Niente indennità di accompagnamento nel calcolo ISEE, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

Con vero piacere, desidero segnalare una importantissima sentenza del Consiglio di Stato, depositata in cancelleria il 29 febbraio scorso, che certamente avrà effetti molto importanti nel campo delle prestazioni socio-assistenziali destinate alle persone con disabilità.

Con tale sentenza, respingendo il ricorso in appello presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del lavoro e dal Ministero di Economia e Finanze, il Consiglio stabilisce definitivamente che le indennità di accompagnamento percepite da quanti soffrono delle forme più gravi di disabilità, non possono essere calcolate ai fini dell’ISEE.

Tutte le principali associazioni di persone con disabilità, compresa la nostra Unione, da anni e in vario modo, hanno sempre contestato la legittimità morale e legale di tale norma, costituita, nella fattispecie, dall’art. 4, comma 2, del DPCM 159/2013 (che considera ai fini del calcolo reddituale per l’ISEE anche i trattamenti assistenziali e indennitari percepiti dalle persone con disabilità).

Di enorme valore sono le motivazioni con le quali il Consiglio di Stato è giunto alla formulazione della sentenza, lungamente auspicata da molte famiglie e da tutte le Associazioni delle persone con disabilità.

Il Consiglio, infatti, non solo ritiene il DPCM citato un atto di per sé immediatamente lesivo dei diritti dei soggetti interessati per l’effetto “distorsivo” che comporta l’inclusione di tutti i trattamenti indennitari tra i redditi rilevanti ai fini ISEE, ma si spinge ben oltre nelle proprie argomentazioni.

Le indennità, si legge nella sentenza, non sono né un reddito, né, tanto meno, un reddito “disponibile” ai sensi delle norme citate e, addirittura, le Amministrazioni appellanti “non riescono a fornire … la ragione per cui le indennità siano non solo o non tanto reddito esente, quanto reddito rilevante ai fini ISEE”.

Esse sono, infatti, prestazioni “presidiate da valori costituzionali aventi pari dignità dell’obbligo contributivo” e , perciò, se di indennità o di risarcimento veri e propri si tratta (com’è, p. es., l’indennità di accompagnamento), né l’una, né l’altro rientrano in una qualunque definizione di reddito assunta dal diritto vigente.

Il Consiglio coglie inoltre l’occasione di svolgere alcune precisazioni che per la loro valenza meritano di essere citate per esteso: “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile”.

Le parole del Consiglio di Stato non credo abbiano bisogno di ulteriori commenti, rendendo chiaro ancora una volta e per sempre, che l’indennità di accompagnamento non può e non deve in nessun caso essere considerata un reddito per chi la percepisce e ciò non solo ai fini fiscali, ma anche e soprattutto ai fini della concessione di prestazioni sociali di ogni genere.

Come abbiamo sempre sostenuto, infatti, il tentativo di “ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili, significherebbe voler considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito -come se fosse un lavoro o un patrimonio – e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità… (dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) … in contrasto con l’art. 3 del dettato Costituzionale.”.

Alla luce di tale pronuncia, l’Unione nelle sue varie articolazioni nazionali e territoriali, dovrà attivarsi in tutte le sedi opportune affinché, come espressamente indicato dallo stesso Consiglio di Stato, venga corretto in tempi brevissimi il disposto dell’art. 4 del DPCM 159/2013 per tornare a una definizione più realistica e umanamente più accettabile e nel contempo più precisa del concetto di «reddito disponibile» e per consentire a soggetti che ne hanno pieno diritto l’accesso a tutte le specifiche prestazioni assistenziali di cui necessitano, in condizioni di parità sostanziale con gli altri cittadini.

 

Mario Barbuto

Presidente Nazionale