Come è noto, la Corte di Cassazione – sez. lavoro, con la sentenza n. 7320 del 2013, ha confermato l'orientamento già espresso con la precedente pronuncia n. 4677/2011, secondo cui la pensione per gli invalidi civili totali 100% deve essere ancorata non più soltanto al reddito personale del beneficiario ma anche a quello del coniuge.
L'INPS, con il Messaggio n. 149/2012 poi ritrattato con il successivo recante n. 717 del 14/1/2013, aveva fatto applicazione generalizzata di tale principio, sollevando le proteste delle Associazioni di categoria e dei sindacati che avevano costretto il Ministero del lavoro e politiche sociali e l'istituto a ripristinare il criterio del riferimento al solo reddito personale.
Allo stato, sembra inevitabile promuovere un intervento legislativo sull'articolo 12 della legge n. 118/1971 che, con norma interpretativa o emendativa, ne chiarisca definitivamente la portata fissando espressamente il principio della considerazione dei solo reddito personale del beneficiario, così come avviene per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità 74%.
A tal fine, si ritiene necessario uno sforzo comune delle organizzazioni indicate in epigrafe per predisporre, insieme alla ANMIC, un testo normativo, adoperandosi per il suo sostegno parlamentare.
in attesa di un riscontro alla presente e al fine di concordare un eventuale incontro per puntualizzare la strategia da seguire, si porgono distinti saluti.
Il Presidente Nazionale
Giovanni Pagano