Dichiarazione Stati Membri UE per sensibilizzazione sulla disabilità

Contro pregiudizi e discriminazione, gli Stati Membri dell’UE firmano una dichiarazione per la sensibilizzazione sulla disabilità (Varsavia, 30 giugno 2025)

Al termine della Presidenza polacca del Consiglio dell’UE, i 27 Stati Membri dell’Unione Europea hanno sottoscritto, il 30 giugno 2025, una “Dichiarazione sulla sensibilizzazione nei confronti delle persone con disabilità”, di grande rilievo politico e simbolico, con cui riaffermano con forza il loro impegno a promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità. Questo atto, pienamente coerente con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) e con la Strategia Europea 2021–2030, rappresenta una tappa fondamentale per rafforzare la consapevolezza pubblica e costruire una società più equa, inclusiva e rispettosa della dignità di tutte le persone.

Gli obiettivi principali della dichiarazione sono i seguenti:

  • Promuovere una rappresentazione rispettosa nei media
    Incoraggiare i media a rappresentare le persone con disabilità in modo dignitoso e realistico, come parte integrante della società.
  • Contrastare stereotipi e pregiudizi
    Attraverso campagne pubbliche regolari, sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore sociale e professionale delle persone con disabilità, riconoscendone competenze e contributi.
  • Promuovere l’occupazione inclusiva
    Sostenere l’uso del Pacchetto Occupazione Disabilità per migliorare l’accesso e il mantenimento del lavoro per le persone con disabilità, sensibilizzando datori di lavoro e servizi pubblici sull’importanza dell’inclusione lavorativa.
  • Vita indipendente e inclusione nella comunità
    Attuare le Linee guida UE sulla vita indipendente, promuovendo la transizione dai modelli istituzionali ai servizi basati sulla comunità, a sostegno dell’autonomia delle persone con disabilità.
  • Accessibilità dei media e dei servizi digitali
    Garantire l’applicazione dell’Atto Europeo sull’Accessibilità, assicurando che i servizi digitali e audiovisivi siano fruibili anche dalle persone con disabilità.

Impegni comuni:

  • Sostegno della Commissione Europea agli Stati membri nelle campagne nazionali di sensibilizzazione.
  • Rafforzamento delle politiche di inclusione nei rispettivi Paesi.
  • Adozione di misure efficaci e immediate per promuovere la consapevolezza, combattere la discriminazione e garantire pari opportunità alle persone con disabilità.

Il testo originale inglese e una versione di cortesia, in italiano, della Dichiarazione sono disponibili sul sito del Ministero per le disabilità: https://www.disabilita.governo.it/it/notizie/firma-della-dichiarazione-ue-sulla-sensibilizzazione-delle-persone-con-disabilita/.”

“Art. 34: La sfida dell’istruzione per tutti!”

Sesto incontro del ciclo “La Costituzione sotto la lente. La Carta che va oltre i pregiudizi” con cui l’associazione di promozione sociale Le lenti del pregiudizio celebra il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana.

Bologna, 14 febbraio 2024

“Art. 34: La sfida dell’istruzione per tutti!” È il titolo del sesto ed ultimo appuntamento del ciclo di incontri “ La Costituzione sotto la lente. La Carta che va oltre i pregiudizi”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Le lenti del pregiudizio per celebrare i 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

“Il tema dell’istruzione è estremamente delicato e controverso. Quasi ogni Governo vara una riforma della scuola prima ancora che quella precedente possa aver dimostrato i propri pregi o limiti. Senza contare – ed è storia di queste settimane – che ciclicamente viene messa in discussione l’inclusione degli studenti con disabilità e con BES (Bisogni Educativi Speciali), concentrando il dibattito sulla dicotomia ‘inclusione sì, inclusione no’ e non, come dovrebbe essere, ‘in che modo rendere la scuola inclusiva per tutti’. Nell’ultimo appuntamento del ciclo dedicato alla Costituzione italiana rifletteremo con i nostri ospiti su questo argomento spinoso partendo proprio dai principi espressi dalla nostra Carta costituzionale”.

Così Katia Caravello – Presidente dell’associazione Le lenti del pregiudizio – presenta l’incontro conclusivo del ciclo dedicato al 75° anniversario dell’entrata in vigore della legge fondamentale dello Stato italiano.

All’evento, che si terrà sulla piattaforma Zoom Meeting martedì 20 febbraio 2024 a partire dalle ore 18:00 interverranno:

Angelo Fiocco

Specializzato in Tiflopedagogia. Vicepresidente associazione Le lenti del pregiudizio

Valeria Friso

Professoressa Associata di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Bologna

Francesca Manca

Ex magistrata. Socia dell’associazione Sulleregole                     

Piergiorgio Reggio

Pedagogista, docente Università Cattolica Brescia e Università Verona

Elvira Zaccagnino

Direttrice Edizioni La Meridiana

modera:

Serena Bersani

Giornalista professionista, consigliera dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e

Presidente dell’associazione GiULia Giornaliste

Per iscriversi utilizzare il seguente link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcqd-2rqDssHdTvItAWFMJdw-K4xjqDbqm3

Oppure scrivere a associazione@lelentidelpregiudizio.org

Il diritto di voto delle persone con disabilità e l’accessibilità dei seggi elettorali

Nel prossimo mese di ottobre molti cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale della propria città. Pertanto ne approfittiamo per fare un po’ di chiarezza in ordine alle norme che agevolano l’esercizio del voto delle persone con disabilità.

Il diritto di voto è riconosciuto dall’art. 48 della Costituzione Italiana ed è qualificato come personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.

Esistono precise indicazioni normative per favorire l’esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l’accessibilità dei seggi elettorali. In particolare, gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell’ufficio elettorale. Inoltre almeno una cabina elettorale deve avere i seguenti requisiti: accessibilità alle carrozzelle; lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura; piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri; identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica.

Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con ridotte o impedite capacità motorie può votare presso un’altra sezione, del proprio comune priva di barriere architettoniche. Tuttavia, nei comuni ripartiti in più collegi o in occasione dell’elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è iscritto.

In applicazione a quanto previsto dal DPR n. 361/1957, sono da considerarsi “elettori fisicamente impediti”, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”. Pertanto solo le persone con tali disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. La legge n. 17/2003 ha precisato che non è necessario che l’elettore accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell’assistito. L’unico requisito richiesto per l’accompagnatore dell’elettore disabile è quello dell’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

Nel caso in cui la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere presentato uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’Azienda sanitaria locale. Tale documento deve precisare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore. Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale. Nel caso dell’elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, anche il libretto di pensione o il certificato di invalidità dal quale si può evincere la condizione di cecità.

Su richiesta dell’elettore disabile, corredata da idonea documentazione, l’annotazione  del  diritto al voto assistito può essere  inserita direttamente nella tessera elettorale personale, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante  apposizione  di  un  corrispondente simbolo o codice (AVD),  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore viene apposta un’apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

L’art.29 della legge 104/1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

La Legge n. 22/2006, successivamente modificata dalla Legge n. 46/2009, ha previsto anche la possibilità del voto a domicilio per alcune categorie di persone affette da grave disabilità. In particolare, possono votare al proprio domicilio: gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto previsti dall’art. 29 della legge n. 104/1992, cioè siano “intrasportabili”; gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

A tal proposito si sottolinea che, in nessuna norma che disciplina il voto dei disabili, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge n. 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce esclusivamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.

Per avvalersi della facoltà del voto a domicilio, l’elettore deve preventivamente richiedere all’azienda sanitaria locale apposita certificazione che attesti la grave infermità (dipendenza da apparecchiature elettromedicali o “intrasportabilità”). Tale certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. Successivamente l’elettore deve presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso la propria abitazione e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, nonchè la certificazione rilasciata dal medico incaricato dall’ASL. La domanda del voto a domicilio va presentata al sindaco del proprio comune in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Alle operazioni presenzia uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, accompagnato dal segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.

A norma della Legge n. 22/2006, la facoltà del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei Presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei Presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei Sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio per cui è elettore.

Avv. Franco Lepore

Pubblicato il 09/09/2021