla scuola musicale del Maestro Ottavio Orioli, fortunatamente ancora disponibili.

Il Servizio non ha alcuna struttura burocratizzata e costosa, ma un’organizzazione leggera, flessibile, con obiettivi molto chiari e concreti, che cercherà di dare risposte in tempi adeguati alle necessità.

È importante sottolineare che non si sovrappone ad alcun  altro soggetto operante nel medesimo ambito. Anzi, è proprio suo compito precipuo quello di valorizzare l’esistente, di utilizzarne al meglio le specifiche funzioni, in una logica di rete, nel preciso intento di garantire il massimo di efficienza del servizio, raggiungendo il piu’ alto parametro fra qualità della risposta e risorse investite.

 

La circostanza che l’iniziativa parta dall’UNIVOC, (Associazione di volontariato), già ne offre una chiara cifra di lettura: si tratta di una iniziativa basata sull’apporto volontario e gratuito di persone in possesso di idonee competenze, che hanno con entusiasmo accolto il nostro appello.

Il Servizio di supporto avrà ovviamente la sua sede a Bologna, ma l’attività si svolgerà ovunque, posto che le nuove tecnologie hanno ormai abbattuto le barriere fisiche ed i confini. Infatti, il gruppo dei volontari che – fortunatamente – si sta ampliando, ha raccolto adesioni provenienti da varie parti del territorio nazionale.

 

Per la trascrizione in notazione Braille delle partiture, saranno impiegate le nuove tecnologie che fortemente lo agevolano, pur non consentendo al momento una procedura completamente automatizzata.

Per questo, sono state coinvolte figure esperte nell’uso di software notazionali per musica, da cui si può partire per la produzione della musica Braille.

Ovviamente è auspicabile che il gruppo degli operatori si consolidi, soprattutto sul versante della produzione della musica Braille. Chi pensa di poter dare una mano, essendo in grado di copiare musica con i piu’ diffusi editor musicali, potrà rivolgersi alla sezione U.N.I.VO.C. di Bologna:

tel.: 051-334967

e-mail: info@univocbologna.itservizioorioli@univocbologna.it .

 

Poiché è assai frequente che ci vengano posti quesiti sul codice musicale Braille e su come le tecnologie informatiche possano agevolarne la produzione, pensiamo possa essere utile per i nostri lettori riassumerne i principali elementi.

Occorre partire da una fondamentale differenza: il codice musicale Ordinario è grafico; il codice musicale Braille è alfanumerico. Occorre pertanto trasformare una notazione grafica, con oggetti sistemati su righe e spazi, in un codice costituito da successioni alfanumeriche che descrivono gli oggetti dello spartito.

Tradizionalmente questo processo veniva effettuato manualmente, da figure in possesso della conoscenza di entrambi i codici.

Con l’avvento dell’informatica hanno preso avvio – in varie parti del mondo – ricerche finalizzate alla creazione di software capace di automatizzare il processo: vale a dire di trasformare il codice comune nel codice Braille.

Ricerche che hanno portato alla realizzazione di vari prodotti, alcuni dei quali anche molto validi e completi. L’Italia, con lo sviluppo dell’ottimo software Toccofinale, ha fatto egregiamente la sua parte.

Non sempre il processo di transcodifica puo’ essere affidato esclusivamente a procedure automatizzate. La necessità di successivi interventi manuali è direttamente proporzionale alla complessità dello spartito ed al livello richiesto circa l’accuratezza del codice Braille.

 

Fra i migliori strumenti attualmente a disposizione, per quanto di nostra conoscenza, va annoverato il Braille MUSE, uno strumento web realizzato dalla “Graduate School of Environment and Information Sciences YOKOHAMA National University” che partendo  dal files in codice Musicxml (prodotto ormai da tutti i principali editor musicali), restituisce un file di codice musicale Braille.

Il servizio, completamente gratuito, è raggiungibile all’indirizzo http://gotoh-lab.jks.ynu.ac.jp/braille_music_score/it/

Ha una sezione in lingua italiana, grazie alla traduzione realizzata dal Dottor Paolo Graziani e dal Prof. Paolo Razzuoli.

Sul sito servizioorioli.univocbologna.it sono disponibili le indicazioni per il corretto utilizzo di questo ottimo strumento.

A corredo di queste sintetiche note, riportiamo alcune battute musicali nel codice ordinario e nel corrispondente codice musicale Braille.

Esempio notazione comune

esempio-notazione-comune

Esempio notazione Braille

esempio-notazione-braille

 

 

Centro di Documentazione Giuridica: La Corte Ue, riconosce l’obesità come handicap, maggiori tutele per i lavoratori, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

L’obesità può costituire un handicap per chi ne soffre e non deve dar luogo a discriminazioni sul lavoro. Sebbene nessun principio generale del diritto dell’Unione europea preveda un principio di non discriminazione in ragione dell’obesità in quanto tale, questa rientra nella nozione di handicap (e sono vietate le discriminazioni fondate su handicap) se impedisce la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale sulla base di uguaglianza con altri lavoratori.  Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con sentenza.
Di conseguenza, il lavoratore obeso ha diritto alla tutela offerta dalla direttiva 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale direttiva dell’Unione europea stabilisce il quadro generale per la lotta alle discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
E in forza di tale direttiva sono vietate, in materia di occupazione, le discriminazioni fondate sulla religione, le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha per la prima volta qualificato come handicap dell’obesità. La pronuncia, depositata il 18 dicembre 2014, (causa C-354/13), è stata provocata dal rinvio pregiudiziale promosso dai giudici danesi a seguito del ricorso di un dipendente dell’amministrazione pubblica impiegato come babysitter.
Il dipendente era afflitto da obesità, secondo gli standard fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’amministrazione danese, spinta, all’apparenza, dalla diminuzione del numero di bambini da seguire, aveva deciso il licenziamento del ricorrente secondo il quale, invece, la decisione era dipesa dalla sua obesità. Di qui l’azione giudiziaria e il rinvio dei giudici alla Corte Ue prima di decidere se il ricorrente fosse stato vittima di una discriminazione fondata sull’obesità.
Per gli eurogiudici, sebbene la direttiva 2000/78, non menzioni direttamente l’obesità, questa patologia può essere inclusa nella nozione di handicap, in quanto per handicap s’intende non solo un’impossibilità di esercitare un’attività professionale, “ma altresì un ostacolo a svolgere una simile attività”.
L’obesità – osserva la Corte di giustizia – non è, in via generale, un handicap nel senso specificato nella direttiva che si riferisce a “una limitazione risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature”, in grado di ostacolare “la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professione, su base di uguaglianza con altri lavoratori”. Ma, in determinate circostanze, essa comunque comporta delle limitazioni, che di fatto ostacolano la vita professionale di chi ne è affetto.
Una situazione che si verifica nei casi in cui l’obesità è di lunga durata o se, ad esempio, il lavoratore ha una mobilità ridotta o patologie che gli impediscono di lavorare o fanno sorgere difficoltà nella realizzazione dei suoi compiti professionali.
L’obesità del babysitter era di lungo periodo e, quindi, se il giudice nazionale ravvisa una limitazione nella sua vita professionale deve considerare l’obesità come handicap e applicare le garanzie offerte dalla direttiva Ue sopra richiamata.
Va detto inoltre che, secondo la Corte Ue, i giudici nazionali devono partire dal presupposto che spetta alla parte convenuta e, quindi, al datore di lavoro, dimostrare che non si è realizzata alcuna violazione del principio della parità di trattamento.
Rilevante poi l’esclusione dell’esistenza di un principio generale del diritto Ue di non discriminazione a motivo dell’obesità.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Beni Culturali: Detective al Museo, Redazionale

Autore: Redazionale

28 DICEMBRE ore 16.30

Laboratorio per famiglie con bambini 6 – 10 anni

“Udite! Udite! Rubata alla Mole Vanvitelliana una statua dell’artista Paolo Annibali”
… al Museo Omero c’è bisogno del tuo intuito! vieni a scoprire chi è stato. Raccogliendo gli indizi e le prove, le altre statue ti aiuteranno a risolvere il caso!
A cura dei Servizi Educativi del Museo Omero, delle Volontarie del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Volontario europeo, in collaborazione con l’associazione per il Museo Tattile Statale Omero ONLUS e il Servizio Civile Regionale.
Prenotazione obbligatoria.
Costo: 4,00 euro esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e loro accompagnatori.
Orario: 16.30 e 18.00. Durata 1 ora.
tel. 0712811935
email: didattica@museoomero.it

6 GENNAIO mattino ore 10.30 e pomeriggio ore 17 STORIE IN SCATOLA Letture per famiglie con bambini 4 – 10 anni.

Paolo Annibali è uno scultore che ha messo in scatole alcune storie modellando personaggi, luoghi e azioni con l’argilla, noi ci abbiamo messo le parole… Tutti i bambini sono invitati a seguire con gli occhi e con le orecchie questa magnifiche storie; infine la befana porterà una sorpresa a tutti… con il necessario per costruire la propria storia in scatola!
Prenotazione obbligatoria.
Costo: 4,00 euro esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e loro accompagnatori.
Orario: la mattina dalle ore 10.30 alle 11.30, il pomeriggio dalle ore 17 alle 18.
tel. 0712811935
email: didattica@museoomero.it

ALTRI EVENTI
4 gennaio: Presentazione libro “Tutto al suo posto” di Giorgia Coppari.
10 gennaio: Presentazione del libro “Anna che mentre combatte non è sola” di Paola Olmi.

QUANDO SIAMO APERTI
Museo Tattile Statale Omero e Mostra PASSAGGI Le parole dell’umanità attraverso la cultura ebraica. (aperta fino all’ 11 gennaio) dal martedì al sabato 16 – 19; domenica e festivi (26 dicembre, 6 gennaio) 10 – 13 e 16 – 19.
Chiuso: lunedì, nei giorni 25 e 31 dicembre.
Apertura straordinaria: 1 gennaio dalle 16 alle 19.

Mostra DIRA’ L’ARGILLA di Paolo Annibali dal giovedì al sabato 16 – 19; domenica e festivi (26 dicembre, 6 gennaio) 10 – 13 e 16 – 19.
Chiuso: nei giorni 25 e 31 dicembre.
Apertura straordinaria: 1 gennaio dalle 16 alle 19.

INFO
Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28 tel. 0712811935
email: didattica@museoomero.it
sito: www.museoomero.it

Il saluto di Pietro Barbieri a Franco Bomprezzi, Pietro Vittorio Barbieri

Autore: Pietro Vittorio Barbieri

Franco aveva deciso di non correre più. Aveva deciso di andare in pensione perché il lavoro in Agr era sfidante e talvolta troppo competitivo. Aveva deciso di abdicare al suo ruolo di ‘comunicatore’ con disabilità che lo portava in ogni angolo del Paese perché de faticante e inconcludente. Aveva deciso di non farsi tentare più dalla politica perché avara di restituzioni. Aveva deciso di non partecipare più alle gare per Superabile se il direttore veniva considerato alla stregua delle tecnologie del call center.
Aveva deciso che il mondo ‘vero’ l’aveva affrontato e che era giunto il momento di mettersi a disposizione del movimento delle persone con disabilità perché la strada dell’inclusione era ancora tutta da costruire. Si era reso disponibile a ricoprire cariche associative di rete di reti e di farlo nella sua nuova terra, la Lombardia, e di mettere a disposizione del movimento la sua capacità di giornalista. Una straordinaria parabola cominciata al Mattino di Padova e conclusa con l’impegno nella società civile organizzata nell’impegno per i diritti.

Ci mancherà uno straordinario compagno di strada, un esempio unico di vita e soprattutto un amico vero. Sono convinto che non gli dispiacerà essere ricordato assieme ad Andrea Pedrana, lui scomparso ieri, parte di quel gruppo di persone con disabilità che voleva sfidare il paternalismo e il pregiudizio ancora oggi dominante. Ciao Franco, ciao amico di decenni di battaglie, ci manchi già.

Pietro Vittorio Barbieri

La FISH saluta Franco Bomprezzi, Redazionale

Autore: Redazionale

“Franco è stato un esempio, un modello, un punto di riferimento per moltissimi. Odierebbe sentirselo dire, ma è stato il testimonial di un modo pulito, ottimista, coinvolgente di intendere i diritti umani. Ha dato moltissimo a FISH in termini di supporto, suggerimenti, critiche, aiutandoci a crescere e a migliorare. La sua scomparsa è una gravissima perdita umana, politica e culturale.”
Così Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ricorda Franco Bomprezzi, mancato questa mattina a Milano.
Bomprezzi, giornalista e scrittore, è stato un instancabile animatore di iniziative a favore dei diritti umani e sociali delle persone con disabilità, usando con maestria la sua penna e la sua professionalità, ma anche partecipando direttamente alla vita associativa, prima nell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, poi nella FISH e nella Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità).
Era uno dei volti più noti e stimati fra le persone con disabilità e i loro familiari, ma non solo. La sua firma per il Corriere della Sera e la sua partecipazione a numerosi talk show lo hanno fatto apprezzare al pubblico più vasto per il garbo e la profondità dei suoi interventi.
Il cordoglio per la scomparsa di Franco Bomprezzi è unanimemente partecipato da tutte le associazioni federate e dalle persone che direttamente o indirettamente ne hanno conosciuto l’attività e l’impegno.

18 dicembre 2014

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

www.fishonlus.it
www.facebook.com/fishonlus
twitter.com/fishonlus

Centro di Documentazione Giuridica: La condizione di handicap palese non autorizza a diffondere i dati sensibili dell’interessato e ove ciò accada è violazione della privacy, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24986, depositata il 25 novembre 2014, ha definitivamente condannato il direttore di un giornale per essere contravvenuto agli obblighi della privacy avendo pubblicato la notizia della delibera comunale di assistenza a una minore portatrice di handicap. Pubblicazione a cui era seguito un interessamento della popolazione locale su chi fosse il soggetto disabile.
Nel caso esaminato dalla Corte i genitori di una minore disabile avevano presentato ricorso avverso il responsabile di una rivista periodica la quale, in violazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy) pubblicando i dati sensibili inerenti la minore stessa – in particolare, la notizia di adozione di delibera comunale di assistenza alla minore – ottenendo sia in primo che in secondo grado di giudizio l’accoglimento della propria domanda di risarcimento danni. Il giornale proponeva dunque ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge.
Anche per la Suprema Corte non conta dunque che la delibera comunale che dispone l’assistenza a un minore diversamente abile sia stata pubblicata, con nome e cognome dell’interessato, sull’organo di informazione dell’amministrazione e il direttore del giornale che ha divulgato a mezzo stampa i dati sensibili va comunque condannato per i danni subiti sia dal minore sia dai suoi genitori e non assume rilievo che l’interessato si sia mostrato in pubblico.
La decisione ha come punto essenziale l’interpretazione di un passo dell’articolo 137 del Codice della privacy. La regola fondamentale in tema di trattamento dei dati in materia giornalistica è, in sintesi, che si possono diffondere tutti i dati veri ed essenziali per comprendere una notizia di interesse pubblico. Ma possono comunque essere divulgati quelli “resi noti direttamente dagli interessati attraverso loro comportamenti in pubblico”. Ed è proprio’ sul significato di “comportamenti in pubblico” che la sentenza è interessante.
Il ricorrente sosteneva che l’handicap del minore fosse del tutto evidente e, quindi, che il fatto di mostrarsi in contesti sociali fosse riconducibile al comportamento attraverso cui si rendono noti i propri dati personali, determinandone la libera publicabilità.
La Corte respinge invece la tesi sottolineando che la mera percepibilità non è sufficiente, in quanto il mostrarsi non è una condotta con cui il soggetto ha inteso rendere palese la sua condizione.
Dunque si possono pubblicare dati anche non di stretto interesse pubblico – e il nome del minore non lo sono – solo se vi è il consenso dell’interessato, che può essere, stando alla lettera della legge, esplicito o implicito. Pertanto il consenso si può trarre anche da comportamenti in pubblico, purché questi ultimi non siano solo l’occasione in cui si è disvelato il dato, bensì la modalità scelta dall’interessato per renderlo pubblicamente palese.
Non basta, quindi, che il fatto avvenga in pubblico: occorre che il protagonista abbia scelto di renderlo noto o almeno, potendo evitarlo, accettato la possibilità concreta che ciò accada.
“La percepibilità icto oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può, infatti, considerarsi circostanza o fatto reso noto direttamente dall’interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico e, conseguentemente, non è applicabile in siffatta ipotesi la richiamata norma.
E ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, in cui risulta violata la riservatezza di una minore della quale sono stati divulgati gli elementi di identificazione e i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi, così come pubblicati – e in particolare con l’indicazione del nome e del cognome della minore – fossero peraltro di interesse pubblico ed essenziali all’informazione”.
Dunque l’interpretazione condivisibile della Cassazione si basa sul principio che il semplice fatto di vivere, mostrandosi in pubblico per come si è, non può essere confuso con un consenso alla diffusione indiscriminata dei propri dati.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Firenze: Galleria degli Uffizi, di Gianluca Fava

Autore: Gianluca Fava

Qualora non fosse noto ho il piacere di farvi sapere di aver scoperto che la splendida Galleria degli Uffizi di Firenze prevede anche un percorso per disabili visivi:

– Al momento di iniziare il percorso, viene consegnato al disabile visivo un paio di guanti in lattice ed una guida audio.
– L’ingresso è gratuito per il disabile e per il suo accompagnatore.
– Via radio, gli operatori comunicano ai colleghi l’arrivo del privo della vista e lo guidano all’interno delle sale.

Ascoltando la guida audio, all’interno delle sale si può:

– Toccare le statue.
– Toccare alcuni dei quadri esposti riprodotti in rilievo appositamente per noi, come, ad esempio, la riproduzione, molto  fedele della Venere di Botticelli.
– Leggere le scritte in braille relative alle descrizioni di alcune opere esposte.
– Toccare il plastico relativo alla pianta delle varie sale.

È una cosa meravigliosa e si rimane molto soddisfatti!

Gianluca Fava

Centro di Documentazione Giuridica: Per la Cassazione il diritto all’assunzione del disabile non viene meno se ha già una occupazione precaria, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La Suprema Corte di Cassazione ha, con la recente sentenza n. 24723 del 20 novembre u.s., stabilito al disabile che, dopo aver espletato regolare prova concorsuale con numero di posti riservati alla categoria, raggiunge una posizione utile in graduatoria, spetta un vero e proprio diritto all’assunzione.
Con la sentenza sopra citata la Cassazione, accoglie il ricorso di un’insegnante precaria la quale, proprio perché avrebbe svolto periodi sporadici di insegnamento (nella specie, alcune supplenze) nonostante si fosse qualificata per l’assunzione a tempo indeterminato, avrebbe difettato del requisito della non occupazione e dunque le sarebbe stata negata la nomina in ruolo.
Si pone preliminarmente in evidenza che trattandosi di un atto susseguente l’espletamento di prova concorsuale – ricadendo tutti i precedenti nella giurisdizione del giudice amministrativo – e vertendo sulla tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, la giurisdizione è del giudice ordinario.
La Cassazione ha esaminato le origini storiche dell’istituto della quota di riserva, nei concorsi pubblici, a favore degli invalidi, estrapolandone la ratio: da istituto di solidarietà sociale (legge 482/1968) a vero e proprio mezzo di “valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse”. La possibilità di assumere i disabili vincitori di pubblici concorsi prescinde quindi dallo stato di disoccupazione di questi, essendo la ratio della norma, oggi vigente, differente (legge 68/1998). Sono inoltre richiamate le posizioni, sul punto, sia dell’Unione europea che di determinate convenzioni internazionali.
Il principio esposto in sentenza è dunque il seguente: “nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro a individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti riservati, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che l’inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici (…) ai fini dell’adempimento degli obblighi (…) dà diritto all’assunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dell’invalido, considerata la pregnanza dell’obbligo solidaristico cui deve essere informato l’agire della pubblica amministrazione (al pari del datore di lavoro privato)”.
Considerata l’importanza dell’argomento si riporta in calce il testo integrale della sentenza.
Caserta lì, 12 dicembre 2014.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 20 novembre 2014, n. 24723
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2006 C.F.L. , riconosciuta disabile dalla competente commissione di prima istanza nella misura del 46% in data 4/10/04, ed inclusa nella graduatoria permanente del personale docente della Provincia Autonoma di Trento – elenco riservisti – per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006, esponeva di aver svolto nell’anno scolastico 2004-2005 supplenze temporanee, e di essere stata inserita nella graduatoria permanente del personale docente della Provincia Autonoma di Trento per il quadriennio 2005-2009 al gruppo 2 (relativo ai disabili di cui all’art. 1 l. 68/99) in prima posizione per numerose classi di concorso.
Lamentava che, pur essendo stata convocata nell’agosto 2005 per la stipula di un contratto a tempo indeterminato, le era stata negata l’immissione in ruolo in ragione dello svolgimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, delle supplenze temporanee richiamate.

Nel rilevare che ai sensi dell’art. 16 comma 2 l. 68/99, con il conseguimento dell’idoneità nei concorsi pubblici i disabili dovevano essere assunti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art.3 (assunzioni obbligatorie e quote di riserva), anche qualora non versassero in stato di disoccupazione ed oltre i limiti dei posti ad essi riservati nel concorso, e che, comunque, lo svolgimento di un incarico a tempo determinato sia annuale che infraannuale non era idoneo a far venir meno lo stato di disoccupazione, chiedeva riconoscersi nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, nonché di P.R. ed altri quattro litisconsorti, (ultimi docenti non riservatari immessi in ruolo per l’anno scolastico 2005-2006), il suo diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato (nomina in ruolo) con decorrenza dall’anno scolastico 2005-2006, quale beneficiario di riserva di posti ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 16, comma 2.

Le argomentazioni dell’attrice, resistite dall’ente convenuto, venivano recepite dal giudice adito con sentenza in data 18/7/06, confermata dalla Corte d’Appello di Trento.
La Corte territoriale, per quel che qui interessa, con la sentenza impugnata, rimarcava come la ratio della legge n.68/99 fosse ispirata all’esigenza di favorire l’inserimento stabile del soggetto disabile nel mondo del lavoro, mediante l’attribuzione di una quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato sicché, in tale prospettiva, non poteva ritenersi logicamente ostativo allo scopo, il conseguimento di uno stato transitorio di occupazione quale la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, nella specie, peraltro, già esaurito al momento della possibile fruizione del beneficio.

Avverso tale decisione la Provincia Autonoma di Trento propone ricorso per cassazione articolato in due motivi trasfusi in quesiti di diritto. Resiste con controricorso la C. che spiega altresì ricorso incidentale cui replica a propria volta la Provincia con controricorso.

P.R. e gli altri litisconsorti sono, infine, rimasti intimati.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art. 4 d.lgsl. n.181/00 nonché degli artt. 7 comma 2 ed 8 comma 2 L. n.68 del 1999.
Osserva l’ente territoriale che le statuizioni della sentenza impugnata contrastavano con i dettami di cui all’art.4 d.lgsl. n. 181/00 alla cui stregua lo stato di disoccupazione cessa nel caso di rapporti a termine di durata superiore ad otto mesi, dovendo pertanto ritenersi che, in materia di diritto alla riserva concorsuale per docenti disabili, l’espletamento di attività di supplenza di durata annuale sia elemento idoneo a far venir meno il necessario requisito della disoccupazione.
Con il secondo mezzo di impugnazione si denunzia insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale addotto specifiche argomentazioni a sostegno della tesi accreditata in ordine alla equivalenza concettuale dello stato di disoccupazione rispetto allo svolgimento di attività di lavoro, in virtù di un contratto a tempo determinato.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per comportare l’esame di questioni fra loro strettamente connesse, sono infondate.

Occorre premettere, per un ordinato iter motivazionale, che questa Corte, nell’esaminare la questione relativa all’ambito di operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità nell’assunzione in riferimento al reclutamento del personale docente della scuola, ha ben delineato la ratio informatrice del compendio legislativo di cui alla L.12 marzo 1998, n. 68 disciplinante la materia, (vedi: Cass. S.U. 11 settembre 2007, n. 19030; Cass. 9 settembre 2008, n. 23112; Cass. 12 marzo 2009, n. 6026, Cass. 6 aprile 2011 n. 7889).
Come è stato osservato in dottrina, la L.12 marzo 1998, n. 68/determina nella tutela degli invalidi, un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482 – in ragione del passaggio da un sistema – che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l’inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica – ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.
In tale ottica è stato anche rimarcato come dall’art.3 della citata legge n. 68 del 1999, art.3 può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione – tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall’art.38 Cost., insuscettibile di essere disatteso – emerge con certezza anche dal contenuto dalla L. n.68 del 1999, art.16, avente ad oggetto i “concorsi presso le pubbliche amministrazioni” (vedi Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n.4110, Cass. 6 aprile 2011 n.7889).
Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l’occupazione di posti comportanti l’esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all’art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1) ; dall’altro, ad ulteriore dimostrazione dell’assoluta vincolatività dell’assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l’art. 38 Cost. una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) – anche se non versino in stato di disoccupazione – (quest’ultimo inciso soppresso dall’art.25 comma 9 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.90 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.114) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Va inoltre considerato, come ulteriore argomento, che anche nell’Unione Europea e nell’ordinamento internazionale la tutela del disabile ha assunto un ruolo sempre più pregnante. Basti pensare che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 – all’art.26 (intitolato “Inserimento dei disabili”) stabilisce che: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”. A questa Carta l’art.6 del Trattato di Lisbona ha attributo il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto “carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei” (Corte costituzionale, sentenze n.135 del 2002, n.393 e n.394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (Corte Cost. sentenze n. 349 del 2007 e n.251 del 2008).
Inoltre, per quanto attiene alla normativa internazionale, la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con L.3 marzo 2009, n.18, all’art.27 statuisce che “gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità”. Diritto specifica la Convenzione in parola – che deve essere garantito, anche attraverso l’adozione di “appropriate iniziative” volte, fra l’altro, a favorire l’assunzione delle persone con disabilità nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato. Né va dimenticato che a tale ultima Convenzione la Corte costituzionale, nella sentenza n.80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento (vedi in motivazione,Cass. cit. n.7889/11).
Nell’ottica descritta, la pronuncia impugnata, per essere coerente con i principi sinora enunciati, non risulta scalfita dalle censure che le sono state mosse.
Al riguardo appare opportuno puntualizzare che la normativa di riferimento deve ritenersi il disposto di cui all’art.16 comma 2 1.68/99, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente la quale invoca in questa sede l’applicabilità dell’art.4 d.lgsl. n.181/00, disposizione che appare eccentrica rispetto alla disciplina del collocamento obbligatorio degli insegnanti invalidi, da riguardarsi in un’ottica di specialità rispetto alla disciplina generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro (vedi ex plurimis, in motivazione, Cass. 6 aprile 2011 n.7889, Cass. 31 maggio 2010, n.13285).

La norma, come già rimarcato negli arresti giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, garantisce la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei pubblici concorsi (così come verificatosi nella specie), anche se non versino in stato di disoccupazione.

E che la valenza precettiva del dettato normativo di cui all’art.16 comma 2 l. 68/99, sia quella innanzi descritta e delineata dal fermo orientamento espresso da questa Corte, si argomenta anche attraverso il richiamo all’art.4 l.68/99 che, nel disciplinare in generale i criteri di computo della quota di riserva del personale disabile da assumere, non prevede la computabilità tra i dipendenti, ai fini della copertura della quota di riserva, dei lavoratori assunti a tempo determinato, così come dedotto dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata.

Si tratta di un dato normativo di non trascurabile rilievo ai fini della esegesi del disposto di cui al citato art. 16 che conforta l’assunto posto a fondamento del diritto azionato, secondo cui l’esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l’attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto.

E che la situazione sottesa alla stipula di un contrattò a tempo determinato non possa essere sussunta nella descritta nozione di stabilità di impiego, come puntualizzato dalla Corte distrettuale, trova riscontro specifico, nella circostanza che all’atto della possibile fruizione del beneficio,il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla parte ricorrente, si era già concluso.

La controricorrente, pertanto, inserita come riservista nella graduatoria permanente del personale docente della Provincia, in adempimento dell’obbligo sancito dall’art.3 l. 68/99, doveva essere immessa in ruolo, in virtù dell’orientamento tracciato da questa Corte, cui innanzi si è fatto richiamo, secondo cui ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”,essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato, ed in relazione al quale non appaiono pregnanti i riferimenti operati dalla ricorrente a pronunce dei Giudici delle leggi concernenti la fattispecie della progressione in carriera dei disabili nella dirigenza scolastica.
In definitiva, può dunque ribadirsi il principio che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che l’inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici (così come nel caso di specie), ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 1.68/99, da diritto all’assunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dell’invalido, considerata la pregnanza dell’obbligo solidaristico cui deve essere informato l’agire della Pubblica Amministrazione (al pari del datore di lavoro privato).
In tal senso, e considerato anche che nella fattispecie in esame il docente inabile risultava comunque inserito, all’epoca di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria permanente per gli anni che qui interessano, anche nell’elenco dei disoccupati disciplinato dall’art. 8 l. 68/99, (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), va qui ribadito che una diversa opzione interpretativa che conferisse rilievo all’eventuale stato di occupazione dell’inabile in epoca anteriore al momento della assunzione, anche in relazione alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, tradirebbe la ratio che sorregge il compendio normativo di cui alla 1.68/99, dando adito ad una situazione di precarietà di vita gravemente incidente sul piano psicofisico dell’inabile, certamente non coerente con il dettato costituzionale di cui all’art. 38 e con la tutela con esso apprestata in favore dei disabili in virtù dei principi solidaristici più volte enunciati.
In definitiva, il ricorso principale, in quanto infondato, deve essere respinto.
Dalle argomentazioni sinora svolte discende, infine, che il ricorso incidentale sollevato dalla C. con riferimento alle censure proposte in sede di appello incidentale e non esaminate dalla Corte di merito (concernenti la assenza di necessità del requisito della disoccupazione alla data della domanda di inserimento in graduatoria) deve considerarsi inammissibile.
Si intende infatti dare continuità all’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua, posto che anche se qualificato come condizionato, il ricorso incidentale deve essere giustificato dalla soccombenza – non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per Cassazione – è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perché non esaminate o ritenute assorbite (vedi, fra le altre, Cass. 20 dicembre 2012 n. 23548).
Il governo delle spese inerenti al presente giudizio, segue, infine, il regime della compensazione, tenuto conto della novità delle questioni trattate e della situazione di reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese del presente giudizio.

11 dicembre inaugurazione del percorso tattile-sonoro, Redazionale

Autore: Redazionale

Il Museo Tattile Statale Omero collabora al Festival del Cortometraggio Corto Dorico, co-organizzato da Nie Wiem e Comune di Ancona

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE ore 17
si inaugura il percorso Tattile-Sonoro curato da Annalisa Pavoni Dedicato a Pino Donaggio su la mostra Dirà l’argilla di Paolo Annibali

La musicologa Annalisa Pavoni ha ideato un percorso-istallazione sonorizzato su alcune sculture della mostra Dirà L’argilla di Paolo Annibali. La musica espressiva delle colonne sonore di Pino Donaggio diventa un elemento interpretativo e percettivo dell’opera di Annibali a cui è accostata. Toccare la scultura e sentirla prendere forma sotto le mani, nella durata della musica e condizionata dalla musica stessa, sarà una piccola esperienza sinestetica. Il percorso, per ogni singolo visitatore, ha una durata di circa 30 minuti e proseguirà sino a domenica 14 dicembre.

Sempre Giovedì 11 dicembre ore 18.30 presso la sala conferenze del Museo Omero si svolge l’incontro Ora di Cinema – Un Film in Vinile.
Il regista Daniele Ciprì, al fianco del compositore e musicista Pino Donaggio, racconterà la collaborazione che ha dato vita a una colonna sonora ispirata all’universo gershwiniano “La Buca”.

Ingresso libero.

VENERDI’ 12 DICEMBRE dalle ore 9.30 alle 17.30 presso le sale del Museo si svolge la Masterclass pratica in Direzione della Fotografia, a cura di Daniele Ciprì.
Per l’occasione il Museo sarà chiuso al pubblico.

Così Daniele Ciprì: “Il tema centrale della master class sarà quello di fare un discorso sul sentire, sul vedere e sul palpare, giocando con le luci per evocare delle immagini. Come dico sempre: non bisogna avere delle immagini, bisogna evocarle e per questo motivo lavoreremo sul modo in cui si esprimono e si scolpiscono le materie e sarà molto interessante riuscire a rappresentare la cecità come tipo di forma visiva. Dal punto di vista dell’immaginare quale modo migliore di confrontarsi con qualcosa che non vedi ma che senti, tocchi? Ancona, con il Museo Omero e la possibilità che mi è stata offerta dal Festival è stato per me un punto di riferimento perché noi viviamo in un mondo dell’immagine e la sfida sarà la rappresentazione dell’assenza dell’immagine: il cinema non l’ha mai raccontata, ha raccontato i non-vedenti ma non la cecità come NON VEDERE. Credo che per fare questo occorra mettere in crisi i sistemi entro i quali viviamo e il loro contenuto e di conseguenza lavoreremo sul video, sulla luce, sulle tecniche di movimento della luce e sono certo che riusciremo a produrre un buon prodotto da donare al museo.”

INFO
www.cortodorico.it

Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28 tel. 0712811935
email: didattica@museoomero.it
sito: www.museoomero.it