MIRACOLO A MARRAKESH: CADE UN’ALTRA BARRIERA

Autore: Rodolfo Cattani

 Marrakesh, Marocco, 28 giugno 2013: la Conferenza Diplomatica dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) ha adottato uno storico trattato internazionale che sancisce il diritto delle persone cieche, ipovedenti o con difficoltà di lettura di accedere liberamente alle versioni in formato alternativo delle opere protette dal diritto d’autore. Si tratta di un evento straordinario, un successo che molti ritenevano impossibile. Ci sono voluti sei lunghi anni di faticosi negoziati che hanno messo a dura prova la tenacia e la ferma determinazione delle organizzazioni internazionali delle persone cieche, ipovedenti e dislessiche, ma alla fine l’intelligenza e il buon senso sono prevalsi sulla mentalità economicista, sui pregiudizi e sulle rigidità formali.

 

Il “Trattato di Marrakesh per facilitare l’accesso alle opere pubblicate, da parte delle persone con cieche, ipovedenti o con altre difficoltà di lettura” costituisce un importante riconoscimento del diritto delle persone disabili di accedere all’educazione, all’informazione e alla cultura sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.

 

Il Trattato ha l’obbiettivo di favorire il superamento della drammatica carenza di libri che affligge le persone cieche, ipovedenti o altrimenti disabili. Infatti, si è calcolato che solo poco più dell’1% dei libri pubblicati nel mondo sono disponibili in formati accessibili, una discriminazione a cui il Trattato intende por fine principalmente in due modi.

 

Primo, impegnare gli stati che aderiscono al Trattato a prevedere delle eccezioni al diritto d’autore a favore delle persone disabili interessate, riconoscendo a queste ultime e alle loro organizzazioni e agli enti preposti la facoltà di realizzare libri in formato accessibile, senza l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva dei detentori del copyright, l’autore o l’editore.

 

Secondo, gli stati aderenti devono autorizzare l’importazione e l’esportazione delle versioni accessibili di libri e pubblicazioni soggette al copyright senza il permesso dell’autore o dell’editore. Tale prassi consentirà di evitare che lo stesso libro sia trascritto o registrato più volte in paesi diversi, dal momento che i paesi che dispongono di un maggior numero di libri accessibili li potranno legalmente mettere a disposizione  degli utilizzatori in paesi con minori risorse, il che finora era vietato.

 

I libri accessibili saranno prodotti e gestiti preferibilmente da enti autorizzati, ma anche da singoli individui per proprio uso personale.

 

Il Trattato precisa (articolo 2(a)) quali pubblicazioni possono essere trascritte o distribuite liberamente: opere letterarie o artistiche in forma di testo, notazioni o illustrazioni relative pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo. La definizione comprende quindi libri, periodici e altre opere testuali similari, illustrazioni, grafici e spartiti musicali. Sono esclusi, ovviamente, i libri accessibili disponibili in commercio e i film. Il Trattato non consente di modificare il contenuto dell’opera, ad esempio per facilitarne la comprensione; solo il formato può essere modificato nella misura necessaria per rendere l’opera accessibile.

 

Il Trattato definisce chiaramente (articolo 2(b)) che cosa debba intendersi per “copia in formato accessibile”, ossia la copia di un’opera in una modalità o forma alternativa che consente alla persona beneficiaria di accedere all’opera, in modo efficace e confortevole così come a qualsiasi altra persona senza deficit visivo o altra difficoltà di lettura. La copia in formato accessibile può essere utilizzata esclusivamente dal beneficiario. L’integrità originale dell’opera deve essere rispettata, fatte salve le modifiche necessarie per rendere l’opera accessibile nel formato alternativo rispondente alle esigenze del beneficiario.

 

La definizione di “ente autorizzato” (art. 2.c) è molto importante e precisa, in quanto il ruolo dello stesso è cruciale nel Trattato.  Deve trattarsi di un ente pubblico autorizzato o riconosciuto dal governo che fornisce alle persone beneficiarie istruzione, formazione professionale, forme alternative di lettura e accesso all’informazione senza fini di lucro. Comprende altresì istituzioni pubbliche e organizzazioni senza fini di lucro che forniscono alle persone beneficiarie gli stessi servizi come attività primaria o obbligo istituzionale. Per essere considerato un ente autorizzato non è prevista alcuna procedura di certificazione, ma è sufficiente rispettare gli ampi criteri dell’articolo 2.c.

 

La definizione del termine “persona beneficiaria” è piuttosto ampia e si riferisce a persone in situazioni di disabilità tali da interferire con l’effettiva capacità di leggere un testo pubblicato. Essa comprende persone cieche, ipovedenti, con difficoltà di lettura (dislessia) o affette da una disabilità fisica che impedisce loro di tenere un libro, di girare le pagine o inquadrare il testo.

 

L’articolo 4 stabilisce chiaramente gli obblighi degli stati che ratificano il Trattato (Stati parte). Questi ultimi devono porre in essere le eccezioni nazionali alla legislazione in materia di diritto d’autore che rendano possibile agli enti autorizzati di realizzare copie accessibili di opere pubblicate senza dover richiedere l’autorizzazione da parte dei detentori del copyright. Tali norme esistono, ad esempio, negli Stati Uniti oppure negli Stati Membri dell’Unione Europea per effetto della trasposizione della direttiva sul diritto d’autore 2001/29/CE .

 

Gli articoli 5 e 6 sanciscono il diritto di scambiare libri in formato accessibile tra uno stato e un altro, sia tra enti autorizzati, sia tra enti autorizzati e singole persone residenti all’estero.

 

L’articolo 7 si riferisce alle misure tecnologiche di protezione che hanno lo scopo di impedire la libera circolazione o l’utilizzazione illegale dei libri digitali. Purtroppo questi blocchi possono automaticamente impedire l’accesso legittimo a un’opera da parte delle persone disabili che utilizzano ausili assistivi quali la sintesi vocale o il display braille. L’articolo 7 stabilisce quindi che è legale aggirare o eliminare ove ciò è possibile tali blocchi in modo che una persona beneficiaria possa comunque accedere al libro e solo a tale scopo.

 

Un blocco particolarmente efficace è il cosiddetto “Three-Step Test” (test dei tre passi), che tuttavia è utilizzato solo per testi particolari.

 

L’articolo 8 tutela il diritto alla privacy delle persone beneficiarie del Trattato.

 

La tutela dei ragionevoli interessi dei detentori del diritto d’autore è garantita dal fatto che i libri in formato accessibile cui il Trattato si riferisce possono essere utilizzati esclusivamente dalle persone beneficiarie e che gli enti autorizzati devono verificare la legittimità dell’uso di tali libri e scoraggiare la riproduzione e la distribuzione di copie illegali.

 

Gli Stati parte del Trattato possono, ma non sono tenuti a emanare norme per vietare l’importazione di opere accessibili che sono disponibili in commercio in tale formato nel paese stesso. Gli stati che intendono adottare tali norme devono comunicarlo formalmente all’OMPI. Non vi è alcuna limitazione di tal genere riguardo all’esportazione di libri in formato accessibile.

 

Ora che il Trattato è stato adottato dall’OMPI è necessario che i singoli stati lo ratifichino e lo attuino. Infatti, il Trattato avrà conseguenze significative per quanto attiene all’accessibilità’ di testi fondamentali per l’educazione, la formazione e la crescita culturale delle persone beneficiarie in quei paesi in cui ancor oggi la loro fruizione è condizionata da difficoltà economiche e vincoli legali. Sarà più facile per i centri di produzione rispondere prontamente alle richieste degli utenti, ma sarà anche finalmente legale trasferire fuori dei suoi confini i libri prodotti in un dato paese. Ciò sarà particolarmente importante per i libri prodotti in lingue a larga diffusione, come l’inglese, lo spagnolo, il francese, il portoghese, il russo, il cinese, il bengalese, l’indonesiano, lo swahili ecc.

 

Il Trattato sarà particolarmente importante per quei paesi dove i servizi in favore dei ciechi e degli ipovedenti sono del tutto o in parte carenti. Questi paesi più poveri beneficeranno grandemente dell’accesso alle più ampie collezioni bibliografiche presenti in paesi più grandi e ricchi.

 

In conclusione, il Trattato di Marrakesh consentirà di ridurre la carenza di libri accessibili nel mondo e allo stesso tempo di rendere più agevole la produzione di libri accessibili in molti paesi dove ancora ciò non avviene. La creazione di una vasta area di interscambio ridurrà i costi ampliando il bacino di utenza e favorendo lo sviluppo culturale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti.

 

Ma perché ciò accada è necessario che il Trattato sia sottoscritto, ratificato e attuato. È importante che i governi, le istituzioni educative, formative e culturali, i centri di produzione e le  organizzazioni rappresentative si attivino per trarre il massimo vantaggio possibile da questo nuovo strumento internazionale. Perché esso entri in vigore è richiesta la ratifica di 20 stati, dopo di che qualsiasi stato potrà aderirvi.

 

L’Unione Mondiale dei Ciechi è stata l’ispiratrice e la guida della campagna che ha richiesto l’impegno di ingenti risorse umane e finanziarie e l’Unione Europea dei Ciechi non è stata da meno. Il ruolo svolto dal Royal National Institute of Blind People (RNIB – il Regio Istituto Nazionale dei Ciechi) è stato determinante per ottenere il sostegno formale da parte del Parlamento Europeo, vincere l’iniziale freddezza della Commissione Europea e la pervicace riluttanza di quasi tutti gli stati membri dell’UE. Anche l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si è impegnata al massimo, inviando innumerevoli lettere ai ministri competenti e ottenendo alcuni utili incontri chiarificatori. Ora possiamo far conoscere  all’estero il ricco patrimonio bibliografico accessibile del Centro Nazionale del Libro Parlato e della Biblioteca Italiana per i Ciechi di Monza; ma anche per i ciechi e ipovedenti italiani sarà più facile richiedere all’estero i libri desiderati.

 

Anche da noi, dove vi è sempre stata una sensibilità positiva riguardo alla possibilità di trascrivere in Braille e registrare su supporto analogico i libri per i ciechi e dove tutte le eccezioni previste dalla Direttiva 2001/29/CE  sono state trasposte correttamente, il Trattato di Marrakesh porta qualcosa di nuovo: anche l’uso del  materiale su supporto digitale accessibile non è soggetto a vincoli o limitazioni e può essere liberamente fruito sia in Italia, sia all’estero.

 

Un’ultima considerazione riguarda l’atteggiamento degli editori, i quali avrebbero preferito risolvere la questione sulla base di una raccomandazione non vincolante che salvaguardasse la discrezionalità dell’autorizzazione. Il fatto è che ormai è ampiamente dimostrato che soltanto norme giuridiche obbligatorie garantiscono risultati certi e il rispetto della dignità intrinseca e dei diritti delle persone disabili.

 

Abbiamo dalla nostra la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e intendiamo avvalercene con ragionevole determinazione ogniqualvolta siamo chiamati a difendere i nostri diritti..