Iapb Toscana – Missione Burkina Faso

Quando l’Altro da noi è uno di noi.
Quando l’uomo guarda all’altro diverso da se come se fosse se stesso vengono realizzate grandi cose.
Quello che Giorgio Ricci con la IAPB Italia della Toscana e i vari sostenitori realizzano, è un esempio di programmazione di qualità e di inclusione.
Amici, il mondo ci guarda e queste azioni ci qualificano e ci fanno voler bene.
Più che le mie parole vale quanto qui di seguito riportato nelle parole di Giorgio ma ancora di più nell’articolo.
Massimo Vita

Cari tutti, ieri 8 maggio è rientrata la missione tecnica che Iapb Toscana ha organizzato in Burkina Faso.
La missione è stata breve ma intensa, non solo per i quasi 45 gradi di alcuni giorni
Gli accordi siglati, le nuove attrezzature, la nuova sala operatoria dell’Hopital Saint Camille a Ouagadougou e il rafforzamento dei rapporti con il Ministero della sanità, hanno dato un impulso decisivo al progetto….che a regime potrebbe permettere al Burkina Faso di essere il paese dove si curano e prevengono meglio le malattie dell’occhio in tutta l immensa regione dell’Africa sub Sahariana

Sotto trovate il link dove leggere l’articolo pubblicato sul giornale on line FIRENZE POST questa notte alle ore 2, con allegato una parte di video girato in questi giorni e foto significative
nell articolo, compreso il titolo, viene molto evidenziato il ruolo della iapb toscana
Giorgio Ricci

http://www.firenzepost.it/2015/05/09/burkina-faso-emergenza-cecita-la-toscana-risponde-video-foto/

Museo Omero – 16 e 17 Maggio 2015 Grand Tour Musei 2015 un week end felice!

Lo scultore Felice Tagliaferri al Museo Omero

Un’occasione per conoscere l’uomo, le opere, i film di cui è protagonista lo scultore non vedente, direttore della scuola Chiesa dell’Arte.

16 maggio notte dei musei
Nel pomeriggio di sabato 16 Maggio alle ore 17.00 verrà proiettato il docu-film “Un albero indiano”, con la regia di Silvio Soldini e Giorgio Garini per CBM: un racconto intenso dell’esperienza vissuta dai bambini, con e senza disabilità, della scuola di Shillong (India) nel laboratorio d’arte tenuto da Felice. Dopo la visione del film sarà possibile ascoltare la diretta testimonianza dell’artista. Felice Tagliaferri guiderà i visitatori alla scoperta delle sue opere nelle sale del Museo.
La sera del 16 Maggio alle ore 21.00 per la Notte dei Musei, sarà possibile partecipare al laboratorio artistico: “La pianta della vita, le mani che creano” un momento per toccare, sentire e ancora plasmare, inventare insieme all’artista in una performance guidata.
Prenotazione obbligatoria. Per adulti. Massimo 30 persone.

Si prosegue fino alle 24.00 con visite bendate alla collezione del Museo.

17 maggio giornata dei musei
Domenica 17 Maggio alle ore 17.00, per la Giornata dei Musei, Tagliaferri presenta il docu-film “Non solo con gli occhi”, per la regia di Silvio Soldini e Giorgio Garini, un ritratto della vita quotidiana di alcune persone non vedenti. Dopo la visione del film sarà possibile ascoltare la diretta testimonianza dell’artista. Lo scultore guiderà i visitatori alla scoperta delle sue opere nelle sale del Museo.

Contest fotografico
In occasione di grand tour musei fotografa le opere d’arte dei musei marchigiani e condividele su Facebook, Twitter e Instagram utilizzando l’hashtag #grandtourmuseimarche. Potrai partecipare ad un contest fotografico che ti farà vincere cataloghi di mostre e ingressi ai luoghi della cultura delle Marche … facendoti diventare un testimonial dell’arte! Le foto vincitrici, selezionate da una giuria composta dal Social Media Team e Regione Marche, saranno postate sui social network e faranno parte di un post pubblicato dal blog di Destinazione Marche.

Info
Ingresso libero.
Orario apertura: 16 Maggio 16.00 — 19.00; 21.00 – 24.00. 17 Maggio 10.00 — 13.00; 16.00 — 19.00.
Solo per il laboratorio artistico: “La pianta della vita, le mani che creano” la prenotazione obbligatoria. Per adulti. Massimo 30 persone.
Tel. 071 28 11 935
Email: info@museoomero.it
sito: www.museoomero.it

Centro di Documentazione Giuridica – Licenziamento legittimo del figlio del disabile che in permesso ex legge 104 va in discoteca, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che usufruisce del permesso «104» non per assistere il genitore ma per andare a ballare, a nulla rilevando il tipo di assistenza da fornire al disabile.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015, ha chiarito che tale comportamento implica un disvalore sociale.
La condotta del lavoratore implica un disvalore sociale giacché il lavoratore usufruisce di permessi per l’assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sull’intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi.
Inoltre il comportamento del lavoratore compromette anche il vincolo fiduciario con il datore di lavoro che è costretto ad organizzare diversamente il lavoro in azienda e con i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire, sostenendo una maggiore penosità della prestazione lavorativa.
Questa Sentenza è solo l’ultima, in quanto già in passato il Centro di Documentazione aveva posto l’attenzione sul severo orientamento dei Giudici di Cassazione nel dichiarare legittimo il licenziamento di un lavoratore che godendo impropriamente dei permessi per assistere un disabile era andato in vacanza (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 4 marzo 2014, n. 4984), giustificando anche il controllo diretto del datore di lavoro al di fuori dell’azienda del lavoratore «furbetto».
È quindi opportuno ricordare nuovamente che il doveroso rigore della Suprema Corte di Cassazione in tema di permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104 deve indurre anche i lavoratori disabili che beneficiano per se stessi di tali permessi a prestare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che ne hanno giustificato la fruizione.
Di seguito la Sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015.
Civile Sent. Sez. L num. 8784 Anno 2015
Presidente: Vidiri Guido
Relatore: Napoletano Giuseppe
Data pubblicazione: 30 aprile 2015
Sentenza sul ricorso 168-2014 proposto da:
A. E., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 268-A, presso lo studio dell’avvocato Beatrice Di Benedetto, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Osvaldo Piccirilli, giusta delega in atti;
ricorrente contro
Sevel – Società Europea Veicoli Leggeri Spa P. I. 00297220691, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, 19, presso lo studio dell’avvocato Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giacinto Favalli, giusta delega in atti;
controricorrente
avverso la sentenza n. 1189 del 2013 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il 03 ottobre 2013 Rgn 962 del 2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2014 dal Consigliere dott. Giuseppe Napoletano; udito l’avvocato Piccirilli Giovanni Osvaldo; udito l’avvocato Cammarata Mario per delega verbale Favalli Giacinto; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del Processo
La Corte di Appello de L’Aquila, riformando la Sentenza del Tribunale di Lanciano, rigettava la domanda di A. E., proposta nei confronti della Sevel Spa, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli da detta società per aver durante la fruizione del permesso per assistere la madre disabile grave, partecipato ad una serata danzante. A base del «decisum» la Corte del merito poneva la considerazione fondante secondo la quale, nella specie, non rilevava il tipo di assistenza che l’A. doveva fornire alla propria madre handicappata, quanto piuttosto la circostanza che il lavoratore aveva chiesto un giorno di permesso retribuito – ex art. 33, terzo comma, della Legge n. 104 del 1992, come modificata dalle Leggi n. 53 del 2000 e n. 183 del 2010 – per «dedicarsi a qualcosa che nulla aveva a che vedere con l’assistenza».
Ciò che veniva in evidenza, precisava la Corte territoriale, è che «l’A. aveva usufruito di una parte di questo permesso per finalità diverse da quelle a cui il permesso mirava, giacché, essendo il permesso richiesto finalizzato all’assistenza di persona portatrice di handicap, egli non poteva chiedere il predetto permesso per altra finalità del tutto estranea all’assistenza». Questo comportamento, secondo la predetta Corte, implicava «un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l’assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare, ad ogni permesso, diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa».
Ne conseguiva, asseriva la Corte di Appello, che «proprio per gli interessi in gioco, l’abuso del diritto, nel caso di specie, era particolarmente odioso e grave ripercuotendosi senz’altro sull’elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti».
Avverso questa sentenza A. E. ricorre in Cassazione sulla base di sette motivi, specificati da memoria. La società intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con la prima censura parte ricorrente, deducendo violazione dell’art. 33 della Legge n. 104 del 1992, sostiene che la Corte del merito non ha fatto corretta applicazione della richiamata norma poiché non ha tenuto conto che la relativa disciplina, come modificata dalle successive leggi, non richiede il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza cui bisogna aver riguardo ai fini del legittimo esercizio dei permessi.
Con il secondo motivo l’Alberico, denunciando violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, prospetta che la Corte del merito, nell’affermare che non vi è prova che il lavoratore dopo la festa danzante abbia utilizzato le ore di permesso per assistere la madre, si è posta fuori dal «tema decidendum» non essendo oggetto di contestazione disciplinare la circostanza concernente l’utilizzazione delle residue ore di permesso.
Con la terza critica il ricorrente, allegando violazione degli artt. 2697 cc e 5 della Legge n. 604 del 1966, assume che la Corte del merito ha erroneamente posto a suo carico la prova dell’avvenuta assistenza alla madre per il periodo successivo al suo ritorno a casa.
Con la quarta censura l’A., deducendo violazione degli artt. 112 e 132 cpc nonché 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, prospetta che la Corte del merito, non tenendo conto che era stata richiesta una specifica prova da esso ricorrente sull’avvenuta assistenza alla madre per il periodo successivo al suo ritorno a casa, non fornisce una motivazione congrua e logica ai sensi dell’art. 132 cpc.
Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 132 e 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc e violazione ed omessa applicazione del Ccnl specifico di primo livello del 3 dicembre 2011, prospetta che la Corte del merito erroneamente non ha esaminato la deduzione secondo la quale il fatto contestato era assimilabile all’assenza ingiustificata per la quale il richiamato Ccnl prevede solo una sanzione conservativa.
Con la sesta censura l’A., asserendo violazione degli artt. 132 e 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc e violazione dell’art. 7 della Legge n. 300 del 1970, prospetta che la Corte del merito erroneamente non ha esaminato l’eccezione della mancata affissione in azienda del codice disciplinare.
Con il settimo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2119 cc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostiene che la Corte del merito non ha tenuto conto ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione delle circostanze concernenti rispettivamente: l’assimilabilità del comportamento addebitato ad una ipotesi per la quale il Ccnl prevede una sanzione conservativa; la convinzione del lavoratore di aver agito legittimamente a mente dell’art. 33 della Legge 104 del 1992 e delle circolari Inps; la mancanza di precedenti disciplinari.
Le censure che, in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno tratte unitariamente, sono infondate. È opportuno premettere che la riformulazione, applicabile nel caso di specie «ratione temporis», dell’art. 360, primo comma, n. 5, cpc, disposta dall’art. 54 del Dl 22 giugno 2012 n. 83, conv. in Legge 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione e, conseguentemente, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della Sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Su 7 aprile 2014 n. 8053 e Cass. Su 22 settembre 2014 n. 19881).
Tanto precisato va, altresì, rimarcato che il «decisum» della Sentenza impugnata si fonda, non sul tipo di assistenza ex art. 33, comma 3, Legge n. 104 del 1992, così come modificato dalle successive leggi, che l’A. doveva fornire alla madre handicappata, quanto piuttosto sul rilievo della utilizzazione del permesso retribuito per finalità diverse da quelle per il quale il legislatore ha previsto il diritto al permesso retribuito. Sono, pertanto, del tutto estranee al tema «decidendum» tutte le critiche che vengono mosse all’impugnata Sentenza sotto il profilo appunto della interpretazione della normativa di cui al richiamato art. 33, comma 3o, della Legge n. 104 del 1992 e successive modifiche.
Analogamente non costituisce «ratio decidendi» autonoma e fondante il rilievo della Corte del merito secondo il quale non emerge la prova che le residue ore di permesso sarebbero state utilizzate per l’assistenza alla madre.
Tale asserzione, infatti, va letta in uno alla osservazione secondo la quale «il comportamento del lavoratore, infatti, non sarebbe meno grave per il fatto che per una parte si è divertito e per l’altra parte ha assistito la madre, ciò che rileva è che se anche così fossero andate le cose comunque l’A. ha usufruito di una parte di questo permesso per finalità diverse da quelle a cui il permesso mira».
È, quindi, evidente che nell’economia motivazionale della Sentenza impugnata la ragione fondante del «decisum» non è la mancata prova della avvenuta assistenza alla madre per le ore residue, ma, come detto, la utilizzazione, in conformità alla contestazione disciplinare (così come riprodotta dal ricorrente nel ricorso), di una parte oraria del permesso in esame per finalità diverse da quelle per il quale il permesso è stato riconosciuto.
Conseguentemente non hanno valenza decisiva le censure che riguardano la mancata dimostrazione della utilizzazione delle ore residue del permesso e, quindi, in particolare la deduzione della violazione dell’onere della prova e della mancata ammissione della prova per testi sul punto in esame.
L’accertato disvalore sociale del comportamento del lavoratore ed il ritenuto abuso del diritto danno conto delle ragioni per le quali la Corte del merito, sia pure implicitamente, ha ritenuto irrilevante la questione della mancata affissione del codice disciplinare.
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità l’affermazione secondo la quale in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto «minimo etico» (Cass. 3 ottobre 2013 n. 22626, V. anche Cass. 18 settembre 2009 n. 20270 secondo cui in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro).
Tanto comporta, altresì, l’irrilevanza della deduzione concernente l’assimilabilità del fatto contestato all’ipotesi di assenza ingiustificata prevista dal Ccnl, atteso che la Corte del merito assegna al comportamento dell’A. una portata ben più ampia di quella dell’assenza ingiustificata che esclude di per sé la prospettata assimilabilità. Per analoghe ragioni è da escludersi la decisività delle circostanze concernenti la convinzione del lavoratore di aver agito legittimamente a mente dell’art. 33 della Legge 104 del 1992 e delle circolari Inps e della mancanza di precedenti disciplinari.
Invero a tali fini non può non venire in considerazione il rilievo della Corte del merito secondo il quale il comportamento tenuto dall’A. implica «un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l’assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare, ad ogni permesso, diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa». Ed è proprio questo accertato e ritenuto disvalore sociale che, in quanto proprio del comune sentire, rende irrilevante le deduzioni in esame. Del resto la Corte territoriale non manca di rimarcare che «proprio per gli interessi in gioco, l’abuso del diritto, nel caso di specie, è particolarmente odioso e grave ripercuotendosi senz’altro sull’elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti».
Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali rimangono assorbite tutte le ulteriori critiche, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del Dpr n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2014
Il Presidente

Corte Costituzionale sentenza n.22/2015: riconoscimento delle provvidenze economiche agli stranieri «ciechi civili parziali» e «ciechi ventesimisti», di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La Corte Costituzionale, il 27 gennaio u.s., ha emesso una sentenza che conferma l’orientamento favorevole alla concessione delle previdenze economiche ai non vedenti stranieri.
Nella sentenza 22/2015, precisa nuovamente la Suprema Corte che le provvidenze per indennità non sono condizionate al possedimento del permesso di soggiorno di lunga durata per le persone provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Essa in particolare, si esprime sulla pensione per i «ciechi civili parziali» e sull’indennità speciale per i «ciechi ventesimisti» stranieri riconoscendo l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il possesso del permesso di soggiorno di lunga durata per il riconoscimento della citate previdenze.
Nella sentenza di cui si riporta il testo integrale in allegato, la Corte Costituzionale, riprendendo i precedenti pronunciamenti in materia, chiarisce nuovamente che è illegittimo conferire tali provvidenze solo a chi è in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata; infatti, anche alle persone che provengono da Paesi extra-europei soggiornanti in Italia e che hanno limitazioni alle funzioni visive (persone cieche parziali e cieche ventesimiste) spetta la «pensione ai ciechi parziali» e «l’indennità speciale ciechi ventesimisti», anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
Tale Sentenza segue l’indirizzo già adottato dalla Corte Costituzionale con i precedenti pronunciamenti sull’indennità mensile di frequenza, sull’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, sulla pensione per le persone con invalidità civile totale e sull’assegno mensile di assistenza per le persone con invalidità civile parziale.
Sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2015, n. 22
“Giudizio di legittimità costituzionale su Art. 80, c. 19° , della legge 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l’art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come modificato dall’art. 9, c. 1°, della legge 30/07/2002, n. 189, poi sostituito dall’art. 1, c. 1°, lett. a), del decreto legislativo 08/01/2007, n.3. art. 80, c. 19° legge del 23/12/2000 n. 388”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), in combinato disposto con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), promosso dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 20 settembre 2012 e nel giudizio di legittimità costituzionale del predetto art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 maggio 2014, iscritte rispettivamente al n. 4 del registro ordinanze 2013 e al n. 148 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;
udito l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS.
Ritenuto in fatto
1.? Con ordinanza del 20 settembre 2012, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001) e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti).
Alla luce dei princìpi affermati nella giurisprudenza costituzionale, il giudice rimettente reputa manifestamente irragionevole subordinare «l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale la indennità di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista», al possesso di un titolo alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, tra l’altro, la titolarità di un reddito; con «incidenza negativa», anche, sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), sui diritti riconosciuti dagli altri parametri evocati (artt. 2, 3 e 38 Cost.) nonché sui diritti inviolabili della persona tutelati dalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.), che vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri legalmente soggiornanti; con violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale.
Tutti questi rilievi varrebbero «a maggiore ragione» anche per il diritto alla pensione; con la conseguenza che la subordinazione della attribuzione di tale prestazione al possesso di un titolo di soggiorno, a sua volta subordinato alla titolarità di un reddito, «rende ancora più evidente la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in esame».

In punto di rilevanza, la questione appare pregiudiziale, posto che l’appellato possiederebbe tutti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni domandate, ad eccezione di quello richiesto dalla disposizione censurata.

2.? Nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (d’ora in avanti «INPS»), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L’INPS osserva come, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale, debba considerarsi legittima l’introduzione di limitazioni all’attribuzione di prestazioni assistenziali e pensionistiche in relazione a taluni requisiti, come il reddito e la stabile permanenza nel territorio dello Stato.
Quanto, poi, alla CEDU, nel suo ambito «(peraltro, di evidente contenuto politico-programmatico)», non sarebbero «individuabili norme di rango costituzionale che impongano al legislatore di equiparare gli stranieri ai cittadini dell’Unione ai fini della concessione di provvidenze economiche di mera assistenza sociale», mentre la condizione giuridica dello straniero, regolata dalla legge, rispetterebbe il parametro di cui all’art. 10, primo comma, Cost., «in quanto le diverse prestazioni di assistenza sociale, riconosciute ai possessori di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permesso di soggiorno, appaiono ispirate al principio di ragionevolezza e di rispetto della condizione dello straniero».
La norma censurata, d’altra parte, «inserita nella legge finanziaria», mirerebbe evidentemente anche a contemperare la concessione dei benefìci alle esigenze connesse alla limitatezza delle «risorse finanziarie disponibili»: da un lato, basandosi «sul presupposto della equiparazione del disabile straniero al disabile cittadino italiano ai fini dell’ottenimento delle provvidenze economiche di natura assistenziale» come quelle in discorso e, dall’altro, correlandosi al principio della non “esportabilità” delle provvidenze medesime in sede comunitaria, ai fini, anche, della prevenzione del fenomeno del cosiddetto “turismo assistenziale”.
3.? Con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, la Corte di cassazione ha sollevato #questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della richiamata legge n. 388 del 2000, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».
Passati in rassegna i motivi di ricorso ed enunciata la rilevanza della questione, il giudice rimettente ne illustra anche le ragioni di non manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale più volte soffermatasi sulla disciplina di cui alla disposizione censurata, dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento ai diversi istituti assistenziali di volta in volta presi in considerazione.
Viene, in particolare, rammentata la sentenza n. 40 del 2013, i cui princìpi – enunciati in riferimento alla condizione di soggetti «portatori di handicap fortemente invalidanti» – si ritiene non possano «non valere anche con riferimento alle prestazioni assistenziali, richieste nel giudizio principale»: si tratterebbe, infatti, di prestazioni destinate a «fornire alla persona un minimo “sostentamento” idoneo ad assicurare la sopravvivenza», in relazione a «una condizione fisica gravemente menomata», e predisposte per «consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare».

Si sottolinea, in particolare, la peculiarità propria dell’indennità di accompagnamento per ciechi rispetto all’omonima provvidenza prevista per altri invalidi e si osserva, quanto all’assegno sociale maggiorato, che nel giudizio principale risulta «inapplicabile “ratione temporis”» la disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si esclude, infine, sia la possibilità di «una interpretazione costituzionalmente orientata» sia una disapplicazione della disposizione censurata per contrasto con l’art. 14 della CEDU, «“norma di principio”» priva, come tutte «le previsioni della Convenzione», di «efficacia diretta nel nostro ordinamento».

4.? Nel giudizio si è costituito l’INPS, che ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione.
Evidenziate le caratteristiche dell’assegno sociale, l’INPS osserva come, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, questa provvidenza è corrisposta a condizione che gli aventi diritto abbiano soggiornato legalmente in via continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni, così che il trattamento riservato allo straniero dalla norma denunciata risulta «sicuramente più favorevole rispetto a quello previsto per il cittadino italiano».
Effettivamente, peraltro, si sarebbero rimodulati «in senso restrittivo i requisiti costitutivi che consentono l’accesso alle provvidenze in questione», senza, tuttavia, che la risultante disciplina possa ritenersi illogica o irrazionale.
Quanto al profilo relativo alle norme CEDU come parametro interposto ed a quello concernente le esigenze di finanza pubblica alle quali riconnettere la norma censurata, l’INPS ripropone, in sostanza, gli argomenti già esposti.

5.? In una ulteriore memoria, depositata in prossimità dell’udienza, l’INPS ha insistito nella richiesta formulata, sottolineando, in particolare, «la differenza tra l’assegno sociale e le altre prestazioni assistenziali», anche in ragione della «disciplina differenziata prevista dal Legislatore per l’accesso» alle medesime.
Considerato in diritto
1.? La Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), denunciato dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 20 settembre 2012, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – in «combinato disposto» con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) –; nonché dalla Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».

2.? Avendo ad oggetto una medesima disposizione, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia.
La questione prospettata dalla Corte d’appello di Bologna relativamente all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato, «in combinato disposto» con il predetto art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, appare priva di autonomia agli effetti del petitum perseguito, essendo quest’ultimo evidentemente diretto a rimuovere la preclusione prevista in linea generale per i cittadini extracomunitari e riferibile anche alle provvidenze in discorso.

3.? Va preliminarmente rilevato che l’ordinanza rimessa dalla Corte di cassazione presenta insuperabili carenze nella motivazione, tanto in ordine all’esatta e specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza, ponendo, dunque, una questione che va dichiarata manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad operare un semplice rinvio, per relationem, all’eccezione sollevata dalla parte ricorrente e ad una rievocazione, peraltro generica, dei princìpi posti a base di numerose pronunce di questa Corte relativamente alla stessa materia. Viene, in particolare, richiamata la sentenza n. 40 del 2013, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione qui all’esame, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Occorre ribadire, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del necessario scrutinio della rilevanza della questione sottoposta nonché dei profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice rimettente non può esimersi dal fornire, nell’atto di promovimento, un’esauriente ed autonoma motivazione (ordinanza n. 33 del 2014): dovendosi, invece, escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, equivalgano a chiarire, per sé stessi, le ragioni per le quali “quel” giudice reputi che la norma applicabile in “quel” processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale (nello stesso senso, sentenza n. 7 del 2014).
L’enunciata carenza, d’altra parte, non appare, nella specie, emendabile neppure attraverso una sorta di “interpretazione contenutistica” del provvedimento: se si esclude, infatti, un fugace accenno alla violazione del principio di solidarietà, non risultano additati, con autonomo apprezzamento, specifici “vizi” della normativa censurata, né risulta operata alcuna autonoma selezione di profili di illegittimità, in riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente rintracciati nelle “fonti” richiamate.
Nel dubitare della legittimità della norma denunciata, la Corte rimettente non sembra abbia, d’altra parte, considerato significativo, sotto alcun profilo, un eventuale problema di compatibilità – astrattamente riguardante i cittadini extracomunitari così come gli italiani – tra le varie misure assistenziali in discussione (e, in particolare, tra l’assegno sociale e la pensione di inabilità): le quali appaiono immotivatamente accomunate sul versante delle garanzie di “non discriminazione”, peraltro solo implicitamente evocate, nonostante le differenze nella ratio, nella disciplina positiva e nelle finalità – in ipotesi, appunto, perfino alternative – che le caratterizzano.

4.? È fondata, invece, la questione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna e riferita alla previsione che subordina alla titolarità della carta di soggiorno la concessione, in favore dei ciechi extracomunitari, della pensione di cui all’art. 8 della legge n. 66 del 1962, a norma del quale «Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età» nonché della speciale indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988, secondo cui «A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità».
Al riguardo, appare utile, anzitutto, muovere dal precedente specifico costituito dalla già richiamata sentenza n. 40 del 2013.
In questa decisione, prendendo in esame l’identica condizione ostativa della necessaria titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell’indennità di accompagnamento (di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980) e della pensione di inabilità (di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971) (provvidenze del tutto simili a quelle in esame), la Corte rilevò in particolare, sulla scia di proprie analoghe precedenti pronunce, come, nell’ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Questi princìpi dovevano trovare applicazione – si osservò – anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione nel frangente, in riferimento a benefìci rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all’art. 2 Cost. Del resto – si disse – anche le diverse convenzioni internazionali, che parimenti presidiano i corrispondenti valori, rendevano «priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico».
I rilievi appena richiamati debbono, a fortiori, essere riaffermati in riferimento allo stato delle persone non vedenti. La specificità, infatti, dei connotati invalidanti – resa evidente dalla particolare attenzione e dal favor che caratterizzano, da epoca ormai risalente, la normativa di settore, con la previsione di diverse provvidenze per le persone che risultino averne titolo – renderebbe ancora più arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa – inevitabilmente discriminatoria – che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefìci intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute.
Ove così non fosse, d’altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale – inerenti alla sfera di protezione di situazioni di inabilità gravi e insuscettibili di efficace salvaguardia al di fuori degli interventi che la Repubblica prevede in adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) – verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente “temporale”, del tutto incompatibili con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni: i quali requisiti ineluttabilmente finirebbero per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona.
La disposizione denunciata, pertanto, risultando in contrasto con gli evocati parametri costituzionali e con i relativi princìpi – oltre che con quelli più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo –, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

per questi motivi

La Corte costituzionale
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI

Lampedusa, Screening oculistici gratuiti

Autore: Redazionale

Lampedusa 4, 5, 6 e 7 maggio 2015
Nell’ambito delle azioni finalizzate all’informazione e sensibilizzazione del contesto
territoriale sui temi concernenti la disabilità visiva l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS (Sezione prov.le di Agrigento) organizza, nei giorni 4, 5, 6 e 7 maggio 2015 sul territorio di LAMPEDUSA delle specifiche iniziative.
In particolare informiamo i cittadini isolani che in occasione dell’evento sosterà nei giorni sopra indicati, presso la Via Roma, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, un camper attrezzato (U.M.O.D.– Unità Mobile Oftalmica Diagnostica) in cui un medico oculista e un’assistente in oftalmologia (ortottista) effettueranno esami gratuiti di prevenzione delle malattie oculari a tutta la cittadinanza interessata.
Analoga iniziativa sarà condotta, sempre negli stessi giorni in orari antimeridiani (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) presso tutti gli istituti scolastici presenti nel territorio isolano, come d’intesa con il Dirigente Scolastico del locale Istituto Comprensivo Luigi Pirandello.

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi – Relazione morale 2014, di Rodolfo Masto

Autore: Rodolfo Masto

Nell’aprile scorso si è concluso il mandato amministrativo precedente, caratterizzato dall’acuirsi della crisi economica e che ha registrato la precarizzazione dei finanziamenti sia in termini di quantità che di regolarità erogativa.
Il protrarsi di questa situazione ha comportato nel tempo l’anomalo andamento dei flussi finanziari costringendo la Federazione ad una gestione amministrativa residuale particolarmente impegnativa e complessa.
A tutto ciò si aggiunga la quota di circa 175.000 euro, più interessi, che il Ministero del Welfare trattiene direttamente dal contributo versato alla Federazione, di sua competenza, a conclusione di una vicenda di presunto erroneo finanziamento che l’Ente ha di fatto subito poiché l’eventuale contenzioso avrebbe di fatto portato al blocco delle attività
Questo il quadro economico che il Consiglio di Amministrazione, insediatosi nell’aprile scorso, ha dovuto affrontare ricercando comunque note d’ottimismo nei benefici effetti di sponsorizzazioni private come quella di EnelCuore e nello sviluppo di progetti innovativi come la convenzione con il Ministero dei Beni culturali e l’Alitalia che, al di là degli aspetti economici, tanta visibilità positiva hanno portato alla Federazione.
Il 2014 è stato l’anno dell’approvazione definitiva del nuovo statuto che ha confermato la Federazione quale soggetto giuridico di natura privatistica, consentendo così l’iscrizione al Registro delle Onlus previsto dalla Legge 460/1997.
Nei mesi successivi all’ultima assemblea, il C.d.A. ha intrapreso un’azione di monitoraggio dei vari regolamenti, analizzati e via via modificati. rendendoli più idonei al conseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto delle nuove normative, volti a rendere l’attività della Federazione più efficiente e trasparente.
Da segnalare la graduale adozione della contabilità economico patrimoniale prevista per le Onlus che, dopo un periodo di inevitabile gestione a carattere finanziario fino ad ora adottata, andrà a regime con l’anno finanziario 2016 pur mantenendo, per maggiori garanzie, le procedure dei mandati e delle reversali. Il rapporto con l’Istituto Tesoriere si caratterizzerà come un rapporto di cassa più idoneo alla gestione della contabilità prevista dalle Onlus.
Nel ritenere strategica la ricerca di nuovi finanziamenti il CdA, di concerto con il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha rimandato eventuali azioni nei confronti del Parlamento e delle varie forze politiche, in attesa che l’UICI raggiungesse l’obiettivo, poi realizzatosi con l’ultima finanziaria, concentrandosi nella ricerca di risorse private.
Un segnale positivo in questo versante è arrivato dalla Fondazione Cariplo che, attraverso un finanziamento di 12.000 euro, aggiuntosi alla parte residua di quello più consistente di EnelCuore, ha permesso nel novembre scorso di concludere la prima fase della mostra itinerante “Tocca a te” tenutasi a Milano. La manifestazione è stata di grande impatto, ha registrato la partecipazione, fra gli altri, dello scrittore Luis Sepúlveda, diventato testimonial della collana dei libri tattili per la prima infanzia, prodotti dal centro di produzione della Federazione.
In ordine alla ricerca di nuovi finanziamenti, la Federazione ha accolto l’invito del vice Presidente Hubert Perfler circa la possibilità di rivolgere a livello europeo, sulla base molto significativa dell’esperienza condotta dall’Istituto Rittmeyer di Trieste, la presentazione di eventuali progetti e azioni allo scopo di convogliare nuove risorse, in collaborazione con partner europei e istituzioni federate.
Tornando alla situazione economica segnalo le analisi e le proposte formulate dal Consiglio volte alla riduzione della spesa e tra queste il progetto di unificazione delle sedi romane che, oltre agli indiscussi vantaggi economici, comporterà una più efficiente organizzazione delle attività.
A ciò si aggiungano gli investimenti in ambito informatico e telefonico che, oltre al risparmio, dovrebbero consentire alla Federazione una gestione più agevole di piattaforme interattive, utili alla promozione di nuovi servizi, come ad esempio sportelli consulenziali permanenti e il ripristino di corsi di formazione a distanza.
Tali investimenti, seppur limitati dalla crisi economica, vanno nel solco di quelli effettuati per la telefonia Skype volti a promuovere tra le istituzioni federate una vera e propria rete, archiviando definitivamente la sindrome campanilistica che ancora impedisce una crescita omogenea delle nostre istituzioni.
Il superamento di inutili narcisismi è un dovere verso i cittadini ciechi che già pagano lo scotto di servizi disomogenei prestati dal territorio e che dalle loro Istituzioni si aspettano servizi di qualità in tutto il Paese.
Certo, al di là delle risorse economiche, i servizi prestati dalle nostre istituzioni passano attraverso la scientificità di contenuti e metodi che per noi si chiama tiflologia.
Sì, quella tiflologia che sempre è imprescindibile nelle prestazioni formative e non solo, rivolte a disabili visivi anche quando, per esemplificare o meglio risparmiare, si circoscrivono alcuni dei nostri servizi alla sola area socio assistenziale sacrificando quelle prerogative di carattere educativo e formativo, indispensabili per uno sviluppo armonico delle competenze dei nostri ragazzi.
Su questo versante sarà necessario, nei prossimi anni, prestare una particolare attenzione in quanto è solo attraverso la specificità tiflologica che i nostri ragazzi possono stare a scuola alla pari degli altri proprio perché vengano loro forniti gli strumenti operativi e didattici più adeguati.
Strumenti e strategie didattiche che consentono, con modalità diverse, di raggiungere obiettivi comuni.
Determinata nella strenua difesa e salvaguardia dei saperi che hanno permesso ai ciechi di crescere partendo dagli insegnamenti di Augusto Romagnoli e, via via dal lavoro prezioso di tanti tiflologi che si sono formati dopo anni di indiscussa esperienza presso gli Istituti, la Federazione ha intrapreso il progetto “Tiflopedia” che nel 2014 è entrato nel vivo della sua fase realizzativa.
Affidando il coordinamento al consigliere Gianluca Rapisarda, al professor Giancarlo Abba direttore scientifico dell’Istituto dei Ciechi di Milano, al dottor Lucio Zito e al dottor Vincenzo La Francesca, dipendenti dell’Ente, la Federazione si propone il grande coinvolgimento di tutte le realtà che a diverso titolo si occupano di problematiche riferite al mondo dei cittadini con disabilità visiva, con l’intento di realizzare un network che, partendo dalla valorizzazione delle scienze tiflologiche in tutte le loro declinazioni, offrirà risorse in tutti i comparti da quello educativo a quello giuridico, da quello medico fino al settore dei servizi dedicati.
Un progetto ambizioso che dovrà necessariamente raccogliere l’adesione convinta oltre che dell’Unione, anche dell’Irifor e della Biblioteca Italiana dei Ciechi Regina Margherita, legate alla Federazione da un protocollo di intesa che non mancherà presto di fornire frutti preziosi.
Sì, frutti preziosi, come quelli che nascono dall’attività quotidiana dei Centri di Consulenza Tiflodidattica di Assisi, Rutigliano, Foggia, Padova e Palermo che prestano servizi educativi gratuiti a circa mille studenti e che, in sintonia con i dodici centri della Biblioteca, rappresentano nelle aree di competenza, indipendentemente dalle crescenti difficoltà economiche, un punto di riferimento sicuro per gli allievi disabili visivi del territorio.
Uno dei primi passi per la valorizzazione delle scienze tiflologiche potrebbe essere il rafforzamento della rete dei centri oltre al coinvolgimento convinto delle unità tiflodidattiche che ancora operano presso alcune istituzioni federate.
Oltre venticinque realtà che, al di là dei vincoli giuridici che prima o poi sarà opportuno superare e agli indiscutibili condizionamenti territoriali, auspichiamo operino in comunione di intenti seguendo rigorosi protocolli scientifici, attuando di fatto quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione e sulla base dei principi di sussidiarietà, azione prodromica all’agognato riconoscimento della figura professionale specifica.
Il rigore scientifico indispensabile per arrivare a chiedere al Ministero il riconoscimento della figura del tiflologo/tiflopedagogista potrebbe essere assicurato da un solido e costante raccordo con le facoltà di Scienze dell’Educazione – Dipartimento di pedagogia speciale – e, ancor meglio, dalla riapertura della scuola di metodo Augusto Romagnoli così come previsto dalla Legge 69 del 22 marzo 2000, rimasta colpevolmente inapplicata.
Preciso che nessuno intende ritornare a concezioni obsolete o ad esperienze superate dal tempo e dai nuovi ordinamenti scolastici ma la creazione di un moderno centro di ricerca, così come avviene per la pedagogia di tutti, oggi risulta più che mai indispensabile e inderogabile per poter garantire ai nostri ragazzi percorsi di apprendimento coerenti con i nuovi indirizzi della scuola e coerenti con la specificità tiflologica.
Nessuno dimentichi che per i ciechi la scuola è il primo ponte che deve essere superato con successo per garantire loro il migliore inserimento umano, culturale e professionale.
In quest’ottica la Federazione si sta preparando ad essere uno strumento sempre più agile ed efficace; da qui il progetto di un nuovo modello organizzativo che contempla, come già affermato, l’unificazione delle sedi romane.
Preso atto dell’impossibilità di acquistare l’immobile di via Mirri che oggi ospita il centro, la Federazione ha intrapreso la ricerca di uno stabile più adeguato alle esigenze già esposte.
Sotto il profilo economico l’operazione è perfettamente sostenibile perché l’affitto pagato in via Mirri equivale sostanzialmente ad un’eventuale rata di mutuo trentennale che consentirebbe l’acquisto di un sito con le caratteristiche necessarie.
Al momento il C.d.A. sta valutando la partecipazione ad un’asta giudiziaria che, nei termini sopra indicati, le consenta l’acquisizione di un bene capace di soddisfare da un lato le note necessità e, dall’altro, in alcune sue parti, potrebbe essere messo a reddito.
L’immobile individuato avrebbe la possibilità di favorire, tra l’altro, l’ulteriore sviluppo del centro di produzione attrezzandolo di laboratori didattici permanenti con spazi per corsi di formazione e, in tempi successivi , di locali ad uso foresteria.
Ricordo ancora l’opera preziosa del nostro centro che oltre a progettare e produrre materiale tiflodidattico, dato agli utenti in parte gratuitamente attraverso il bonus e in parte attraverso la parte venduta, partecipa a importanti progetti culturali di varia natura.
Segnalo, a titolo esemplificativo, l’accordo con i Musei Vaticani, la realizzazione delle targhe apposte alle fermate dei mezzi dell’Azienda dei Trasporti pubblici romana.
Sempre dal nostro Centro parte la realizzazione dei famosi libri tattili dedicati alla prima infanzia diventati, in questi ultimi anni, il simbolo più visibile del lavoro svolto dal nostro centro.
Ricordo che dopo aver partecipato al progetto “Tactus” la Federazione ha dato vita a programmi propri, ampliando la collana dei libri prodotti.
In questo ambito si è incardinata la collaborazione con EnelCuore che, dopo la realizzazione di cinque nuovi libri, ha visto il suo apice tra gli ultimi mesi del 2013 e per tutto il 2014, con l’organizzazione della mostra itinerante “Tocca a te”. La Mostra ha portato, sempre con l’aiuto di EnelCuore, i libri della Federazione e sedici tavole tattili realizzate da importanti artisti, ispirati dalle parole della solidarietà, in tutto il Paese, ospitata in importanti musei o in palazzi prestigiosi come le sedi istituzionali delle Prefetture.
L’auspicio è che per questo comparto, supportato anche dalla visibilità derivante dall’organizzazione del prestigioso concorso nazionale “Tocca a Te” in cui si premia la realizzazione dei libri tattili dedicati ai più piccoli e che seleziona, tra l’altro, le opere che partecipano al più importante concorso internazionale, si possano trovare nuove risorse così da cominciare a colmare il sostanziale vuoto che ha caratterizzato, nel passato, la realizzazione di libri tattili dedicati ai più piccoli.
Concludo questa relazione riprendendo il tema del Centro Polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, informando che il 2014 è stato caratterizzato da un’azione insistente da parte del Ministero dell’Interno, volta alla definizione dell’annosa vicenda.
Invitati dal Ministero ad individuare una soluzione alternativa a quella di Casal Lumbroso, ancora inspiegabilmente bloccata, al di là delle rassicurazioni più volte fornite dal Comune di Roma, la Federazione ha proposto nel giugno scorso, un progetto alternativo che coinvolge operativamente l’Istituto Sant’Alessio di Roma e successivamente nella fase di ricerca, le Istituzioni Federate interessate ed altre realtà oltre all’indispensabile apporto del mondo accademico.
Sorte incomprensioni sulla natura del contributo, da non circoscrivere solo alla fase realizzativa ma anche a quella gestionale, in quanto il Centro, almeno nella fase iniziale, sarebbe privo dell’accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale, la Federazione si sta impegnando per il superamento delle sopraggiunte intervenute criticità.
Se c’è un ambito dove anche la burocrazia, io ne sono certo in buona fede, deve agire con lungimiranza e, concedetemi, con amore, è proprio questo!!!
Perché ancora una volta il peso della crisi economica colpisce soprattutto i più deboli, e per il nostro mondo sono i cittadini con disabilità visiva interessati da minorazioni aggiuntive per i quali, in questi anni, si è davvero fatto poco.
Lodevole la realizzazione del servizio “Dopo di noi” che alcune istituzioni federate hanno realizzato o messo in programma colmando un vuoto irresponsabile volto ad andare incontro al reale bisogno delle famiglie le quali tengono a casa i loro figli fin quando è possibile ma che hanno bisogno di nuovi servizi che oggi potremmo denominare “Durante noi”. L’iniziativa romana certo non è risolutiva ma va nella direzione giusta.
Con semplicità ho raccontato quanto fatto dalla Federazione nell’anno appena trascorso, aprendo la finestra sul 2015, elencando realizzazioni e tante sfide che nell’interesse superiore dei nostri ragazzi la Federazione con l’aiuto di tutti voi, deve necessariamente vincere.
Rodolfo Masto

 

Presentazione volume

Autore: Redazionale

Venerdì 8 maggio, ore 17 presentazione del volume Voci della vittoria – La memoria sonora della Grande Guerra di Piero Cavallari e Antonella Fischetti

Concerto di Sara Modigliani con il gruppo L’albero della libertà
Conduce la serata Marino Sinibaldi

Saranno presenti gli autori
Ascolto dei dischi originali con grammofoni dell’epoca

Auditorium dell’Icbsa – via M. Caetanim 32 Roma

Centro di Ricerca Giuridica – La Cassazione non ritiene applicabili ai trasferimenti disciplinari le garanzie della legge 104, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La Cassazione, con la sentenza 6917 del 13 gennaio 2015, respinge il ricorso di un magistrato beneficiario della legge 104, trasferito d’ufficio per illeciti disciplinari.
Il magistrato che viene trasferito per motivi disciplinari non può dunque invocare la tutela concessa dalla legge 104 alle disabili.
Secondo il magistrato la sua condizione di invalido e quella di sua madre avrebbero dovuto bloccare il cambio di sede disposto dal CSM. Ad impedirlo c’erano i diritti concessi dalla legge quadro (104/1992) che garantisce, ove possibile, la scelta della sede di lavoro più vicina al genitore o al familiare del lavoratore pubblico o privato, vietando il trasferimento senza consenso dell’invalido.
Il trasferimento del magistrato, disposto in via cautelare dalla sezione disciplinare del CSM, non si pone però in contrasto con la l. n. 104/1992, in materia di assistenza alle persone disabili – che attribuisce al lavoratore che assiste un parente invalido il diritto alla scelta del luogo di lavoro – in quanto nel caso di specie, sono prevalse le esigenze di tutela del prestigio dell’istituzione giudiziaria.
La Cassazione infatti ha puntato  l’attenzione sull’espressione “ove possibile” contenuta nell’art. 33 comma 5 della legge 104. L’esercizio del diritto non deve, infatti, comportare una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro o determinare un danno per la collettività, compromettendo il buon andamento e l’efficienza della pubblica amministrazione. La Suprema Corte inoltre ha precisato che l’’esigenza di contemperare i diversi interessi resta anche alla luce della modifiche apportate dalla legge 53/2000 che, ai fini del diritto alla tutela, ha tolto il requisito della convivenza.
Le garanzie della 104 trovano però un ostacolo nel rispetto dell’obiettivo della norma sui trasferimenti cautelari che è quello di evitare la permanenza nel luogo dell’illecito per non aggravare la posizione dell’interessato, ma, soprattutto per non compromettere la funzione giudiziaria e il prestigio della magistratura.
Ecco  l’estratto della sentenza commentata
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13 gennaio – 7 aprile, n. 6917 Presidente Rovelli – Relatore Vivaldi
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. B) c.p.c. in riferimento all’art. 3 e 33, commi 3, 5 e 6 della Legge 104/1992, nonché dei principi costituzionali sottesi alla citata legge ex artt. 32 e 38 Cost., nonché violazione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità recepita con legge n. 18/2009, in riferimento agli artt. 13 e 22 del D.Lgs. 109/2006; nonché contraddittoria e manifesta illogicità ai sensi dell’art. 606, lett. E) c.p.c. dell’ordinanza cautelare n. 95/2014 in questa sede impugnata.
Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. B) c.p.c. in riferimento all’art. 3 e 33, commi 3, 5 e 6 della Legge 104/1992, nonché in riferimento agli artt. 13 e 22 del D.Lgs. 109/2006; ed ancora si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità ai sensi dell’art. 606, lett. E) c.p.c. dell’ordinanza cautelare n. 95/2014 in questa sede impugnata.
I due motivi intimamente connessi sono trattati congiuntamente.
L’attuale ricorrente – sostituto procuratore presso il tribunale di Campobasso – trasferito ai sensi dell’art. 13, comma 2 e 22 d.lgs. n. 109 del 2006 al tribunale di Rovigo con funzioni di giudice (ord. n. 72 del 2014), ha censurato l’ordinanza n. 95 del 2014, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato l’inapplicabilità della disciplina prevista dall’art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 ai trasferimenti cautelari per i quali si prescinde dal consenso dell’interessato.
La richiesta di essere destinato a sede più vicina a quella di provenienza è giustificata dalla condizione di invalidità della madre e dello stesso ricorrente.
Le ragioni di infondatezza dei motivi.
Va, in via preliminare, ricordato che la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, n. 104 del 1992, ha stabilito, all’articolo 33, comma 5 (come novellato dalla legge n. 53/2000), che il genitore o il familiare, lavoratore pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La norma – anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale – va interpretata secondo un criterio di rigore al fine di evitare abusi nella sua applicazione.
Il Giudice delle leggi, pur riconoscendo il valore primario della solidarietà e della tutela dei soggetti portatori di handicap, ha dato rilievo alla discrezionalità del Legislatore nell’individuare gli strumenti normativi finalizzati a garantire la condizione del portatore di handicap “mediante la interrelazione e la integrazione dei valori espressi dal complessivo disegno costituzionale” (Corte Cost. 22.7.2002 n. 372; Corte cost. n. 406 del 1992; Corte Cost. n. 246 del 1997; Corte Cost. n. 396 del 1997; Corte Cost. n. 325 del 1996; v. anche S.U. 9.7.2009 n. 16102).
La norma dell’art. 33 riconosce al lavoratore che assista un parente invalido la scelta della sede di lavoro all’atto dell’assunzione, od anche nel caso di successivo trasferimento a domanda.
Ciò, però, ove possibile; il che vuoi dire che l’esercizio di quel diritto non deve comportare una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, o determinare un danno per la collettività, compromettendo il buon andamento e l’efficienza della pubblica amministrazione.
La stessa finalità di contemperamento di opposti interessi privati e pubblici, tutti parimenti rapportabili a valori di rango costituzionale, permane pur dopo la novella del testo originario dell’art. 33 della legge n. 104, operata con la legge n. 53 del 2000 che ha tolto il requisito della convivenza, lasciando, però intatti tutti gli altri (effettiva continuità nell’assistenza, carattere di particolare gravità dell’handicap di cui soffre il congiunto, necessità di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante, mancanza di altri supporti parentali (v. fra le altre CdS, Sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2319; CdS, Sez. IV, 22 febbraio 2006, n.793; CdS, Sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8527).
Queste brevi note sulla ratio e sulle finalità della legge n. 104 del 1992 ed in particolare dell’art. 33, comma 5 – anche al di là della ricorrenza o meno dei requisiti richiesti – rendono evidente la sua inapplicabilità, sia con riferimento al genitore, sia con riferimento allo stesso magistrato, al trasferimento cautelare.
Diversamente, verrebbe contraddetto proprio il presupposto sul quale questo si fonda, vale a dire l’irrilevanza del consenso del destinatario del provvedimento, laddove la norma dell’art. 33, comma 5 l. n. 104 del 1992, esclude testualmente che il dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 3, possa essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.
La ratio legis del trasferimento cautelare, invece, è quella di evitare che la permanenza nel luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della contestazione in sede disciplinare possa ulteriormente aggravare la posizione dell’interessato e, soprattutto compromettere i principii fondamentali ai quali è improntata la funzione giudiziaria, nonché il prestigio dell’istituzione giudiziaria stessa (S.U. 28.9.2009 n. 20730; S.U. 8.7.2009 n. 15976).
Conclusivamente il ricorso è rigettato.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
A cura di Paolo Colombo

Attività per famiglie al Museo Omero, Redazionale

Autore: Redazionale

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Forum Terzo Settore: Autoconvocazione del volontariato italiano, di Anna Monterubbianesi

Autore: Anna Monterubbianesi

Sabato 9 maggio 2015 – Roma Ore 10-17,, Dip. Comunicazione e Ricerca Sociale – Università Sapienza, Via Salaria, 113
L’iniziativa sarà presentata alla stampa in una conferenza che si svolge mercoledì 22 aprile, ore 10.00 presso la sala stampa dell’Associazione Stampa Romana Piazza della Torretta 36, Roma
Con l’autoconvocazione si intende:
• Dare voce al volontariato italiano
• Coinvolgere tutte le sue organizzazioni, dalle più grandi alle più piccole
• Rimettere al centro dell’agenda politica la necessità di valorizzare un così importante patrimonio nazionale
• Creare le condizioni che ne liberino ulteriormente le energie
• Rilanciarne i valori fondanti come la gratuità, il ruolo politico e quello di advocacy
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