Domani, 28 giugno 2025, è un giorno importante per l’accessibilità: a partire da questa data, una serie di prodotti e servizi dovranno essere conformi ai requisiti delineati nell’Atto Europeo sull’Accessibilità, entrato in vigore nel 2019 a seguito di una lunga campagna del movimento europeo delle persone con disabilità. L’Atto, di cui il Forum Europeo della Disabilità ha fatto un’analisi a questo link (in inglese), costituisce la base giuridica fondamentale per garantire la parità di accesso alle persone con disabilità, ma implica che l’Unione Europea, i governi nazionali, le imprese e le organizzazioni private facciano la loro parte affinché i principi enunciati al suo interno diventino una realtà concreta.
Per le imprese questa è l’occasione di colmare una lacuna, creando prodotti e servizi che il maggior numero di persone possa utilizzare: l’accessibilità potrà garantire l’apertura di nuovi mercati, allineando le aziende ai valori europei di diversità e inclusione. Conformarsi alla normativa costituisce un vantaggio commerciale in un momento in cui le aziende europee devono essere sempre più competitive e innovative. Gli obblighi si estendono agli importatori e ai distributori.
Le istituzioni dell’Unione Europea e i governi nazionali, a loro volta, devono sostenere le aziende, fornendo assistenza e stabilendo solidi meccanismi di applicazione. Progetti come l’AccessibleEU Centre (in inglese) sono un buon inizio, osserva il Forum Europeo della Disabilità, ma devono essere il primo passo per la creazione di Agenzie europee e nazionali per l’accessibilità con competenze specifiche in materia.
Elenchiamo, di seguito, i prodotti e i servizi che dovranno essere accessibili a partire dal 28 giugno 2025.
Prodotti:
– Sistemi hardware per computer di uso generale (ad esempio, computer, tablet, laptop) e sistemi operativi per tali sistemi hardware (ad esempio, Windows o MacOS);
– Terminali di pagamento (ad esempio, nei negozi o nei ristoranti);
– Terminali self-service relativi ai servizi coperti dalla direttiva (bancomat, biglietterie automatiche, macchine per il check-in e terminali self-service interattivi che forniscono informazioni);
– Apparecchiature terminali di consumo con capacità di elaborazione interattiva, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica (in altre parole, smartphone, tablet in grado di telefonare);
– Apparecchiature terminali di consumo con capacità di calcolo interattivo, utilizzate per l’accesso a servizi di media audiovisivi (ad esempio, apparecchiature televisive, come le smart TV, che prevedono servizi di televisione digitale);
– E-reader (ad esempio, Amazon Kindle o Tolino e-reader).
Servizi:
– Servizi di comunicazione elettronica (ad esempio, servizi di Orange o Vodafone).
– Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi (ad esempio, siti web o app di canali televisivi come BBC iPlayer e piattaforme di video on demand come Netflix).
– Servizi bancari per i consumatori (ad esempio, prelievo di denaro, bonifici, online banking, apertura di un conto bancario)
– Libri elettronici
– E-commerce (ovvero siti web o applicazioni mobili attraverso i quali le aziende vendono i propri prodotti o servizi online)
– Elementi specifici dei servizi di trasporto relativi all’informazione e alla biglietteria, ad eccezione dei servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale per i quali solo i terminali self-service sono coperti dalla presente direttiva.