Modello EAS. Aperta una finestra fino al 31 Dicembre 2012, di Anna Monterubbianesi

Autore: Anna Monterubbianesi

Roma 13 dicembre 2012
Nelle scorse settimane si è tenuto un Tavolo di incontro tra Agenzia delle Entrate e Forum del Terzo Settore.
Tra i temi all'ordine del giorno anche la questione del Modello EAS e chiarimenti rispetto all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis.
 
Ieri l'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 110/E/2012 (come da allegato) che riesamina il perimetro dell'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis per gli enti che non abbiano ancora provveduto all'invio del modello EAS, confermando il termine del 31 dicembre 2012 (30 settembre a regime) per l'annualità corrente, versando contestualmente la sanzione pari a euro 258,00, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 16 del 2012.

All.1

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N. 110/E

Roma, 12 DICEMBRE 2012

OGGETTO: Modello EAS – Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto
della remissione in bonis.
Sono pervenute alla scrivente, da parte del Forum del terzo settore, richieste
di chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis:
1) agli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;
2) agli enti che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.
L'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire
gli opportuni controlli, ha introdotto per gli enti privati non commerciali di tipo
associativo che applicano, in presenza dei requisiti richiesti, le disposizioni di cui
all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4, quarto
comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate
dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (Modello EAS)
approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2
settembre 2009.
Direzione Centrale Normativa
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Il comma 2 dello stesso articolo 30 ha previsto che con il medesimo
provvedimento fossero stabiliti "i tempi e le modalità di trasmissione del modello".
Con specifico riferimento ai termini di presentazione del Modello EAS, il
richiamato provvedimento del 2 settembre 2009 aveva stabilito che il modello
avrebbe dovuto essere presentato:
– per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 185
del 2008, entro il 30 ottobre 2009;
– per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del citato D.L. n. 185, entro
sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo
giorno fosse scaduto prima del 30 ottobre 2009, entro quest'ultima data.
In forza dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e della tabella
allegata allo stesso decreto-legge, i termini per la presentazione del modello EAS,
stabiliti dal provvedimento del 2 settembre 2009 e modificati dai successivi
provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, sono stati ulteriormente
prorogati al 31 marzo 2011.
Con circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011, par. 2.1, è stato precisato che, per
effetto dell'anzidetta proroga, i nuovi termini per la presentazione del modello EAS
sono i seguenti:
– entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in
vigore del D.L. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008);
– entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore
dello stesso D.L. n. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla
data di costituzione fosse scaduto prima del 31 marzo 2011;
– entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il
termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31
marzo 2011, cioè in data 31 marzo 2011 o in data successiva.
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L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto l'istituto della
remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a
comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti
tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali
o di regimi opzionali.
Ai sensi dell'anzidetta disposizione, infatti, "la fruizione di benefici di natura
fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva
comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata
constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto
formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione
stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
compensazione ivi prevista".
La relazione illustrativa al D.L. n. 16 del 2012, nell'individuare, a titolo
esemplificativo, alcune fattispecie alle quali l'istituto della remissione in bonis
risulta applicabile, ha espressamente richiamato l'omesso invio del Modello EAS.
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Tanto premesso, in ordine alle questioni sollevate, si formulano le seguenti
risposte.
1) Enti che non hanno inviato il Modello EAS
La circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, recante i primi chiarimenti in
merito alla remissione in bonis, al paragrafo 1.3.1, ha precisato che per beneficiare
di tale istituto gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla
norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono fruire
comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima
dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al
termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una
sanzione (pari a euro 258,00).
La stessa circolare n. 38, al successivo paragrafo 1.4., ha chiarito che l'istituto
in commento trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali al
2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 16 del 2012) fosse scaduto il
termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ma non fosse ancora
scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta
nel quale l'adempimento è stato omesso (per i soggetti con il periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare, tale termine era quello del 30 settembre 2012).
Tuttavia, la circolare n. 38 del 2012, al medesimo paragrafo 1.4, ha precisato
che, in considerazione dell'incertezza interpretativa in merito all'individuazione del
termine entro il quale sanare l'adempimento omesso nonché in attuazione dei
principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione
della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del
31 dicembre 2012.
Pertanto, conformemente all'indirizzo interpretativo fornito con la citata
circolare n. 38, si conferma che gli enti che non abbiano ancora provveduto all'invio
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del Modello EAS possano adempiere all'onere della trasmissione di detto modello
entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a euro 258,00,
fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del
D.L. n. 16 del 2012.
Si vedano gli esempi riportati nella seguente tabella, in cui sono illustrate,
con riferimento ad enti costituiti in epoche diverse, le scadenze per fruire della
remissione in bonis (mediante la presentazione del Modello EAS e il contestuale
versamento della sanzione prevista).
Tabella 1
Remissione in bonis
Caso
Data
costituzione
Scadenza presentazione
Modello EAS Presentazione
Modello EAS
Pagamento
sanzione
1 15/02/2006 31/03/2011 31/12/2012 31/12/2012
2 04/03/2011 03/05/2011 31/12/2012 31/12/2012
3 08/06/2012 07/08/2012 31/12/2012 31/12/2012
4 01/08/2012 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2013
In relazione al caso n. 4, si fa presente che tale soluzione assume rilevanza
anche "a regime", nelle ipotesi in cui il sessantesimo giorno dalla data di
costituzione dell'ente coincida con il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, ovvero cada in data successiva. In tali casi, infatti, la
presentazione del Modello EAS mediante remissione in bonis potrà avvenire entro il
termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
2) Enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini
Relativamente al quesito sub 2), si fa presente che i soggetti che hanno
inviato il Modello EAS oltre i termini previsti e vogliano sanare la propria posizione
fruendo dell'istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare
nuovamente detto modello di comunicazione – fatti salvi i casi di variazione dei dati
precedentemente comunicati (v. punto 3.3 del provvedimento 2 settembre 2009,
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citato) – ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2,
comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, devono versare unicamente la sanzione pari a
euro 258,00 entro i termini individuati, secondo i criteri precedentemente illustrati.
Si vedano gli esempi riportati nella seguente tabella, in cui sono illustrate, in
relazione ad enti costituiti in epoche diverse che hanno provveduto a presentare
tardivamente il Modello Eas, i relativi termini per fruire della remissione in bonis.
Tabella 2
Remissione in bonis
Caso
Data
costituzione
Scadenza presentazione
Modello EAS
Data presentazione
Modello EAS Presentazione
Modello EAS
Pagamento
sanzione
1 15/02/2006 31/03/2011 10/05/2011 31/12/2012
2 04/03/2011 03/05/2011 10/05/2011 31/12/2012
3 08/06/2012 07/08/2012 28/08/2012 31/12/2012
4 01/08/2012 30/09/2012 10/10/2012 30/09/2013
Da ultimo, si ricorda che, come precisato con la risoluzione n. 46/E dell'11
maggio 2012, il versamento della sanzione in parola va effettuato mediante Modello
F24 utilizzando il codice tributo 8114. Il codice tributo è esposto nella sezione
"Erario" del Modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna "Importi a debito versati" con indicazione nel campo "Anno di
riferimento" dell'anno per cui si effettua il versamento nel formato "AAAA" (ad
esempio, nel caso n. 2, andrà indicato "2011").
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE