Centro di Documentazione Giuridica – Agevolazioni fiscali quando l’erede o il donatario è disabile, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste.
Infatti anche se con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono state reintrodotte l’imposta sulle successioni e sulle donazioni se il beneficiario è una persona portatrice di handicap.
È noto che le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione.
Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).
La normativa tributaria riconosce però un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, indipendentemente dal vincolo di parentela.
In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
Le donazioni a favore di disabili
Anche se la donazione è “gratuita” non è comunque priva di costi, che variano a seconda del grado di parentela tra donatario e donante; sono infatti previste delle franchigie (soglie che se non superate non prevedono alcun costo) e aliquote diverse che rendono tassabili le parti donate che superano il loro valore.
La tassa è a carico del donatario, cioè di colui che riceve la donazione, e segue la tabella sulle successioni: 1. Moglie, figli e discendenti in linea retta: Aliquota 4% e franchigia sino a 1.000.000 euro 2. Fratelli e sorelle: Aliquota 6% franchigia 100.000 3. Parenti fino al 4°: Aliquota 6% senza franchigia 4. Tutti gli altri: Aliquota 8% senza franchigia.
Il trattamento fiscale delle donazioni dipende quindi dal rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario e dal valore della donazione.
Solo se la donazione è verso soggetti portatori di handicap, riconosciuti in base alla L. 104 del 1992, anche senza vincolo di parentela, la franchigia sale a 1.500.000 un milione e mezzo di euro al disotto della quale, in caso di prima casa, non sarà dovuta alcuna imposta di donazione e le imposte di trascrizione e catastali resteranno fisse a 168 euro. Nel caso di immobili diversi dalla prima casa invece l’imposta diventa proporzionale con una aliquota del 4%.

Paolo Colombo