Finalmente un po’ di chiarezza! Anche se, perfetto stile italico, le interpretazioni vanno ben al di là della legge che tuttavia per essere applicata ha bisogno degli interpreti. Sì, proprio come se si trattasse di una lingua straniera.
Nel famoso Decreto “cura Italia”, ora in discussione al Senato, di particolare rilievo a tale riguardo è l’articolo 24 che stabilisce l’ampliamento del numero dei giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, incrementandolo di ulteriori 12 giornate complessive, per i mesi di marzo e aprile 2020. La norma recita testualmente: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.
Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno fruire, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giorni da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
È bene chiarire, dopo la confusione di notizie circolate in questi giorni, che l’estensione a ulteriori 12 giorni interessa tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 sia in qualità di persone con disabilità con connotazione di gravità, che impegnati nell’assistenza di familiari con disabilità grave. In sintesi, ne possono usufruire:
1. i genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di persona con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti di patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
3. i lavoratori con disabilità grave.
Lo chiariscono in particolare il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 24 marzo, e l’INPS con circolare n. 45 del 25 marzo 2020. In allegato, i relativi testi.
Per rispondere ai numerosi quesiti che ci giungono dal territorio, riteniamo opportuno esemplificare alcune circostanze, per chiarire meglio la portata della norma e assicurare una corretta applicazione della stessa in tutti gli uffici, pubblici e privati:
• se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito (6 giorni a marzo + 6 giorni aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile);
• il lavoratore con disabilità del settore privato, ovvero chi presta assistenza a familiare disabile grave (in entrambi i casi, c’è già il provvedimento autorizzativo dell’INPS all’uso della Legge n. 104/92) non dovrà presentare una nuova domanda telematica sul portale dell’Istituto previdenziale. L’interessato potrà, infatti, già fruire delle suddette ulteriori giornate, dandone comunicazione al proprio datore di lavoro, che regolarizzerà la posizione assicurativa e previdenziale con l’INPS attraverso il flusso UniEmens.
Lo stesso vale per i lavoratori dipendenti pubblici con disabilità grave, ovvero impegnati nell’assistenza a familiare disabile grave), che si dovranno interfacciare direttamente con la propria Amministrazione pubblica, secondo le consuete modalità. Sul punto, dà garanzie la circolare del Ministero del Lavoro, n. 3/2020, allegata;
• la domanda di permessi ex Legge n. 104/92 sarà, invece, necessaria in assenza di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’INPS all’uso di tali permessi, in corso di validità (riguarda esclusivamente coloro che non hanno mai fatto domanda dei permessi Legge n. 104/92). Pertanto, la fruizione delle ulteriori 12 giornate di permesso potrà essere richiesta al datore di lavoro (pubblico o privato) solo successivamente alla data della domanda amministrativa di concessione della Legge n. 104/92;
• le 12 giornate di Legge 104/92 sono frazionabili anche in ore;
• in caso di rapporto di lavoro part-time, va distinta la modalità verticale, da quella orizzontale. Per il part-time verticale, i 12 giorni verranno riparametrati (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12). Per il part-time orizzontale, non andrà effettuato alcun riproporzionamento;
• in favore dei genitori di figli con disabilità grave, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, è possibile cumulare il congedo parentale per emergenza COVID-19 retribuito al 50 per cento (artt. 23 e 25 del Decreto Legge n. 18/2020; vedi anche il Comunicato UICI n. 57 del 25 marzo 2020), o in alternativa il bonus per servizi di baby-sitting, con i giorni di permesso retribuito per Legge n. 104/92 così come estesi dal Decreto “Cura Italia” (6 + 12 per marzo e aprile) e con il congedo straordinario biennale di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 151/2001.
In alternativa all’estensione dei permessi Legge n. 104/92, c’è la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici in stato di disabilità grave, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020. In tal caso, si avrà totale equiparazione di tale assenza al ricovero ospedaliero (assenza per malattia, non calcolata ai fini del superamento del periodo di comporto).
Per le modalità di accesso a tale beneficio, la cui definizione è rimessa all’art. 26, comma 2, del citato Decreto n. 18/2020, in attesa che l’INPS dirami una apposita Circolare e/o Messaggio, ci si può rivolgere al medico curante, per assumere le necessarie informazioni (qualora il medico curante sollevasse delle perplessità, potrete chiarirgli l’adempimento richiesto suggerendo di fare applicazione del certificato di malattia Codice V07, già in uso presso altri suoi colleghi).