Istruzione: MIUR, Giannini incontra le Federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità, di Luciano Paschetta

Autore: Luciano Paschetta

Incontro tenutosi il 15 luglio u.s. tra il Ministro Giannini e le delegazioni della FAND e della FISH sulla proposta di legge formulata dalle due Federazioni, dove
la delegazione della FAND era formata dai nostri due responsabili dell’istruzione: Salvatore Romano e Luciano Paschetta.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha incontrato al Miur i rappresentanti delle Federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità, Fish e Fand. Nel corso dell’incontro si è discusso della proposta di legge sul miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, già depositata alla Camera dei Deputati.

La proposta, elaborata nel corso degli ultimi due anni dalle Associazioni che partecipano all’Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con disabilità del Miur, punta, tra l’altro, a individuare ulteriori misure per garantire la continuità didattica e la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutti i docenti della classe, ad assicurare la formazione in servizio degli insegnati, a ridurre il contenzioso tra famiglie e amministrazione, a migliorare la qualità inclusiva delle singole classi e delle singole scuole.

Nel corso delle prossime settimane il Miur seguirà il percorso del provvedimento, con un nuovo incontro con le Federazioni previsto a fine mese.

Luciano Paschetta

Centro di Documentazione Giuridica: Corte di Cassazione, civile, Sentenza 5 novembre 2013, n. 24775 LAVORO – PORTATORI DI HANDICAP – TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE – LEGITTIMITÀ, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Il diritto della persona handicappata di non essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, non è invece attuabile ove sia accertata l’incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
Con la recente sentenza n. 24775 del 5 novembre 2013 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul trasferimento del lavoratore disabile, esaminando, in generale, i limiti legali sussistenti in capo al datore di lavoro in tale materia e, in particolare, la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale.
La norma (speciale) di riferimento è l’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992, secondo cui il lavoratore handicappato – senza il suo consenso – non può essere trasferito in un’altra sede di lavoro.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono già pronunciate in una fattispecie analoga, pure disciplinata dalla legge n. 104/1992, inerente il trasferimento del lavoratore che assiste una persona affetta da handicap in situazione di gravità (la legge fa riferimento al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero, entro il terzo grado nei casi ivi espressamente indicati) e che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 5, della citata legge n. 104/1992, non può essere trasferito senza il suo consenso.

Infatti, con sentenza n. 16102 del 9 luglio 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, il diritto del genitore o del familiare lavoratore – con rapporto di impiego pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine nei limiti di grado previsti dalla legge – di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, se, da un lato, non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda o della P.A., non è, invece, attuabile ove sia accertata – in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale – l’incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
La sentenza in esame ha ritenuto applicabili i principi affermati dalle Sezioni Unite anche nell’ipotesi del trasferimento del lavoratore disabile.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l’interesse della persona handicappata, ponendosi come limite esterno al potere datoriale di trasferimento (disciplinato dall’art. 2103 cod. civ.) prevale sulle ordinarie esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro, ma non esclude che il medesimo interesse, pure prevalente rispetto alle predette esigenze, debba conciliarsi con altri rilevanti interessi, differenti da quelli sottesi alla ordinaria mobilità, che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro (pubblico o privato), così come avviene in altre ipotesi di divieto di trasferimento previste dall’ordinamento, per le quali la considerazione dei principi costituzionali coinvolti può determinare, concretamente, un limite alla prescrizione di inamovibilità (come, ad esempio, per il trasferimento dei dirigenti sindacali, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 300/1970).

Inoltre, è stato evidenziato che la giurisprudenza di legittimità aveva già, ripetutamente, affermato che il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e di disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 cod. civ. (ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2007, n. 4265, e, più recentemente, Cass. 22 agosto 2013, n. 19425).
Nel nostro caso, la Corte di Cassazione ha, quindi, rilevato che la situazione di incompatibilità ambientale (nella fattispecie, si trattava del trasferimento di una lavoratrice disabile determinato da una situazione di forte contrasto tra quest’ultima ed i colleghi di lavoro, con rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa) si distingue dalle “ordinarie” esigenze di modifica dell’assetto organizzativo, in quanto costituisce essa stessa una causa di disorganizzazione e di disfunzione e, quindi, realizza – di per sé – un’esigenza di mutamento del luogo di lavoro.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

SENSI D’ESTATE: YOGA in mostra e TURKISH CAFE’, Redazionale

Autore: Redazionale

23 LUGLIO

YOGA IN MOSTRA E CONCERTO DEI TURKISH CAFE’

SENSI D’ESTATE 2014
Percorsi multisensoriali di Arte, Teatro, Musica, Odori e Sapori.
Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana, Ancona.

INGRESSO LIBERO

MERCOLEDI’ 23 LUGLIO
ore 19,00 INCONTRO DI YOGA con Barbara Neri, Shaktyoga Club Ancona, dedicato alla mostra “Percepire il soffio” di Silvia Fiorentino – Sale Museo Omero.
Dopo un breve percorso fra i lavori di Silvia Fiorentino, creazioni nate da un soffio di vento e dedicate alla leggerezza, al respiro e alla concentrazione, Barbara Neri, di Shaktyoga Club Ancona, condurrà una pratica yoga dedicata a “Percepire il soffio”.
Al termine della lezione condivideremo una tisana con l’insegnante e con l’artista.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. tel. 071 28 11 935 info@museoomero.it.
Si consiglia abbigliamento comodo e tappetino.

ore 21.30 MUSICA CAMBIO PALCO TOUR
TURKISH CAFÈ
Veronica Punzo, voci e tastiere
Julián Corradini, voci e chitarre
Simone Giorgini, voci e contrabbassi
Cristiano Giuseppetti, violino
Simone Pozzi, batteria

La band elettroacustica e cantautorale marchigiana presenta il secondo disco “Cambio Palco” creando nuovi suoni e unendo la bellezza degli strumenti acustici alla potenza dell’elettronica, del ritmo, delle voci: musica e parole da degustare.

ARTE
PERCEPIRE IL SOFFIO, una mostra di SILVIA FIORENTINO a cura di Valerio Dehò Fino al 7 settembre 2014 La personale raccoglie oltre 30 creazioni che indagano la soglia fra visibile e invisibile, o meglio, cercano di dare materia all’invisibile attraverso il segno tradotto in pitture, sculture, arazzi, installazioni.

Durante la serata sarà possibile visitare la mostra, il Museo Omero e l’Italia Riciclata di Michelangelo Pistoletto, aperti fino alle 24.

INFORMAZIONI
L’ingresso al concerto e alla mostra è libero. I posti a sedere per il concerto sono limitati. Si accettano prenotazioni solo per persone con disabilità.
Ogni serata il pubblico potrà sostenere con una donazione le attività dell’Associazione Per il Museo Tattile Statale Omero Onlus.
La rassegna Sensi d’estate è realizzata con il patrocinio del Consiglio Regionale Marche, in collaborazione con il Comune di Ancona – Amo la Mole e con l’Associazione “Per il Museo Tattile Statale Omero”. Le attività si svolgono con il supporto del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Volontario europeo.

LINK:
http://www.museoomero.it/main?p=mostre-2014-percepire-il-soffio
http://www.museoomero.it/main?p=news_id_5050

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Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana Banchina Giovanni da Chio, 28
60121 Ancona
Tel + 39 071.2811935
Fax + 39 071.2818358
Email info@museoomero.it
Sito: www.museoomero.it
Sito vocale 800 20 22 20

Sensi d’Estate 2014, di Monica Bernacchia

Autore: Monica Bernacchia

Torna Sensi d’estate, la rassegna culturale estiva organizzata dal Museo Tattile Statale Omero. Nata da un’idea di Roberto Farroni nel 2002, la rassegna propone percorsi multisensoriali di Arte, Teatro, Musica, Odori e Sapori.

XIII edizione
16 luglio – 20 agosto 2014
Tutti i mercoledì, dalle 19,00 alle 24,00 Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana, Ancona

INGRESSO LIBERO.

ARTE
PERCEPIRE IL SOFFIO, una mostra di SILVIA FIORENTINO a cura di Valerio Dehò
16 luglio – 7 settembre 2014
Inaugurazione: mercoledì 16 luglio ore 19 con il curatore Valerio Dehò, l’artista e il Presidente del Museo Omero Aldo Grassini.
La personale raccoglie oltre 30 creazioni comprendenti installazioni, sculture, pitture, disegni e audio testi realizzati dal 2000 ad oggi e allestiti in un’atmosfera di bianco e silenzio. Una mostra nata da un soffio di vento, che cerca di raccontare la leggerezza attraverso la materia artistica, sia essa stoffa che terracotta, fotografia o pittura.

Valerio Dehò: “Vi è una sospensione vitale nell’opera di Silvia Fiorentino, una forma di silenzio che lascia intuire la parola, qualcosa che non ha ancora una definizione ma potrebbe averla da un momento all’altro come potenzialità sospesa”.

EVENTI E SPETTACOLI

16 LUGLIO
ore 21.30 – Musica “Tributo a Giulietta Masina nei 20 anni dalla scomparsa”
NINO ROTA ENSEMBLE
Giuditta Longo, violino
Federica Torbidoni, flauto
Diletta Dell’Amore, oboe
Cecilia Amadori, violoncello
Deborah Vico, pianoforte

23 LUGLIO
ore 19.00 Incontro di yoga con Barbara Neri, Shaktyoga Club Ancona, dedicato alla mostra “Percepire il soffio” di Silvia Fiorentino. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

ore 21.30 Musica “Cambio Palco Tour”
TURKISH CAFE’
Veronica Punzo, voci e tastiere
Julián Corradini, voci e chitarre
Simone Giorgini, voci e contrabbassi
Cristiano Giuseppetti, violino
Simone Pozzi, batteria

30 LUGLIO
ore 21.30 Musica “Furia Ludica”
DUO BUCOLICO

6 AGOSTO
ore 19.00 “L’uovo cosmico” di Andrea Sòcrati, Racconto multisensoriale all’origine dell’arte: presentazione del libro con laboratorio al buio.

ore 21.30 Teatro Chiamatemi Don Tonino…
LUCA VIOLINI

13 AGOSTO
ore 19,00 Presentazione del libro Parla piano non ti sento di Anna Maria Zambrini

ore 21.30 Il cinema in musica
UN PIANOFORTE RACCONTA…
SILVANO D’AURIA

20 AGOSTO
ore 21.30 Concerto SCALINATELLA. La canzone napoletana dalla Villanella al Rock Blues. Una produzione di Musicultura, ideata e diretta da Piero Cesanelli.
ENSEMBLE MUSICALE LA COMPAGNIA: Adriano Taborro, chitarre mandolino; Carlo Simonari, voce, keyboard, archi; Chopas, voce chitarra percussioni; Elisa Ridolfi, voce; Andrea Di Buono, voce recitante; Piero Cesanelli, voce narrante.

INFORMAZIONI
Ogni serata il pubblico potrà sostenere con una donazione le attività dell’Associazione Per il Museo Tattile Statale Omero Onlus.
La rassegna Sensi d’estate è realizzata con il patrocinio del Consiglio Regionale Marche, in collaborazione con il Comune di Ancona – Amo la Mole e con l’Associazione “Per il Museo Tattile Statale Omero”. Le attività si svolgono con il supporto del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Volontario europeo.

La mostra e le presentazioni di libri si svolgono negli spazi del Museo Omero. Concerti e spettacoli si svolgono all’aperto, nella corte interna della Mole Vanvitelliana (i posti a sedere sono limitati: si accettano prenotazioni solo per persone con disabilità).

Tutti i mercoledì di Sensi d’estate, fino alle 24,00, è possibile visitare il Museo Omero, L’Italia riciclata di Michelangelo Pistoletto e la mostra Percepire il soffio. INGRESSO LIBERO.

Orario estivo Museo 15 giugno – 15 settembre:
dal martedì al venerdì 18 – 22; sabato e domenica 10 – 13 e 18 – 22; la mattina aperto su prenotazione per gruppi.

Orario apertura Mostra Percepire il soffio 16 luglio – 7 settembre:
giovedì, venerdì 18 – 22; sabato e domenica 10 – 13 e 18 – 22; la mattina aperto su prenotazione per gruppi.
Sono previste visite guidate e attività laboratoriali in collaborazione con l’artista, a cura dei Servizi Educativi del Museo Tattile Statale Omero. Prenotazione obbligatoria. Costo di 3 euro a persona, esclusi disabili, docenti e accompagnatori.

LINK:
http://www.museoomero.it/main?p=news_id_5047
http://www.museoomero.it/main?p=mostre-2014-percepire-il-soffio

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La Riforma del Terzo Settore approvata oggi in Consiglio dei Ministri, il primo e fondamentale passo del suo iter legislativo, di Anna Monterubbianesi

Autore: Anna Monterubbianesi

10 luglio 2014
Il commento di Pietro Barbieri, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore

10 luglio 2014 – “Desideriamo senz’altro esprimere la nostra soddisfazione per il varo della DDl di Riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e del Servizio Civile. Il Presidente del Consiglio ha mantenuto l’impegno preso nei nostri confronti, con l’avvio di una riforma che attendevamo da tanto, troppo tempo.
Aspettiamo l’annunciata conferenza stampa di domani del Ministro Poletti e la versione definitiva del testo per poter esprimere un compiuto giudizio di merito.
Auspichiamo nel frattempo che il DDL contenga i temi e gli aspetti che riteniamo cruciali ed essenziali: favorire al massimo la partecipazione civica e attiva dei cittadini, salvaguardare la natura non profit di questo mondo e intervenire nella sfida della trasparenza. Vorremmo un ‘terzo settore’ centrale e valorizzato dalla Riforma. Fortificato e riconosciuto per la sua natura intrinseca, quella del ‘non profit’, che deve essere salvaguardata e valorizzata, non annacquata o mescolata con forme di spurie di profit o di low profit. Auspichiamo anche che questa Riforma non imponga “lacci e lacciuoli”, ma che, nella trasparenza e nella legalità, esalti la piena libertà e la grande capacità di innovazione che il terzo settore è stato in grado di portare in questi anni alla società, sotto molteplici punti di vista. Siamo ottimisti e fiduciosi che il Governo riesca a rispondere efficacemente alle attese e alle speranze espresse da tutto il Terzo Settore italiano”.
Anna Monterubbianesi

Centro di Documentazione Giuridica: IMMIGRATI: Sì ad indennità di accompagnamento anche senza carta di soggiorno, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La Corte Costituzionale, con la sentenza 15 marzo 2013, n. 40 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) “nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)”.
La disposizione come formulata escludeva dal beneficio tutti quegli stranieri che, seppur erano in possesso dei requisiti sanitari necessari, erano, però, presenti in Italia da meno di cinque anni e quindi impossibilitati ad avere il documento di soggiorno richiesto.
Secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza in commento, tale situazione portava ad una discriminazione e disparità di trattamento in ordine ai diritti fondamentali della persona tra cittadini italiani e cittadini stranieri, rappresentando una violazione del diritto alla salute tutelato costituzionalmente.
L’assistenza alle famiglie che abbiano all’interno portatori di handicap grave non può essere rifiutata in ragione della “mera durata del soggiorno”.
Si legge, infatti, testualmente, nella decisione in oggetto che … “In ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore), vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie –, tutti di rilievo costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l’art. 2 della Costituzione – in base, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano – e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie”.
La concessione, quindi, agli stranieri extracomunitari, che siano legalmente soggiornanti in Italia, della indennità di accompagnamento nonché della pensione di inabilità, non può essere subordinata al “semplice” requisito della titolarità della carta di soggiorno.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Il DVD del film di Silvio Soldini Per altri occhi è uscito per Feltrinelli, Redazionale

Autore: Redazionale

E’ finalmente uscito il DVD del film PER ALTRI OCCHI! Avventure quotidiane di un manipolo di ciechi di Silvio Soldini e Giorgio Garini, disponibile presso tutte le librerie Feltrinelli.

Nelle sale del Museo Tattile Statale Omero sono state girate alcune scene del film, che coinvolge un gruppo di non vedenti impegnati in attività apparentemente straordinarie ma per loro assolutamente normali.

Il celebre regista tratta con mano leggera, non priva di humor la vita di un gruppo di ciechi per sottolineare alcune potenzialità non incompatibili con la condizione di non vedenti, anche se stupefacenti. Li vedremo infatti impegnati in “imprese” sportive, prestazioni musicali ed artistiche nonché nell’esercizio di una vasta autonomia.
Una bella testimonianza per far conoscere al pubblico i risvolti di una condizione che spesso è ritenuta tale da impedire una vita piena.

Il film, che ha vinto il Nastro D’argento 2014 come miglior documentario, è edito da Feltrinelli Real Cinema, con libro aggiunto e audiocommento per non vedenti a cura di Cinema senza Barriere® by A.i.A.C.E.

E’ disponibile al costo di euro 17,90 presso tutte le librerie Feltrinelli.

SCHEDA FILM Per altri occhi
Regia e sceneggiatura: Silvio Soldini, Giorgio Garini.
Interpreti: Enrico Soso, Giovanni Bosco, Luca Casella, Felice Tagliaferri, Mario Santon.
Italia, 2013, col., 95.
Enrico fa il fisioterapista ma appena può scappa in barca a vela, Giovanni è un piccolo imprenditore con la passione dello sci e del godersi la vita, Felice è uno scultore che gioca baseball, Luca un musicista-fotografo, Loredana una centralinista-arciera, Mario è uno sportivissimo ex centralinista in pensione, Gemma studia violoncello e fa gare di sci. Altri occhi racconta le avventure quotidiane di un gruppo di persone non vedenti che vivono con una serenità, una passione e un coraggio tali da rendere le loro vite più ricche di tante altre.

LINK:
http://www.mostrainvideo.com/p.aspx
http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/per-altri-occhi/

Una risposta ai quesiti, a cura di Vitantonio Zito

Autore: a cura di Vitantonio Zito

D1- E’ possibile una sintesi delle attività dell’ I.Ri.Fo.R. utili ai non vedenti e agli ipovedenti?
R1- L’ I.Ri.Fo.R., da oltre 23 anni e quindi dalla sua “creazione”, opera, come è noto, con specifica competenza e con efficacia nel campo della ricerca, della formazione e della riabilitazione dei minorati della vista al fine di offrire loro l’autonomia e l’inserimento, con pari opportunità, nel contesto sociale e produttivo del paese.
L’istituto organizza corsi di alfabetizzazione informatica; di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti di sostegno; corsi di mobilità; di preparazione agli studi musicali; corsi per l’attività motoria e sportiva; e di avviamento al lavoro con particolare riferimento alle nuove professioni;.
L’attività dell’ I.Ri.Fo.R. si sviluppa maggiormente presso le sedi regionali e provinciali dell’Unione per coinvolgere più facilmente i ciechi e gli ipovedenti di tutto il territorio nazionale.

D2- Quali sono gli effetti essenziali della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili?
R2- La legge 68/1999, la più completa sul collocamento obbligatorio, dopo quindici anni dal varo non è stata ancora interamente applicata. Essa introduce nel nostro ordinamento un nuovo regolamento per il diritto al lavoro dei disabili, cambiando il sistema di collocamento obbligatorio. Al contempo favorisce la promozione dell’inserimento lavorativo dei minorati mediante servizi di sostegno al collocamento mirato; ed in particolare:
* l’introduzione di nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie, prevedendo la chiamata nominativa da parte dei datori di lavoro quando le aziende occupano da 15 a 35 dipendenti;
* l’istituzione delle convenzioni, al fine di favorire l’inserimento mirato;
* la possibilità di consentire alle cooperative sociali la stipula di convenzioni utili all’integrazione dei disabili;
* la creazione di un nuovo sistema sanzionatorio e di un fondo regionale per il finanziamento dei programmi d’inserimento lavorativo e dei relativi servizi,
* il diritto di partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego mediante l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche necessarie per lo svolgimento degli esami al fine di poter concorrere in condizione di parità con i normodotati.
La legge 68/1999 risponde perciò ai criteri essenziali che congiungono l’integrazione lavorativa e le inclinazioni alle professionalità dei minorati visivi.
D3- A che punto è l’iter della proposta di legge relativa alle modifiche della legge 113/1985 ?
R3- Le modifiche della legge 113/1985 sono state affidate ad un comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera dei Deputati. A quanto è dato sapere tale comitato, l’ultima volta (dal momento in cui scriviamo) si è riunito il 28 maggio. Speriamo di poter dare informazioni migliori in avvenire.
D4- Quali modifiche sono state proposte al parlamento nella legge 113/85 concernente l’assunzione obbligatoria dei centralinisti telefonici ed il loro inquadramento professionale?
R4- La necessità di modificare la legge 113/1985, riguardante specificatamente i non vedenti e gli ipovedenti, è motivata da molteplici fattori di ordine legislativo e sociale, si pensi alla recente classificazione delle minorazioni visive delineata dalla legge 138/2001 e alle nuove figure professionali configuratesi a causa dell’evoluzione tecnologica che caratterizza il nostro tempo, nonché al nuovo contesto legislativo in materia di collocamento al lavoro dei disabili in cui primeggia la legge 68/1999, che nel ridefinire gli istituiti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge 113/1985.
Il carattere di specialità di tale provvedimento, però, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina dettata, per mantenerla al passo coi tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati visivi.
Nel corso della sua storia, infatti, la legge 113/85, ha consentito il collocamento al lavoro nel tempo a circa 15 mila centralinisti telefonici con reciproca soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato generalizzato, in seguito, dall’art. 2 della legge 68/1999.
L’opportunità delle proposte di modifica di una legge che ha ben operato in passato, al punto che la stessa legge 68/1999 ha ritenuto di farla salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti ed ipovedenti, risiede in diversi fattori.
In primo luogo, il continuo progresso tecnologico in questo settore ha richiesto radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici, che, in molti casi, hanno visto scomparire i tradizionali posto- operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.
In secondo luogo, l’estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia, ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevede precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte dell’azienda di stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti non vedenti ed ipovedenti.
La proposta di legge in esame tiene conto di tutti i fattori indicati e infatti, laddove si parlava di “centralinista non vedente”, si parla, nel nuovo testo, di “operatore della comunicazione minorato della vista con le qualifiche equipollenti”. Ciò armonizza la disciplina con il dettato del Decreto del Ministro del lavoro 10 gennaio 2000 che, come è noto, ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico, ai sensi del disposto dell’art. 45 comma 12, della legge 144/1999.
Quella che può immediatamente sembrare una differenza nominale, rivela invece da un lato la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste vengono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto ed in continua e costante evoluzione, e dall’altro la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è sempre di un’estrema gravità.
Il nuovo testo dell’art. 3 della legge 113/85 rappresenta invece la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente. Ed infatti, da un lato gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro pubblici e privati, superando in tal modo le distinzioni indicate dalla normativa vigente; dall’altro è di fondamentale importanza il fatto che nuovi criteri che hanno contrassegnato gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto dell’evoluzione tecnologica del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni così come al numero degli operatori di call-center o di strutture similari.
Naturalmente viene confermato l’obbligo di computare i lavoratori assunti in base a tali principi nella quota di riserva fissata dal sistema generale del collocamento obbligatorio disciplinato dalla citata legge 68/1999.
Infine la proposta prevede una riformulazione dell’articolo 9 della legge 113/85 che assume un particolare rilievo.
Infatti, in armonia con le riforme in materia previdenziale, viene attuato il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo per il trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con quello misto.
Tale misura, non comporta alcun aggravio di spesa, giacché, essa beneficia del vigente finanziamento della legge 113/85 la quale già garantisce adeguata copertura finanziari come confermato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 18 settembre 1985 e dal decreto del Ministero del Tesoro del 4 aprile 1991.
D5- La riduzione dei posti di lavoro per i centralinisti telefonici e per i fisioterapisti ciechi ed ipovedenti diventa sempre più preoccupante. Come è possibile affrontarla?
R5- Per attenuare il disagio causato dalla riduzione dei posti di lavoro per i minorati della vista è necessario soprattutto accentuare la ricerca di nuove fonti di lavoro attraverso specifici studi di fattibilità, tuttavia per un risultato più proficuo, e soprattutto più immediato, sarà utile realizzare dei progetti operativi anche con la collaborazione dell’ I.Ri.Fo.R.
D6- Quali sonio gli obiettivi che l’ agenzia per la promozione del lavoro dei ciechi e degli ipovedenti si prefigge di realizzare?
R6- L’agenzia si prefigge di ottenere il riconoscimento di nuove figure professionali a livello regionale, fondate su specifici corsi di formazione e riqualificazione professionale come:
* perito fonico in ambito forense;
* Web developer;
* Archivista;
* Addetto al protocollo elettronico.
L’agenzia si propone inoltre di favorire la formazione continua da svolgersi sul posto di lavoro, o anche a distanza, soprattutto per quelle discipline che si prestano a tale modalità d’insegnamento.
Un altro obiettivo dell’agenzia è quello di avviare una più concreta collaborazione con le associazioni imprenditoriali, come la confindustria, la confartigianato, confcommercio, ecc., per un confronto concreto e costruttivo ai fini dell’ampiamento dello spettro occupazionale dei minorati della vista.

Centro di Documentazione Giuridica: Conversione in legge del decreto legge 66 del 24 aprile 2014, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Il decreto legge 66 del 24 aprile 2014 è stato convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (G.U. 23 giugno 2014, n. 143)”.
Con tale strumento normativo le amministrazioni sono state autorizzate anche a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere per beni e servizi, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica loro assegnati.
Purtroppo, il Governo per individuare i beni e i servizi oggetto dell’intervento si è basato sui codici del Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle p.a., gestito dalla Ragioneria generale dello stato, che rileva come i soldi pubblici sono materialmente spesi.
Utilizzando tale sistema sono finite tra le voci da tagliare anche i codici Siope riferiti a contratti di servizio per trasporto, contratti di servizio per smaltimento rifiuti, nonché cosa che riguarda da vicino le nostre istituzioni anche le rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi, mense scolastiche, e servizi scolastici.
Includere le rette per disabili ricoverati tra le spese per «servizi intermedi», cioè relative a fabbisogni dell’ente e non della comunità amministrata è certamente una grave ingiustizia. Si tratta infatti di servizi e di beni che sono, con ogni evidenza, rivolti esclusivamente e direttamente a beneficio dei cittadini per giunta svantaggiati.
La manovra, di spending review, pur qualificata come revisione della «spesa improduttiva» ha finito quindi, ancora una volta, per ridurre le prestazioni che la pubblica amministrazione deve assicurare alla comunità amministrata.
I tagli indistinti, che si prevedono con l’applicazione del decreto 66, purtroppo mettono sullo stesso piano la carta per le fotocopie e i servizi ai disabili o minori.
Va segnalato, comunque, tenuto conto del tenore letterale dell’art. 8 (“sono autorizzate” ) che il decreto attribuisce, ex lege, alla P.A. il potere – facoltà di ridurre del 5%, unilateralmente, l’importo originariamente pattuito come corrispettivo per l’acquisto di forniture e servizi, prevedendo di contro che il committente possa recedere senza penali entro trenta giorni dalla comunicazione.
Si auspica, quindi che la sensibilità delle P.A. prevalga nei casi in cui i destinatari finali del servizio siano i disabili.
Fondamentale sarà, ancora una volta, il ruolo delle nostre istituzioni locali nel relazionarsi con la P.A. per valorizzare la specificità qualitativa dei servizi offerti alla categoria dei disabili visivi.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Centro di Documentazione Giuridica: Condominio: legittima l’installazione dell’ascensore esterno senza autorizzazione dell’assemblea, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza del 16 maggio u.s. ha dichiarato legittima l’installazione di un ascensore esterno a servizio e a spese di un solo condomino, senza la previa autorizzazione dell’assemblea anche se l’opera non è prevista nel progetto originario dell’edificio.
I giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 10852 del 16 maggio 2014, hanno bocciato il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello che riconosceva la legittimità dell’innovazione realizzata da altro condomino, proprietario di un appartamento nel medesimo edificio.
L’ascensore installato, nel caso di specie, è stato definito dalla suprema Corte, come “funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, e quindi, assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari.” Esso dunque è “indispensabile ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui (Cass. n. 7752 del 1995; Cass. n. 6885 del 1991; Cass. n. 11695 del 1990)”.
Pertanto, l’installazione di un ascensore o di altri dispositivi atti all’abbattimento delle barriere architettoniche che si frappongono alla concreta fruizione dell’immobile da parte di un proprietario disabile, non costituiscono violazione delle regole dettate dall’art. 1102 del cod.civ. (divieto di alterazione della cosa comune) ma le rendono, per così dire, inoperative.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)