L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali per disabili, aggiornata a gennaio 2017.
La Guida è scaricabile dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/agenzia
Si coglie l’occasione per tornare a chiarire un aspetto su cui ancora sussistono perplessità o indicazioni discordanti (rif. Comunicato Uici 207 del 2013).
Per la titolarità del diritto, la persona non vedente (cieca totale, parziale e ipovedente grave), in sede di acquisto (un auto o un PC ad esempio), tra la documentazione necessaria, dovrà esibire copia del verbale medico-legale di cecità rilasciato dalla Commissione medica (nel caso di persone ipovedenti gravi, in possesso di un verbale di invalidità civile, sarà indispensabile, a pena di possibile contestazione, che il verbale di invalidità civile rechi la dicitura letterale IPOVEDENTE GRAVE, per il fatto che gli esercenti, siano essi i concessionari o gli addetti vendite di un negozio, non si prenderanno la responsabilità di leggere una diagnosi oculistica rapportandola ai parametri della legge 138/2001).
Non deve, invece, essere richiesto alle persone non vedenti lo stato di gravità ex legge 104/1992 art.3 comma 3, perché non necessario.
Quanto precisato è rinvenibile a pagina 11 della citata Guida.
Fonte amministrativa: parere 25 luglio 2013, Agenzia delle entrate, Direzione Centrale
Normativa- Consulenza giuridica n. 954-15/2012