Centro di Documentazione Giuridica: La Giustizia amministrativa condiziona il diritto allo studio dei disabili alla disponibilità economica, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La Giustizia Amministrativa mette in discussione il diritto allo studio dei disabili con una clamorosa inversione di tendenza rispetto agli orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni che si rifacevano in toto ai principi costituzionali della consulta.
Le due sentenze del Tar Sicilia e del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana di fatto sovvertono il principio del diritto allo studio per i disabili.  Giustificare la riduzione delle ore di sostegno per ragioni di bilancio  equivale in sostanza a mettere in discussione  lo stesso principio del diritto allo studio, che si riteneva definitivamente sancito dalla Corte Costituzionale.
Infatti prima il Tar Sicilia con sentenza n.369  del 2014, nega il risarcimento del danno patrimoniale e non  alle famiglie dei disabili a cui il sostegno scolastico era stato negato. Poi il  Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana con sentenza n. 617 del 17 novembre 2014 che confermando  l’indirizzo del TAR non solo nega il diritto al risarcimento per danni, ma mette in dubbio anche l’assolutezza del diritto costituzionale all’istruzione.
Nella Sentenza del CGA della Sicilia si legge “come periodicamente ribadito anche dalla giurisprudenza, che la ‘educazione ed istruzione’, piuttosto che la ‘salute’ quale ‘diritto fondamentale dell’individuo’ […], specie se riferiti […] alla cura dei minori handicappati, costituiscono altrettanti diritti personali e sociali oggetto di tutela rafforzata, è anche vero che la tutela c.d. ‘incondizionata’ della salute, ribadita dal primo Giudice per concedere il sostegno nella misura richiesta dai genitori – depurata dalla forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica (anche nella cit. sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale), oltre che mai realizzata nei fatti, sia in termini di prevenzione che di cura – non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell’Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura”.
Anche omettendo di valutare le gravissime considerazioni che la CGA formula nei riguardi della Corte costituzionale (“forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica”), molto grave è che l’organo giudicante nella sostanza dichiara alcuni diritti non “indiscutibili”, ma condizionati nella loro esigibilità dalla crisi finanziaria. Aprendo concretamente la possibilità alle amministrazioni di limitare il sostegno scolastico a causa della crisi finanziaria.
Inoltre quando scive: “[…] l’assistenza pubblica ai minori, in tutte le forme con cui questa può essere prestata, è da reputare in via di principio ‘sussidiaria’, o, comunque, non sostitutiva rispetto agli obblighi di assistenza ed educazione che prioritariamente incombono sui genitori che su di essi esercitano la potestà”di fatto attribuisce alle famiglie il carico materiale ed economico del sostegno scolastico ritenendo che lo stato se ne debba invece occupare in modo sussidiario.
Certamente tali sentenze avranno non poche ripercussioni, in una fase di delicato equilibrio finanziario a molti studenti disabili sarà negato il diritto allo studio con una sensibile riduzione delle ore di sostegno perchè condizionate alle ridotte disponibilità economiche delle P.A.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)