Servizio Civile – Progetti ex art. 40 l. 289/2002: Prosecuzione del servizio anche in caso di rinuncia o morte dell’assegnatario

L’art. 8 comma 3 del bando per la selezione di complessivi 766 volontari, di cui 763 da impiegare in progetti di servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, indetto con decreto dipartimentale del 18/04/2019, testualmente recita:

Nel caso di rinuncia/morte del beneficiario dell’assistenza, il volontario terminerà il servizio nella stessa data della rinuncia/morte e non potrà essere impiegato in altre attività dell’ente….”.

In risposta alla richiesta di varie Sezioni di consentire all’operatore volontario la prosecuzione del servizio anche in caso di rinuncia o morte del non vedente, la Presidenza Nazionale è intervenuta in tal senso presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che, in data 22 maggio u.s., si è pronunciato favorevolmente, mediante la seguente nota:

In considerazione della situazione emergenziale legata alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, si fa presente che in via eccezionale si consente, al verificarsi della circostanza descritta nella precitata nota di codesto Ente, che l’operatore volontario non cessi automaticamente dal servizio civile, ma venga destinato all’accompagnamento di altro non vedente, del quale tuttavia il Dipartimento deve conoscere le generalità, anche per i riflessi che il beneficio comporta ai fini dell’indennità di accompagnamento Inps.

Ovviamente occorre inoltrare allo scrivente Ufficio una specifica richiesta da parte del soggetto non vedente che subentra come persona accompagnata”.

Con l’occasione, ricordiamo che la rinuncia o la cessazione anticipata per qualsiasi causa, da parte del fruitore, deve essere tempestivamente comunicata a questa Sede Nazionale unitamente, ricorrendo il caso, alla richiesta e alla documentazione prodotta dall’altro non vedente che beneficerà dell’accompagnamento.

Nel caso non si verificasse quest’ultima ipotesi, cioè la richiesta di accompagnamento da parte di altro fruitore, l’operatore volontario dovrà cessare dal servizio.