Uno dei tanti obiettivi della legge Delega sulla disabilità del 22 dicembre 2021, n. 227, riguarda l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità. La legge prevede espressamente, all’articolo 2, comma 2, lett. f), la figura del Garante quale “organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità“.
L’istituzione e attivazione di detto Organo di tutela e promozione rappresenta un ulteriore passo verso la corretta e perfetta applicazione del dettato dell’UNCRPD e degli altri istituti normativi specifici di livello nazionale ed europeo.
Dato l’alto valore civile, sociale e morale incarnato nel provvedimento istitutivo, a ciascuno dei soggetti interessati corre l’obbligo di cooperazione leale per la maggiore operatività ed efficacia dell’Organo istituendo.
Nella definizione delle aree di tutela, gioverà pertanto, individuare in modo chiaro anche all’interno del testo del decreto istitutivo, le materie e le fattispecie oggetto di attenzione da parte del Garante, sia mediante le previste segnalazioni, sia attraverso la propria autonoma iniziativa di verifica.
Senza voler entrare nel merito degli aspetti di maggiore tecnicità insiti nel provvedimento istitutivo, per altro molto ben delineati nella relazione al provvedimento, formulata dal Consiglio di Stato il 21 novembre 2023, come Associazione rappresentativa degli interessi di persone con disabilità, appare utile richiamare l’attenzione delle Commissioni parlamentari e dell’autorità di Governo sulla sostanza e concretezza delle azioni del Garante nelle quali sono riposte le aspettative legittime di centinaia di migliaia e forse milioni di persone, di esseri umani, ancora oggi troppo spesso oggetto di discriminazioni di ogni sorta e natura.
Alle donne e agli uomini del Parlamento e del Governo, per quanto già ampiamente consapevoli, si ritiene doveroso rappresentare ancora una volta quali guasti tali azioni discriminatorie causano sulle condizioni fisiche, psichiche e sociali di esseri umani già segnati da uno svantaggio di base, spesso grave e profondo, determinato dalla propria disabilità.
Occorre costruire quel tessuto di fiducia tra i cittadini e l’amministrazione in tutte le sue articolazioni, molto spesso minato alla base da fenomeni di inadempienza, ritardo, disapplicazione delle norme che causano la frattura con le istituzioni e il senso di straniamento vissuto sovente da molti di noi, persone con disabilità, dalle famiglie e da molti operatori del settore. Solo in tale prospettiva, infatti, assume significato l’istituzione di un Garante a tutela delle persone con disabilità che risulti davvero strumento nuovo, utile per contribuire a dare speranze e certezze a una quota rilevante della popolazione.
Si vuole pervenire a definire un Organo con funzione di tutela, capace di intervenire con poteri autonomi e indipendenti, per garantire quei Diritti troppo spesso pregiudicati da una attuazione parziale o da una violazione piena delle norme.
Per adempiere ai propri compiti, il Parlamento e l’Autorità di Governo, si auspica sappiano dotare il Garante di strumenti appropriati, risorse adeguate, specifiche competenze ed effettivi poteri di intervento, fondati sulla deliberazione ed emanazione di pareri relativi all’immediata attuazione di accomodamenti ragionevoli e/o attivazione di procedure amministrative rapide e incisive.
In concreto, le principali aree di possibile discriminazione e/o violazione suscettibili di ostacolare nelle persone con disabilità il Diritto soggettivo di esprimere le proprie peculiarità di cittadini, nei diversi contesti sociali in ogni ambito, in condizione di parità con gli altri, ossia senza subire discriminazioni di sorta nei molteplici aspetti della vita quotidiana, riguardano:
a) procedimento di accertamento e riconoscimento dell’invalidità civile, cecità e sordità; revisione del proprio stato di invalidità; concessione di provvidenze e agevolazioni economiche, fiscali, lavorative e di ogni altro genere;
b) integrazione e inclusione scolastica degli alunni con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale; effettivo esercizio del diritto allo studio; fruizione piena e paritaria del servizio di trasporto scolastico, dei libri di testo e materiali di studio e di ogni altro presidio specifico di istruzione, formazione e assistenza;
c) accessibilità completa alle infrastrutture e ai mezzi di trasporto, mediante l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensopercettive presenti nel contesto urbano ed extra urbano; semplificazione delle procedure di rilascio del contrassegno di circolazione e di attribuzione delle piazzole di sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità; concessione dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensopercettive negli edifici di abitazione e/o aperti alla fruizione del pubblico; accessibilità digitale ai dispositivi e ai mezzi d’uso comune quali elettrodomestici, ascensori, ATM; alle app, al web e ai servizi della pubblica amministrazione, delle banche e dei grandi fornitori di prodotti Ecommerce;
d) accesso incondizionato e completo al sistema di protezione sociale e sanitaria, di prevenzione e di cura, mediante la definizione di percorsi agevolati e l’offerta di supporto economico diretto e/o indiretto, riservato a persone con disabilità grave o gravissima, famiglie e caregivers familiari; agevolazione e sostegno ai progetti di vita personale indipendente; erogazione agevolata di prestazioni sociali e sociosanitarie connesse alla condizione di disabilità; predisposizione di progetti personalizzati di presa in carico (art.14, legge 328/2000); frequenza presso centri diurni, ospitalità temporanea e/o permanente in strutture residenziali, interventi di assistenza domiciliare;
e) fruizione di cultura, tempo libero, sport, mediante la rimozione delle barriere architettoniche e sensopercettive, nonché la predisposizione di strumenti, dispositivi, adattamenti, capaci di favorire l’accesso a musei, teatri, cinema, luoghi storici e d’arte, palestre, piscine, stadi e palazzetti.
Intorno a queste aree tematiche sulle quali chiamare il Garante a presidiare Diritti, effettuare verifiche, ricevere segnalazioni e promuovere opportunità, si gioca ora la credibilità e l’efficacia di un Organo che molti guardarono con scettico disinteresse al tempo della definizione della Legge 227 e che ora continuano a guardare con mille riserve in attesa di vederne l’operato alla prova dei fatti, mentre per una platea vasta di persone con disabilità potrebbe essere alimentata quella speranza di reale tutela in un modo e con una efficacia mai sperimentata fin qui.
Ancora qualche breve osservazione. In primo luogo la necessità di un coinvolgimento vero, costante e permanente delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità nelle attività del Garante, a partire proprio dalla fase di ricevimento delle segnalazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett.d), ossia dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.
Presso tali associazioni, legittimate anche dalla Legge, potrebbero essere istituiti i previsti Centri di contatto, considerato che in tal modo verrebbe assicurata non soltanto una generica accessibilità, come postulato dall’art. 4, comma 1, lett.d), del provvedimento in esame, ma una efficace funzione di filtro delle segnalazioni e di supporto per i segnalanti, affinché esse risultino pertinenti e puntuali.
Al riguardo, al comma 3 del medesimo art. 4, laddove si prevedono modalità di consultazione permanente a cadenza semestrale da parte del Garante con le federazioni delle associazioni della disabilità, si rende non solo opportuno, ma addirittura necessario nella sostanza e coerente con le norme, aggiungere alle federazioni, le cinque associazioni individuate dalla legge 67.
Da ultimo si sottolinea in modo positivo quanto indicato all’art. 3, comma 5, del provvedimento che prevede la possibilità di impiego di esperti, i quali risulteranno sicuramente preziosi per facilitare ruolo, funzioni, compiti e operatività del Garante. Al riguardo, una maggiore specificazione del decreto sulle modalità di scelta e sui requisiti dei prescelti potrebbe giovare quale cornice per una definizione puntuale in sede di regolamento, come previsto all’art. 3.
Aspettiamo con fiducia ma continuiamo a rimanere attenti e a misurare gli strumenti normativi in base ai risultati da essi conseguiti.
Pubblicato il 19/01/2024.