Pensioni ed indennità spettanti ai ciechi civili – Nuovi importi per il 2014, di Giuseppe Terranova

Autore: Giuseppe Terranova

Si comunica che con circolare INPS N. 7 del 17 gennaio 2014, sono stati resi noti i rinnovi delle provvidenze economiche spettanti, fra l’altro, ai ciechi civili nell’anno 2014 (all’Allegato 4, Tabella M).
La ritardata comunicazione dei nuovi importi sta nel fatto che l’Istituto ha avviato solo alla fine dello scorso dicembre le operazioni di ricalcolo dei trattamenti pensionistici per adeguarne l’ammontare a quanto stabilito in via definitiva dalla Legge di Stabilità (Legge N. 147 del 27 dicembre 2013), tenuto conto della necessità di effettuare le procedure in tempo utile per il pagamento della mensilità di gennaio 2014.
Come già annunciato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2013 (pubblicato in GU N. 280 del 29 novembre 2013), il rinnovo delle prestazioni categoria INVCIV per l’anno 2014 sono state calcolate applicando l’indice di rivalutazione stimato, in via previsionale, dall’ISTAT, in:
+ 2,0 per cento per i limiti di reddito
+ 1,2 per cento per le pensioni
+ 2,09 per cento pe le indennità
Pertanto, i nuovi importi delle pensioni e delle indennità in pagamento a favore degli ciechi civili risultano come segue:
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione 16.449,85 euro
Limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita ad esaurimento 7.908,64 euro
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 863,85 euro
Indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti 200,04 euro
L’INPS ha ribadito che le indennità sono indipendenti da redditi.
Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti 279,19 euro
Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 301,91 euro
Assegno a vita ad esaurimento 207,19 euro
Sulla base del citato decreto del 20 novembre, è stato confermato nella misura del +3,0 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno scorso. Nessun conguaglio è stato pertanto effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2013.
In materia di maggiorazioni sociali, si informa che i soggetti pensionati disagiati, come previsto dall’art. 38 della legge N. 448/2001, Finanziaria 2002, come modificato dall’articolo 5, comma 5, della legge n. 127/2007), dal 1° gennaio 2014 avranno diritto al c.d. “incremento al milione”, con un aumento di pensione, a concorrenza, fino ad arrivare ad un massimo di 637,82 euro mensili.
La X di aumento mensile spettante varia a seconda della pensione su cui viene applicata (trattamento minimo, pensione invalidità civile, assegno sociale, etc). Ad es, per i ciechi totali non ricoverati che hanno come fonte di reddito unicamente 301,91 euro mensili (con esclusione dell’indennità
di accompagnamento che non fa reddito) l’aumento della pensione sarà pari a +335,91 euro per arrivare, a 637,82 euro mensili; per i titolari della sola pensione da cieco parziale o per i ciechi totali ricoverati che percepiscono solo 279,19 euro mensili (sempre con esclusione delle indennità) l’aumento sarà di +358,63 euro, per arrivare appunto a 637,82 euro mensili.
 Occorre, però, essere in possesso dei seguenti requisiti:
status visivo: cecità totale ovvero cecità parziale
età: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6, 7, 10 e 11), per i ciechi parziali 70 anni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
reddito: per l’anno 2014 se pensionato solo 8.291,66 euro; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a 14.110,59 euro.
Modalità di calcolo: Ad es. per un pensionato cieco totale solo e non ricoverato, il cui unico reddito derivi da pensione INVCIV, il limite per beneficiare dell’incremento è dato da:
301,91 euro pensione INVCIV x13 mensilità + aumento di +335,91 euro x13 mensilità= 8.291,66 euro.
Per lo stesso pensionato cieco totale, in condizioni economiche disagiate ma coniugato, il limite per beneficiare dell’incremento è dato da:
301,91 euro pensione INVCIV x13 mensilità + aumento di +335,91 euro x13 mensilità= 8.291,66 + 447,61 euro di assegno sociale x13 mensilità=5.818,93 euro (per la quota della moglie, a reddito bassissimo)–> 14.110,59 euro.
Ad es., Ad es. per un pensionato cieco parziale solo, il cui unico reddito derivi da pensione INVCIV, il limite per beneficiare dell’incremento è dato da:
279,19 euro pensione INVCIV x13 mensilità + aumento di +358,63 euro x13 mensilità= 8.291,66 euro.
Per lo stesso pensionato cieco parziale, in condizioni economiche disagiate ma coniugato, il limite per beneficiare dell’incremento è dato da:
279,19 euro pensione INVCIV x13 mensilità + aumento di +358,63 euro x13 mensilità= 8.291,66 + 447,61 euro di assegno sociale x13 mensilità=5.818,93 euro (per la quota della moglie, a reddito bassissimo) –> 14.110,59 euro.
Tra i redditi computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef ma anche quelli esenti. Non vengono, invece, computati nel medesimo limite reddituale la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché la indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti e di accompagnamento per i ciechi assoluti erogate al solo titolo della minorazione.
N.B. L’INPS eroga d’ufficio questi aumenti solo per i pensionati che già usufruiscono delle maggiorazioni sociali. Chi invece non ha mai goduto di tali maggiorazioni, dovrà presentare una domanda, direttamente o tramite patronato ovvero tramite la Sezione UICI autorizzata, all’INPS. Le domande presentate permettono di ottenere la maggiorazione con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione.
Possono dunque richiedere la maggiorazione coloro che siano titolari di pensioni sociali, trattamento minimo e assegno sociale, fermi restando i requisiti necessari di reddito ed età.