Atto Europeo sull’Accessibilità

Lo scorso 28 giugno sono entrate in vigore in Italia le disposizioni contenute nell’Atto Europeo sull’Accessibilità. La Direttiva ha l’obiettivo di favorire a livello europeo l’autonomia delle persone con disabilità attraverso lo sviluppo dell’accessibilità digitale, nel pieno spirito della progettazione universale.

L’atto intende uniformare a livello comunitario le varie normative nazionali, talvolta profondamente diverse tra di loro.

Ricordiamo che la Direttiva Europea 2019/882 adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 17.04.2019 (comunemente conosciuta come Atto Europeo sull’Accessibilità) disciplina i requisiti sull’accessibilità dei prodotti e servizi a favore delle persone con disabilità al fine di assicurare parità di accesso in tutti i settori della vita.

In particolare, la Direttiva comunitaria stabilisce quali prodotti e servizi debbano essere resi accessibili, i criteri di accessibilità e le tipologie di organizzazioni che dovranno impegnarsi in questo percorso.

L’atto europeo sull’accessibilità è stato recepito dall’Italia con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, il quale ha fissato l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria per il 28 giugno 2025.

La Direttiva europea si applica solo ai prodotti e servizi immessi sul mercato e forniti ai consumatori a partire dalla data di entrata in vigore.

Le nuove regole di accessibilità si applicheranno ai seguenti prodotti e servizi:

sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici; terminali self-service (sportelli automatici, biglietterie…); apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica; libri elettronici; apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per accedere ai servizi di media audiovisivi; servizi di trasporto passeggeri (aerei, autobus, treni e navigazione); servizi bancari; servizi di commercio elettronico; comunicazioni di emergenza attraverso il numero unico europeo 112.

In tema di nuovi criteri di accessibilità, la Direttiva europea elenca le disposizioni tecniche dettagliate e complesse per consentire alle persone con disabilità fisica, motoria, sensoriale e cognitiva di fruire dei prodotti e dei servizi in condizioni di parità, attraverso modalità che prevedano il ricorso a diverse tipologie di strumenti quali l’audiodescrizione, la lingua dei segni, i comandi vocali, gli elementi tattili, il linguaggio semplice e i caratteri ad alta leggibilità, alternative ai canali manuali che non richiedono l’uso di forza o estensione.

I soggetti obbligati a rispettare le norme sull’accessibilità digitale saranno tutti gli enti pubblici e privati. L’unica esenzione totale è rappresentata dalle microimprese, ovvero le aziende con meno di 10 dipendenti e meno di due milioni di Euro l’anno di fatturato. Le piccole e medie imprese potranno invece invocare, documentandolo adeguatamente, il principio dell’onere sproporzionato, ove i costi per rendere accessibile un prodotto o un servizio, risultino tali da compromettere la loro produzione, distribuzione o vendita.

In futuro, il fabbricante di un prodotto dovrà rilasciare la dichiarazione UE di conformità, attestante la conformità ai requisiti di accessibilità. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di accessibilità, richiede all’operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità. Qualora l’operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all’operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato.

Parimenti, l’Agenzia per l’Italia Digitale, se accerta che un servizio non rispetta i requisiti di accessibilità, richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l’Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all’oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilità e, ove necessario, o al ritiro dallo store, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell’uso del servizio.

L’operatore economico che contravviene alle disposizioni sull’accessibilità di prodotti e servizi è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate all’entità della non conformità, al numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi, nonché al numero degli utenti coinvolti.

In futuro, grazie all’entrata in vigore dell’atto europeo sull’accessibilità, il panorama dell’accessibilità digitale è destinato a cambiare radicalmente. La Direttiva europea amplierà le possibilità di accesso a una vasta platea di persone, favorirà la libera circolazione di prodotti e servizi, migliorerà la concorrenza, abbasserà i prezzi e in generale, favorirà l’autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità.

Fonte: Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82