Farsi assistere
Le persone con queste disabilità: i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, e non con altre disabilità, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore.
Non è ; necessario che l’elettore che risulta quale accompagnatore sia iscritto n elle liste elettorali dello stesso comune dell’assistito. L’unico requisito richiesto per l’accompagnatore dell’elettore disabile è quello della iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’Azienda Usl. Tale documento deve precisare che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”. Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di march e. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.
Nel caso dell’elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto “libretto di pensione” dal quale si evince la cecità accertata.
È utile precisare che chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non oc corre che presenti alcun certificato.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è apportata un ‘apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
I comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.