Buca su marciapiede
Se il pedone ipovedente nonostante la pioggia decide di attraversare comunque la strada e cade in una buca, il risarcimento è a metà. Lo ha confermato la Cassazione, con la sentenza n. 18463/2015, rigettando il ricorso della sfortunata protagonista del sinistro, una signora ipovedente che cadeva rovinosamente a terra per via di una buca di notevoli dimensioni presente sull’asfalto su una strada del territorio comunale.
La signora trascinava in giudizio il comune chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni riportate ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma anche se dall’istruttoria era emersa la presenza di un’anomalia sulla sede stradale, tale da rappresentare un pericolo per gli utenti, il fatto che, nonostante le condizioni climatiche avverse, l’ipovedente avesse deciso di attraversare, fa diminuire il risarcimento al 50%.
Per la terza sezione civile, infatti, è vero che da una parte c’era il comportamento colposo del comune che aveva omesso di rimuovere l’insidia, ma dall’altra assumeva rilievo la condotta imprudente della signora, la quale, benché ipovedente aveva comunque consapevolmente attraversato la strada, “pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto”.
E a nulla rileva che la buca, come dichiarato dal CTU, fosse di grandi dimensioni, coperta d’acqua e non avvistabile neanche da una persona con normale visibilità, la responsabilità del sinistro, hanno deciso gli Ermellini, va equamente ripartita tra comune e pedone.
Avv. Paolo Colombo