Nota AIFI, di Mauro Tavarnelli

Autore: Mauro Tavarnelli

In risposta dell’articolo “20 anni di incertezze e il diritto alla stabilizzazione dei Mft post 99: il lavoro del Comitato da gennaio 2019, di Giovanni Cancelliere” pubblicato sul Giornale Online in data 20 agosto 2019 (link: http://giornale.uici.it/20-anni-di-incertezze-e-il-diritto-alla-stabilizzazione-dei-mft-post-99-il-lavoro-del-comitato-da-gennaio-2019-di-giovanni-cancelliere/ )

Al Direttore del Giornale UICI
Roma, 21 novembre 2019
Egr. Direttore,
Le scrivo in merito all’articolo “20 anni di incertezze e il diritto alla stabilizzazione dei Mft post 99: il lavoro del Comitato da gennaio 2019” a firma di Giovanni Cancelliere (http://giornale.uici.it/20-anni-di-incertezze-e-il-diritto-alla-stabilizzazione-dei-mft-post-99-il-lavoro-del-comitato-da-gennaio-2019-di-giovanni-cancelliere/?fbclid=IwAR38A6MyuEUdtX0kayFSTNLJBSPLgqtV8aUziGB1ZPcYMCsAGR6Xpf2Hr7o), pubblicato il 19 agosto u.s.
Vorrei replicare soprattutto al passaggio: “Purtroppo non sono stati sufficienti al Ministro i 60 gg per emanare il Decreto attuativo del comma 538 per gli ostacoli portati dagli Ordini Professionali e dalle associazioni di maggior rappresentanza (A.M.R. tra cui A.I.F.I. una delle più osteggianti)”.
L’AIFI ha da sempre espresso la propria disapprovazione per le scuole che avrebbero dovuto essere chiuse con l’entrata in vigore della legge 42/99 e che invece sono ancora aperte, con il conseguente proseguo dei corsi regionali a cui hanno accesso persone senza alcuna disabilità visiva sfruttando la normativa per non vedenti ed ipovedenti, come giustamente sottolineato da Cancelliere quando sostiene “sfruttata per fini di lucro da soggetti privati”. Auspichiamo, tra l’altro, che si tratti dell’ultimo anno considerando che il comma 542 dell’art. 1 della Legge 145 ha abrogato l’art. 1 della Legge 403/71.
Tengo a precisare che AIFI non ha assolutamente tenuto atteggiamenti “osteggianti”, ma ha svolto il proprio ruolo di Associazione maggiormente rappresentativa partecipando ai Tavoli istituzionali con la esclusiva e dichiarata intenzione, resa pubblica in più occasioni, di distinguere i Massofisioterapisti con titolo conseguito dopo l’entrata in vigore della legge 42/1999, classificati oramai dalla giurisprudenza come “operatori di interesse sanitario”, dalla professione sanitaria di Fisioterapista, al fine di evitare una inaccettabile sanatoria che avrebbe leso anche i fisioterapisti non vedenti o ipovedenti e, soprattutto, la cittadinanza tutta.
AIFI ha sempre riconosciuto la validità dei titoli conseguiti da persone con disabilità visiva presso gli Istituti Statali per Ciechi Nicolodi di Firenze e Colosimo di Napoli negli anni successivi al 1999, in quanto i corsi furono prorogati dal DM 10 luglio 1998 e per questo da distinguere rispetto ad altri conseguiti da persone prive di disabilità visiva presso altri istituti privati, pur se regolarmente autorizzati da alcune Regioni; parimenti AIFI si è spesa ampiamente a fianco di UICI per rendere i test di ammissione al corso di laurea in Fisioterapia idonei alle specifiche condizioni delle persone non vedenti o ipovedenti.
Per quanto sopra ritengo inappropriata e fuorviante l’affermazione contenuta nell’articolo di Giovanni Cancelliere.

Il Presidente Nazionale A.I.FI.
Dott. Mauro Tavarnelli