Nel prossimo mese di ottobre molti cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale della propria città. Pertanto ne approfittiamo per fare un po’ di chiarezza in ordine alle norme che agevolano l’esercizio del voto delle persone con disabilità.
Il diritto di voto è riconosciuto dall’art. 48 della Costituzione Italiana ed è qualificato come personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.
Esistono precise indicazioni normative per favorire l’esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l’accessibilità dei seggi elettorali. In particolare, gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell’ufficio elettorale. Inoltre almeno una cabina elettorale deve avere i seguenti requisiti: accessibilità alle carrozzelle; lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura; piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri; identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica.
Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con ridotte o impedite capacità motorie può votare presso un’altra sezione, del proprio comune priva di barriere architettoniche. Tuttavia, nei comuni ripartiti in più collegi o in occasione dell’elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è iscritto.
In applicazione a quanto previsto dal DPR n. 361/1957, sono da considerarsi “elettori fisicamente impediti”, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”. Pertanto solo le persone con tali disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. La legge n. 17/2003 ha precisato che non è necessario che l’elettore accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell’assistito. L’unico requisito richiesto per l’accompagnatore dell’elettore disabile è quello dell’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Nel caso in cui la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere presentato uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’Azienda sanitaria locale. Tale documento deve precisare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore. Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale. Nel caso dell’elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, anche il libretto di pensione o il certificato di invalidità dal quale si può evincere la condizione di cecità.
Su richiesta dell’elettore disabile, corredata da idonea documentazione, l’annotazione del diritto al voto assistito può essere inserita direttamente nella tessera elettorale personale, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (AVD), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore viene apposta un’apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
L’art.29 della legge 104/1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.
La Legge n. 22/2006, successivamente modificata dalla Legge n. 46/2009, ha previsto anche la possibilità del voto a domicilio per alcune categorie di persone affette da grave disabilità. In particolare, possono votare al proprio domicilio: gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto previsti dall’art. 29 della legge n. 104/1992, cioè siano “intrasportabili”; gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.
A tal proposito si sottolinea che, in nessuna norma che disciplina il voto dei disabili, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge n. 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce esclusivamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
Per avvalersi della facoltà del voto a domicilio, l’elettore deve preventivamente richiedere all’azienda sanitaria locale apposita certificazione che attesti la grave infermità (dipendenza da apparecchiature elettromedicali o “intrasportabilità”). Tale certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. Successivamente l’elettore deve presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso la propria abitazione e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, nonchè la certificazione rilasciata dal medico incaricato dall’ASL. La domanda del voto a domicilio va presentata al sindaco del proprio comune in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Alle operazioni presenzia uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, accompagnato dal segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.
A norma della Legge n. 22/2006, la facoltà del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei Presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei Presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei Sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio per cui è elettore.
Avv. Franco Lepore
Pubblicato il 09/09/2021