Lavoratori non vedenti – art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503/1992, di Tommaso Daniele

Autore: Tommaso Daniele

Gent.mo Mauro dr NORI
Direttore Centrale INPS

INPS
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

OGGETTO: Lavoratori non vedenti – art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503/1992:
deroghe all’elevazione di requisiti di assicurazione e di contribuzione – Accesso al pensionamento di vecchiaia

Gentile dottore,

mi permetto di disturbarLa nuovamente per cercare di pervenire ad un chiarimento sulle deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione in materia di accesso alla pensione di vecchiaia, riservate ai lavoratori non vedenti.
Il problema è così riassunto: dalle sezioni provinciali UICI ci hanno informato del fatto che, in sede di ricezione di n. domande di pensione di vecchiaia presentate da lavoratori non vedenti del settore privato, alcuni responsabili INPS regionali e provinciali non hanno voluto riconoscere le norme di maggior favore loro riservate, ritenendo che le deroghe previste dal decreto legislativo n. 503/1992 siano decadute con la riforma Fornero, ad eccezione delle categorie indicate alla circolare INPS n. 16 del 2013, in favore delle quali viene invece fatto salvo il diritto ad un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 per il perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori (cfr. art. 24 della legge n. 214/2011, di conversione del decreto legge 6.12.2011, n. 201).
Tra le categorie di lavoratori in elenco alla circolare INPS n. 16/2013, beneficiari del trattamento in deroga sui requisiti di assicurazione e di contribuzione, non sono presenti i lavoratori ciechi totali, ciechi parziali e gli ipovedenti gravi.
Al responsabile INPS di turno i nostri referenti periferici hanno contestato la non pertinenza della applicazione di tale circolare n. 16 del 2013 alla trattazione di domande di pensione di vecchiaia da parte di lavoratori non vedenti, per i quali invece deve valere quanto l’Istituto aveva precedentemente precisato con circolare n. 35 del 14.3.2012, al punto 1.1.1: <nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per i seguenti soggetti>, tra cui <i non vedenti> (cfr. art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992; circolare n. 65 del 1995 – è stato fatto notare che la circolare INPS n. 16 del 2013 interessa, invece, altre categorie professionali previste all’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992).
Pertanto, a nostro avviso, in linea generale non devono essere esclusi i lavoratori non vedenti dalla deroga all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione relativa all’innalzamento a 20 anni previsto dalla Riforma Fornero. A tale riguardo, dunque, non ci sembra corretta l’interpretazione restrittiva della norma che limita codesto Istituto ad attenersi unicamente alle più recenti disposizioni operative contenute nella circolare INPS n. 16/2013 rispetto alla generalità dei lavoratori, compresi i minorati della vista.
La posizione dell’Unione, sulla quale chiediamo un Vostro autorevole parere positivo, è la seguente: per tali lavoratori rimangono confermati i requisiti per la vecchiaia previsti dalla previgente normativa (R.D.L. n. 636/1939, convertito nella legge n. 1272/1939, come modificato dall’art. 2 della legge n. 218/1952 e mantenuto in vigore dall’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503/1992), che codesto Istituto ha poi recepito, in termini operativi, con la circolare n. 35/2012, specificatamente al par. 1.1.1.
Parliamo, quindi, del requisito anagrafico di 50 anni per le donne e 55 anni per gli uomini e di una base contributiva minima di 10 anni, dal momento del riconoscimento medico-legale dello stato di cecità.
Ciò posto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti non vedenti, i requisiti anagrafici per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti con decreto ministeriale 6.12.2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Nulla cambia ai fini dell’applicazione dei quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno, a richiesta del lavoratore non vedente (art. 9, comma 2, legge n. 113/1985 e art. 2 legge n. 120/1991), per il cui diritto si deve fare riferimento all’epoca del verbale medico-legale di cecità civile ovvero, in alternativa, per determinate categorie professionali all’iscrizione all’albo professionale di categoria <… che agisce come atto costitutivo e, di conseguenza, anche certificativo delle condizioni determinanti l’accesso ai benefici di cui alla citata legge n. 113/85 …” (cfr. Dipartimento per la Funzione Pubblica ? Servizio I ??Reparto I del 21 febbraio 1987, Attuazione dell’art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113. Benefici pensionistici ai centralinisti non vedenti).
 Resta da comprendere bene, invece, come tale disciplina agevolativa possa armonizzarsi con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010, così come convertito nella legge n. 122/2010, che comportano il diritto all’uscita effettiva dal lavoro (c.d. finestra mobile personalizzata) decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti (durante i quali il lavoratore continua a prestare servizio, con versamento contributivo in capo al datore di lavoro), con riguardo ai soli lavoratori non vedenti che presentano domanda di vecchiaia.
Tutto ciò considerato, non possiamo che ribadire, ancora una volta, che la conoscenza completa delle modalità che disciplinano tale fattispecie di accesso al pensionamento, oltre che rispondere ad uno specifico e ben noto dettato normativo, risulterebbe essenziale per la corretta azione di rappresentanza e tutela svolta dall’UICI.
Vorremmo, quindi, pregarLa di voler frapporre i Suoi buoni uffici per fare definitivamente chiarezza su una questione che si trascina ormai da troppo tempo e, se possibile, per concordare un breve incontro con Lei nelle modalità che Le risulteranno più comode.

Restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro e, ringraziandoLa ancora per l’attenzione, Le porgiamo i più distinti saluti.

         IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele