Lettera al Ministro dello Sviluppo Economico

Autore: Tommaso Daniele
Proposta di direttiva UE  sull’accessibilità dei siti web degli enti pubblici

 

 Onorevole Ministro,

 Mi rivolgo a Lei nella mia qualità di Presidente Nazionale dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e di Vicepresidente dell’Unione Europea dei Ciechi (European Blind Union – EBU) di cui l’UICI fa parte,  per esprimerle la nostra preoccupazione per il fatto che durante la  presidenza lituana  dell’UE non è stato compiuto alcun progresso riguardo all’adozione della proposta di direttiva sull’accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012) 721 definitivo).

Per contro, è doveroso sottolineare l’impegno del Parlamento Europeo, in particolare della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, a migliorare la proposta della Commissione Europea ritenuta troppo limitata per il campo di applicazione e le modalità attuative.

La nostra valutazione critica della proposta originaria è dovuta alla constatazione che essa non risponde adeguatamente all’esigenza delle persone cieche e ipovedenti di accedere al crescente numero di prodotti e servizi che richiedono da parte dell’utente un sostanziale controllo delle modalità operative nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Infatti, sempre più servizi sono resi disponibili on-line, a causa dei minori costi. In realtà, mentre le nuove tecnologie e Internet rendono possibile un accesso senza precedenti alla società dell’informazione, oltre il 90 % dei siti web pubblici e commerciali continuano ad essere preclusi alla gran parte dei potenziali utilizzatori ciechi e ipovedenti  che hanno bisogno di tecnologie assistive per accedere a Internet, con il risultato che essi si vedono tuttora negato l’accesso ai  fondamentali servizi di interesse pubblico forniti on-line.

Nel corso della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre u.s. i leader politici hanno dichiarato che “occorre adoperarsi al massimo per accelerare i lavori sulle proposte legislative in sospeso” (cfr. il punto 7 delle conclusioni del Consiglio europeo su Economia Digitale, Innovazione e Servizi).

Ovviamente  noi accogliamo con soddisfazione questa posizione, non comprendendo pertanto  il motivo per cui sin dalla fine della presidenza irlandese la direttiva sulla accessibilità dei siti web degli enti pubblici non è stato discussa in sede di Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia.

I ciechi e gli ipovedenti italiani attendono con impazienza che l’Unione Europea e gli Stati Membri si attivino per porre rimedio alla loro crescente marginalizzazione in questo delicato settore in flagrante contrasto con quanto sancito inequivocabilmente dalla Convenzione sui Diritti delle Persone con Disablità (cfr. articoli 9 e 21).

Le sarei pertanto grato di Sue rassicurazioni in merito alle iniziative che il Governo italiano intende porre in atto affinché da un lato l’Unione Europea emani la tanto attesa normativa di cui si tratta e dall’altro affinché nel nostro Paese almeno la Pubblica Amministrazione renda accessibili i propri siti e il loro contenuto alle persone con disabilità sensoriali.

Rimango a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento Lei ritenga necessario e, nell’attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, Le porgo i miei più distinti saluti.

 

Nuova ECDL – Segnalazione

Autore: Tommaso Daniele

Si deve segnalare a codesta spettabile Direzione un disservizio, potenzialmente piuttosto nocivo per gli utenti ciechi ed ipovedenti, in merito alla Nuova certificazione ECDL.

In particolare, si fa riferimento alle comunicazioni effettuate il giorno 24 ottobre 2013, in occasione della presentazione della Nuova ECDL, cui ha partecipato un rappresentante della scrivente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Alla fine della presentazione, infatti, il Vice Direttore di AICA ha affermato che non è prevista la modalità di svolgimento manuale degli esami e che gli stessi sono fruibili solo attraverso la piattaforma Atlas.

Poiché, come è noto, tale piattaforma non risulta accessibile ai non vedenti, è evidente che anche la modalità di erogazione degli esami non potrà essere accessibile ai minorati della vista. Tale ostacolo rischia, pertanto, di precludere seriamente il conseguimento di questa nuova certificazione a tutta la categoria.

Questa Unione, nel proprio ruolo di ente rappresentativo per legge della categoria, si permettere di esprimere il proprio disappunto per questa immotivata esclusione, ma, nello sforzo di pervenire ad una soluzione in tempi rapidi, si impegna a fornire – anche con la collaborazione dell’I.Ri.Fo.R. – la massima collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo comune, vale a dire la predisposizione di una modalità di esame valida per tutti i candidati.

In proposito si deve anche riferire che la Presidenza Nazionale dell’l’I.Ri.Fo.R. – citato nella suddetta occasione come modello di eccellenza per la collaborazione per il progetto TRIO – ha comunicato che, qualora la situazione dovesse rimanere invariata, si vedrà costretta a non rinnovare l’accreditamento né per la sede centrale né per i test center associati.

Si chiede, pertanto, un incontro per poter risolvere la problematica prima descritta, a solo vantaggio dei ciechi e degli ipovedenti che intendessero certificare le proprie competenze informatiche, indispensabili oggi per un futuro inserimento nel tessuto lavorativo e produttivo.

Si ringrazia per l’attenzione e, in attesa di un cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

 

Lavoratori non vedenti – art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503/1992, di Tommaso Daniele

Autore: Tommaso Daniele

Gent.mo Mauro dr NORI
Direttore Centrale INPS

INPS
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

OGGETTO: Lavoratori non vedenti – art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503/1992:
deroghe all’elevazione di requisiti di assicurazione e di contribuzione – Accesso al pensionamento di vecchiaia

Gentile dottore,

mi permetto di disturbarLa nuovamente per cercare di pervenire ad un chiarimento sulle deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione in materia di accesso alla pensione di vecchiaia, riservate ai lavoratori non vedenti.
Il problema è così riassunto: dalle sezioni provinciali UICI ci hanno informato del fatto che, in sede di ricezione di n. domande di pensione di vecchiaia presentate da lavoratori non vedenti del settore privato, alcuni responsabili INPS regionali e provinciali non hanno voluto riconoscere le norme di maggior favore loro riservate, ritenendo che le deroghe previste dal decreto legislativo n. 503/1992 siano decadute con la riforma Fornero, ad eccezione delle categorie indicate alla circolare INPS n. 16 del 2013, in favore delle quali viene invece fatto salvo il diritto ad un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 per il perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori (cfr. art. 24 della legge n. 214/2011, di conversione del decreto legge 6.12.2011, n. 201).
Tra le categorie di lavoratori in elenco alla circolare INPS n. 16/2013, beneficiari del trattamento in deroga sui requisiti di assicurazione e di contribuzione, non sono presenti i lavoratori ciechi totali, ciechi parziali e gli ipovedenti gravi.
Al responsabile INPS di turno i nostri referenti periferici hanno contestato la non pertinenza della applicazione di tale circolare n. 16 del 2013 alla trattazione di domande di pensione di vecchiaia da parte di lavoratori non vedenti, per i quali invece deve valere quanto l’Istituto aveva precedentemente precisato con circolare n. 35 del 14.3.2012, al punto 1.1.1: <nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per i seguenti soggetti>, tra cui <i non vedenti> (cfr. art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992; circolare n. 65 del 1995 – è stato fatto notare che la circolare INPS n. 16 del 2013 interessa, invece, altre categorie professionali previste all’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992).
Pertanto, a nostro avviso, in linea generale non devono essere esclusi i lavoratori non vedenti dalla deroga all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione relativa all’innalzamento a 20 anni previsto dalla Riforma Fornero. A tale riguardo, dunque, non ci sembra corretta l’interpretazione restrittiva della norma che limita codesto Istituto ad attenersi unicamente alle più recenti disposizioni operative contenute nella circolare INPS n. 16/2013 rispetto alla generalità dei lavoratori, compresi i minorati della vista.
La posizione dell’Unione, sulla quale chiediamo un Vostro autorevole parere positivo, è la seguente: per tali lavoratori rimangono confermati i requisiti per la vecchiaia previsti dalla previgente normativa (R.D.L. n. 636/1939, convertito nella legge n. 1272/1939, come modificato dall’art. 2 della legge n. 218/1952 e mantenuto in vigore dall’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503/1992), che codesto Istituto ha poi recepito, in termini operativi, con la circolare n. 35/2012, specificatamente al par. 1.1.1.
Parliamo, quindi, del requisito anagrafico di 50 anni per le donne e 55 anni per gli uomini e di una base contributiva minima di 10 anni, dal momento del riconoscimento medico-legale dello stato di cecità.
Ciò posto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti non vedenti, i requisiti anagrafici per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti con decreto ministeriale 6.12.2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Nulla cambia ai fini dell’applicazione dei quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno, a richiesta del lavoratore non vedente (art. 9, comma 2, legge n. 113/1985 e art. 2 legge n. 120/1991), per il cui diritto si deve fare riferimento all’epoca del verbale medico-legale di cecità civile ovvero, in alternativa, per determinate categorie professionali all’iscrizione all’albo professionale di categoria <… che agisce come atto costitutivo e, di conseguenza, anche certificativo delle condizioni determinanti l’accesso ai benefici di cui alla citata legge n. 113/85 …” (cfr. Dipartimento per la Funzione Pubblica ? Servizio I ??Reparto I del 21 febbraio 1987, Attuazione dell’art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113. Benefici pensionistici ai centralinisti non vedenti).
 Resta da comprendere bene, invece, come tale disciplina agevolativa possa armonizzarsi con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010, così come convertito nella legge n. 122/2010, che comportano il diritto all’uscita effettiva dal lavoro (c.d. finestra mobile personalizzata) decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti (durante i quali il lavoratore continua a prestare servizio, con versamento contributivo in capo al datore di lavoro), con riguardo ai soli lavoratori non vedenti che presentano domanda di vecchiaia.
Tutto ciò considerato, non possiamo che ribadire, ancora una volta, che la conoscenza completa delle modalità che disciplinano tale fattispecie di accesso al pensionamento, oltre che rispondere ad uno specifico e ben noto dettato normativo, risulterebbe essenziale per la corretta azione di rappresentanza e tutela svolta dall’UICI.
Vorremmo, quindi, pregarLa di voler frapporre i Suoi buoni uffici per fare definitivamente chiarezza su una questione che si trascina ormai da troppo tempo e, se possibile, per concordare un breve incontro con Lei nelle modalità che Le risulteranno più comode.

Restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro e, ringraziandoLa ancora per l’attenzione, Le porgiamo i più distinti saluti.

         IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele

Relazione incontro del 13 settembre presso la Rappresentanza Italiana del Parlamento Europeo, di Simona Clivia Zucchett

Autore: Simona Clivia Zucchett

Venerdì 13 settembre – d’ordine del Presidente Nazionale – ho partecipato come rappresentante della Presidenza Nazionale dell’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  Onlus all’incontro organizzato dalla Rappresentanza italiana del Parlamento Europeo per il lancio della campagna delle parlamentari UE del 2014.
L’iniziativa si è stata aperta con una piece teatrale dello spettacolo “Humanitas” che per l’appunto parla dell’Europa e di come è vista dai cittadini.
Subito dopo sono iniziati gli interventi politici preceduti dai saluti istituzionali del Dr. Ractliffe, responsabile della Comunicazione del PE in Italia.

Sono intervenuti gli eurodeputati:
* Il Vice Presidente Vicario PE on.le Gianni Pittella
* La Vice Presidente PE on.le Roberta Angelilli
* L’ eurodeputato on.le Roberto Gualtieri
* L’eurodeputata on.le Silvia Costa
* L’eurodeputata Susy De Martini
* L’eurodeputato Guido Milana
* L’eurodeputato Marco Scurria

Il tutto moderato dalla giornalista di Rai 3 Serena Bortone

Il lancio della campagna per le PE ha lo slogan di ” This Time It’sdifferent” e ha come scopo la sensibilizzazione e la conoscenza delle modalità di voto per le prossime elezioni che vede la scelta diretta da parte dei cittadini del Presidente di Commissione UE.
Tra i possibili candidati: Barroso, Schultz, Barnes eMilliband.

L’iniziativa è nata dall’esigenza di comunicare, in un momento di crisi come questo, una un’Europa più attiva e presente che ha l’obbligo di coinvolgere i cittadini a più livelli.
La nota interessante è che all’ultima plenaria di Strasburgo si è trovato l’accordo per Unione Bancaria Europea.

Simona Clivia Zucchett

 

Lettera del Ministro degli Affari Esteri Emma Bonino

Roma, 9 AGO 2013

Egregio Professore,
La ringrazio molto per la cortese lettera che mi ha indirizzato alla vigilia della Conferenza Diplomatica svoltasi a Marrakesh dal 17 al 28 giugno scorsi, sotto gli auspici dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, per la conclusione di un Trattato volto ad agevolare l’accesso dei non vedenti alla lettura.
Il Trattato adottato a conclusione della suddetta Conferenza è senza dubbio un grande risultato per coloro che aspirano a superare gli ostacoli all’accesso alle opere letterarie e artistiche che, come Lei osserva, finiscono per escludere le persone con disabilità visiva dal diritto all’educazione e alla cultura, specie nei Paesi in via di sviluppo. Il documento introduce infatti per la prima volta sul piano internazionale l’obbligo per le Parti contraenti a prevedere eccezioni al diritto d’autore, a titolo gratuito e senza il consenso dell’autore, a favore dei ciechi e degli ipovedenti.
Credo che tale sviluppo debba essere valutato anche tenendo conto del grande sforzo di mediazione che è stato necessario, nella lunga fase negoziale, per contemperare le legittime aspettative dei non vedenti con quelle, pure legittime ancorché sotto un diverso profilo, di chi aspira al riconoscimento, economico oltre che morale, della propria creatività e attività lavorativa attraverso la tutela del diritto d’autore.
L azione svolta da parte italiana nel corso del negoziato, come ha già avuto modo di illustrarla il Capo della nostra delegazione, Cons. Amb. Raffaella Di Fabio, è stata costantemente diretta, anche in sede di coordinamento con i partners dell’Unione Europea, a conseguire tale difficile equilibrio.
Con i mici più cordiali saluti,

Emma Bonino
Prof. Tommaso Daniele Presidente Nazionale
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
ROMA

Mai “visto” un 100 e lode così, Redazionale

Autore: Redazionale

Vincenzo continua a stupire, il “Galilei -Costa” orgoglioso di questo ‘figlio’

Esami di Stato: mai “visto” un 100 e lode così
Applausi e riconvocazione per un non vedente

La commissione d’esame in piedi e commossa per l’eccellenza di Vincenzo Rubano
Il presidente Scardia: “in tanti anni non ho mai assistito ad un esame così brillante”

Lecce – Vi ricordate di Vincenzo Rubano? Lo studente non vedente dell’Istituto “Galilei -Costa” di Lecce che al terzo anno ha messo in piedi una battaglia personale contro le inaccessibilità di siti web e di alcuni software creando ed implementando il sito/servizio di denuncia “Ti tengo ‘occhio”, e che al quarto anno ha concepito il sistema “V4B – Video4Blind” per rendere “visibili” ai ciechi i video su Youtube, e che appena due mesi fa è stato invitato a partecipare al DrupalCon di Portland negli Usa e che ancora, proprio in questa occasione, ha ricevuto una proposta di una borsa di studio di sei mesi in America? Bene, Vincenzo continua a stupire. Ha appena terminato gli esami di Stato e ieri, a conclusione degli scrutini e a pubblicazione dei risultati avvenuta, è stato personalmente riconvocato dalla commissione d’esame a presentarsi presso la scuola in quanto il presidente, i commissari esterni e quelli interni hanno voluto avere il piacere di comunicargli a voce il risultato conseguito: 100 e lode e plauso della commissione.

Vincenzo ha conseguito 45/45 agli scritti (italiano, informatica e terza prova) ma è all’esame orale che ha letteralmente sbalordito chi ha avuto la fortuna di essere presente ed assistere a ciò che è avvenuto durante i colloqui in tutte le discipline. La scena che si è venuta a creare a fine esame è definibile “epica”. La commissione, costituita dal presidente Maurizio Scardia, dai commissari esterni, Flavia Bernardini (Lingua inglese), Raffaele Cambò (Economia) e Francesco Turchi (Informatica) e dai commissari interni, Marcella Errico (Diritto e Scienze delle Finanze), Matilde Presicci (Italiano e storia) e Maria Luce Tundo (Matematica), si è alzata in piedi e, con le lacrime agli occhi per la commozione e per l’emozione provata, ha iniziato ad applaudire il giovane studente salentino. Ad essi si sono aggiunte tutte le altre persone presenti in aula, studenti compagni di Vincenzo, parenti, altri docenti e personale della scuola. L’unica un po’ interdetta, che non ha ben compreso cosa stesse accadendo è stata Marisol, il bravissimo e dolcissimo cane guida di Vincenzo.
Ogni disciplina affrontata ha avuto una storia a sé, Vincenzo non si è limitato a rispondere alle domande dei singoli commissari ma, di volta in volta, ha preso spunto dalla risposta diretta per poi “allargarsi” ed integrare e completare le diverse esposizioni con interventi del tutto personali, di approfondimento e di critica.
Naturalmente, già a fine esame e dopo la scena da “standing ovation”, Vincenzo deve aver iniziato ad immaginare quanto l’esame sia stato positivo, ma è stato solo ieri, nella prestigiosa sala consiliare dell’antico istituto e alla presenza anche delle due collaboratrici della dirigente Addolorata Mazzotta, le prof.sse Emma Orlanducci e Tiziana Calignano, che lo studente si è sentito rivolgere dal presidente Scardia queste parole: “In tanti anni di esperienza, non abbiamo mai assistito ad un esame così brillante e fuori dall’ordinario, e non ci è mai successo, ad esame concluso, di riconvocare uno studente per il gusto ed il piacere di comunicargli a voce, personalmente, l’ottimo risultato conseguito. Complimenti Vincenzo, a te vanno i nostri più sinceri auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e brillanti traguardi, te li meriti tutti, e grazie ancora per averci fatto provare emozioni così forti e uniche, che nessuno di noi dimenticherà facilmente, anzi, siamo sicuri che non dimenticheremo mai”.
…c’è bisogno di aggiungere altro?

Riunione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità – 17.6.2013

Autore: Locati Alessandro

Nella riunione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, tenutasi lunedì 17 giugno, il Sottosegretario Guerra si è ufficialmente insediata in seguito alla conferma delle proprie deleghe anche da parte del nuovo Governo, e ha informato che il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (approvato dall’Osservatorio ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 3.3.2009, n. 18) è stato inoltrato al Consiglio dei Ministri e ha iniziato l’iter per essere ufficialmente adottato tramite decreto del Presidente della Repubblica.

La riunione ha, poi, avuto come unico argomento l’organizzazione della IV Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità che si svolgerà a Bologna nei giorni 12 e 13 luglio prossimi.  Il Ministro del Lavoro ha confermato la presenza nella giornata di sabato.

La base di lavoro della Conferenza sarà proprio il Piano di azione biennale prima citato, tanto è vero che i sei gruppi di lavoro:

1)     Diritto alla vita e alla salute

2)     Il sistema di riconoscimento della condizione di disabilità

3)     Autonomia, vita indipendente e empowerment della persona con disabilità

4)     Processi formativi e inclusione scolastica

5)     Inclusione lavorativa e protezione sociale

6)     L’accessibilità nella prospettiva della progettazione universale

previsti per il pomeriggio di venerdì sono esattamente corrispondenti alle sezioni in cui è suddiviso il Piano e, al loro interno, sarà previsto: 1) una introduzione a cura di un rappresentante dell’Osservatorio che ha curato i lavori del gruppo corrispondente; 2) alcuni brevi interventi da concordare per trattare delle tematiche principali sempre da parte di componenti dell’Osservatorio. Per ciascun gruppo sarà individuato un referente che riferirà in sede di assemblea plenaria il giorno successivo.

Il lavoro in seno ai gruppi sarà, pertanto, articolato in base alle azioni e agli obiettivi già delineati nel Programma di azione e ne costituirà un ulteriore approfondimento.

I dettagli tecnici e logistici, non ancora disponibili, saranno resi noti dalla segreteria dell’Osservatorio non appena definiti i contatti con le autorità locali che ospiteranno l’evento presso la Fiera di Bologna.

Ovviamente ciascuna associazione potrà individuare i propri rappresentanti da inviare nei vari gruppi di lavoro, a seconda delle specifiche competenze.

In generale è stata fatta rilevare l’assenza nel programma di un rappresentante del Ministero dell’Economia, fatto preoccupante perché sicuramente l’argomento trasversale di tutti i lavori sarà quello delle risorse da destinare al settore della disabilità, senza le quali sarà impossibile (o comunque superfluo) identificare concrete linee operative sulle priorità da conseguire nel settore.

La Conferenza si concluderà con una riunione plenaria dell’Osservatorio che trarrà le conclusioni e stilerà il resoconto dell’attività svolta prima della decadenza e del successivo rinnovo dell’organismo, previsto per il mese di ottobre.

 

Roma, 18 giugno 2013                                     Alessandro Locati

Legge n. 4/2004 – Applicazione – Considerazioni, di Tommaso Daniele

Autore: Tommaso Daniele

Agenzia per l’Italia Digitale
e-mail: adi@mise.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali
e-mail: riformeistituzionali@palazzochigi.it

Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture
Dr. Flavio Zanonato
e-mail: segreteria.ministro@mise.gov.it
Capo di Gabinetto
Pres. Goffredo Zaccardi
e-mail: segreteria.capogabinetto@sviluppoeconomico.gov.it

Ministro per la P.A. e per la semplificazione
Avv. Gianpiero D’Alia
e-mail:ministropa@governo.it
Ufficio per la modernizzazione
delle pubbliche amministrazioni
Cons. Pia Marconi
e-mail: direttore.umpa@funzionepubblica.it

 
OGGETTO: Legge n. 4/2004 – Applicazione – Considerazioni

 

Questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, nel suo ruolo di ente che per legge (DLCPS 1047/1947 e DPR 23.12.1978) e per Statuto ha il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minorati della vista in Italia, si permette di rivolgersi a codeste Spettabili Amministrazioni in correlazione con la costituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, istituita con il Decreto Sviluppo del 15 giugno 2012 in linea con l’Agenda digitale europea.
Come è noto, tale Agenzia dovrà svolgere attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche per una efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione ed in particolare rientreranno fra le sue prerogative: elaborare gli indirizzi, le regole tecniche e le linee guida per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell’Unione Europea; assicurare l’uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo.
Proprio a tale riguardo, si ritiene di particolare importanza per una corretta integrazione sociale dei ciechi e degli ipovedenti richiamare l’attenzione su alcune criticità nell’applicazione della nota legge 9.1.2004, n. 4, e delle relative norme secondarie, che dovrebbero costituire oggetto prioritario dell’attività dell’Agenzia, dal momento che dettano le disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Si trasmette, pertanto, in allegato un documento analitico che descrive il quadro riassuntivo globale dell’applicazione della legge 4/2004, al fine di evidenziare le strategie più opportune per evitare il rischio di digital divide, sempre presente con l’ingresso di nuove tecnologie nella gestione di servizi pubblici essenziali, in ottemperanza all’art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Su tale base sarebbe oltremodo gradita la possibilità di fissare un incontro con i tecnici tifloinformatici di cui dispone l’Unione, in modo da poter formulare suggerimenti e proposte specifici a tutela degli utenti minorati della vista.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)

Termini di presentazione della dichiarazione IMU alla luce della risoluzione n. 1/DF del 11/01/2013 del Dipartimento del Ministero delle Finanze per gli enti non commerciali, di Tommaso Daniele

Autore: Tommaso Daniele

Spettabile
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio   
Via G. Capranesi, 60
00155 ROMA 

 

L’articolo 10, comma 4 lettera A, del D.L. 35/2013, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 08/04/2013 ha di fatto riaperto i termini di scadenza (fissati al 30/06/2013) per le dichiarazioni Imu, ribadendo tutte le tipologie che hanno determinato l’obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2012 (nel caso di questa Unione venivano, pertanto, inclusi anche tutti gli immobili adibiti a sede sociale ove non si eserciti attività commerciale e quindi esenti dal pagamento dell’imposta).
Il D.L. 35/2013 ha, infatti, cancellato sia la scadenza originaria del 04/02/2013, che interessava le modificazioni rilevanti ai fini dichiarativi intervenute tra il 01/01/2012 e il 06/11/2012, sia il termine “mobile” dei 90 giorni entro il quale il contribuente avrebbe dovuto denunciare le variazioni verificatesi dal 07/11/2012 in poi.
In entrambi i casi, ora, si fa riferimento al 30 giugno dell’anno successivo a quello della variazione.
La suddetta disposizione introdotta dal D.L. 35/2013, infatti, sostituisce l’originale formulazione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011, prorogando di fatto al 30/06/2013 anche la presentazione della denuncia riguardante le modificazioni tra il 1° gennaio e il 06/11/2012.
Sulla base, pertanto, di una interpretazione logico-sistematica è da ritenere che anche le variazioni intervenute tra il 07/11/2012 e il 31/12/2012 potranno essere legittimamente dichiarate fino al 30/06/2013 (e non più quindi, entro il più ristretto termine, dei 90 giorni dalla data dell’evento modificativo), mentre quelle afferenti l’anno di imposta 2013 ancorché riguardanti il periodo dal 01/01 al 09/04/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 35/2013), potranno essere denunciate al Comune entro il 30/06/2014.
Tanto premesso, si pone il seguente problema per gli enti non commerciali:
il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con la risoluzione n. 1/DF del 11/01/2013, ha chiarito che gli enti non commerciali non sono tenuti ad alcuna dichiarazione IMU entro il 04/02/2013 in quanto dovranno attendere l’emanazione di un apposito decreto nel quale sarà approvato il modello “ad hoc” per gli enti non commerciali e sarà indicato un termine per la presentazione dello stesso.
Nella risoluzione, il MEF, precisa, altresì, che la dichiarazione che dovranno rendere gli enti non commerciali dovrà essere unica e dovranno essere indicati distintamente gli immobili per i quali l’imposta è dovuta, gli immobili per i quali, a partire dal 01/01/2013, l’esenzione Imu si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, nonché gli immobili esenti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i-) del D. Lgs. 504/92 (in questo contesto sembrerebbe che vadano comunque dichiarati tutti gli immobili di proprietà, indipendentemente dalla loro destinazione, compresi quelli che sono stati già dichiarati a suo tempo ai fini ICI e non hanno subito variazioni).
Gli Enti non commerciali, pertanto, non erano tenuti a rispettare la scadenza del 04/02/2013 per la presentazione della dichiarazione Imu. Per essi, infatti,  è prevista la presentazione di una dichiarazione unica, riepilogativa degli elementi necessari che rilevano ai fini dell’esenzione.
Tale “obbligo” è evidenziato anche nelle istruzioni allegate al Decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu del 30 ottobre 2012, nel quale è anche previsto il rinvio ad apposito modello di dichiarazione (da doversi approvare) che gli enti non commerciali dovranno utilizzare nei casi sopra esposti.
Si ricorda che gli stessi enti sono esonerati dalla presentazione nel caso in cui non siano intervenute variazioni durante il periodo d’imposta.
Dall’interpretazione e precisazioni susseguitesi, apparirebbe chiaro che occorre attendere l’annunciata emanazione del Decreto di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione riguardante il “non profit”, in cui sarà riportato anche il relativo termine di presentazione, tralasciando, pertanto, la scadenza del 04/02/2013 ormai superata.
Si chiede, alla luce di quanto sopra esposto, quanto segue:
non prevedendo il D.L. 35/2013 tale casistica relativa agli enti non commerciali, l’Unione è tenuta entro il 30/06/2013 a presentare comunque la dichiarazione dei propri immobili (anche da parte delle strutture periferiche) oppure occorre attendere l’emanazione del citato Decreto di approvazione, di cui alla predetta Risoluzione?
In definitiva quale sarebbe l’obbligo che fa capo agli enti non commerciali attualmente?
Con osservanza.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)

Riduzione personale dipendente – Quesiti, di Tommaso Daniele

Autore: Tommaso Daniele

Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti – Onlus
Sezione Provinciale di Chiavari

C.A. Presidente Maria Cristina Minerva

e-mail minecri@winguido.it
uicchi@uiciechi.it

 

 
In riferimento al quesito di cui alla e-mail 23.5.2013, si fa presente che la materia è ovviamente molto complessa ed è stata sottoposta a recenti modifiche legislative introdotte dalle leggi “Riforma del mercato del lavoro”(L. 92/2012), “Misure urgenti per la crescita del paese”(L. 134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012), che hanno dato adito ad alcuni dubbi applicativi.
In massima sintesi, si può dire che in un rapporto di lavoro subordinato (ex art. 2094 c.c.), il potere di licenziamento costituisce l’esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro.
Nel caso di aziende/enti che occupino meno di 15 dipendenti non si applica la procedura prevista dalla legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), ma si deve fare riferimento alla legge 15 luglio 1966, n. 604.
In generale il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa, ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile , o per giustificato motivo.
In base alle interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Pertanto, in base alle pronunzie giurisprudenziali, le ragioni che legittimano il licenziamento individuale per giustificato motivo obiettivo sono riconducibili o a specifiche esigenze aziendali che impongono la soppressione del posto di lavoro (c.d. esigenze obbiettive d’impresa), oppure da comportamenti o situazioni facenti capo al prestatore di lavoro, purché costituiscano una ragione di risoluzione del rapporto (c.d. circostanze incolpevoli inerenti al lavoratore). Tra le prime rientrano, ad esempio, le soppressioni di posti di lavoro a causa di riassetti organizzativi, oppure per una riorganizzazione dovuta alla necessità di contenere i costi aziendali, casi assimilabili alla situazione descritta nel quesito.
In tal caso, si ricorda che, secondo l’art. 2 della legge 604/1966, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l’osservanza di tali disposizioni è inefficace.
Sul punto si richiamano anche l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori – legge 20 maggio 1970, n. 300, e la legge 11 maggio 1990, n. 108, che disciplina i licenziamenti individuali, secondo le quali nel caso di licenziamento il lavoratore ha la facoltà di ricorrere contro il provvedimento entro 60 giorni. In dibattimento spetterà al datore di lavoro l’onere della prova per la giusta causa e la giusta motivazione.
I rischi che un datore di lavoro che occupa meno di 15 dipendenti, come nel quesito prospettato, corre in caso di licenziamento illegittimo o inefficace si possono così sintetizzare.
Se alla conclusione del giudizio di fronte al giudice del lavoro dovesse essere accertata l’illegittimità del licenziamento, si potrà applicare nei confronti del lavoratore (ricorrente) il regime della cosiddetta tutela obbligatoria.
La tutela obbligatoria, disciplinata dall’art. 8 della citata L. n. 604/1966, stabilisce che in caso di licenziamento adottato in difetto di una giusta causa o un giustificato motivo, il datore di lavoro deve decidere se riassumere il lavoratore o se corrispondergli, in sostituzione, un’indennità che può essere quantificata da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione percepita (se il lavoratore ha prestato servizio per oltre dieci anni, avrà diritto a 10 mensilità); il requisito dimensionale generale per l’applicazione della tutela obbligatoria è, a livello aziendale, un numero di dipendenti non superiore a 15.
Per completezza di informazione, si rammenta che l’Unione ha anche la possibilità di ricorrere all’istituto della Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG), previsto per il caso in cui il datore di lavoro stia affrontando un periodo di crisi per eventi imprevisti ed improvvisi, comunque a lui non imputabili, e rappresenta un intervento straordinario di sostegno al reddito a beneficio di lavoratori sospesi temporaneamente dall’attività lavorativa per motivi riconducibili a crisi di mercato, di fatto analoghe a quella segnalata.
La procedura di CIG richiede necessariamente che il datore di lavoro inoltri richiesta di consultazione sindacale alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale (come previsto dall’art. 5 della legge 164/1975). Raggiunto l’accordo con le parti sindacali per la sospensione dei lavoratori, l’ente procede con la compilazione e l’inoltro all’Agenzia del lavoro della domanda di CIG in deroga, utilizzando l’apposita modulistica, nella quale saranno specificati il periodo di sospensione, i lavoratori interessati ed il numero di ore di CIG richieste. La domanda potrà essere presentata entro il termine perentorio di 20 giorni di calendario dalla data di inizio della sospensione.
Al riguardo si ricorda che l’Ufficio Personale della Presidenza Nazionale potrà fornire informazioni dettagliate sulle procedure di Cassa integrazione e la relativa modulistica INPS, avendole già poste in essere per il personale dipendente della sede centrale.
Infine, data la complessità della materia e considerate le possibili conseguenze anche di ordine giudiziale, si consiglia comunque di valutare se fare riferimento ad un consulente del lavoro prima di procedere ad alcun atto formale nei confronti del personale dipendente.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)