4 Settembre 2023
Nelle ultime settimane sono circolate alcune informazioni piuttosto distorsive secondo le quali i criteri per il calcolo dei limiti reddituali ai fini dell’erogazione delle provvidenze assistenziali per le minorazioni civili (ciechi, sordi, invalidi) sarebbero improvvisamente divenuti più restrittivi di quelli in essere in forza di un messaggio INPS (2705 del 17 luglio scorso).
Ciò probabilmente deriva da una limitata conoscenza dei concetti base della normativa tributaria. Ma procediamo per ordine.
Com’è noto alcune provvidenze assistenziali riservate agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi sono erogate a condizione che gli interessati non superino un determinato limite di reddito personale. Per le pensioni, il limite 2023 è di 17.920 euro l’anno; per gli assegni agli invalidi parziali e per l’indennità di frequenza il limite è di 5.391,88 euro l’anno.
Ma come si calcola quel limite? A quale reddito bisogna riferirsi?
Ai fini IRPEF bisogna conoscere e distinguere due concetti basilari, altrimenti non si comprende appieno la questione.
Il reddito complessivo, quello che possiamo definire “lordo”, è quello totale, al lordo delle deduzioni (non le detrazioni) e, ovviamente delle successive ritenute fiscali/imposte e detrazioni.
Il reddito imponibile ai fini IRPEF invece è quello su cui vengono effettivamente applicate le imposte e, di conseguenza, le detrazioni varie. Le imposte vengono calcolate dopo le deduzioni.
Il reddito netto, cioè quello che rimane al contribuente dopo aver applicato deduzioni, imposte/ritenute, detrazioni.
Orbene: a quale dei due si fa riferimento per il calcolo del limite reddituale?
La questione è stata oggetto di discussione e di contenzioso per anni. La Corte di Cassazione ha ripetutamente ribadito che il riferimento è il reddito imponibile, quindi tolti gli oneri deducibili. Nella sostanza la Cassazione giudica illegittima la diversa interpretazione fornita con decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553. (Cass. n. 4158/2001; Cass. n. 11582/2015; Cass. n. 21529/2016; Cass. n. 26473/2016; Cass. n. 5450/2017; Cass. n. 5962/2018; Cass. n. 30567/2019).
INPS si è allineata (dopo anni) a questa indicazione e continua ad esserlo anche dopo il messaggio 2705/2023 oggetto di fraintendimenti.
Il riferimento più recente che conferma tutta la questione degli oneri deducibili è il messaggio 1688 del 19 aprile 2022: il reddito è quello imponibile, dunque – ancora una volta – tolti gli oneri deducibili. Il messaggio 1688/2022 ne illustra anche molto bene le motivazioni al paragrafo 2.
Il messaggio 1688/2022 contiene però un evidente refuso al primo paragrafo “Tali redditi devono essere sempre computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.”
È evidente che la parte “e delle ritenute fiscali” è un errore, perché se così fosse il reddito non sarebbe più quello imponibile, ma addirittura quello netto, cioè dopo l’applicazione delle imposte e delle detrazioni (per oneri, forfettarie ecc.).
In effetti, banalmente, il messaggio 2705/2023 oggetto improprio di allarme, corregge quel passaggio del solo primo paragrafo, precisando: “Ne consegue che, a parziale rettifica del paragrafo 1 del Messaggio n. 1688/2022, nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono computati i redditi soggetti a IRPEF al lordo delle ritenute fiscali.”
Rimangono intatte le indicazioni del paragrafo 2 che – come già detto – dettagliatamente illustrano come e perché vanno scorporati gli oneri deducibili.
Nella sostanza nulla cambia rispetto a prima del messaggio 2705/2023. Il reddito da considerare è quello imponibile, ovviamente al netto degli oneri deducibili come sancito ripetutamente dalla Corte di Cassazione.
Carlo Giacobini, direttore dell’Agenzia Iura
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