In riferimento al comunicato n. 36 del 4 marzo 2016, con il quale vi avevamo informato che finalmente il Consiglio di Stato si era pronunciato stabilendo che le indennità derivanti da invalidità civile percepite da quanti soffrano di gravi disabilità (come l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali) non devono essere calcolate nel reddito valido ai fini ISEE, dal quale vanno anche sottratte alle persone disabili maggiorenni le franchigie equiparate a quelle previste per i minori.
Di enorme valore sono state, infatti, le sentenze nn. 838, 841 e 842 del 29-2-2016, con cui la IVª Sezione del Consiglio di Stato ha confermato in appello le sentenze della Iª Sezione TAR Lazio dell’11-2-2015 nn. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015, ribadendone, altresi’, l’immediata esecutività.
Come è noto, però, l’attuale ISEE reca ancora le indennità da invalidità civile conformemente a quanto previsto dal DPCM 159/2013 nel suo impianto originario.
Sulla questione la confusione regna sovrana.
Con nostro messaggio del 22 marzo 2016, in attesa di ricevere indicazioni più precise da parte dell’INPS, avevamo suggerito a quanti fossero direttamente interessati alla presentazione dell’ISEE Ordinario o Ristretto di manifestarsi parte attiva nei confronti dell’Istituto pretendendo che il proprio ISEE fosse conteggiato in modo corretto in ottemperanza alle citate pronunce giurisprudenziali, condividendo, a tale scopo, un fac-simile di istanza di diffida (che poi ha costretto l’INPS a dare riscontro, ma limitatamente alle singole fattispecie).
Ciò ai sensi dello stesso DPCM 159/2013 che, all’art. 11 comma 7, prevede che:
<Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell’INPS>.
Per fare maggiore chiarezza su questa situazione nell’interesse dell’intera collettività, soprattutto in relazione a tutti quei casi di compartecipazione al costo degli interventi di sostegno e di aiuto, inclusa l’ospitalità presso strutture residenziali e semiresidenziali, lo scorso 22 aprile abbiamo anche voluto interrogare direttamente la Direzione Centrale Prestazioni al Reddito dell’INPS competente in materia, chiedendo quali fossero i tempi necessari per l’aggiornamento della procedura di rilascio dell’ISEE corretto e quali ulteriori strumenti, oltre alla diffida che, in ogni caso, va a dilatare i tempi amministrativi, potessero essere suggeriti come immediatamente efficaci a tutti i cittadini posti nel bisogno urgente di presentare attestazione ISEE.
In data 29 aprile 2016, la Direzione INPS ha riscontrato nel modo che segue:
<Con riferimento alla PEC …. del 22/04/2016 si precisa che l’Istituto ha inviato delle risposte a degli atti di diffida e messi in mora relativi all’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato. In tali note è stato comunicata, in attesa degli indirizzi dei Ministeri vigilanti, la possibilità di utilizzare per evitare la perdita di opportunità lo strumento (c.d. contestazione) …. per far rilevare sotto la responsabilità del dichiarante le inesattezze riscontrate nei dati relativi ai trattamenti acquisiti dagli Archivi INPS. Per fare ciò, occorre presentare in via telematica o presso un CAF a seconda della modalità di presentazione della DSU che si contesta, il Modulo integrativo (FC3), compilando il Quadro FC8 sezioni I e III per chiederne la rettifica, autodichiarando in tal modo esclusivamente gli eventuali trattamenti diversi da quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità che continuano a rilevare anche dopo le sentenze del Consiglio di Stato>.
Quanto sopra, sempre fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modulo integrativo (in tal caso, faranno fede le citate pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato).
Circa i tempi di aggiornamento della procedura, invece, non abbiamo ricevuto indicazioni precise; si è parlato ipoteticamente della metà di maggio, ma senza ottenere certezze al riguardo.
Facciamo presente, ad ogni buon conto, che l’istituto della rettifica del modello ISEE trova la sua ragione d’essere secondo:
Fonte normativa:
DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, art. 11, comma 7
decreto interministeriale 7 novembre 2014, art. 3
Fonte amministrativa:
circolare INPS 171/2014, al punto 11
Nota di riscontro INPS DC Prestazioni al Reddito del 29 aprile 2016
Al momento, data l’incertezza della situazione, si consiglia a tutti coloro che devono presentare urgentemente l’ISEE di compilare il Modulo integrativo FC3 come sopra descritto, quindi non indicando, nel calcolo del reddito, le provvidenze economiche connesse alla disabilità e applicando, invece, agli adulti disabili le franchigie previste per i minori. Questo in attesa che l’INPS e il Ministero del Lavoro siano pronti ad attivare la procedura che consentirà automaticamente ai cittadini, che ne faranno richiesta, di calcolare il proprio Indicatore di Situazione Economica Equivalente nel rispetto della citata giurisprudenza.
Sarà nostra premura tenervi aggiornati sullo stato dell’arte della questione e sui successivi provvedimenti che verranno adottati.