Riteniamo utile riepilogare qui le principali norme di riferimento sugli obiettivi di accessibilità che le Amministrazioni Pubbliche devono perseguire e rispettare per facilitare l’attività lavorativa dei propri dipendenti con disabilità, al fine di offrire una maggior tutela ai nostri lavoratori non vedenti e ipovedenti.
La redazione di questo documento si è resa possibile grazie al lavoro svolto dai nostri rappresentanti che partecipano con assiduità ai tavoli tecnici presso il Ministero del Lavoro e presso l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Le sottostanti indicazioni normative desiderano richiamare i principali elementi di riferimento ai quali devono attenersi i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di mettere a disposizione dei lavoratori con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche nei casi di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, nel rispetto della normativa vigente.
L’articolo 1 della legge n. 4 del 9 gennaio 2004, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, si basa sul principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
E’ tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”.
La legge 4/2004, art. 2, comma a, definisce “l’accessibilità, come la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, utilizzano tecnologie assistive o configurazioni particolari”.
Inoltre la legge 4/2004, art. 2, comma b, definisce le tecnologie assistive come “gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici”.
Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introduce, nella sezione II “Amministrazione digitale e dati di tipo aperto”, all’art. 9 “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, comma 4, alcune modificazioni della legge 4/2004, in relazione ai seguenti articoli della stessa:
– all’articolo 3, comma 1, si estende l’obbligo di garantire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, già previsto per le Pubbliche Amministrazioni, a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet;
– all’articolo 4, comma 4, si demanda all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di stabilire le specifiche tecniche delle postazioni, nel rispetto della normativa internazionale, con riguardo all’obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di porre a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
– l’articolo 4, comma 5, è sostituito con
“I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4 nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico”.
Il citato decreto n. 179 apporta anche, all’art. 9, comma 6, alcune modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” con riferimento all’articolo 23-ter riguardante i documenti amministrativi informatici e dispone che i documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili, indipendentemente dalle condizioni di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti nei requisiti tecnici di cui all’art. 11 della legge 4/2004.
Inoltre, lo stesso decreto n. 179, all’art. 9, comma 7, introduce a carico delle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Web, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente che l’amministrazione stessa si prefigge di raggiungere e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro.
Infine il decreto n. 179, all’art. 9, comma 8, prevede che gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all’accessibilità dei servizi erogati, ne facciano segnalazione all’Agenzia per l’Italia digitale. Qualora l’Agenzia ritenga la segnalazione fondata sulla base dell’osservanza dei 12 requisiti previsti dal decreto ministeriale del 20 marzo 2013, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità degli strumenti informatici”, richiederà all’amministrazione l’adeguamento dei servizi, concedendo un termine temporale non superiore a novanta giorni.
Con riferimento a tali obblighi l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto una circolare, la n. 61/2013, nella quale si riassumono le modifiche normative apportate dal decreto legge n. 179, fornendo due allegati, A e B, rispettivamente progettati uno per aiutare le amministrazioni a censire lo stato di accessibilità attuale dei sistemi informatici (siti Web, documentazione, postazioni di lavoro, intranet, postazioni pubbliche); l’altro per predisporre uno schema di obiettivi da raggiungere per la soluzione dei problemi individuati.
Con tali premesse si possono meglio evidenziare gli elementi utili per un’analisi compiuta, relativa all’adeguamento e adattamento delle postazione di lavoro del dipendente con disabilità, nell’intento di agevolare l’identificazione della strumentazione e delle tecnologie assistive più idonee in funzione dello svolgimento delle mansioni assegnate.
Paolo Colombo