Centro di Documentazione Giuridica: Legge Stabilità 2015 – Norme di interesse per le persone disabili, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge di Stabilità 2015, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
La legge consta di un unico articolo e 735 commi, è entrata in vigore il 1 gennaio 2015, fatte salve le specifiche decorrenze previste dalle singole norme.
Anche se non ancora si è usciti dalla situazione di grave congiuntura economica che continua a penalizzare maggiormente le fasce più deboli e in particolare i disabili, la legge di stabilità 2015, rispetto agli scorsi anni, ha mostrato una maggiore attenzione alle politiche sociali.
Essa tuttavia presenta anche per il 2015 la sua debolezza nel contrastare l’impoverimento e la diminuzione delle diseguaglianze. Ancora non sufficienti sono stati gli interventi per favorire l’aumento del  potere di acquisto delle famiglie e dei consumi interni. Il cuneo fiscale è stato ridotto solo per le aziende (confidando in un aumento dell’occupazione) mentre a favore dei singoli contribuenti, in particolare per quelli a reddito più basso, per le famiglie numerose, per gli anziani  e i disabili in particolare, la situazione di fatto è rimasta inalterata rispetto all’anno passato.
Finanziamento all’U.I.C.I.
Comma 191
Con viva gioia, prima di procedere ad un breve excursus delle norme di interesse, segnaliamo il comma 191 che ha previsto uno stanziamento in favore del nostro Ente, negli anni passati fortemente penalizzato dai tagli di bilancio.
Esso autorizza “una spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 da assegnare all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379. 242.
Inoltre per il 2015, sono stati stanziati 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza, 300 milioni per le politiche sociali, 112 milioni per il fondo per gli interventi a favore della famiglia, 20 milioni per il diritto al lavoro dei disabili.
Di seguito gli accennati interventi ed altri di rilievo previsti dalla legge di stabilità.
Patronato
commi 309 e ss
Nei commi 309 e ss. compare una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di Patronato (legge 30 marzo 2001, n. 152) che sono complessivamente ridotti di 35 milioni di euro, comunque meno di quanto previsto inizialmente.
È anche previsto che i medesimi istituti possono svolgere senza scopo di lucro in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle predette attività sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.
Il comma 312, a seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento, nell’ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, prevede che siano rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Fondi
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nella Tabella C è previsto lo stanziamento di 12.992.666 di Euro nel 2015 (leggermente decrescente nel 2016-7) Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) ex Art. 20, comma 8, Legge n. 328 del 2000.
Inoltre, nel comma 158 lo stanziamento del medesimo Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
Il comma 159 prevede che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
MEF
comma 200
Il comma 200 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Non sono indicate nel dettaglio le finalizzazioni delle somme stanziate.
Lavoro
Dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – comma 160 e 161
La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
Attribuzioni all’INAIL di competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa di persone disabili – comma 166
Il comma 166 attribuisce all’INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
TFR in busta paga – comma 26 e ss
Inoltre, per i lavoratori del settore privato che ne fanno richiesta ai commi 26 e ss. è prevista l’anticipazione del Tfr in busta paga in via sperimentale nel periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018. Per quel che riguarda il regime fiscale delle quote erogate si prevede la tassazione ordinaria senza quindi la più favorevole tassazione separata prevista sulle liquidazioni erogate a fine carriera. È poi innalzata dall’11,5 al 17% l’aliquota sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
Terzo Settore
Autorizzazione di spesa – comma 187
Per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale il comma 187 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
In particolare relativamente al servizio civile nel 2015 saranno avviati oltre 46.000 ragazzi a fronte dei 15.000 del 2014. Un obiettivo importante ottenuto sommando le risorse derivanti dal Fondo per il servizio civile e una parte di quelle del programma Garanzia Giovani. Inoltre, grazie alla stipula di quattro protocolli di intesa siglati con il ministero dei Beni Culturali, con il ministero dell’Ambiente, con l’Agenzia nazionale anticorruzione e con il Ministero dell’Interno, sempre nel 2015 verranno ingaggiati oltre 2.600 ragazzi ai quali bisogna aggiungerne altri 1.400 grazie ai bandi autofinanziati. Infine, sempre nel 2015, sarà emanato il bando straordinario per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili per circa mille volontari.
Pensionistica
Pagamento dei trattamenti pensionistici – comma 302
Il comma 302 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL saranno posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
Eliminazione delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata – comma 113
Inoltre, con una modifica introdotta già alla Camera, il comma 113 esclude dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla “riforma Fornero” i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari – comma 314
Il comma 314 dispone che le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione ISEE, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
Limitazioni della quota retributiva e tetto massimo alle cd. pensioni d’oro – commi 707, 708 e 709
Il comma 707 prevede che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età.
Scuola
Fondo la buona scuola – comma 4 e 5
Per quanto concerne la scuola in generale i commi 4 e 5 istituiscono il fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Tale Fondo è finalizzato a dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
Inoltre, nelle restanti norme (commi 325 e ss.) vi sono delle riduzioni di spesa in generale sul capitolo del MIUR.
comma 331 334 335
Il comma 331 prevede che, salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni.
Il comma 334 prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/ 2016, a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità; b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
Il comma 335 prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente.
Criteri composizione commissioni d’esame – comma 350
Il comma 350 stabilisce che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni, sono disciplinati, con effetto dall’anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado. Ciò al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell’esigenza di valorizzare i princìpi dell’autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell’efficacia delle pratiche educative.
Fisco
Stabilizzazione del bonus di 80 euro – comma 12
Il comma 12 rende strutturale il credito d’imposta IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. “bonus 80 euro”), originariamente introdotto per il solo anno 2014.
In particolare la somma spettante è pari:
– a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
– a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.
Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Buoni pasto – comma 16 e 17
I commi 16 e 17 modificano il Testo unico delle imposte dei redditi elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.
TFR in busta paga – comma 26 e 34
I commi 26 e ss. dispongo, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile.
Erogazioni liberali alle Onlus – commi 137 e 138
I commi 137 e 138 incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26% nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
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