Centro di Documentazione Giuridica – La cumulabilità dei permessi, ex Legge 104 del 1992, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

Generalmente il permesso può essere utilizzato per l’assistenza di una sola persona disabile. Tuttavia, uno stesso lavoratore ha diritto ad assistere più persone disabili, e dunque di cumulare i relativi permessi, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1° grado(o entro il 2° grado qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

Il cumulo è consentito quando la presenza del lavoratore è disgiuntamente necessaria per l’assistenza di ciascun disabile; è pertanto escluso quando altre persone possono fornire l’assistenza o quando lo stesso lavoratore può, per la natura della disabilità, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo.

Il richiedente deve presentare tante domande quanti sono i soggetti per i quali chiede i permessi, nonché allegare alla domanda idonea certificazione relativa alla particolare natura della disabilità, accompagnata da dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle circostanza che giustificano la necessità di assistenza disgiunta.

Anche il lavoratore con disabilità grave, che già fruisce di permessi orari o giornalieri per se stesso, può cumulare a questi il godimento dei 3 giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare disabile grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave. È inoltre possibile la contemporanea fruizione dei 3 giorni di permesso da parte del lavoratore disabile grave e da parte del familiare lavoratore referente per la sua assistenza (Mess. INPS 30 dicembre 2011 n. 24705).

L’assistenza si considera disgiunta quando la prestazione nei confronti di due o più soggetti disabili può essere assicurata solo con modalità ed in tempi diversi, richiedendosi che l’assistenza sia contemporaneamente esclusiva e continua per ciascuno degli assistiti.