Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Dopo più di quindici anni dalla loro entrata in vigore nel 2001, sono finalmente stati aggiornati i Nuovi Livelli Essenziali di assistenza (LEA), ovvero l’insieme di tutte le prestazioni, dei servizi e degli interventi che i cittadini hanno diritto a ricevere dal Servizio Sanitario Nazionale, gratuitamente o dietro pagamento di ticket, sulla base di specifiche condizioni cliniche e fisiche.
I nuovi LEA sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.1.2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Nel decreto è anche contenuto il nuovo Nomenclatore delle prestazioni sanitarie protesiche e degli ausili riportato negli allegati 2, 4 e 5, il cui ultimo aggiornamento risaliva al 1999.
Di seguito si riportano, in sintesi, le disposizioni di maggiore interesse per i ciechi e gli  ipovedenti e le loro famiglie, ivi comprese le proposte, purtroppo non completamente accolte, che l’Unione ha presentato alle autorità competenti.
Per ogni ulteriore chiarimento in materia, gli uffici della nostra Sede Nazionale sono a disposizione sia delle strutture UICI sia dei singoli utenti.

LEA

Per quanto riguarda i LEA, il decreto interviene sostanzialmente su quattro fronti:
definisce attività, servizi e prestazioni garantite ai cittadini dal SSN;
descrive dettagliatamente le prestazioni e le attività oggi già incluse nei LEA;
ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all’esenzione;
innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica.
Molte sono le novità che il decreto introduce.
In generale, nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, viene ad essere garantita dal Sistema Sanitario Nazionale, una serie di attività e prestazioni, fra le quali il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino; la ricerca di fattori di rischio con particolare riguardo all’individuazione precoce dei sospetti di disabilità neuro-sensoriali e psichiche ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie.
In aggiunta, viene garantita l’assistenza domiciliare programmata per le persone impossibilitate a raggiungere lo studio del medico perché non deambulanti o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili.
Ai sensi dell’art. 16, rientrano tra le prestazioni ambulatoriali erogabili dal SSN anche le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva cui si sono sottoposti soggetti che presentano determinate condizioni specificate nel Nomenclatore (di cui all’allegato 4b).
L’art. 17 riguarda l’assistenza protesica e in tale norma sono indicati gli elenchi delle prestazioni e le tipologie dei dispositivi (inclusi quelli provvisori, temporanei e di riserva) erogabili nei limiti e secondo le indicazioni cliniche e d’uso specificate nell’allegato n. 5.
Inoltre, è stato previsto che l’assistito possa, in accordo con il medico competente, indicare un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli allegati ma con caratteristiche strutturali, funzionali o estetiche non indicate nella descrizione, che sia tale da soddisfare specifiche ed apprezzabili necessità derivanti dal suo stile di vita o dal suo contesto ambientale- relazionale o sociale. In tali ipotesi, la Asl di competenza potrà riconoscere l’autorizzazione della fornitura, ma la differenza tra la tariffa (o il prezzo assunto a carico dalla Asl) per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito sarà a carico dell’assistito, così come tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche del dispositivo fornito.
Destinatari
All’art. 18 sono indicati i destinatari delle prestazioni di assistenza protesica.
Fra essi rientrano:
le persone con cecità totale, parziale ed ipovedenti gravi ai sensi della Legge n. 138/2001;
i minori che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità grave e permanente;
le persone di cui al punto 1) affette da gravissime patologie evolutive e degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell’invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità o in attesa di accertamento dell’invalidità per i quali il medico attesti la necessità e l’urgenza di una protesi o ausilio;
le persone che abbiano subìto un intervento demolitore dell’occhio o affette da malattia rara.
Sono riconosciuti come destinatari anche le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità cui siano state accertate menomazioni che singolarmente, per concorso o coesistenza, abbiano comportato una riduzione della capacità lavorativa superiore ad 1/3. Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei anche le persone con enucleazione del bulbo oculare.
Sono confermate le procedure di sostituzione o riparazione delle protesi. In casi eccezionali per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le Asl di competenza potranno garantire l’erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate dal Nomenclatore e con determinati requisiti nel rispetto delle procedure fissate dalle Regioni e dei relativi criteri e linee guida.
In materia di rinnovo delle prestazioni, la Asl di competenza autorizzerà la fornitura una volta trascorsi i tempi minimi riportati per ciascuna classe e secondo procedure indicate ad hoc. La fornitura di nuovi dispositivi potrà essere autorizzata in particolari casi di necessità terapeutiche o riabilitative, sulla base di una relazione dettagliata rilasciata dal medico prescrittore, che attesti l’inadeguatezza dell’ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita. Il rinnovo del dispositivo potrà essere predisposto anche in caso di rottura accidentale o usura cui consegue l’impossibilità tecnica, la non convenienza della riparazione o la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate da personale della Asl di competenza.
Ai sensi dell’art. 20, viene riconosciuto un secondo ciclo annuo di prestazioni termali per il trattamento della patologia invalidante agli invalidi di guerra e di servizio, ciechi, sordi ed invalidi civili.
All’art. 22 sono disciplinate le cure domiciliari, che vengono garantite alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità (con patologie in atto o all’esito delle stesse), adottando percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico. La Asl di competenza assicurerà la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale a domicilio. In relazione al bisogno di salute dell’assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell’intervento assistenziale le cure domiciliari vengono articolate su tre livelli (livello base, integrate di I livello, integrate di II livello ed infine di III livello).
Dall’art. 21 in poi vengono descritti i percorsi assistenziali integrati, sia domiciliari sia in strutture a carattere semiresidenziale e residenziale.
In particolare l’art. 27 disciplina l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità registrando poche novità rispetto alla precedente procedura e l’art. 34 tratta dell’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità.
Per quanto riguarda il contenuto degli artt. 27 e 34 del decreto, si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti.
Viene previsto che il SSN garantisca alle persone con disabilità complesse la presa in carico nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione funzionale, attraverso un programma che abbia i seguenti caratteri:
individualizzato;
differenziato a seconda delle patologie affette e delle esigenze;
integrato da interventi sociali e socioassistenziali.
I programmi terapeutici e riabilitativi, individualizzati a seconda delle necessità, prevedono, fra l’altro, una valutazione diagnostica multidisciplinare, la collaborazione e il sostegno alle famiglie, attività di riabilitazione individuali e di gruppo in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche finalizzate al recupero e al mantenimento dell’autonomia in tutti gli aspetti della vita.
Sono previsti, altresì, interventi educativi di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana, consulenze specialistiche, collaborazione e consulenze con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole in riferimento alle prestazioni previste dalla legge n. 104/1992 e, infine, interventi terapeutici-riabilitativi e socio-riabilitativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
All’art. 34, invece, il decreto prevede che, nell’ambito dell’attività di assistenza semiresidenziale e residenziale, il SSN debba garantire alle persone con disabilità fisiche, psiche e sensoriali trattamenti riabilitativi basati sulle più moderne tecnologie nell’ambito di una presa in carico che prevede un progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento.
In tale progetto riabilitativo individuale potranno essere previsti trattamenti delle seguenti tipologie.
Trattamenti residenziali
Sono così articolati:
di riabilitazione intensiva: rivolti a persone non autosufficienti di norma di durata del trattamento non superiore a 45 gg e con intervento di personale infermieristico per 24 ore;
di riabilitazione estensiva: rivolti a persone disabili non autosufficienti  di norma di durata non superiore a 60 gg e con presenza di personale socio-sanitario per 24 ore;
socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue: si articolano a seconda della tipologia degli ospiti che sono presenti nelle strutture residenziali socio-riabilitative e della gravità delle loro condizioni.
Le prime due tipologie di trattamento sono a totale carico del SSN mentre i trattamenti del punto 3) si distinguono a secondo dei fruitori:
per i disabili in condizioni di gravità che richiedono un elevato impegno assistenziale e tutelare, sono a carico del SSN per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera;
per i disabili che richiedono un moderato impegno assistenziale e tutelare, sono a carico del SSN per il 40% della tariffa giornaliera.
Trattamenti semiresidenziali
Tali trattamenti prevedono:
trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale di norma non superiore a 60 giorni di trattamento, salvo eccezioni;
trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
I trattamenti di cui al punto 1) sono a totale carico del SSN mentre quelli del punto 2) sono a carico del SSN per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera.
È previsto, infine, che il SSN garantisca ai portatori di handicap individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 il concorso delle spese di cura e di soggiorno presso centri di altissima specializzazione all’estero, sia all’assistito sia al suo accompagnatore, con le modalità e nei casi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000.
Il capo V riguarda l’assistenza ospedaliera e la sua articolazione mentre il capo VI tratta dell’assistenza specifica a particolari categorie inerente sia disabilità transitorie sia procedure di necessità ed urgenza in case di ricovero presso strutture sanitarie accreditate.
Per concludere, il decreto, rimanda a norme specifiche che verranno successivamente emanate dalle Regioni per le ulteriori discipline di dettaglio.
NOMENCLATORE

Le prestazioni elencate nel Nomenclatore (all. 4) sono, invece, disciplinate all’art. 15 e la loro erogazione è subordinata all’indicazione della ricetta o sospetto diagnostico (questa la novità) formulata dal medico prescrittore. La competenza spetta alle Regioni che disciplineranno le modalità di erogazione delle stesse.
Tutte le prestazioni e le tipologie di dispositivi di protesi, ortesi ed ausili tecnici costruiti su misura e quelli di serie sono garantite dal SSN e l’elenco è contenuto nell’allegato n. 5 del decreto.
In particolare, è utile evidenziare alcuni specifici aspetti della normativa.
Nel caso in cui risulti necessario l’adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, il decreto prevede che la prestazione sia prescritta dal medico specialista ed eseguita da professionisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali.
Qualora l’assistito, “al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili, necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale”, richieda, in accordo con il medico, un dispositivo con caratteristiche non indicate nel Nomenclatore, il medico dovrà effettuare una apposita prescrizione, riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l’assistito sulle sue caratteristiche e funzionalità riabilitative-assistenziali. L’Asl di competenza autorizzerà la fornitura nelle modalità descritte precedentemente.
Procedura di erogazione
Le modalità di erogazione dell’assistenza protesica sono disciplinate in generale nell’art. 19 e sono definite in dettaglio nell’allegato 12 del medesimo decreto. Al riguardo non si rilevano particolari novità rispetto alla precedente normativa.
L’erogazione delle protesi, ausili ed ortesi avviene, in sintesi, secondo le seguenti modalità e si articola nelle seguenti fasi:
formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale;
prescrizione;
autorizzazione;
erogazione;
collaudo;
follow up.
In ogni caso, le Regioni potranno adottare tutte le misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari.
Il piano riabilitativo-assistenziale individuale, formulato dal medico specialista, deve riportare:
l’indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità;
una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o disabilità;
la descrizione del programma di trattamento con l’indicazione degli esiti attesi dall’équipe e dall’assistito in relazione all’utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine;
la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le personalizzazioni eventualmente necessari;
i modi e i tempi d’uso del dispositivo, l’eventuale necessità di aiuto o supervisione nell’impiego, le possibili controindicazioni ed i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;
l’indicazione delle modalità di follow-up del programma e di verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall’équipe e dall’assistito.
Responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal piano stesso, sono il medico e l’équipe specialistica.
È previsto che le prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi contenuti nel Nomenclatore vengano erogate su prescrizione del medico specialista, effettuata sul ricettario standardizzato del SSN. Anche in questo caso, le Regioni potranno individuare modalità e prescrizioni diverse.
In aggiunta, sono previste procedure di allestimento, adattamento e personalizzazione degli ausili di serie, se prescritte dal medico specialista ed eseguite da specifiche figure professionali previste dal decreto.
Sono parimenti erogate su prescrizione dello specialista le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione degli ausili e dei loro componenti.
Si sottolinea che la prescrizione deve essere:
coerente con il piano riabilitativo-assistenziale individuale;
deve riportare la specifica menomazione o disabilità;
indicare le definizioni e i codici identificativi delle tipologie di dispositivi;
deve essere appropriata rispetto al bisogno dell’utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento.
Al riguardo, le Regioni potranno promuovere l’ulteriore sviluppo dell’appropriatezza delle prescrizioni e del corretto svolgimento del piano riabilitativo-assistenziale individuale.
Come di consueto, l’erogazione della prestazione è autorizzata dalla Asl di residenza dell’assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell’assistito, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione.
Le Regioni disciplineranno le modalità di rilascio dell’autorizzazione, anche in forma semplificata, prevedendo il tempo massimo per la conclusione della procedura da parte della Asl.
All’atto dell’erogazione di un dispositivo su misura, l’erogatore sarà tenuto a rilasciare una certificazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata, il suo perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in materia. La certificazione viene allegata alla fattura ai fini della corresponsione della tariffa da parte della Asl di competenza.
Salvo casi particolari disciplinati dalla Regione, lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all’équipe multidisciplinare, avrà il compito di eseguire il collaudo di tutti gli ausili forniti ivi compresi quelli su misura. Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano. Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l’inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l’erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni.
Le Regioni definiranno il tempo massimo per l’esecuzione del collaudo e regolamenteranno i casi in cui lo stesso non venga effettuato nei tempi previsti.
Nei casi particolari, descritti prima, di fornitura in assenza di una prestazione di adattamento o di personalizzazione da parte del professionista sanitario o di altri tecnici competenti, l’avvenuta consegna del dispositivo prescritto è attestata dall’assistito stesso che in caso di malfunzionamento o di inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, richiede il collaudo al medico prescrittore.
In linea generale, le Regioni e le Asl dovranno assicurare le prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi su misura inclusi nel Nomenclatore. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano saranno definite linee di indirizzo per la fissazione dei requisiti per l’accreditamento dei soggetti erogatori.
Similmente, le Regioni e le Asl definiranno accordi e stipuleranno contratti previsti dalla normativa vigente, con gli erogatori di protesi e ortesi su misura, ferme restando le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Rimane garantita la libertà dell’assistito di scegliere l’erogatore delle prestazioni di assistenza protesica su misura cui rivolgersi.
Dal momento che non è stato ancora istituito il Repertorio dei dispositivi di serie, per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto, le Regioni e le Asl dovranno stipulare contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente.
Nella valutazione delle offerte, le Regioni e le ASL adotteranno criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti.
Le Asl assicureranno che i dispositivi di serie, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell’assistito in condizioni di sicurezza, siano applicati o messi in uso da un professionista sanitario abilitato all’esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, operante anche in convenzione.
Il Ministero della Salute adotterà le misure necessarie per monitorare il percorso degli ausili di serie, dalla produzione alla consegna all’assistito, a garanzia della qualità della fornitura.
Malattie rare – aggiornamento
Per concludere tutta la trattazione della materia, il decreto ha, inoltre, previsto un consistente ampliamento dell’elenco delle malattie rare (110 nuove entità tra singole, malattie rare e gruppi di malattie) ed importanti revisioni anche all’elenco delle malattie croniche. Inoltre, è stato introdotto lo screening neonatale per la sordità congenita e la cataratta congenita e l’estensione a tutti i nuovi nati dello screening neonatale e della mappatura genetica in determinate condizioni e modalità.
Con l’aggiornamento dei LEA e dei Nomenclatori specifici viene istituita anche la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e la Promozione dell’Appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, che avrà il compito ogni anno di aggiornare (e/o modificare) la lista dei livelli essenziali.

Azione dell’UICI
Per concludere questa disamina, va ricordato che l’Unione ha presentato delle importanti proposte di integrazione o modifica al testo del decreto e dei relativi allegati, alcune delle quali hanno trovato pieno accoglimento in relazione ai seguenti dispositivi inseriti nell’elenco del Nomenclatore (allegato n. 5):
tra gli ausili per la vista: video ingranditore da tavolo, facendo inserire delle caratteristiche tecniche necessarie per l’utilizzo da parte delle persone non vedenti e pienamente accolte dal Ministero della Salute;
tra gli ausili per telefonare: telefono a controllo a distanza, rispetto al quale sono stati inseriti dei requisiti tecnici specifici per le persone non vedenti;
tra gli ausili per la lettura: sistema OCR (lettore automatico) specificando, in dettaglio, le modalità tecniche e la possibilità che tale ausilio possa essere prescrivibile in alternativa al software OCR.

Altre proposte, purtroppo, non hanno trovato un pieno accoglimento nonostante la loro fondatezza su dati tecnici e scientifici. Le stesse si possono così riassumere:
bastone tattile bianco rigido, la proposta era di eliminare la parola “tattile”;
tra gli ausili per indicazione, segnalazione ed allarmi, la proposta era introdurre la specifica di “o parlante” in merito alla sveglia tattile;
in riferimento ai display tattili per dispositivi informatici, nell’introdurre il requisito “di 20 caratteri” per il display Braille e nel caso della stampante Braille, nell’introdurre una velocità di stampa di almeno 100 caratteri;
introduzione di altri due ausili specifici quali: “orologio da polso consultabile tramite vibrazione” per consentire la fruizione di tale ausilio anche alle persone sordocieche e “orologio tattile da taschino” presente già nel precedente Nomenclatore;
tra i dispositivi d’ingresso alternativi, in merito alla prescrizione per il sistema per il riconoscimento vocale, oltre ai casi di estrema disabilità motoria, l’estensione anche “nei casi di perdita totale della vista in età avanzata con conseguente incapacità all’apprendimento dell’uso manuale di una comune tastiera”;
in merito ai sistemi televisivi per l’ingrandimento di immagini (video-ingranditore da tavolo, video-ingranditore portatile e software per ingrandimento) è stata ritenuta priva di logica la condizione che pone in alternativa la concessione dei dispositivi previsti con i sistemi galileiano e kepleriano. L’utilizzo di questi ultimi, infatti, precede nel tempo quello dei video-ingranditori; comunque detti sussidi assolvono a esigenze diverse da quella della lettura ingrandita essendo più legate alla mobilità e ad usi diversi da parte dei richiedenti.

In merito, invece, al Nomenclatore che descrive le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (allegato n. 4):
attualmente per la riabilitazione del cieco e dell’ipovedente grave è stata introdotta una terapia delle attività della vita quotidiana articolata in un ciclo di 10 sedute individuali di 30 minuti ciascuna. La proposta avanzata dall’UICI era stata, invece, quella di aumentare le ore di sedute individuali a 90 minuti per due cicli completi di 20 sedute ciascuno;
per la riabilitazione della funzione visiva negli ipovedenti è previsto un ciclo di 10 sedute individuali, mentre la proposta avanzata dall’Unione era quella di aumentare il numero delle sedute a minimo 20.

Comunque, l’azione dell’Unione, in riferimento alle parti non accolte né modificate dal Ministero della Salute, sarà da un lato, di continuo controllo affinché in tempi celeri possano essere attuati i futuri decreti attuativi e definite le azioni delle Regioni, dall’altro, una continua pressione sulle istituzioni governative e parlamentari, affinché tutte le proposte avanzate possano trovare un pieno riconoscimento a tutela della nostra categoria.