PRESENTAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’I.Ri.Fo.R., ha stabilito di istituire l’Albo nazionale dei Trascrittori Braille, adottando il seguente Regolamento. Si sottolinea che la Commissione di cui all’art.4 si riunirà almeno due volte l’anno per la verifica dei requisiti dei candidati.
Regolamento dell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille
Art.1 – Istituzione dell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille
L’I.Ri.Fo.R. Onlus (in seguito I.Ri.Fo.R.), con l’intento di sostenere le proprie strutture nell’individuazione di professionalità adeguate alla realizzazione delle attività, costituisce l’Albo nazionale dei Trascrittori Braille suddiviso nelle seguenti sezioni:
-Trascrittori Braille
– Trascrittori testi a carattere ingrandito
a) L’Albo nazionale dei Trascrittori Braille è istituito dal Consiglio di Amministrazione Nazionale (in seguito CDAN) su proposta del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale (in seguito CTS) con apposito atto deliberativo ed è pubblicato sul sito web dell’I.Ri.Fo.R.
b) L’istituzione dell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille o la sua cancellazione è deliberata dal CDAN nel rispetto delle vigenti norme statutarie.
Art.2 – Diritti e doveri
a) L’Istituto si impegna a organizzare corsi di aggiornamento e di formazione per garantire la professionalità degli iscritti all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille.
b) L’Istituto potrà riconoscere iniziative esterne come accreditate per la formazione degli iscritti all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille.
c) Ai fini del riconoscimento, ogni esperienza formativa potrà essere valutata in relazione alla tipologia dei contenuti e alla durata dell’iniziativa formativa.
d) L’Istituto pubblicizzerà sia tramite il proprio sito web (www.irifor.eu) sia mediante comunicazioni dirette agli iscritti, le iniziative di aggiornamento offerte, le indicazioni bibliografiche ed ogni altra notizia ritenuta utile all’attività degli iscritti, nonché i contenuti e le modalità delle prove di esame eventualmente previste.
e) Gli iscritti all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille, su decisione del CDAN, potranno essere sottoposti a verifica periodica ogni tre anni.
f) In caso di comprovata irregolarità il CDAN potrà deliberare la cancellazione dall’Albo nazionale dei Trascrittori Braille di qualunque iscritto.
Art.3 – Modalità d’iscrizione
a) Per iscriversi all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille i soggetti interessati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, dovranno inviare una richiesta che sarà valutata dalla Commissione Albo Trascrittori Braille dell’I.Ri.Fo.R.
b) Per iscriversi all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille non è richiesto alcun contributo economico.
c) L’Istituto autorizzerà solo attività che prevedano l’impegno di esperti iscritti al presente Albo. Gli iscritti all’Albo che dovessero svolgere attività simili a quelle previste dall’Albo senza aver informato l’Istituto saranno soggetti a sospensione dall’Albo su decisione insindacabile del CDAN.
Art.4 – Commissione Albo Trascrittori Braille
a) E’ istituita la Commissione Albo Trascrittori Braille dell’I.Ri.Fo.R. per la verifica dei requisiti dei candidati. La Commissione è così composta:
– Direttore Scientifico dell’Istituto con funzioni di coordinamento della stessa;
– sette membri nominati dal CDAN in possesso di comprovata esperienza nel campo della trascrizione di testi in Braille e a carattere ingrandito.
b) Le attività di segreteria della commissione sono affidate al Responsabile dell’Albo nazionale di cui al successivo art. 7.
c) La Commissione è convocata non appena pervengono al Responsabile dell’Albo nazionale almeno 5 domande di iscrizione e, comunque, almeno una volta l’anno.
d) I soggetti ritenuti idonei saranno inseriti nell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille in base ai requisiti posseduti e il loro nominativo o la loro denominazione sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.irifor.eu).
e) I soggetti ritenuti non idonei saranno informati della esclusione unicamente tramite e-mail e potranno presentare nuovamente domanda di iscrizione, previa l’avvenuta acquisizione dei requisiti mancanti.
Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione
L’Albo nazionale dei Trascrittori Braille è composto da 2 sezioni:
– Trascrittori testi in Braille;
– Trascrittori testi a carattere ingrandito.
I soggetti che
intendono iscriversi all’Albo possono avanzare domanda per una sola delle
sezioni o per entrambe. L’ammissione all’Albo nazionale dei Trascrittori
Braille è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1) Titoli e documenti ufficiali.
I soggetti che intendono avanzare domanda di iscrizione all’albo dei Trascrittori braille devono allegare alla stessa: curriculum vite ed eventuali attestati comprovanti la competenza nel campo della trascrizione di testi in Braille o a carattere ingrandito in caso di persone fisiche; atto costitutivo e statuto in caso di persone giuridiche.
2) Qualità dei testi realizzati.
I criteri per valutare la qualità dei testi di riferimento sono quelli elaborati e indicati nel “Manuale per Trascrittori Braille” realizzato dalla Biblioteca Regina Margherita di Monza (CFR. pagina 99). L’I.Ri.Fo.R., ricevuta la domanda e su indicazione della commissione esaminatrice, invierà al soggetto candidato all’iscrizione all’albo sei documenti da trascrivere riguardanti i seguenti ambiti: 1) scuola primaria, 2) musica, 3) lingue moderne, 4) lingue antiche, 5) letteratura, 6) a carattere scientifico (matematica, fisica, chimica ecc.). I soggetti richiedenti l’iscrizione all’albo, per comprovare la qualità della loro produzione, dovranno rispedire all’I.Ri.Fo.R. detti testi trascritti in Braille e/o a carattere ingrandito in formato cartaceo relativi agli ambiti per cui si è fatta domanda di iscrizione. Le persone giuridiche dovranno comprovare la qualità dei testi in ciascuno dei sei ambiti; le persone fisiche potranno richiedere di essere riconosciuti come Trascrittori anche per uno solo degli ambiti indicati.
3) Efficienza.
Per comprovare l’efficienza del metodo di lavoro adottato e dei tempi di consegna dei testi i soggetti richiedenti dovranno allegare alla domanda di iscrizione all’albo le mail di richiesta testi, di conferma dell’ordine e di consegna dell’ordine relative ad almeno cinque destinatari del servizio.
Art.6 – Durata dell’iscrizione
L’iscrizione all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille ha durata illimitata salva la possibilità degli iscritti di ritirarsi unilateralmente.
Art.7 – Responsabile dell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille
Il Responsabile dell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille è nominato dal Presidente Nazionale o dal Vice Presidente Nazionale sentito il Direttore Scientifico.
Il Responsabile dell’Albo nazionale si occupa della intera gestione amministrativa dell’Albo, nonché della sua promozione.
Con la supervisione del Direttore scientifico, e l’autorizzazione del Presidente o del Vice Presidente, il Responsabile dell’Albo nazionale:
– promuove e/o organizza percorsi formativi per l’iscrizione all’albo, anche in FaD;
– promuove la professionalità degli iscritti attraverso la diffusione di materiale illustrativo sulle competenze certificate dall’Albo e sulle capacità degli iscritti rilascia la certificazione di iscrizione dichiarando le competenze possedute all’atto dell’iscrizione;
– invia gli elenchi degli iscritti agli enti interessati (scuole, EE.LL., Cooperative, società di servizi, ecc.), fornendo le necessarie informazioni sulla specificità delle conoscenze e capacità degli iscritti all’Albo;
– diffonde le liste degli iscritti all’Albo nazionale attraverso i social network;
– cura la raccolta e la diffusione di dispense e di altro materiale bibliografico specifico;
– organizza e/o segnala iniziative di aggiornamento: corsi (anche in FaD), seminari, convegni, workshop;
– supporta i candidati all’iscrizione tramite l’invio del programma d’esame e sostiene gli iscritti nell’esercizio della pratica operativa, anche con l’invio di materiale bibliografico e didattico.
Art.8 – Modalità operative di aggiornamento
Gli iscritti all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille sono tenuti alla partecipazione ad iniziative riferite ad argomenti specifici di aggiornamento, per almeno 16 ore annue, quali ad esempio: corsi (anche in FaD), seminari, workshop che prevedano la certificazione delle competenze acquisite.
L’Istituto organizzerà tramite la propria piattaforma didattica o presso le proprie sedi formative apposite iniziative di aggiornamento.
Art.9 – Tutela della Privacy
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (cd. GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”), contenuto nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto della riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.