Lettera inviata dallo Studio Legale Carta all’Associazione Disabili Visivi (ADV)
Posizione UICI – Chiarimenti Vs. comunicazione del 6 agosto 2020 recante n. prot. E/3690/2020, avente ad oggetto Bergamo (BG) Polo Universitario Superamento delle Barriere Architettoniche senso percettive negli spazi ed edifici pubblici (D.M. n. 236/ 1989, Legge n. 104/1992, D.P.R. n. 503/1996, D.P.R. n. 380/2001)
Spett.le Associazione,
per conto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS (d’ora innanzi, per brevità, anche “Unione” o “Uici”), con sede in Roma, Via Borgognona n. 38, codice fiscale 01365520582 e partita IVA n. 00989551007, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso il mio studio in Roma, Viale Parioli n. 47, Vi rappresento quanto di seguito.
Preliminarmente faccio riferimento alla corrispondenza scambiata negli ultimi anni tra ADV e
Uici e, in particolare, al reiterato invito rivolto da parte di quest’ultima ad astenerVi da qualsivoglia coinvolgimento dell’Unione rispetto sia agli aspetti meramente commerciali dei percorsi tattili LVE, sia all’attività di INMACI, del quale ormai da tempo non fa più parte.
Si ribadisce che, in rigoroso ossequio alle determinazioni congressuali, l’Uici ha in tutte le sedi
esternato la propria inequivocabile posizione di circoscrivere il proprio ruolo alla mera promozione e/o consulenza e/o sperimentazione, secondo le circostanze e in conformità alle proprie finalità istituzionali, che abbia esclusivamente di mira la tutela generale degli interessi degli utenti ciechi e ipovedenti per progettazioni/realizzazioni di spazi fruibili in autonomia e sicurezza.
Quale corollario di tale volontà l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si è determinata
nel senso di non dare luogo ad alcuna attività che, anche solo indirettamente, possa avere scopi di lucro, e di non essere parte, ad alcun titolo, di INMACI.
Tuttavia, a dispetto dell’assoluta chiarezza della suesposta posizione, con evidente disappunto
l’UICI ha appreso che a tutt’oggi da ultimo nell’ambito di una comunicazione avente ad oggetto
Bergamo (BG) Polo Universitario Superamento delle Barriere Architettoniche senso percettive negli spazi ed edifici pubblici (D.M. n. 236/1989, Legge n. 104/1992, D.P.R. n. 503/1996, D.P.R. n. 380/2001) 2001)” del 6 agosto 2020 recante numero di prot. E/3690/2020, soltanto di recente trasmessa alla Sede Nazionale a mezzo della Sede territoriale di Bergamo – la Spett.le Associazione in indirizzo continua ad asserire che “I.N.M.A.C.I. è l’organismo interassociativo preposto appunto a vigilare sull’applicazione della normativa vigente e a fornire agli Enti pubblici e provati le indicazioni necessarie a ottenere dei risultati concretamente efficaci per l’orientamento e l a sicurezza dei disabili visivi”.
L’affermazione poc’anzi riportata sembra chiaramente ignorare che l’Uici, pur avendo
partecipato alla costituzione di INMACI congiuntamente ad ADV, non faccia, ormai da tempo, più parte di detto Istituto, che, quindi, non è affatto interassociativo essendo l’unico partecipante l’ADV, che nulla ha a che vedere con l’Unione.
Ulteriore inesattezza riportata nella comunicazione del 6 agosto 2020 è evidentemente
ravvisabile nel fatto che l’ Unione (e non l’ADV) è l’ unica associazione che esercita per legge D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978) le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti.
Anche quanto asserito in ordine alla circostanza secondo la quale “Le Associazioni hanno costituito lo scrivente Istituto, al fine di vigilare sull’applicazione della normativa vigente e di coadiuvare enti e professionisti nella creazione di percorsi tattili, proprio per cercare di prevenire tali situazioni. Vi chiediamo quindi di comuni carsi se nel progetto in questione è stata prevista l’installazione dei segnali tattili integrati con i TAG RFG per i messaggi vocali del sistema “Loges Vet Evolution”, che è l’unico approvato dalle Associazioni che per legge e per Statuto hanno la tutela e la rappresentanza legale dei non vedenti e degli ipovedenti italiani, in modo da ottemperare al disposto prestazionale dell’art. 1.2 comma c) del D.P.R. n. 503/1996, anche ai sensi dei commi 6 (Inesigibilità) e 7 dell’art. 82 del D.P.R. n. 380/2001” appare chiaramente fuorviante.
È opportuno specificare che l’Uici considera allo stato della tecnica, LVE, se correttamente progettato ed installato, la soluzione di percorso tattile più idonea a garantire la mobilità autonoma dei non vedenti.
Ciò posto, con la presente, preme informare tutti i destinatari della comunicazione del 6 agosto 2020, di quanto sopra e, contestualmente, l’Uici diffida ADV dalla spendita del proprio nome in modo improprio soprattutto relativamente alle attività di INMACI a cui è completamente estranea, mentre acconsente, al più, a che gli eventuali riferimenti alla propria associazione si limitino alla suesposta approvazione della validità e utilizzabilità della LVE.
Infine, in nome e per conto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS
con la presente rappresento il dissenso dal contenuto e dai toni riportati nella comunicazione del 6 agosto 2020 sia in quanto l’INMAC I né tantomeno l’ADV hanno alcun potere di vigilanza o di rappresentanza per legge dei ciechi e degli ipovedenti sia in quanto l’utilizzo del linguaggio intimidatori o non rientra nel modus operandi dell’Unione.
Ciò posto, voglia Codesta Spett.le Associazione prendere buona nota di quanto esposto, trovandosi, in difetto, l’Unione costretta a d agire dinanzi alle competenti autorità per tutelare gli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti.
Distinti saluti
Avv. Giovanni Carta