Lettera al Direttore, di Mario Censabella

Un amico di indubbia saccenza ma un poco… reprobo, permeato di una fede cattolica condizionata dai propri convincimenti, mi suggerisce quasi perentoriamente, di rivolgermi al Presidente nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Mario Barbuto affinché attraverso le proprie potenzialità abbia a realizzare un documentario sulla vita di Louis Braille, che ripercorra tutta la sua storia dall’infortunio che lo ha reso cieco comprese tutte le sottolineature di una vita nella quale la sofferenza e… l’incomprensione gli hanno resa dura l’esistenza prima che la sua invenzione potesse essere acquisita e diffusa nel mondo.
Il travaglio e le angosce hanno minato profondamente la salute di Braille tanto da non permettergli di vivere oltre i 40 anni.
Quel mio amico avrebbe un’altra pretesa, questa volta è quasi un paradosso, cioè che vi fosse qualcuno che intraprendesse presso Papa Francesco un processo di beatificazione per Louis Braille di Coupvray: i miracoli, la salute e l’equilibrio di milioni di ciechi che attraverso l’alfabeto braille hanno sconfitto la ciechitudine conquistando nel mondo equilibrio e dignità. In francese Saint Louise Braille de Coupvray? Perché no?

 
Risposta del Presidente Nazionale Mario Barbuto

Caro Mario, caro Cavaliere,
a quel tuo amico tanto fervido di idee e di proposte, potresti intanto far sapere quanto ti scrivo qui di seguito.
L’idea del documentario è molto accattivante, ma ne esiste già uno bellissimo, realizzato qualche anno fa dall’Istituto Cavazza che forse il tuo amico potrebbe visionare per vedere se soddisfa le sue aspettative.

Quanto a Papa Francesco, mi spiace molto per il nostro Louis Braille, ma io mi sono già permesso di disturbarlo per un’altra causa, per me, ancora più importante. Gli ho chiesto, mentre ci tenevamo in un abbraccio, di pregare per la nostra Unione.
Sai, non vorrei abusare della Sua pazienza con un sovraccarico di raccomandazioni.

Mario Barbuto

Centro di Documentazione Giuridica – Specifiche tecniche su hardware, software e tecnologie sulle postazioni di lavoro per i dipendenti con disabilità, di Paolo Colombo

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 2 del 23 settembre 2015, recante le “Specifiche tecniche sull’hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità”, come previsto dall’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, integrato dall’art. 9, comma 4 del D.L. 179/2012.

Le Specifiche tecniche forniscono indicazioni e linee di indirizzo ai datori di lavoro, finalizzate ad agevolare l’identificazione della strumentazione e delle tecnologie assistive più idonee per lo svolgimento dei compiti a cui il dipendente con disabilità è assegnato.

Il documento sulle Specifiche è stato condiviso con i principali attori (amministrazioni, enti, federazioni e associazioni) impegnati sul tema dell’accessibilità ed è stato posto in consultazione pubblica sul sito: www.agid.gov.it, dal 14 luglio al 4 settembre 2015, al fine di recepire ulteriori osservazioni.

La Gazzetta Ufficiale ha dato comunicazione della pubblicazione della Circolare sul sito dell’AgID.

All’elaborazione della Circolare n. 2 del 23 settembre 2015, ha dato notevole contributo anche la nostra Dott.ssa Barbara Leporini.

L’elaborazione di questa Circolare è un passo fondamentale verso il lento, faticoso, ma inesorabile percorso verso le pari opportunità delle persone disabili. È da ricordare, infatti, che le segnalazioni all’AgID di inosservanza delle norme della Legge n. 4/2004(Legge Stanca), stanno già dando finalmente qualche significativo risultato.

Centro di Documentazione Giuridica – La scala condominiale può restringersi legittima l’installazione di un ascensore per disabile, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

Sentenza n. 16486/2015, la II sez. Civile della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ribadisce il concetto di solidarietà condominiale che impone un contemperamento di interessi, tra cui anche quello dei disabili al superamento delle barriere architettoniche. Pertanto con la sentenza n. 16486/2015, la II sez. Civile della Corte di Cassazione, ha deciso in merito al ricorso presentato dal proprietario e dall’usufruttuario di unità immobiliari site in un condominio.
I ricorrenti avevano contestato il contenuto e la validità di una delibera dell’assemblea condominiale che aveva statuito “la costruzione di un ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale” per agevolare un condomino disabile.
I ricorrenti, ritenevano che la costruzione dell’ascensore, considerata innovazione di cosa comune, doveva essere decisa con una maggioranza qualificata pari a 666,6 millesimi e dunque non poteva essere approvata con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi e con il loro dissenso come in realtà avvenuto.
I ricorrenti avevano lamentato inoltre che, a seguito dell’intervento di costruzione dell’ascensore, la larghezza minima della scala sarebbe stata pari a 72 centimetri, rendendo di fatto l’opera inservibile non permettendo il passaggio di almeno due persone e mettendo a rischio, in caso di pericolo o evacuazione forzata dell’edificio, il deflusso delle persone e l’accesso dei soccorritori.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha richiamato il corretto giudizio di merito espresso dalla Corte di Appello, evidenziando come in tema di condominio degli edifici, il concetto di inservibilità della cosa comune “non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità”.

I giudici richiamano, inoltre, il principio di solidarietà condominiale, che deve trovare applicazione nel giudizio circa la possibilità che l’installazione di un ascensore possa recare pregiudizio all’uso o al godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini: la coesistenza di più unita immobiliari in un unico fabbricato rende necessario un contemperamento degli interessi per consentire una pacifica convivenza, tra i quali deve includersi anche “quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati”.

Proprio sulla base di questi principi, rileva la Corte, nel caso di specie il provvedimento assembleare del condominio, riguardante l’installazione dell’ascensore, aveva tenuto conto delle esigenze di diversi condomini con disturbi alla deambulazione impossibilitati ad usare le scale, così come verificato da c.t.u. esperita in corso di causa, la quale aveva altre sì dimostrato la possibilità che le scale potessero venire efficacemente utilizzate senza problemi dai soccorritori, sia trasportando una sedia a rotelle che una barella, senza danni per l’infermo.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso liquidando le spese.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 maggio – 5 agosto 2015, n. 16486 Presidente Bucciante – Relatore Abete
Svolgimento del processo
S.G. , quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, S.E. , nonché P.G. , rispettivamente usufruttuario e proprietario di unità immobiliari ricomprese nel condominio sito in (omissis) , proponevano impugnazione innanzi al tribunale di Chiavari avverso la delibera assunta in data 23.10.1999 dall’assemblea condominiale. Esponevano che con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi e con il loro dissenso l’assemblea aveva deciso “la costruzione di un ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale” (così sentenza d’appello, pag. 2). Esponevano ulteriormente che “la costruzione dell’ascensore era un’innovazione delle parti comuni che avrebbe potuto essere decisa con la maggioranza qualificata di 666,6 millesimi, prevista dall’art. 1136 5 comma c.c., ed inoltre che la riduzione della scala la rendeva inservibile o comunque ledeva il decoro architettonico” (così sentenza d’appello, pag. 2). Chiedevano pertanto che il tribunale invalidasse la delibera impugnata. Costituitosi, il condominio instava per il rigetto dell’esperita impugnazione. Deduceva che “la normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche permetteva di deliberare l’installazione” (così sentenza d’appello, pag. 2). Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 485/2002 il tribunale adito rigettava l’impugnazione e condannava in solido gli attori a rimborsare a controparte le spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u.. Interponevano appello gli originari attori. Resisteva il condominio. Disposto ed espletato supplemento di c.t.u., con sentenza n. 366 del 16/24.3.2010 la corte d’appello di Genova rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti a rimborsare a controparte le spese del grado e a farsi carico delle spese di c.t.u.. Esplicitava la corte distrettuale che “l’installazione dell’ascensore, rientrando tra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27 I comma della l. 118/1971 ed all’art. 1 primo comma del d.p.r. 384/1978, costituisce innovazione (…) ai sensi dell’art. 2 legge 13/89” (così sentenza d’appello, pag. 4). Esplicitava altresì che “la delibera impugnata (…) risulta presa con la maggioranza (…) prescritta dall’art. 2 della l. 13/89 di cui ai commi II e III dell’art. 1136 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 4); che “non può quindi configurarsi una violazione dell’art. 1120 c.c., poiché il detto art. 2 della l. 13/89 configura espressa deroga a tale norma, prevedendo le dette maggioranze anziché quella prevista dal quinto comma dell’art. 1136 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 4). Esplicitava ulteriormente che “dall’espletata c.t.u. è risultato che la larghezza della scala che rimane a disposizione per il transito è pari a 0,72 m., e consente il passaggio di una persona, non rendendo inutilizzabili le scale” (così sentenza d’appello, pag. 4); che “neppure è risultato alcun pregiudizio per alterazione del decoro architettonico” (così sentenza d’appello, pag. 5); che “l’art. 1120 II comma c.c. non prevede che debba derivare alcun vantaggio compensativo per taluno dei condomini, cui non giovi immediatamente e direttamente l’innovazione” (così sentenza d’appello, pag. 5); che “la prescrizione di larghezza minima della rampa di scale di m. 1,20 è applicabile nel caso di immobili di nuova costruzione, oppure di ristrutturazione di immobili, e cioè in casi diversi dalla fattispecie in esame” (così sentenza d’appello, pag. 5); che all’esito del supplemento di c.t.u. all’uopo disposto si era verificata l’insussistenza di qualsivoglia ostacolo all’eventuale passaggio di mezzi di soccorso. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.G. , S.G. ed S.E. ; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento in tema di spese di lite. Il condominio di via (omissis) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del grado di legittimità. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il condominio di via (omissis) , del pari ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono “violazione dell’art. 1120 II comma c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n 5 c.p.c.) circa un punto decisivo della controversia” (così ricorso, pag. 4). Adducono che “nel caso di specie la larghezza minima della scala sarebbe di 72 cm. (…), com’è pacifico” (così ricorso, pag. 5); che “è altrettanto pacifico (…) che una scala larga cm. 72 permetterebbe il passaggio di una sola persona, senza colli di dimensione anche minima” (così ricorso, pag. 5); che se è ragionevole supporre che “l’uso normale di una scala condominiale implica che sia possibile la discesa e la salita contemporanea di due persone, l’art. 1120 II comma c.c. non potrà che ritenersi violato” (così ricorso, pag. 6). Adducono, al contempo, che “la scala del condominio deve sempre e comunque permettere il contemporaneo deflusso delle persone e l’accesso dei soccorritori” (così ricorso, pag. 8); che “una scala di tal fatta è inservibile all’uso o al godimento perché non permette il normale accesso di condomini o visitatori che vogliano contemporaneamente entrare o uscire dalle abitazioni, ma anche per la sua pericolosità, visto il disagio che ne deriverebbe in caso di evacuazione forzata” (così ricorso, pag. 8). Il ricorso non merita seguito. Si rappresenta che con l’esperita impugnazione i ricorrenti sollecitano, sostanzialmente, questa Corte di legittimità a rivisitare il giudizio “di fatto” espresso nel caso di specie dalla corte di merito. Specificamente il giudizio formulato in relazione al limite – ex art. 1120, 2 co., c.c. – per cui l’innovazione non ha da rendere la parte comune dell’edificio inservibile all’uso ed al godimento anche di un sol condomino, limite che – tra gli altri – circoscrive la possibilità di deroga che l’art. 2 della legge n. 13/1989 prefigura in rapporto alle maggioranze per le innovazioni imposte dal combinato disposto degli artt. 1120, 1 co., e 1136, 5 co., c.c., nel senso cioè che l’innovazione ex art. 2 cit. può essere deliberata con le maggioranze meno gravose di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 1136 c.c.. Propriamente il motivo involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360, 1 co., n. 5), c.p.c.. In tal guisa si risolve in una improponibile richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; altresì Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789), improponibile nei medesimi termini in cui questa Corte ebbe a reputare la richiesta sottesa alla propria pronuncia n. 12847/2007 che parte ricorrente cita a supporto della sua prospettazione (“la Corte di appello ha espresso un giudizio di merito incensurabile”, si legge testualmente nel corpo della motivazione della statuizione n. 12847/2008 di questa Corte). In ogni caso si rappresenta che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente esaustivo e congruo sul piano logico – formale. In particolare si evidenzia che questa Corte di legittimità spiega quanto segue. Da un canto, che, in tema di condominio negli edifici, nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120, 2 co., c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15308). Dall’altro, che in sede di verifica, ex art. 1120, 2 co., c.c., circa l’attitudine dell’opera di installazione di un ascensore a recar pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (cfr. Cass. 15.10.2012, n. 18334). In questo quadro devesi rimarcare che la corte genovese ha fatto luogo a talune debite e concludenti puntualizzazioni. Per un verso, ha dato atto che all’esito del supplemento di c.t.u. appositamente disposto si è acclarato che “una sedia a rotelle, con accompagnatore, potrebbe essere introdotta nell’ascensore; che una sedia a rotelle potrebbe anche essere trasportata lungo le scale; che una lettiga – barella potrebbe essere trasportata, senza danno per l’infermo, lungo le scale” (così sentenza d’appello, pagg. 5-6). Per altro verso, ha dato atto che “dalle informazioni assunte dal c.t.u. è risultato che nello stabile vivano: condomini con disturbi alla deambulazione; una signora avanti con gli anni che non può utilizzare il proprio appartamento all’ultimo piano, non potendo fare le scale; un condomino infartuato con protesi tutoria; una signora di anni 90 impossibilitata ad uscire per l’impossibilità di usare le scale” (così sentenza d’appello, pag. 4). Il rigetto del ricorso giustifica la solidale condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al condominio controricorrente la somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Un’occasione per provare a restituire quanto ho ricevuto dall’Unione di Elena Ferroni

Autore: Elena Ferroni

Le righe che seguono sono rivolte in modo particolare ai partecipanti al prossimo Congresso U.I.C.I. che si terrà ad inizio novembre a Chianciano Terme, in senso stretto, ma vogliono parlare di me a tutti i soci dell’Unione.
Sono Elena Ferroni, vivo in provincia di Siena, ho 32 anni e sono iscritta all’Unione Italiana dei Ciechi ed degli Ipovedenti dal 1989. Sono stata sempre lontana e disinteressata delle attività dell’associazione, fino a che otto anni fa ha fatto irruzione nella mia vita la perdita inaspettata e totale della vista. Questo evento mi ha costretta a confrontarmi con tante nuove difficoltà che da ipovedente non esistevano neppure e a cercare supporto e informazioni alla sezione U.I.C.I. di Siena. Insieme all’elaborazione di questa mia nuova vita “con quattro sensi”, ho iniziato ad avvicinarmi all’Unione, a conoscere le sue azioni e i suoi scopi e a contribuirvi in prima persona. Dopo 5 anni trascorsi nel Consiglio regionale U.I.C.I. della Toscana, incarico che si è rinnovato lo scorso marzo e 2 anni di presenza intensa presso la sezione di Siena, desidero condividere con voi tutti la mia intenzione di candidarmi al Consiglio Nazionale della nostra Unione in occasione del prossimo Congresso di novembre.
Sono ormai diversi mesi che ci sto pensando e una riflessione estiva più approfondita, dopo l’assemblea precongressuale che si è tenuta lo scorso maggio a Roma, mi ha portato a decidere di candidarmi davvero.
Con i miei dirigenti toscani ho condiviso gli ultimi 5 anni di vita associativa a livello regionale e ho potuto fare esperienze e attività in particolare nella commissione ausili e nel settore dei cani guida. Quest’ultimo argomento mi appassiona e mi porta a nuove riflessioni ogni giorno, visto che mi trovo a condividere la vita e il passo con Vanda, la mia splendida femmina di labrador che ha l’ingrato compito di guidarmi dal 12 maggio del 2009. Incontrare ed affrontare insieme a lei le varie difficoltà che la cecità porta con sé ogni giorno, nella quotidianità delle attività e del tempo libero, rappresenta forse per me la scuola più formativa ed efficace.
In questi anni nell’Unione ho imparato che l’associazione è fatta di incontri, attività che a volte riescono e a volte purtroppo no. Ho potuto gioire per alcuni risultati raggiunti e imparato quanto sia importante avere pazienza nelle difficoltà e cercare collaborazione per conseguire i vari obiettivi.
Ho imparato soprattutto che dire sì all’Unione è mettere a disposizione tempo ed energia, specialmente fuori dagli appuntamenti fissi delle nostre riunioni, perché le cose da fare arrivano nei momenti più inaspettati e l’ascolto ai soci spesso non ha orari. Questo l’ho sperimentato soprattutto nel contatto con i soci in sezione a Siena, nel lavoro diretto con i bambini e i genitori a scuola, nelle loro tante piccole e grandi emergenze, nei mesi in cui ho coordinato i servizi di accompagnamento ai soci, giocandomi in prima persona nella gestione dei volontari.
Se ripenso a questi anni di vita associativa, mi rendo conto che è stato prezioso e continua ad esserlo l’esempio e il confronto in primis con il mio presidente Massimo Vita, che è il mio maestro più diretto e con cui ovviamente ho maggiore contatto quotidiano. E poi a cascata c’è il rapporto con molti dirigenti della mia Toscana, che sono fonte di consigli e rassicurazioni su cui so sempre di poter contare quando devo prendere qualche decisione o fare delle scelte.
Sono consapevole che la mia esperienza all’interno dell’Unione non è temporalmente lunga e che sicuramente ho ancora tanto tanto da imparare. Però posso assicurarvi che questa mia intenzione di candidarmi nasce con molta buona volontà di impegnarmi e fare per quel che sono capace, di acquisire nuove competenze e di essere utile a chi non vuole o non può mettersi in gioco in prima persona per i più svariati motivi.
Le risorse che porto con me sono l’esperienza personale della vita di bambina e ragazza ipovedente prima e non vedente poi, che ha vissuto le difficoltà dell’istruzione fino al conseguimento della laurea specialistica in psicologia e che inizia ad affacciarsi al mondo del lavoro, insieme alla voglia di esserci e fare con la conoscenza delle attività dell’associazione acquisita negli anni.
Spero che tutti voi delegati potrete sostenere questa mia candidatura al Consiglio nazionale nel prossimo Congresso e mi auguro che, nei cinque anni che seguiranno, indipendentemente dalle cariche più o meno formali, grazie anche agli stimoli di voi tutti, potremo fare azioni significative e durature per migliorare la qualità della vita delle persone non vedenti e ipovedenti come noi.

Macerata – Il Baseball: un’opportunità per i nostri giovani non vedenti!

Sei un disabile della vista? Sei delle Marche? Vuoi provare a giocare a baseball?
Allora potrai cimentarti nel batti e corri nella mattinata di sabato 29 Agosto in occasione del camp che la Roma AH Blinds terrà a Porto S. Elpidio, presso il diamante comunale, ospitata dalla PSE Baseball.
Per maggiori informazioni contattare Alfonso Somma al 3395495342.
Puoi visitare il sito della Roma Ali Blinds all’indirizzo:
www.romaailbiinds.it.

Siena – Concorso Erica Angelini università degli studi di Siena di Massimo Vita

Autore: Massimo Vita

Mi piace segnalare che la nostra socia Rachele Duchini, si è aggiudicata una delle borse di studio intitolata a Erica Angelini dall’università degli studi di Siena. Erica era una ragazza disabile grave che ha combattuto per le pari opportunità e l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali. Erica, alcuni anni fa vinse un premio che avevamo istituito come sezione e quindi questo successo di Rachele è quasi un passaggio di testimone.
Rachele ha partecipato con la sua tesi con la quale si è laureata in fisioterapia della riabilitazione a Firenze con il massimo dei voti.
Sono due esempi da seguire per tutti noi e per l’associazione.

Cosa significa rinnovare l’UICI? di Francesco Fratta

Autore: Francesco Fratta

Sono alcuni anni, dalla vigilia del XXII Congresso (Chianciano 2010) che nell’Unione si sente parlare sempre più spesso di “rinnovamento”, un po’ da tutti ormai, tanto che, stando alle sole parole, sembrerebbe ultimamente del tutto scomparsa la parte conservatrice (termine da intendersi non tanto in senso strettamente politico quanto per il suo significato di rigido attenersi a metodi e modalità di rapporto tradizionali con i vari livelli gerarchici e con la base), parte che pure ha sempre avuto un notevole peso nel condizionare la vita della nostra associazione. Peso che si mostrò in maniera schiacciante appunto in quel Congresso, quando – ricordiamolo – chi aveva raccolto, proprio agitando il tema dell’urgenza di un profondo rinnovamento dell’UICI, circa il 30% dei consensi, non riuscì ad avere alcuna rappresentanza in seno agli organi nazionali. Ciò grazie al combinato di norme statutarie e di prassi congressuali consolidatesi nel tempo, che resero possibili quei risultati che tutti ben conosciamo. Nei mesi che seguirono si cercò da parte della dirigenza in carica di archiviare l’accaduto come un episodio legato unicamente all’evento congressuale, dicendo che in fondo tutti erano per il rinnovamento dell’Unione e che pertanto non c’era motivo di mantenere in vita un movimento specificatamente votato a quella causa, e che anzi il farlo avrebbe significato in realtà la malcelata volontà di praticare una frattura nel corpo associativo quanto mai riprovevole e dannosa.
Tuttavia, nonostante le ripetute accuse e le forti pressioni per il suo scioglimento,in particolare durante la presidenza Daniele, il movimento finora non si è sciolto ed ha continuato a produrre documenti, a promuovere incontri di confronto e gruppi di lavoro su varie e importanti tematiche associative,elaborando analisi e proposte, lanciando stimoli e temi di discussione che hanno provocato un dibattito via via sempre più ampio e approfondito (vedi ad es. nelle ultime settimane quello sul ruolo delle sezioni o quello sulla formazione dei dirigenti associativi svoltisi nella lista “uicicongresso”). Insomma, il movimento Uicirinnovamento non solo non ha svolto alcuna azione frazionistica, ma ha fornito un rilevante contributo all’ampliamento e all’innalzamento del livello del dibattito interno che, tra l’altro, ha visto anche il ricoinvolgimento di persone che da tempo si erano allontanate dall’Unione, e penso che siano rimasti ormai in pochi a non voler riconoscere tutto ciò.
Un impatto certamente innovativo, poi, ha avuto l’ascesa alla Presidenza nazionale di Mario Barbuto, il quale, a parte i notevoli e per certi versi insperati risultati ottenuti con la Legge di stabilità 2014, oltre a ricercare nuove e più costruttive modalità di relazione con le altre associazioni di disabili e ad avviare un più stretto e intenso rapporto con la base associativa moltiplicando le occasioni e i momenti di confronto, ha impresso un’indubbia accelerazione al processo di revisione degli statuti dell’UICI e dell’I.Ri.Fo.R., di cui da tempo si sentiva la necessità, dimostrando di essere un presidente pienamente consapevole delle urgenze dei tempi e capace di affrontarle con la determinazione e con gli strumenti giusti.
In questo clima profondamente mutato rispetto a 5 anni fa, ci apprestiamo a celebrare il XXIII Congresso, che dovrebbe sancire, come molti auspicano e si aspettano, una decisiva svolta nella vita della nostra associazione, ed ecco perchè occorre che tutti – e in particolare i delegati – pongano mente a che cosa significhi realmente rinnovare l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nel momento in cui sceglieranno, con il proprio voto, non solo il Presidente e il Consiglio nazionale, ma anche l’assetto statutario e gli indirizzi di fondo della politica associativa.
A mio avviso quando si parla di “rinnovamento” in relazione ad un sodalizio come il nostro immerso e interagente con una realtà più ampia e complessa, occorre tener presenti almeno tre, o forse quattro elementi: l’assetto organizzativo che si intende dare all’associazione nonché alle relazioni interne a, e tra i vari organi che la compongono attraverso norme coerenti che le disciplinino; la definizione chiara di un orientamento strategico e la scelta coerente del tipo di relazioni esterne con le istituzioni da un lato e con le altre organizzazioni del mondo della disabilità e della società civile dall’altro; l’individuazione delle persone più idonee a guidare il riassetto interno e a portare avanti gli obiettivi strategici e le relazioni esterne; un metodo di confronto e di determinazione delle decisioni che sia quanto più trasparente, democratico ed efficace possibile.
Ora, se immaginassimo di produrre un cambiamento significativo agendo su uno solo degli elementi sopra indicati, ci accorgeremmo subito che non otterremmo se non un mutamento effimero, poco capace di incidere realmente sulla realtà; se, ad esempio, cambiassimo unicamente le persone, in base alla maggior simpatia o fiducia che ci ispirano, lasciando intatti assetto organizzativo, modalità relazionali e gestionali, e obiettivi strategici, avremmo nella sostanza un’associazione non molto diversa da quella che era prima. Lo stesso avverrebbe d’altro canto, se ci concentrassimo unicamente sul rinnovamento dei programmi e delle parole d’ordine senza modificare struttura, metodi e composizione del gruppo dirigente: tutti gli elementi di insoddisfazione e di critica per i metodi impiegati e per il livello di partecipazione che essi consentivano, per gli obiettivi in precedenza mancati e per le criticità che quel gruppo non si dimostrò capace di affrontare, rimarrebbero in campo e metterebbero in evidenza immediatamente la scarsa credibilità del gruppo stesso, facendo cadere ben presto ogni illusione circa la possibilità di conseguire effettivamente la realizzazione di quei programmi, magari bellissimi e del tutto condivisibili. Analogamente, confidare nella potenza in sé innovativa del metodo, pensando che sia possibile ottenere importanti risultati affidandone la messa in atto a persone rimaste per lo più le stesse e intimamente legate a consuetudini radicate e/o costrette ad agire nel quadro di strutture e di gerarchie immodificate, metterebbe in luce impietosamente il velleitarismo e l’inefficacia di una tale scelta. Infine, puntare tutto esclusivamente su modifiche di singole norme statutarie, come si è fatto da vari lustri a questa parte, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente non solo ad impedire il perpetuarsi di cattive prassi comportamentali, il consolidarsi e perfino il cristallizzarsi di posizioni di potere, ma anche a contrastare l’atrofizzarsi della partecipazione e della capacità d’analisi e di proposta politico-culturale cui abbiamo assistito in un passato non molto lontano.
Tutto ciò ci dice che, se vogliamo davvero dare nuovo slancio ed efficacia all’azione politica dell’Unione nel prossimo futuro, non ci basterà scegliere un buon presidente, ma ci sarà bisogno anche di eleggere – nonostante le vecchie regole statutarie entro cui ancora saremo costretti ad operare – un Consiglio nazionale coerente col suo progetto, tenendo conto non solo e non tanto delle dichiarazioni più o meno altisonanti di questo o di quello, e per nulla delle eventuali indicazioni dei cosiddetti capi delegazione, ma unicamente basandosi sul proprio convincimento e sulla propria autonoma valutazione della rispondenza delle qualità politiche, culturali e personali di ciascun candidato al progetto che si sceglierà di sostenere. Anzi, in linea di principio suggerirei di diffidare dei nomi che venissero eventualmente proposti come frutto di accordi fra presidenti regionali, tanto più qualora si pretendesse da parte di questi ultimi una sorta di obbedienza della propria delegazione, come era prassi nei precedenti Congressi. Anche dai comportamenti pratici e dalla storia personale di ognuno, infatti, si possono trarre utili elementi per distinguere più chiaramente chi è in corsa per un reale e profondo rinnovamento dell’Uici, da chi invece è mosso – per altro legittimamente – da ambizioni prevalentemente personali (fatto salvo ovviamente il principio secondo cui tutti possono cambiare, in qualsiasi momento, idea e modo di agire).
Ma un buon presidente e una buona squadra non bastano ancora per imprimere una svolta nettamente risolutiva: occorre appunto anche un buon progetto politico e un quadro statutario chiaro e coerente, con regole che garantiscano partecipazione e democrazia interna e che tutelino adeguatamente le minoranze. Ovviamente, infatti – e noi lo sappiamo bene! – vi possono essere punti di vista differenti sulle scelte e sugli orientamenti strategici, come sull’assetto organizzativo, e tutti meritano il massimo rispetto. Ciò che invece proprio non merita rispetto in una associazione che vuole essere realmente democratica e promuovere la massima partecipazione di tutti, è quella prassi che abbiamo visto tante volte all’opera nei lustri passati, che cooptava ed escludeva, promuoveva e bocciava in base al grado di accettazione della prassi stessa e di sottomissione di ognuno ai suoi registi, in ossequio al principio: “si è sempre fatto così!”. Ecco, la prima condizione imprescindibile per tutti coloro che vogliono davvero, indipendentemente da come la pensano, dar nuova vita alla nostra cara Unione e contribuire ad attrezzarla per affrontare con successo le sfide che abbiamo dinnanzi e raggiungere sempre nuovi traguardi è, a mio parere, il cominciare a dire in modo fermo e convinto: “Non bisogna più che si faccia così!”.
Per questo è indispensabile che i delegati, tutti, eletti o di diritto, abbiano piena consapevolezza del momento che stiamo vivendo, e non si sentano per nulla legati a un presunto “vincolo di mandato”, che per altro statutariamente non esiste, per il quale si debbano credere tenuti a rispettare indicazioni di voto impartite loro da chi non ha alcuna autorità e legittimazione statutaria in tal senso.
Insomma, siamo a metà del guado: ai delegati del XXIII Congresso toccherà scegliere se la futura fisionomia della nostra associazione dovrà restare sostanzialmente quale è stata finora o se si dovrà procedere con risolutezza sulla via da poco intrapresa del suo rinnovamento. si tratta quindi di una scelta che ci riguarda tutti molto da vicino, in quanto ne deriverà un modo di stare e di operare nell’UICI, di cui siamo prima di tutto soci e non semplici spettatori o beneficiari. La responsabilità di come sarà l’Unione che verrà è dunque nostra e solo nostra, per cui ciascuno dovrà affidarsi esclusivamente alla propria intelligenza e alla propria autonomia di giudizio. Questo è il primo indispensabile segno, io credo, che davvero vogliamo un rinnovamento della nostra Unione, e che cominciamo a praticarlo a partire da noi stessi. Solo così la partita congressuale non sarà distorta e quel che ne verrà fuori esprimerà con chiarezza la volontà della maggioranza, certo, ma anche l’orientamento e la consistenza della o delle minoranze, e potremo tutti serenamente riconoscerle, senza timore e senza rancore.