Pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro che rivede i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi dal 1° gennaio 2021.
In Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 1° giugno, che rivede i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2021.
Per maggiore comodità, trovate in allegato il relativo Decreto del Ministero.
Per chi non è del settore, è utile chiarire che i “coefficienti di trasformazione”, introdotti con l’entrata in vigore del sistema contributivo ad opera della Riforma Dini e adeguati alla speranza di vita del sistema pensionistico dalla Riforma Fornero, sono dei valori percentuali da moltiplicare per il totale dei contributi versati dal lavoratore dal 1996 in poi, (per i Misti, dal 2012 in poi) dopo essere stati opportunamente rivalutati secondo gli indici Istat (montante contributivo).
Tali coefficienti consentono, in altri termini, di calcolare l’assegno pensionistico relativamente alla Quota C (o Terza Quota di pensione, ovvero Quota contributiva). Va ricordato che concorrono all’importo complessivo della pensione anche le Quote A (Fino al 1992) e B (dal 1993 al 1995), che seguono, invece, la contabilizzazione economica del sistema retributivo.
Pertanto, questa novità dei nuovi coefficienti influirà esclusivamente sulla Quota contributiva della pensione (la Quota C). È evidente che più il coefficiente è elevato, maggiore sarà l’importo di pensione.
Si tratta del quinto aggiornamento dall’introduzione del sistema contributivo ed avrà effetto per quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, (resta escluso chi andrà in pensione entro il 31 dicembre 2020).
Secondo stime, i nuovi coefficienti faranno registrare una riduzionecompresa tra 0,33 e 0,72 per centorispetto ai valori registrati nel biennio 2019-2020 in corrispondenza della medesima età. Tanto per fare un esempio: un montante contributivo di 300mila euro al 31 dicembre 2020 vale in pensione all’incirca 14.370,00 euro all’età di 62 anni; dal 2021 il medesimo montante alla stessa età vale 60,00 euro in meno all’anno; all’età di 67 anni, la differenza è di 87,00 euro in meno.
I nuovi valori determineranno una leggera diminuzione sulla futura pensione, che si ritiene utile sottolineare per consentire delle scelte consapevoli.
Per ulteriori approfondimenti sul tema, vedere i comunicati n. 67 del 20/04/2017, n. 122 del 06/09/2017, n. 96 del 21/06/2018, n. 157 dell’11/12/2019 e n. 34 del 18/02/2020. Le nostre Sezioni territoriali e l’Ufficio Lavoro e Previdenza della Presidenza Nazionale rimangono comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, informazione e assistenza.