(Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020). Messaggio INPS n. 3647 del 9 ottobre 2020. COVID-19 quarantena e sorveglianza precauzionale per soggetti “fragili” equiparate a ricovero ospedaliero, art. 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020
Care amiche, cari amici,
qui di seguito le ultime novità dell’INPS.
Diritto alle maggiorazioni per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi (Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020).
Faccio seguito al comunicato UICI n. 147 del 1° ottobre 2020 per informarvi che l’INPS, con il messaggio n. 3647 del 9 ottobre 2020 in allegato, approfondisce una serie di aspetti collegati alle prime indicazioni fornite con circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.
In particolare, viene chiarito quanto segue:
1. per gli invalidi al 100 per cento titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Gli interessati, quindi, non dovranno presentare alcuna domanda. L’aumento andrà in pagamento con la prossima rata di novembre.
Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato n. 147 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce che ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire l’incremento stesso, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione reddituale; ciò, al fine di aggiornare la propria posizione. In caso contrario, non sarà necessaria alcuna comunicazione.
2. Ai soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984 l’adeguamento sarà attribuito a seguito di domanda dell’interessato e, diversamente dall’ambito dell’INVCIV, avrà decorrenza dal 1° agosto 2020. Nel messaggio INPS n. 3647 del 9 ottobre 2020, viene rettificato il termine di presentazione della domanda per far salvi gli arretrati, ora fissato al 30 ottobre 2020 e non più al 9 ottobre, come indicato inizialmente nella circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.
3. Riguardo alla soglia reddituale da rispettare per avere diritto alla maggiorazione, si conferma il limite personale lordo annuo di 8.469,63 euro (in tale limite, dovrà essere considerato concorrente anche il reddito da pensione cat. INVCIV, ovvero 310,17 euro, che moltiplicato per 13 mensilità, corrisponde a 4.031,21 euro) che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato (cfr. paragrafo 2, “Precisazioni”).
In merito a quanto sopra esposto, riportiamo di seguito il testo integrale del comunicato che l’Ente previdenziale ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale.
“Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l’INPS provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.
Un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda.
Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito di domanda dell’interessato,presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Sarà nostra premura darvi notizie, qualora l’INPS fornisse ulteriori, nuovi, aggiornamenti sulla procedura appena descritta.
COVID-19 quarantena e sorveglianza precauzionale per i soggetti “fragili”, equiparate a ricovero ospedaliero, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020.
Nell’attuale contesto di prosecuzione emergenziale, faccio seguito al comunicato UICI n. 58 del 27 marzo 2020, per informarvi che, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’INPS è nuovamente tornato ad affrontare la questione relativa al riconoscimento della quarantena (art. 26, comma 1) e/o sorveglianza precauzionale per i soggetti “fragili” (art. 26, comma 2), disciplinate dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Ricordiamo che, durante il periodo di allontanamento dal servizio per l’esposizione ai rischi da COVID-19, tale assenza non è da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro e, ai fini del trattamento economico, viene equiparata al ricovero ospedaliero; il che corrisponde però, in busta paga, a “una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico” (cfr. messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020).
Ora, l’Ente previdenziale, con il messaggio n. 3653 del 2020 in allegato, chiarisce una serie di ulteriori aspetti legati, appunto, all’assenza disciplinata dall’art. 26 del decreto legge n. 18/2020. Precisa, al riguardo, che tale assenza:
1. è incompatibile con qualsiasi modalità alternativa di esecuzione del rapporto di lavoro (smart working, telelavoro, etc); ciò, in ragione del fatto che, nella modalità di lavoro agile, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione che viene, quindi, garantita al lavoratore in smart-working, o in telelavoro (compresa quella accessoria avente carattere fisso e continuativo, come ad es. l’indennità di mansione in favore dei centralinisti non vedenti) (paragrafo 1);
2. è incompatibile in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscono ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa in aree considerate “zone rosse” (paragrafo 2);
3. è incompatibile con i trattamenti di cassa integrazione (paragrafo 3. Cfr. anche messaggio INPS n. 1822 del 30 aprile 2020).