Iscrizione dei fisioterapisti all’Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti

Circolare direttoriale 24 giugno 2015, n. 21
Con soddisfazione e sollievo, comunichiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finalmente accolto le nostre richieste ed ha chiarito, in modo definitivo (cfr. ns. circolare 12 dicembre 2012, n. 317), che è ammessa l’iscrizione dei fisioterapisti non vedenti all’Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
L’argomento merita un breve approfondimento.
L’art. 4 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, fa obbligo:
– ai datori di lavoro pubblici, di assumere, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto allo speciale Albo professionale;
– e agli istituti, alle case di cura ed ai centri privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori, di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto al predetto Albo.
E’ chiaro, dunque, che le opportunità di inserimento lavorativo, che vengono dall’essere iscritti all’Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono maggiori di quelle che derivano dall’iscrizione agli elenchi, a graduatoria unica, di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, aperti, com’è noto, alle persone con minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o intellettive che comportino  una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, nonché alle  persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.
La categoria dei terapisti della riabilitazione è, però, al pari di quella dei massofisioterapisti, una categoria ad esaurimento. A seguito, infatti, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino delle norme in materia di tutela del diritto alla salute e di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, le due figure professionali sono entrambe confluite, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e del decreto ministeriale 27 luglio 2000, in quella, individuata con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741, del fisioterapista.
A lungo e con insistenza, abbiamo chiesto agli Organi parlamentari, alle Autorità di governo e agli Uffici centrali del Ministero di riconoscere che le tutele disposte in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti operano anche nei confronti dei fisioterapisti non vedenti.
Finalmente, il Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali, Raffaele Tangorra, ha rilasciato il richiesto chiarimento.
Con circolare direttoriale 24 giugno 2015, n. 21, che alleghiamo in originale non editabile e in doc, è formalmente stabilito che:
«essendo confluita la figura professionale del terapista della riabilitazione in quella del fisioterapista, potranno essere iscritti nell’Albo professionale nazionale di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 i fisioterapisti non vedenti che ne facciano richiesta e precisamente sia i fisioterapisti non vedenti che hanno conseguito il diploma di laurea sia i terapisti della riabilitazione non vedenti, purché abbiano conseguito il relativo titolo prima dell’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42».
Il provvedimento renderà più semplice ai nostri fisioterapisti la ricerca di lavoro, che oggi, purtroppo, è particolarmente ardua.