La prestazione assistenziale dell’indennità di accompagnamento viene riconosciuta ed erogata in presenza di una condizione di inabilità e sempre che il soggetto versi nell’impossibilità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
L’ INPS con il messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011 ha precisato che tale indennità non va riconosciuta agli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto e in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.
Dunque il ricovero assume rilievo ai fini dell’incompatibilità con l’erogazione dell’indennità solo se ha natura contingente, cioè legato alla cura delle patologie rilevanti ai fini dell’assegnazione dell’indennità e deve assicurare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.
Invece, nel caso in cui l’assistenza al disabile è garantita da altri soggetti (familiari, badanti etc.) il ricovero non si pone come elemento ostativo all’erogazione dell’indennità.
In tal caso però occorre che la necessità di assistenza da parte di un soggetto terzo sia dichiarata dall’Istituto che ospita l’invalido.
Frequenti, comunque, sono i casi in cui l’INPS, richiede la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento ritenendole indebitamente percepite dal disabile ricoverato.
La modalità di restituzione adottata dall’Inps è quella propria dell’ indebito oggettivo (art.2033 c.c.), secondo la cui disciplina chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (avere indietro) ciò che ha pagato.
A riguardo è doveroso porre in evidenza che la Suprema Corte di Cassazione è di diverso orientamento.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2270 del 2007, è intervenuta sul tema dell’ indennità di accompagnamento affermando che il ricovero presso un Ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l’art.1 Legge n. 18/80, che esclude dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto.
Il beneficio, perciò può essere concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Alla sentenza del 2007 ne sono seguite altre tutte conformi (cfr Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 04-04-2013, n. 8227, e Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 03-12-2010, n. 24677 ) nelle quali si è ribadito che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto” e che il beneficio, invece, è concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Di seguito il testo integrale delle sentenze citate.
Corte di Cassazione – Sezione lavoro Sentenza del 2 febbraio 2007 n. 2270
Invalido grave ricoverato presso un ospedale pubblico – diritto all’indennità di accompagnamento
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. P.M., nata il (OMISSIS), versa dal 1986 in stato di coma profondo da decerebrazione ed è stata continuativamente e gratuitamente ricoverata in ospedale. Il padre e tutore ha chiesto l’indennità di accompagnamento[1], che è stata riconosciuta in via amministrativa con decorrenza 1.4.1989. Successivamente, essendo emerso che la P. era ricoverata in permanenza presso il Policlinico, il Prefetto revocava la concessione dell’indennità in parola con provvedimento in data 12.6.2000 ed invitava il P. a restituire quanto riscosso a far tempo dal 1.2.1995. Con ricorso depositato in data 6.11.2000, P.C. chiedeva che venisse riconosciuto il diritto alla prestazione “de qua”.
2. Previa costituzione ed opposizione dell’INPS, il Tribunale di Verona accoglieva la domanda attrice, ritenendo che nella specie il ricovero in un ospedale non escludeva la necessità di ulteriore assistenza, specie di tipo affettivo e psicologico. Proponeva appello l’INPS e la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dall’attore P. e lo condannava alla restituzione dei ratei indebitamente percepiti. La Corte di Appello così motivava: la legge n. 18 del 1980, art. 1[1], prevede la corresponsione dell’indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di assistenza continua; tale ipotesi ricorre indubbiamente nella fattispecie; il comma 3 della norma citata prevede peraltro l’esclusione dell’erogazione nel caso di invalidi civili gravi, ricoverati gratuitamente in istituto; l’appellata si trova da oltre un quindicennio continuativamente e gratuitamente ricoverata presso un reparto ospedaliero; è pertanto fondato l’appello dell’INPS, dato che la norma non lascia adito a dubbi circa la non erogabilità della prestazione in ipotesi di lungo-degenze in strutture pubbliche ospedaliere; non rileva la volontà o la necessità dei familiari di essere vicini alla figlia, per sopperire ad eventuali carenze del personale o per cercare di stimolare emotivamente la paziente; la previsione dell’indennità di accompagnamento risponde ad esigenze diverse da quelle ritenute dal giudice, per le quali soccorrono altri istituti (pensione di inabilità); deve porsi in diritto la questione se il ricovero gratuito in struttura pubblica costituisca requisito essenziale del diritto all’indennità, ovvero elemento esterno che impedisce l’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario; nella fattispecie detta questione è irrilevante, posto che non è possibile formulare sicura prognosi circa l’uscita dallo stato di coma.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione P.C., nella spiegata qualità, deducendo un motivo. L’INPS si è costituito con procura e non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
4. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 [2] della leggen. 18 del 1980, art. 1, comma 3 [1], nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art.360 c.p.c., n. 5 [2]: la Corte di Appello ha fondato la propria decisione su di una interpretazione meramente letterale della norma, la quale intende invece incoraggiare i familiari all’assistenza, ma non osta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento quando l’invalido, pur ricoverato in ospedale e curato, non è totalmente assistito dalla struttura e quindi necessita della continua assistenza anche dei familiari per sopravvivere. Detti familiari, in ospedale come a domicilio, dovranno pur sempre pagare infermieri ed assistenti, abbandonare il lavoro, effettuare un sostegno economico aggiuntivo.
5. Il ricorso è fondato nei sensi di cui “infra”. La legge n. 18 del1980, art. 1, comma 3 [1], sopra citata dispone che sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”. Il problema che si pone nella presente fattispecie è se un ricovero presso un ospedale pubblico possa costituire l’equivalente del ricovero gratuito in istituto, essendo lecito il dubbio se il legislatore, nel sancire la ricordata esclusione dall’indennità, abbia inteso significare che l’indennità di accompagnamento non è erogata in caso di “ricovero presso qualsiasi struttura” di cura ovvero se la citata erogazione venga meno solo in caso di ricovero presso un “istituto”, vale a dire una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente (come nella specie è pacifico) una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli “atti quotidiani della vita” cui l’indennità in parola è destinata a fare fronte, tale da rendere superflua la presenza dei familiari o di terze persone.
6. L’esame della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione induce a ritenere preferibile questa seconda tesi. “Il ricovero di un inabile totale, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, in una struttura pubblica non in grado di prestargli tutte le cure necessarie per un’adeguata assistenza infermieristica può giustificare, in via eccezionale rispetto a quanto testualmente dispone la legge n. 18 del 1980, art. 1, il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per il periodo di ricovero soltanto nell’ipotesi in cui, proprio a causa di tale necessaria integrazione, l’assistito abbia subito un danno ingiusto perché costretto a retribuire il cosiddetto infermiere privato”: Cass. 2.11.1998 n. 10946 [3]. Il principio è ripreso da Cass. 8.4.2002 n. 5017 [3], la quale ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento in favore di un invalido psichico, necessitante di continuo controllo anche con eventuale ricovero presso appositi istituti. Più in generale, Cass. 20.7.1995 n. 7917 [3], prevede che la condizione del non-ricovero in istituto si pone come elemento esterno alla fattispecie e non osta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per il tempo in cui il disabile sia ricoverato in istituto e non abbisogni dell’accompagnatore.
7. Sulla scorta di tali principi, va dunque affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce “sic et simpliciter” l’equivalente del “ricovero in istituto” ai sensi della legge n. 18 del 1980, art. 1, comma3 [1] e che pertanto l’indennità di accompagnamento può spettare all’invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
8. Tale indagine è mancata nel processo di appello. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Bologna, la quale dovrà uniformarsi al principio di cui al paragrafo che precede e provvederà altresì alle statuizioni circa le spese.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2007.
Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 04-04-2013, n. 8227
PENSIONI
Assegni di accompagnamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LA TERZA Maura – Presidente –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8142/2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI MAURO, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.A. nella qualità di legale rappresentante nonchè madre e tutore della figlia P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avv. SALAFIA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. DEL GIUDICE UMBERTO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 826/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 21.9.2010, depositata il 27/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo (per delega avv. Mauro Ricci) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 31 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 27.10.2010, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di prime cure che, in accoglimento della domanda svolta dal tutore di P. M., ha dichiarato l’illegittimità della revoca dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS in favore della predetta P., lungodegente in struttura pubblica in stato di coma profondo da decerebrazione;
3. ricorre l’INPS con due motivi dolendosi che, in violazione dell’art. 384 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), la Corte di merito non si sia uniformata alla statuizione della Corte di cassazione non avendo esperito, a tanto sollecitata dalla S.C., alcuna attività istruttoria atta a dimostrare che le prestazioni assicurate dall’ospedale alla paziente non esaurissero tutte le forme di assistenza necessitate per la vita quotidiana; ed inoltre che, in violazione dell’art. 2697 c.c. e L. n. 18 del 1980, art. 1 e con insufficiente motivazione, fosse rimasto sfornito di prova che l’ospedale pubblico non fornisse tutte le forme di assistenza di cui necessitava la paziente e che quest’ultima avesse dovuto sostenere personalmente oneri economici per usufruire di assistenza privata integrativa di quella resa dalla struttura pubblica;
4. l’intimata, nella predetta qualità, ha resistito con controricorso;
5. il ricorso è manifestamente fondato per non essersi la Corte di merito uniformata alla sentenza rescindente omettendo la verifica giudiziale dell’applicabilità, alla fattispecie, del principio enunciato e dipanando la motivazione sul mero rilievo che il genitore esercente la tutela sulla figlia in stato di coma profondo da decerebrazione avesse dichiarato di aver cessato ogni attività lavorativa per assistere continuativamente la congiunta;
6. invero, la Corte di legittimità, con sentenza n. 2270 del 2007, decidendo sul gravame avverso la decisione di primo grado, ha affermato che: “il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce sic et simpliciter l’equivalente del ricovero in istituto” ai sensi della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 3 e che pertanto l’indennità di accompagnamento può spettare all’invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Tale indagine è mancata nel processo di appello”. Di qui, pertanto, la cassazione con rinvio della decisione sul gravame ad altra Corte d’appello che ha statuito nei termini già richiamati;
7. come affermato in più occasioni da questa Corte, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza della motivazione, conserva al giudice di rinvio le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 13719/2006); nè il giudice del rinvio, al quale la S.C. abbia demandato, come nella specie, il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può sottrarvisi (v., Cass. 3186/2012)”.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
9. Dalla riferita relazione il Collegio dissente sulla base dei rilievi di seguito esposti.
10. L’accertamento richiesto dalla sentenza rescindente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 2270 del 2007 cit.) è stato, invero, svolto dalla Corte territoriale che, alla stregua delle emergenze istruttorie, ha apprezzato le dichiarazioni rese dal genitore esercente la tutela, il quale aveva espresso di essere stato costretto a cessare ogni attività lavorativa per stare accanto alla figlia la quale, sebbene degente in struttura gratuita, necessitava, proprio in considerazione dello stato d’irreversibilità patologico, di assistenza continua finalizzata ad essenziali esigenze primarie, fra le quali le manovre di spostamento sul letto di degenza al fine di evitare piaghe da decubito e ogni ulteriore incombenza connessa allo stato di totale immobilismo e all’incapacità di gestire funzioni biologiche essenziali.
11. Ebbene, posto che l’accertamento del Giudice di merito, che attiene alla valutazione dei mezzi di prova, è incensurabile nel giudizio di legittimità se compiutamente e coerentemente motivato, nel caso di specie l’accertamento della Corte territoriale, nei termini appena esposti, non è adeguatamente censurato dall’Istituto pubblico di previdenza che non rimette in discussione le congrue e ragionevoli argomentazioni della Corte territoriale a sostegno dell’accertamento, ma solo si duole che il Giudice del gravame non abbia svolto, in ottemperanza al dictum della sentenza rescindente, alcun accertamento, formulando rilievi critici che non si collocano sul piano argomentativo della sentenza impugnata per svelarne insufficienza o illogicità motivazionale.
12. L’INPS, pertanto, non ha specificamente criticato l’apprezzamento della Corte territoriale che, all’esito dell’accertata assistenza continuativa del genitore nella forma della presenza costante accanto alla figlia in stato vegetativo, ha ritenuto tali modalità di accudimento travalicare quanto la struttura pubblica potesse assicurare.
13. Il pur sintetico iter argomentativo che ha condotto i Giudici del gravame, muovendo da tale accertamento, verso l’apprezzamento della necessità, per il genitore, di assicurare quel quid pluris non garantito dall’ospedale pubblico alla congiunta lungodegente in stato di coma profondo da decerebrazione, non risulta efficacemente censurato.
14. In particolare, nella vicenda all’esame del Collegio è rimasto non specificamente censurato proprio l’apprezzamento della Corte territoriale dell’emergenza istruttoria inerente alle necessità di assistenza e accudimento costanti a cagione delle quali il genitore si era risoluto ad abbandonare l’attività lavorativa per essere totalmente dedito alla cura della figlia nel predetto stato vegetativo.
15. Risulta, pertanto, assorbito il mezzo d’impugnazione imperniato sull’inottemperanza dell’onere, a carico del tutore dell’assistita, di provare la necessità di aver dovuto sostenere, ai fini dell’assistenza costante e continuativa, spese personali aggiuntive rispetto all’assistenza apprestata dalla struttura pubblica.
16. In definitiva il ricorso, per essere manifestamente infondato, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 03-12-2010, n. 24677
Fatto – Diritto P.Q.M.
PENSIONI
Assegni di accompagnamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19666/2009 proposto da:
S.D. (OMISSIS), n.q. di tutore del minore S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1029/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 10/06/08, depositata il 18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
udito l’Avvocato Assennato Giuseppe Sante, difensore del ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per la remissione alla p.u. ed in subordine si riporta alla relazione scritta.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 18 settembre 2008, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio ed ha respinto la domanda presentata il 29.6.2005 da S.D., nella qualità di tutore del minore S.A. (nato il (OMISSIS)), intesa ad ottenere la condanna dell’Inps e del Ministero dell’Economia al pagamento dell’indennità di accompagnamento (ottenuta a decorrere dal 1 luglio 2003) anche per il periodo dal 1 aprile 2002 al 30 giungo 2003, durante il quale il minore era stato ricoverato prima presso il reparto di rianimazione degli OO.RR. di (OMISSIS) e successivamente presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di (OMISSIS) a seguito di gravi lesioni (lesioni alla colonna vertebrale, tetraplegia e lesioni cerebrali) riportate in un incidente stradale nel quale aveva perduto entrambi i genitori.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente non aveva addotto elementi sufficienti a dimostrare che il minore durante il ricovero in rianimazione avesse avuto necessità di una assistenza familiare continua aggiuntiva a quella prestata dalla struttura ospedaliera.
Avverso detta sentenza il S. ha proposto ricorso con un motivo con il quale, lamentando difetto di motivazione, si duole che il giudice del gravame abbia respinto la domanda senza espletare una CTU diretta ad accertare se il minore avesse avuto o meno necessità di una assistenza familiare continua durante il ricovero.
L’INPS ha depositato procura ed il Ministero dell’Economia non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria.
Ritiene la Corte che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
La L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, riconosce il diritto all’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili “che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”. Il legislatore ha inteso così sopperire, a prescindere da ogni limite reddituale, alle necessità materiali dei totalmente invalidi che non sono in grado di muoversi autonomamente senza grave pregiudizio per la loro persona e per gli altri e che non sono in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, quali mangiare, bere, lavarsi, vestirsi, espletare i bisogni fisiologici. La norma, ispirata al principio solidaristico, ha comunque carattere eccezionale, prescindendo da qualsivoglia contribuzione e gravando sulla fiscalità generale, e non può essere interpretata in modo estensivo. In particolare essa non può essere estesa fino a coprire anche il mero supporto psicologico e affettivo di cui i predetti invalidi hanno pure bisogno.
Escluso quindi che la necessità di un supporto morale e affettivo possa dare diritto alla indennità in questione, resta da vedere se ed entro quali limiti l’indennità medesima spetti agli invalidi durante il periodo in cui sono ricoverati in una struttura ospedaliera, anche perchè l’ultimo comma della norma richiamata esclude espressamente dall’indennità gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in “istituto”.
Anche a prescindere dalla questione, pure affrontata da questa Corte (Cass. n. 2270/2007), se gli Ospedali pubblici del SSN, con prestazioni prevalentemente gratuite, rientrino o meno fra “gli istituti” che non danno diritto all’indennità, va comunque rimarcato che questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980, può spettare anche all’invalido grave durante il ricovero in ospedale pubblico, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza materiale di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. n. 25569/2008, Cass. n. 2270/2007) – vale a dire, oltre all’assistenza medica, anche una assistenza di carattere personale, continuativa ed efficiente, idonea a sopperire alle necessità quotidiane di vita del paziente sopra specificate – e richiedono per far fronte alle necessità del ricoverato l’intervento di un familiare o di un terzo incaricato dalla famiglia (Cass. n. 5017/2002).
Nella specie il ricorrente non ha né allegato né provato circostanze di fatto dalle quali potersi ricavare la necessità per l’inabile di una assistenza (materiale e non meramente affettiva) ulteriore rispetto a quella fornita dagli Ospedali pubblici durante il suo ricovero in un reparto di rianimazione (reparto notoriamente accessibile solo al personale ospedaliere). Né rientra concettualmente nelle necessità cui la legge intende sopperire con l’indennità in questione anche “l’apprendimento (da parte del familiare o di un terzo) delle metodiche assistenziali più corrette in previsione della domiciliazione”.
Il ricorrente non ha ragione di lamentarsi per il mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice di appello, visto che l’appellante non ha neppure indicato quali fossero i supporti materiali necessari all’invalido che gli Ospedali non erano in grado di assicurare, esclusa per quanto sopra detto la rilevanza dei supporti meramente affettivi e psicologici. Al riguardo è appena il caso di ricordare che per costante giurisprudenza la consulenza tecnica non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata da giudice quando la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi o fatti non provati (Cass. n. 3191/2006, n. 26083/2005, n. 16256/2004 ed altre conformi).
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.