Care amiche e cari amici,
mi corre l’obbligo di comunicare che il Tribunale di Roma, con sentenza pervenuta telematicamente il 19 aprile alle ore 15.30, ha accolto la richiesta di sospensione cautelare degli effetti della decisione del Collegio dei Probiviri dell’11 gennaio 2023, in attesa del giudizio di merito relativo al procedimento.
Con la sentenza, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.
Testualmente, preceduto e seguito da asterischi, se ne riporta un ampio stralcio:
********** Testo Tribunale di Roma **********
“ritiene il Tribunale che la ricostruzione dei fatti operata dal collegio dei Probiviri sulla base dell’istanza ricevuta, non tenga conto, come correttamente evidenziato dal ricorrente, del contesto nel quale la parola “schifosi” è stata pronunciata dal sig. Mario Barbuto e precisamente della grave conflittualità che si era venuta a determinare a seguito della decisione del ricorrente di candidarsi al Parlamento Nazionale.
In particolare, dalla lettura complessiva della puntata radiofonica e, quindi, dal tenore delle dichiarazioni rese dal Barbuto durante la trasmissione incriminata, appare evidente che quel termine era stato pronunciato per reazione alle minacce ricevute. Ciò è dimostrato dal fatto che il sig. Barbuto, prima della pronuncia della parola “schifosi”, dopo avere denunciato e certificato le gravissime minacce ricevute, ha invitato tutti, in generale, a una chiara e netta dissociazione e presa di distanza da dette minacce, appellando come “schifosi” quanti, eventualmente, non avessero ritenuto doveroso farlo.
D’altra parte, nel contesto ove esso è stato pronunciato, e proprio per il fatto di averlo rivolto a una generalità di soggetti e non già ad un associato in particolare, il termine “schifosi” perde, ad avviso del Tribunale, il carattere offensivo. In altre parole, la pronunzia di quel termine, si inserisce in un, anche aspro, dibattito, ma non appare una condotta lesiva dell’immagine dell’Associazione, dei suoi Organi o dei suoi Soci.
In conclusione, per i motivi di cui si è detto, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris in merito alla non censurabilità dell’operato del sig. Barbuto e, dunque, alla fondatezza dell’impugnativa volta all’annullamento della sanzione ricevuta.
Quanto al periculum in mora, giova rammentare che nel caso di specie il ricorrente è stato attinto da un provvedimento di sospensione per la durata di sei mesi dalla qualifica di associato dell’UICI.
Va dunque evidenziato come l’esclusione, ancorché temporanea, dalla vita associativa, disposta con atti che manifestano evidenti elementi di invalidità, configuri di per sé un danno non pienamente ristorabile al seguito del giudizio di merito. Per altro, nel caso di specie, il periculum in mora è ancora più concreto ove si consideri che il provvedimento impugnato ha efficacia temporanea e che i tempi di definizione nel merito della controversia finirebbero per frustrare con ogni probabilità l’effettività della tutela dell’interesse perseguito dall’attore.
Inoltre, il requisito del periculum in mora si rinviene anche dalla circostanza che l’addebito oggetto del presente giudizio è stato utilizzato dal Consiglio Nazionale dell’Associazione per disporre la decadenza del ricorrente dalla carica di Presidente Nazionale.”
********** Fine testo Tribunale **********
Il verbale dell’Organo di Controllo del 29 marzo 2023, la deliberazione della Direzione Nazionale del 13 aprile 2023 e la sentenza cautelare del Tribunale di Roma del 19 aprile 2023, ci si augura con tutto il cuore che costituiscano, al momento, elementi sufficienti a premere almeno per ora, il tasto “pausa” sull’intera vicenda che già troppo danno umano e associativo ha causato in questi mesi.
Nella giornata di giovedì 19 aprile, un consigliere nazionale ha diffuso a mezzo stampa un comunicato sulla situazione politico-associativa dell’Unione, da un lato entrando a piedi uniti nella sfera intima e privata delle persone, senza mostrare il dovuto rispetto quanto meno della privacy, con affermazioni comunque prive di prova e validità legale; dall’altro formulando propositi, auspici e giudizi lesivi dell’immagine dell’Unione, a rischio di arrecare grave danno economico, finanziario, di credibilità e di prestigio, tale da penalizzare in modo irreparabile l’attività associativa, senza mostrare particolare attenzione alle conseguenze che potrebbero privare la nostra Associazione centenaria delle risorse sia a livello nazionale, sia per le sezioni e le sedi regionali sul territorio
A prescindere da ogni valutazione di opportunità e attestazione di verità delle affermazioni del consigliere che ci si riserva di esprimere in altra sede, si ritiene che gli organi associativi debbano considerare con rigorosa attenzione la sussistenza di eventuali profili di illegalità, suscettibili di contestazione in sede giudiziaria, anche ai fini di richiesta di adeguato risarcimento per il danno di immagine e per le possibili conseguenze negative sul piano finanziario.
Dinanzi a noi rimane un cammino complesso, da percorrere insieme attraverso il consenso, l’unità, la compattezza e la fermezza, per superare definitivamente questo momento buio e doloroso nel quale, tuttavia, e lo affermiamo con orgoglio, l’Unione non si è mai fermata e non si ferma!
Mario Barbuto – Presidente Nazionale