Si informa che la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, il 15 novembre scorso, ci ha formalmente comunicato l’approvazione e la conseguente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche delle modifiche allo Statuto Sociale dell’UICI. Dette modifiche erano state adottate dal Consiglio Nazionale con due distinte deliberazioni nel corso del 2018, in applicazione delle norme contenute nel Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. e ii.), avendo recepito anche gli specifici rilievi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in qualità di nuova autorità vigilante.
L’iter si è ora felicemente concluso e pertanto, il Consiglio Nazionale, nella riunione del 22 novembre scorso, ha potuto ufficialmente prendere atto dell’avvenuta entrata in vigore a tutti gli effetti delle nuove norme statutarie e delle correlate modifiche a quelle regolamentari.
Fra le novità di maggior rilievo, tutte assunte in ottemperanza a specifiche norme di legge, ricordiamo le seguenti:
- l’uso, d’ora innanzi, delle locuzioni “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e “Associazione di promozione sociale”, ovvero degli acronimi “ONLUS” e “APS”, mentre, a decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore l’Unione utilizzerà l’acronimo “ETS” in luogo dell’acronimo ”ONLUS”;
- l’indicazione quale autorità di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la previsione che gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, potranno essere impiegati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
- l’istituzione dell’Organo di controllo della struttura nazionale, nella composizione collegiale di tre membri, due già indicati dal nostro Consiglio Nazionale e uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che eserciterà anche le funzioni di controllo contabile con l’integrale assorbimento delle funzioni del Collegio Centrale dei Sindaci;
- la previsione della istituzione dell’Organo di controllo delle strutture regionali e territoriali, con poteri corrispondenti a quello nazionale, solo nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti di cui all’art. 30, comma 2, del Codice del Terzo settore, vale a dire: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità;
- la previsione per le Sezioni territoriali in possesso dei requisiti per l’adozione della contabilità semplificata, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, della facoltà di non procedere alla nomina dell’Organo di revisione legale dei conti, sempre che non superino i limiti previsti dall’art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, vale a dire: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 Euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 Euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Nessuna altra norma è stata modificata, essendo già lo Statuto dell’Unione concepito e formulato in modo tale da rispettare i principi di democraticità dell’organizzazione interna previsti dal Codice del Terzo settore. Il testo coordinato di Statuto e Regolamento Generale sarà inserito nell’apposita pagina del sito. Subito dopo si provvederà ad adeguare anche il Regolamento contabile-amministrativo e sottoporlo al Consiglio Nazionale per l’approvazione.