Diamo conto della sentenza pubblicata dal Tribunale Civile di Roma in data 3 giugno 2024.
Come si ricorderà, i sei soci ricorrenti,
Borella Stefano, Buoncristiano Maria, Fornaro Giuseppe, Lapietra Giuseppe, Minincleri Gaetano, Misseri Francesca,
si erano rivolti al Tribunale Civile il 19 maggio 2023 per ottenere l’annullamento di tutte le deliberazioni della Direzione nazionale del 13 e del 28 aprile e del Consiglio nazionale del 2 maggio 2023, sostenendo in primo luogo l’illegittimità del Presidente nazionale che, pertanto, a loro dire, non avrebbe potuto convocare le sedute degli organi citati.
Corre l’obbligo rammentare che tra le delibere delle quali i ricorrenti chiedevano l’annullamento al Tribunale, ve ne erano alcune, essenziali per lo svolgimento delle ordinarie attività a livello nazionale e in tutte le nostre sezioni d’Italia; addirittura fondamentali ad assicurare l’esistenza stessa della nostra unione.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che tra le delibere della Direzione del 13 aprile e del Consiglio nazionale del 2 maggio, delle quali si chiedeva al Tribunale l’annullamento, vi erano l’approvazione della relazione e del Bilancio consuntivo del 2022. Ove accolte le richieste dei ricorrenti, con l’annullamento di quelle delibere si sarebbe determinato il blocco dei finanziamenti statali erogati in forza di legge.
In particolare, i ricorrenti, testualmente dalla sentenza:
“ricorrono a codesto Ecc.mo Tribunale di Roma affinché voglia accogliere le seguenti domande e
Conclusioni:
a) In via preliminare, sospendere l’esecuzione delle delibere impugnate con il presente atto e segnatamente le delibere della Direzione Nazionale del 13/04/2023 nonché le delibere del 28/04/2023 in quanto la Direzione viene convocata e presieduta dal dott. Barbuto senza avere lo stesso la qualità di Presidente Nazionale dell’Unione e le delibere del 02/05/2023 per i medesimi motivi;
b) Accertare e confermare la decadenza dalla carica di presidente a far data dal 04/03/2023 e di conseguenza accertare e decretare la nullità di tutte le delibere impugnate con il presente atto e segnatamente le delibere della Direzione Nazionale del 13/04/2023, nonché le delibere del 28/04/2023, in quanto la Direzione viene convocata e presieduta dal dott. Barbuto senza avere lo stesso la qualità di Presidente Nazionale dell’Unione ed annullare le delibere del 02/05/2023 per i medesimi motivi,
c) In particolare annullare e/o dichiarare nulli, invalidi ed inefficaci, i seguenti provvedimenti:
– delibera adottata dal Consiglio Nazionale dell’U.I.C.I in data 02 maggio 2023 e tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi e, tra questi, l’azzeramento del Collegio dei Probiviri con l’indicazione dei candidati per la illegittima elezione dei suoi membri,
la delibera relativa all’indizione del prossimo congresso nazionale dell’Unione nonché la delibera relativa alle modifiche del regolamento dell’Unione,
d) Nominare un curatore speciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 78 c.p.c. al fine di dare concreta e legittima rappresentanza processuale alla convenuta, visto l’evidente conflitto di interessi fra il dott. Barbuto, la dott.ssa Legname e l’Associazione che ancora è rappresentata illegittimamente in giudizio.
Con la sentenza del 3 giugno 2024, il Tribunale Civile di Roma ha rigettato tutte le richieste formulate dai ricorrenti tendenti a ottenere l’annullamento delle delibere e degli atti sopra elencati, fatta eccezione per una sola delibera della Direzione nazionale del 13 aprile 2023 e di uno specifico punto di una sola delibera del Consiglio nazionale del 2 maggio 2023.
Ecco testualmente le conclusioni del Tribunale:
“Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
– annulla la delibera del 13/04/2023 con la quale la Direzione Nazionale ha disposto il commissariamento del Consiglio regionale della Basilicata interno all’associazione;
– annulla la delibera del 02/05/2023 adottata dal Consiglio Nazionale, limitatamente a quanto deciso al punto n. 4) e, segnatamente, all’introduzione nel Regolamento Generale dell’art. 21, comma 1-bis;
– rigetta le ulteriori domande proposte dai ricorrenti.”
La Direzione nazionale prenderà in esame prontamente gli eventuali effetti della sentenza e adotterà i provvedimenti opportuni e necessari.
Questa sentenza del Tribunale di Roma con la quale vengono rigettate pressoché tutte le richieste formulate dai sei ricorrenti, auspichiamo possa giovare a scrivere la parola “FINE” su una vicenda molto triste che non ha fatto bene e continua a non fare bene alla nostra Unione e alle sue attività.
Un anno difficile e faticoso che l’Unione potrà lasciarsi alle spalle definitivamente, in omaggio alle sue tradizioni di coesione associativa e alla sua gloriosa Storia ultra centenaria.
In quest’anno, di grande conforto mi sono stati il calore, l’affetto, la vicinanza e la solidarietà che la stragrande maggioranza di soci e dirigenti mi ha sempre manifestato, soprattutto nei momenti più difficili di una vicenda che continua ad apparirmi ancora oggi, assurda e paradossale.
Guardiamo avanti, dunque, verso nuovi orizzonti e nuovi traguardi della nostra vita associativa.
A tutti i soci e dirigenti dell’Unione, la mia gratitudine sincera e il mio abbraccio fraterno.
Mario Barbuto – Presidente nazionale