Torino – Notiziario audio

E’ in rete la nuova edizione del notiziario audio 011NEWS, numero 18/2015 del 05/05/2015.
Di seguito il link:

Tra gli argomenti trattati:
* Giovedì la prima riunione del nuovo Consiglio Provinciale: si eleggono i componenti dell’Ufficio di Presidenza e si attribuiscono le deleghe
* “L’inclusione lavorativa dei disabili si può ottenere solo con azioni positive e comuni. Evitiamo ogni esclusione”. Lo scrive il presidente nazionale Mario Barbuto in occasione del primo maggio
* ExpoFacile.it il portale che guida i disabili alla scoperta di Milano
* Cresce la domanda di audiolibri e l’Uici sogna una banca di voci della narrativa contemporanea

Buon ascolto

Corte Costituzionale sentenza n.22/2015: riconoscimento delle provvidenze economiche agli stranieri «ciechi civili parziali» e «ciechi ventesimisti», di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La Corte Costituzionale, il 27 gennaio u.s., ha emesso una sentenza che conferma l’orientamento favorevole alla concessione delle previdenze economiche ai non vedenti stranieri.
Nella sentenza 22/2015, precisa nuovamente la Suprema Corte che le provvidenze per indennità non sono condizionate al possedimento del permesso di soggiorno di lunga durata per le persone provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Essa in particolare, si esprime sulla pensione per i «ciechi civili parziali» e sull’indennità speciale per i «ciechi ventesimisti» stranieri riconoscendo l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il possesso del permesso di soggiorno di lunga durata per il riconoscimento della citate previdenze.
Nella sentenza di cui si riporta il testo integrale in allegato, la Corte Costituzionale, riprendendo i precedenti pronunciamenti in materia, chiarisce nuovamente che è illegittimo conferire tali provvidenze solo a chi è in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata; infatti, anche alle persone che provengono da Paesi extra-europei soggiornanti in Italia e che hanno limitazioni alle funzioni visive (persone cieche parziali e cieche ventesimiste) spetta la «pensione ai ciechi parziali» e «l’indennità speciale ciechi ventesimisti», anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
Tale Sentenza segue l’indirizzo già adottato dalla Corte Costituzionale con i precedenti pronunciamenti sull’indennità mensile di frequenza, sull’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, sulla pensione per le persone con invalidità civile totale e sull’assegno mensile di assistenza per le persone con invalidità civile parziale.
Sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2015, n. 22
“Giudizio di legittimità costituzionale su Art. 80, c. 19° , della legge 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l’art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come modificato dall’art. 9, c. 1°, della legge 30/07/2002, n. 189, poi sostituito dall’art. 1, c. 1°, lett. a), del decreto legislativo 08/01/2007, n.3. art. 80, c. 19° legge del 23/12/2000 n. 388”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), in combinato disposto con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), promosso dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 20 settembre 2012 e nel giudizio di legittimità costituzionale del predetto art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 maggio 2014, iscritte rispettivamente al n. 4 del registro ordinanze 2013 e al n. 148 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;
udito l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS.
Ritenuto in fatto
1.? Con ordinanza del 20 settembre 2012, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001) e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti).
Alla luce dei princìpi affermati nella giurisprudenza costituzionale, il giudice rimettente reputa manifestamente irragionevole subordinare «l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale la indennità di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista», al possesso di un titolo alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, tra l’altro, la titolarità di un reddito; con «incidenza negativa», anche, sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), sui diritti riconosciuti dagli altri parametri evocati (artt. 2, 3 e 38 Cost.) nonché sui diritti inviolabili della persona tutelati dalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.), che vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri legalmente soggiornanti; con violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale.
Tutti questi rilievi varrebbero «a maggiore ragione» anche per il diritto alla pensione; con la conseguenza che la subordinazione della attribuzione di tale prestazione al possesso di un titolo di soggiorno, a sua volta subordinato alla titolarità di un reddito, «rende ancora più evidente la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in esame».

In punto di rilevanza, la questione appare pregiudiziale, posto che l’appellato possiederebbe tutti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni domandate, ad eccezione di quello richiesto dalla disposizione censurata.

2.? Nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (d’ora in avanti «INPS»), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L’INPS osserva come, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale, debba considerarsi legittima l’introduzione di limitazioni all’attribuzione di prestazioni assistenziali e pensionistiche in relazione a taluni requisiti, come il reddito e la stabile permanenza nel territorio dello Stato.
Quanto, poi, alla CEDU, nel suo ambito «(peraltro, di evidente contenuto politico-programmatico)», non sarebbero «individuabili norme di rango costituzionale che impongano al legislatore di equiparare gli stranieri ai cittadini dell’Unione ai fini della concessione di provvidenze economiche di mera assistenza sociale», mentre la condizione giuridica dello straniero, regolata dalla legge, rispetterebbe il parametro di cui all’art. 10, primo comma, Cost., «in quanto le diverse prestazioni di assistenza sociale, riconosciute ai possessori di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permesso di soggiorno, appaiono ispirate al principio di ragionevolezza e di rispetto della condizione dello straniero».
La norma censurata, d’altra parte, «inserita nella legge finanziaria», mirerebbe evidentemente anche a contemperare la concessione dei benefìci alle esigenze connesse alla limitatezza delle «risorse finanziarie disponibili»: da un lato, basandosi «sul presupposto della equiparazione del disabile straniero al disabile cittadino italiano ai fini dell’ottenimento delle provvidenze economiche di natura assistenziale» come quelle in discorso e, dall’altro, correlandosi al principio della non “esportabilità” delle provvidenze medesime in sede comunitaria, ai fini, anche, della prevenzione del fenomeno del cosiddetto “turismo assistenziale”.
3.? Con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, la Corte di cassazione ha sollevato #questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della richiamata legge n. 388 del 2000, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».
Passati in rassegna i motivi di ricorso ed enunciata la rilevanza della questione, il giudice rimettente ne illustra anche le ragioni di non manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale più volte soffermatasi sulla disciplina di cui alla disposizione censurata, dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento ai diversi istituti assistenziali di volta in volta presi in considerazione.
Viene, in particolare, rammentata la sentenza n. 40 del 2013, i cui princìpi – enunciati in riferimento alla condizione di soggetti «portatori di handicap fortemente invalidanti» – si ritiene non possano «non valere anche con riferimento alle prestazioni assistenziali, richieste nel giudizio principale»: si tratterebbe, infatti, di prestazioni destinate a «fornire alla persona un minimo “sostentamento” idoneo ad assicurare la sopravvivenza», in relazione a «una condizione fisica gravemente menomata», e predisposte per «consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare».

Si sottolinea, in particolare, la peculiarità propria dell’indennità di accompagnamento per ciechi rispetto all’omonima provvidenza prevista per altri invalidi e si osserva, quanto all’assegno sociale maggiorato, che nel giudizio principale risulta «inapplicabile “ratione temporis”» la disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si esclude, infine, sia la possibilità di «una interpretazione costituzionalmente orientata» sia una disapplicazione della disposizione censurata per contrasto con l’art. 14 della CEDU, «“norma di principio”» priva, come tutte «le previsioni della Convenzione», di «efficacia diretta nel nostro ordinamento».

4.? Nel giudizio si è costituito l’INPS, che ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione.
Evidenziate le caratteristiche dell’assegno sociale, l’INPS osserva come, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, questa provvidenza è corrisposta a condizione che gli aventi diritto abbiano soggiornato legalmente in via continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni, così che il trattamento riservato allo straniero dalla norma denunciata risulta «sicuramente più favorevole rispetto a quello previsto per il cittadino italiano».
Effettivamente, peraltro, si sarebbero rimodulati «in senso restrittivo i requisiti costitutivi che consentono l’accesso alle provvidenze in questione», senza, tuttavia, che la risultante disciplina possa ritenersi illogica o irrazionale.
Quanto al profilo relativo alle norme CEDU come parametro interposto ed a quello concernente le esigenze di finanza pubblica alle quali riconnettere la norma censurata, l’INPS ripropone, in sostanza, gli argomenti già esposti.

5.? In una ulteriore memoria, depositata in prossimità dell’udienza, l’INPS ha insistito nella richiesta formulata, sottolineando, in particolare, «la differenza tra l’assegno sociale e le altre prestazioni assistenziali», anche in ragione della «disciplina differenziata prevista dal Legislatore per l’accesso» alle medesime.
Considerato in diritto
1.? La Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), denunciato dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 20 settembre 2012, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – in «combinato disposto» con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) –; nonché dalla Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».

2.? Avendo ad oggetto una medesima disposizione, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia.
La questione prospettata dalla Corte d’appello di Bologna relativamente all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato, «in combinato disposto» con il predetto art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, appare priva di autonomia agli effetti del petitum perseguito, essendo quest’ultimo evidentemente diretto a rimuovere la preclusione prevista in linea generale per i cittadini extracomunitari e riferibile anche alle provvidenze in discorso.

3.? Va preliminarmente rilevato che l’ordinanza rimessa dalla Corte di cassazione presenta insuperabili carenze nella motivazione, tanto in ordine all’esatta e specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza, ponendo, dunque, una questione che va dichiarata manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad operare un semplice rinvio, per relationem, all’eccezione sollevata dalla parte ricorrente e ad una rievocazione, peraltro generica, dei princìpi posti a base di numerose pronunce di questa Corte relativamente alla stessa materia. Viene, in particolare, richiamata la sentenza n. 40 del 2013, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione qui all’esame, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Occorre ribadire, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del necessario scrutinio della rilevanza della questione sottoposta nonché dei profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice rimettente non può esimersi dal fornire, nell’atto di promovimento, un’esauriente ed autonoma motivazione (ordinanza n. 33 del 2014): dovendosi, invece, escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, equivalgano a chiarire, per sé stessi, le ragioni per le quali “quel” giudice reputi che la norma applicabile in “quel” processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale (nello stesso senso, sentenza n. 7 del 2014).
L’enunciata carenza, d’altra parte, non appare, nella specie, emendabile neppure attraverso una sorta di “interpretazione contenutistica” del provvedimento: se si esclude, infatti, un fugace accenno alla violazione del principio di solidarietà, non risultano additati, con autonomo apprezzamento, specifici “vizi” della normativa censurata, né risulta operata alcuna autonoma selezione di profili di illegittimità, in riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente rintracciati nelle “fonti” richiamate.
Nel dubitare della legittimità della norma denunciata, la Corte rimettente non sembra abbia, d’altra parte, considerato significativo, sotto alcun profilo, un eventuale problema di compatibilità – astrattamente riguardante i cittadini extracomunitari così come gli italiani – tra le varie misure assistenziali in discussione (e, in particolare, tra l’assegno sociale e la pensione di inabilità): le quali appaiono immotivatamente accomunate sul versante delle garanzie di “non discriminazione”, peraltro solo implicitamente evocate, nonostante le differenze nella ratio, nella disciplina positiva e nelle finalità – in ipotesi, appunto, perfino alternative – che le caratterizzano.

4.? È fondata, invece, la questione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna e riferita alla previsione che subordina alla titolarità della carta di soggiorno la concessione, in favore dei ciechi extracomunitari, della pensione di cui all’art. 8 della legge n. 66 del 1962, a norma del quale «Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età» nonché della speciale indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988, secondo cui «A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità».
Al riguardo, appare utile, anzitutto, muovere dal precedente specifico costituito dalla già richiamata sentenza n. 40 del 2013.
In questa decisione, prendendo in esame l’identica condizione ostativa della necessaria titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell’indennità di accompagnamento (di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980) e della pensione di inabilità (di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971) (provvidenze del tutto simili a quelle in esame), la Corte rilevò in particolare, sulla scia di proprie analoghe precedenti pronunce, come, nell’ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Questi princìpi dovevano trovare applicazione – si osservò – anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione nel frangente, in riferimento a benefìci rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all’art. 2 Cost. Del resto – si disse – anche le diverse convenzioni internazionali, che parimenti presidiano i corrispondenti valori, rendevano «priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico».
I rilievi appena richiamati debbono, a fortiori, essere riaffermati in riferimento allo stato delle persone non vedenti. La specificità, infatti, dei connotati invalidanti – resa evidente dalla particolare attenzione e dal favor che caratterizzano, da epoca ormai risalente, la normativa di settore, con la previsione di diverse provvidenze per le persone che risultino averne titolo – renderebbe ancora più arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa – inevitabilmente discriminatoria – che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefìci intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute.
Ove così non fosse, d’altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale – inerenti alla sfera di protezione di situazioni di inabilità gravi e insuscettibili di efficace salvaguardia al di fuori degli interventi che la Repubblica prevede in adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) – verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente “temporale”, del tutto incompatibili con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni: i quali requisiti ineluttabilmente finirebbero per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona.
La disposizione denunciata, pertanto, risultando in contrasto con gli evocati parametri costituzionali e con i relativi princìpi – oltre che con quelli più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo –, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

per questi motivi

La Corte costituzionale
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI

Bolzano – Cambio al vertice dell’Unione Ciechi e Ipovedenti – dopo 47 anni Josef Stockner lascia la presidenza, di Valter Calò

Autore: Valter Calò

Nelle ultime settimane sono stati eletti il nuovo Consiglio e l’Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale di Bolzano dell’Unione Ciechi e Ipovedenti. L’Unione è ora diretta da: dott. Valter Calò – presidente, Riccardo Tomasini – vicepresidente, Alfred Unterhofer – consigliere delegato. Gli altri Consiglieri sono: Cinzia Bancaro, Monica Bancaro Scrinzi, Nikolaus Fischnaller, Franz Gatscher, dott.ssa Veronika Joas nonché cav. Josef Stockner.
Cav. Josef Stockner lascia quindi dopo 47 anni la presidenza, ma continuerà a prestare la sua preziosa collaborazione come Consigliere sezionale. L’organizzazione può quindi affrontare con nuova energia il futuro e continuare il suo lavoro a favore delle persone cieche e ipovedenti altoatesine.

La Sezione Provinciale di Bolzano dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus, con sede in Bolzano, Via Garibaldi 6 – tel. n. 0471 971117, riunisce i minorati della vista di tutti e tre i gruppi linguistici, rappresenta e tutela i loro interessi, fornisce aiuto per l’espletamento di pratiche di pensione nonché per il disbrigo di altri adempimenti burocratici, procura ausili tiflotecnici e aiuta nella presentazione delle relative domande di finanziamento, si occupa della formazione scolastica e professionale nonché dell’inserimento nel mondo del lavoro, organizza soggiorni di vacanza e proposte culturali.

Valter Calò

Torino – Segreteria telefonica del 4 maggio 2015

COMUNICATI DEL 04 MAGGIO 2015
1) Elezioni del 26 aprile: i risultati
2) Convocazione Consiglio Provinciale UICI Torino
3) 5 Per Mille
4) Soggiorno marino a Senigallia
5) Campagna Fiscale 2015
6) Accompagnamenti Univoc
7) Calendario delle attività del Circolo dell’Amicizia tra Ciechi e Vedenti

Elezioni del 26 aprile: i risultati
Ecco il nuovo Consiglio Provinciale. Eletti anche i delegati a Consiglio Regionale e Congresso. Buon equilibrio tra continuità e rinnovamento

Si apre una stagione di rinnovamento per la nostra sezione UICI Torino. Domenica 26 aprile, infatti, in concomitanza con l’Assemblea annuale dei Soci, si sono svolte le votazioni per eleggere i 9 membri che compongono il consiglio provinciale, nonché quelle per designare 1 delegato al Consiglio Regionale e 2 delegati al Congresso nazionale UICI.
Hanno partecipato al voto 157 soci, chiamati a esprimersi su 17 candidati. Sono numeri tutt’altro che trascurabili: compatibilmente con il momento difficile, segnato da una generale disaffezione alla vita associativa (in ogni ambito e a ogni livello), testimoniano che il nostro sodalizio è ancora vitale e capace di stimolare la partecipazione democratica dei suoi iscritti.

Ed ecco come, a scrutinio avvenuto, risulta composto il nuovo Consiglio provinciale, che resterà in carica per il prossimo quinquennio. I membri del direttivo, in ordine di preferenze ottenute, sono: Giuseppe Salatino (99 voti), Franco Lepore (77 voti), Titti Panzarea (71 voti), Enzo Tomatis (65 voti), Gianni Laiolo (64 voti), Alessio Lenzi (61 voti), Piero Fassero (60 voti), Fulvio Doglio (58 voti), Maurizio Gaido (50 voti).
Emerge un buon equilibrio fra continuità e rinnovamento: se infatti, da un lato, vengono riconfermati alcuni storici ‘pilastri’ della nostra sezione, va osservato che ci sono anche 4 nuove entrate (Lepore, Laiolo, Fassero e Gaido non facevano parte del Consiglio uscente). Nei prossimi giorni il Direttivo si riunirà per eleggere al suo interno i componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Quanto invece ai delegati regionali e nazionali, gli elettori hanno scelto di investire su esperienza e tradizione: per il Consiglio UICI Piemonte risulta infatti eletto a stragrande maggioranza Giuseppe Salatino, con 84 preferenze. A rappresentare Torino presso il Congresso saranno Giuseppe Salatino, (83 voti), ed Enzo Tomatis (52 voti), vittorioso dopo un testa a testa con Giovanni Laiolo.

Ora, dunque, non resta che mettersi al lavoro. «Il mio personale e sentito grazie – questo il commento, a fine giornata, del presidente uscente Giuseppe Salatino – va a tutti coloro che hanno reso possibile queste elezioni, a cominciare dal personale, dai collaboratori e tutti i volontari, e, naturalmente, a tutti i candidati, indipendentemente dal fatto che siano stati eletti o no. Come ben sapete, specialmente in tempi così critici, nei quali le vecchie certezze vengono costantemente messe in discussione, abbiamo bisogno del contributo di tutti, a partire dai consiglieri uscenti. Ma chiunque si voglia impegnare, in ogni settore, per la causa dei disabili visivi, qui troverà sempre il suo posto: spero vivamente che il mio invito, anzi, il mio appello, venga raccolto da tanti soci, che devono e possono dare un contributo fondamentale alla nostra Unione».

Convocazione Consiglio Provinciale UICI Torino Informiamo i soci che Giovedì 7 Maggio 2015 alle ore 16,30 è convocato il Consiglio Provinciale della nostra sezione UICI. L’ordine del giorno sarà consultabile sul sito della sezione e sulla bacheca della segreteria presso i nostri uffici.

5 Per Mille
Ricordiamo che con la prossima dichiarazione dei redditi oppure con il CU, è possibile destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a sostegno delle attività promosse dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti indicando il codice fiscale n. 80089520011.

Soggiorno marino a Senigallia
Sono ancora disponibili posti per il soggiorno marino organizzato dall’I.Ri.Fo.R. e destinato ai soci U.I.C.I. La meta del 2015 è Senigallia, ridente località balneare marchigiana sul mare Adriatico, tra Fano ed Ancona. Il periodo va da sabato 27 giugno a sabato 11 luglio, per complessivi 14 giorni. La sistemazione dei partecipanti è presso il Grand Hotel Excelsior in camere doppie o singole con servizi, doccia e aria condizionata. La struttura alberghiera è situata lungo la passeggiata a mare, a pochi metri dalla spiaggia di velluto ed è dotata di tutti i comfort, compresi la piscina interna, l’ampia veranda e il giardino. Il trattamento di pensione completa comprende le bevande ai pasti con servizio al tavolo, due feste danzanti durante il soggiorno, i servizi in spiaggia comprensivi di ombrellone e due sdraio per ogni camera, e l’uso della piscina. E’ possibile effettuare gite nei dintorni organizzate da un’agenzia viaggi convenzionata con l’albergo.
La quota di partecipazione, comprensiva di trasporto in andata e ritorno in pullman, viene fissata in € 849,00 a persona in camera doppia e in € 1.059,00 in camera singola. A tutti i partecipanti disabili visivi residenti in Torino e provincia viene riconosciuto un contributo dall’ I.Ri.Fo.R. di € 10,00 giornalieri, portando così le quote complessive di partecipazione a € 709,00 in camera doppia e a € 919,00 in camera singola.
In caso di partecipazione di bambini, o per sistemazioni differenti a quanto sopra detto, il prezzo varia in funzione delle singole situazioni; in tal caso vi invitiamo a contattare i nostri uffici.
E’ necessario che tutti i partecipanti con cecità assoluta si facciano carico di un proprio accompagnatore per l’intero periodo del soggiorno. L’organizzazione si riserva la facoltà di esaminare eventuali casi particolari che si dovessero presentare nella fase dell’iscrizione.
L’iscrizione effettiva avverrà attraverso il versamento della caparra di € 200,00 da effettuare presso i nostri uffici. Qualora vi sia un esubero di richieste, l’ammissione al soggiorno avverrà sulla base dell’ordine di versamento della quota di acconto. Il saldo dovrà essere versato entro lunedì 18 maggio 2015 con le modalità consuete.
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti, il soggiorno verrà annullato con relativa restituzione della caparra.

Campagna Fiscale 2015
Come ogni anno, arriva inesorabile la campagna fiscale. Come saprete, nella nostra sezione è attivo uno sportello che oltre a occuparsi di pratiche di patronato, svolge anche servizi CAF, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei redditi. Per i nostri soci e i loro famigliari questi servizi sono gratuiti o a tariffe fortemente scontate. Presso i nostri uffici potrete richiedere i modelli 730, UNICO e similari, oltre al CU, che l’INPS non invia più a casa. Per conoscere le tariffe e se siete interessati a usufruire dei nostri servizi lasciate il vostro nominativo e i vostri contatti telefonici ai nostri segretari telefonando allo 011/535567 o scrivendo una email all’indirizzo uicto@uiciechi.it e sarete ricontattati dai nostri operatori per le modalità operative e concordare un eventuale appuntamento.

Accompagnamenti Univoc
L’Univoc comunica che le richieste per il servizio di accompagnamento potranno essere rivolte alla signora Laura, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, telefonando al numero 011/859523 o cellulare 333/7773309 oppure alla signora Stefania al numero 338/3173605.

Calendario delle attività del Circolo dell’Amicizia tra Ciechi e Vedenti Il Circolo dell’Amicizia tra ciechi e vedenti con sede presso la Famija Turineisa in Via Po 43 a Torino comunica il programma delle proprie attività:

Mercoledì 6 Maggio – festa della mamma – salone turchese – ore 21 Allieterà questa festa l’amico fisarmonicista Attila che vi inviterà all’ascolto di tante belle canzoni.
Prima della festa alle ore 19.30 vi sarà una cenetta con 3 antipasti, pasta con asparagi e mandorle, rolata di tacchino e contorno, fragole con panna e limone. Vino, acqua, escluso il caffè. Quota 18 Euro, prenotazioni al numero 011/836543.

Sabato 9 Maggio – festeggiamo il 50° anniversario del circolo

Lunedì 11 Maggio – riunione del consiglio direttivo

Mercoledì 13 Maggio – serata musicale – salone turchese – ore 21 Concerto di musica lirica con la Maestra Angelica Frassetto ed i suoi Artisti che ci dedicheranno i brani di celebri musicisti: Verdi, Puccini, Rossini, Mozart e Giordano.

Mercoledì 20 Maggio – serata dedicata al gioco Per essere in tema con il programma del mese, vi anticipiamo che sarà un gioco musicale, con premi ai vincitori

Mercoledì 27 Maggio – salone turchese – ore 21 La Famija Turineisa presenta la Corale Polifonica Incantando nel programma “Quando un coro si diverte”. Direttore Mario Monasterolo.

Mercoledì 3 Giugno – serata libera e, per chi lo desidera, si gioca a carte

Le ricerche nel campo dell’ottica, di Angelo Mombelli

Autore: Angelo Mombelli

Presentato un prototipo di lenti ingrandenti che potrebbero cambiare la nostra quotidianità.

Oggigiorno a disposizione degli ipovedenti esistono svariati strumenti che consentono di aumentare l’acuità visiva utilizzando sistemi ingrandenti di vario tipo, garantendo una maggiore autonomia nella deambulazione e nella quotidianità.
Le leggi fisiche inerenti l’ottica, sulle quali questi sistemi si basano, sono ormai conosciute da tempo e fanno parte della storia… o della leggenda. La leggenda narra infatti che Nerone, per meglio vedere quanto avvenisse nell’arena guardasse attraverso un rubino per ingrandire le immagini. Al campo della storia appartiene invece l’invenzione del laser: teorizzato nel 1917 da Albert Einstein, questo fascio di luce monocromatico, coerente ad alta brillanza è utilizzato oggi in un’infinità di settori, compresa l’oftalmologia.
Molta è la strada percorsa da Nerone ad Einstein, ma le leggi dell’ottica non sono cambiate; ancorché siano straconosciute, le applicazioni di esse in ambito tecnologico riescono ancora oggi a sorprendere: il 13 febbraio 2015, a San José, in California, in occasione dell’American Academy of the Advancement of Science, sono state presentate lenti a contatto dotate di un sistema hi-tech che consente di ingrandire le immagini di quasi tre volte. Il prototipo può lavorare in abbinamento con un paio d’occhiali intelligenti che rispondono a comandi palpebrali: se l’occhio destro viene strizzato l’immagine viene ingrandita, mentre se lo si fa col sinistro l’immagine torna alla propria grandezza naturale. Il prototipo è stato pensato per i portatori di degenerazione maculare legata all’età, ma, a mio avviso, è estendibile a tante altre patologie che minano la visione dei soggetti che ne sono portatori. Allo stato attuale, comunque, gli aspetti da migliorare sono tanti, in primis la qualità dell’immagine, ancora troppo bassa, e la tollerabilità da parte dell’occhio, ma la strada sembra quella giusta: il sistema, un domani, potrà sostituire l’impianto del minitelescopio galileiano nell’occhio, ben più invasivo rispetto alle lenti in questione.
Nel leggere la comunicazione in proposito, mi è venuto da sorridere, perché ho immaginato di girare per strada strizzando gli occhi in continuazione. Effettivamente le nuove tecnologie spesso cambiano i nostri piccoli gesti quotidiani, dando vita a nuove abitudini, che col tempo entrano a far parte degli usi e costumi di un’epoca: ad esempio, nei primi tempi nei quali era diffuso l’utilizzo dei cellulari con l’auricolare, vedere persone girare per strada e parlare da sole generava un effetto semi-comico, oggi è la cosa più normale del mondo: nessuno di noi lo trova stravagante. Allo stesso modo, un domani potremmo trovare del tutto usuale incrociare individui che strizzano gli occhi per ingrandire le immagini. Un consiglio però ai futuri utilizzatori delle lenti: fate attenzione a chi guardate mentre strizzate l’occhio!
Angelo Mombelli

Siracusa – Composizione nuovo Consiglio, di Carmelo Di Martino

Autore: Carmelo Di Martino

Rendiamo noto che martedì 21 aprile, a seguito delle votazioni svoltesi l’11 Aprile c.a. ,si è insediato il nuovo consiglio provinciale dell’unione italiana ciechi e ipovedenti di Siracusa per eleggere l’ufficio di presidenza che risulta così composto : Presidente Sezionale Sig. Carmelo Di Martino, Vice presidente Sig. Carmelo Fangano, Consigliere Delegato Sig. Santo Bozzanga, consiglieri Sezionali: Sebastiano Calleri, Giuseppe Cascone, Emanuele Cortese, Cetty Giannone, Lucia Miceli, Seby Patania e Vincenzo Rizzo Consigliere Regionale. Delegati al congresso risultano: Calleri Sebastiano e Fangano Carmelo. Da parte di tutti un sentito ringraziamento ai soci per la fiducia che hanno loro accordato , certi che svolgeranno il loro compito con impegno e professionalità nell’interesse unico dell’associazione per tutelare i diritti e la dignità dei disabili visivi.

Grosseto – Campionati mondiali di judo

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Grosseto annuncia con grande soddisfazione, la convocazione del socio Valerio Teodori di appena 18 anni e cieco assoluto dalla nascita, cintura marrone di judo, appartenente alla società sportiva Sport Club Judo Orbetello, allenato dal maestro Remo Piro, cintura nera 4° Dan, nella Nazionale Italiana per partecipare ai prossimi campionati mondiali di judo che si terranno in Corea il giorno 9 maggio p.v.. Al nostro atleta inviamo i nostri migliori auguri per raggiungere un possibile obiettivo nel suo primo mondiale.