Mostra “I Sensi nel drappeggio”, Redazionale

Autore: Redazionale

Strutture sculturali
Dal 17 maggio al 15 giugno 2014
Ancona – Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28
ANCONA – Il Museo Tattile Statale Omero ha inaugurato sabato 17 maggio la mostra “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”. La mostra, che sarà aperta fino al 15 giugno, è frutto del lavoro grafico e manuale degli studenti del primo e secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Macerata (A.A. 2012 – 2013). I lavori, 27 disegni e 32 drappeggi e manufatti, sono allestiti presso il Museo Tattile Statale Omero, all’interno della Mole Vanvitelliana, nella sala che ospita “L’Italia riciclata” di Michelangelo Pistoletto.
Gli allievi dell’Accademia che hanno prodotto le opere sono stati guidati dalla Prof.ssa Teresa Marasca, docente di Disegno e Morfologia e dinamiche della forma, la quale ha voluto intraprendere nuove sperimentazioni di manipolazione delle forme legate al segno. Partendo dalla riproduzione segnica, dapprima oggettiva e successivamente personale, di panneggi e drappeggi, e avendo a modello l’esempio di alcuni grandi artisti rinascimentali, quali Lorenzo Lotto e i fratelli Crivelli, si è posta particolare attenzione sulla resa volumetrica e sull’intreccio delle linee sinuose e morbide. Gli allievi, stimolati inoltre all’osservazione e alla riproduzione di numerose tavole dell’artista e biologo tedesco Ernst Haeckel (1834-1919), hanno introdotto nei loro lavori alcuni particolari naturalistici, estrapolati dalla copiosa produzione dell’eclettico artista, tanto da concepire nuove ed originali forme fitomorfe e zoomorfe. La bidimensionalità del segno ha pertanto lasciato il posto alla tridimensionalità dei volumi ottenuti.
Come rendere materico il risultato ottenuto? La manipolazione di carta velina, rete metallica e colla vinilica ha avuto come risultato la creazione di immaginarie masse ed originali manufatti. Forme marine, animali, umane o di fantasia hanno preso vita dalla rielaborazione di questi nuovi materiali, rendendo visibile e tangibile il passaggio alla terza dimensione. La sinuosità e l’eleganza di una conchiglia, accuratamente impreziosita di particolari decorativi, non sono molto distanti dalla delicatezza e dalla levità di un ventaglio. Aria, acqua e terra nuovamente combinate tra loro danno così vita ad uno spazio originale, in cui elementi fantastici e reali interagiscono tra loro e con l’ambiente. All’interno della mostra è presente inoltre la riproduzione tridimensionale dell’opera vincitrice del concorso “Il ventaglio del Presidente”. Il tradizionale omaggio del ventaglio ai presidenti della Repubblica, della Camera e del Senato ha infatti visto come vincitrice dell’edizione 2013, l’opera dell’allieva Iuliia Baziaeva, la quale ha presentato un progetto ispirato ad un fiore, il papavero, che ha saputo reinterpretare con perizia grafica, adattando le forme ai volumi. La resa tridimensionale del ventaglio evidenzia lo studio del drappeggio applicato a forme fitomorfe, in modo da ri-creare un oggetto antico e dare nuova vita ai petali di un fiore.
Ingresso libero.

ALLIEVI CHE HANNO ESEGUITO LE OPERE IN MOSTRA
Corso di Morfologia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata A.A. 2012-2013
Studenti del I anno

Luca Olivieri, Morris Castorio, Roberto Tsarukian, Giulia Betti, Selene Pierini, Teresa Annibali, Eleonora Polverini, Elisabetta Silvestri, Noemi Tiofilo, Leonardo Gironacci, Somshun Khan, Alice Barigelli.
Studenti del II anno
Angela Pozzuto, Jacopo Pinelli, Giulia Castagna, Alessandra Morosetti, Giulia Maponi, Francesca Verdini, Bridjet Lohell, Daria Carpineti, Iuliia Baziaeva, Laura Bagalini, Nicola Tittarelli, Valeria Cicconi, Noemi Demeter, Desiree Belardinelli, Fatemeh Soleimani, Gloria Massei, Benedetta Del Mastro, Federica Castagni, Emy Pagano, Sahide Fetai, Pan Tiannan, Erika Feliziani, Eleonora Maurizi, Edoardo Catalini.

INFO MOSTRA
I SENSI NEL DRAPPEGGIO – Strutture sculturali
17 MAGGIO – 15 GIUGNO 2014
Inaugurazione sabato 17 maggio ore 21.30
Orario apertura: dal martedì al sabato 16 – 19; domenica e festivi 10 – 13 e 16 -19

INGRESSO LIBERO

Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana
Ancona – Banchina Giovanni da Chio 28
Tel 071.2811935 | www.museoomero.it | email: info@museoomero.it

Il Museo Omero aderisce a GRAN TOUR MUSEI MARCHE, Redazionale

Autore: Redazionale

SABATO 17 MAGGIO ore 21,30- 24,00
Notte dei Musei
Inaugurazione Mostra I Sensi nel drappeggio – Strutture sculturali

DOMENICA 18 MAGGIO ore 17,00-19,00
Giornata internazionale dei Musei
In viaggio, nel mare, una barca …
Laboratorio didattico per famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni.
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SABATO 17 MAGGIO ore 21,30 -24,00
In occasione della Notte dei Musei 2014 il Museo Tattile Statale Omero presenta la mostra tattile “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”. Si tratta di lavori creati dagli allievi del Corso di Morfologia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata negli anni 2012 – 2013 sul tema plastico del drappeggio. I materiali usati sono tra i più vari, seppure attinenti la desiderata resa plastica e volumetrica dei manufatti: reti metalliche, resine, gesso, cartapesta, tessuti. Le opere andranno esplorate tattilmente, per comprenderne le sfumature più profonde e per accedere alla multisensorialità che caratterizza il Museo Omero.

INGRESSO LIBERO.
Orario: 21,30- 24,00.
Dove: Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana.
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DOMENICA 18 MAGGIO ore 17,00
In occasione della Giornata internazionale dei Musei, incentrata sul tema “Museums collections, make connections” (“creare connessioni con le collezioni”) il Museo Omero organizza il laboratorio didattico per famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni “In viaggio, nel mare, una barca …”. Leggeremo insieme libri tattili dedicati al mare e al viaggio – “Gaia e il mare”, “C’era una volta una barca” – e poi in laboratorio costruiremo un libro tattile con l’aiuto di mamma e papà.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
INGRESSO: 3 euro a persona, esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e accompagnatori. Sconto socio IKEA FAMILY: 2,50 euro a persona.
Dove: Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana.
Tel. 071 28 11935
Email: didattica@museoomero.it
Sito: www.museoomero.it

Gran Tour Musei 2014 è promosso dalla Regione Marche (www.musei.marche.it) con il sostegno dei Sistemi Museali delle Province di Ancona e Macerata, ICOM Italia e la collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e si svolge nell’ambito del Festival dei Musei delle Marche Happy Museum.

Le iniziative del Museo Omero si svolgono con l’ausilio dei Volontari del Servizio Civile Nazionale, del Servizio Volontario Europeo, dell’Associazione per il Museo Tattile Statale Omero ONLUS e dei tirocinanti.

 

Il Museo Omero aderisce a Gran Tour Musei 2014, di Monica Bernacchia

Autore: Monica Bernacchia

17 Maggio – Notte dei Musei: Inaugurazione Mostra “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”
18 Maggio – Giornata internazionale dei Musei: Laboratorio didattico per famiglie: In viaggio, nel mare, una barca …

ANCONA – Il Museo Tattile Statale Omero aderisce alla sesta edizione di Gran Tour Musei 2014 iniziativa che unisce due tra gli appuntamenti culturali internazionali più importanti dell’anno: la Notte dei Musei (www.nuitdesmusees.culture.fr ) e la Giornata Internazionale dei Musei (www.icom-italia.org).
Sabato 17 maggio – Notte dei Musei il Museo Omero presenta la mostra tattile “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”. Si tratta di lavori creati dagli allievi del Corso di Morfologia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata negli anni 2012 – 2013 sul tema plastico del drappeggio. I materiali usati sono tra i più vari, seppure attinenti la desiderata resa plastica e volumetrica dei manufatti: reti metalliche, resine, gesso, cartapesta, tessuti. Le opere andranno esplorate tattilmente, per comprenderne le sfumature più profonde e per accedere alla multisensorialità che caratterizza il Museo Omero. L’ingresso è libero. Apertura del Museo e della mostra fino alle ore 24,00.

Domenica 18 maggio – Giornata internazionale dei Musei, dedicata quest’anno al tema “Museum collections make connections” (“creare connessioni con le collezioni”), il Museo Omero organizza il laboratorio didattico per famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni “In viaggio, nel mare, una barca …” : si leggeranno libri tattili dedicati al mare e al viaggio – “Gaia e il mare”, “C’era una volta una barca” – e poi in laboratorio i bambini costruiranno un libro tattile con l’aiuto di mamma e papà. Prenotazione obbligatoria. Ingresso: 3 euro a persona, esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e accompagnatori. Sconto socio IKEA FAMILY: 2,50 euro a persona.
Gran Tour Musei 2014 è promosso dalla Regione Marche www.musei.marche.it, con il sostegno dei Sistemi Museali delle Province di Ancona e Macerata, ICOM Italia e la collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e rientra nel Festival dei Musei delle Marche Happy Museum.

INFO www.museoomero.it – didattica@museoomero.it – Tel. 071 28 11935

Monica Bernacchia
Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio, 28 – 60121 Ancona
info@museoomero.it – www.museoomero.it
tel 071 2811935 – sito vocale 800 20 22 20

Vediamoci per vedere, Redazionale

Autore: Redazionale

Questo Comitato di Asti dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti durante il mese di maggio svolgerà una campagna di prevenzione delle malattie oculari nei comuni dell’astigiano: operatori medici oculisti ed ortottisti effettueranno visite gratuite su una unità mobile oftalmica attrezzata nella principale piazza dei paesi interessati
La campagna, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ha il patrocinio dell’Aslat e sarà coadiuvata dalla Croce Verde e dai volontari dell’UNIVOC (Unione Volontari Pro Ciechi ) di Asti
Di seguito riportiamo il calendario dell’iniziativa

VENERDI’ 9 NIZZA MONFERRATO (PIAZZA XX SETTEMBRE)

SABATO 10 VALFENERA (PIAZZA TOMMASO VILLA)

DOMENICA 11 COSTIGLIOLE (PIAZZA MEDICI DEL VASCELLO)

LUNEDI’ 12 SAN DAMIANO (PIAZZA LIBERTA’)

MARTEDI’ 13 VILLAFRANCA (PIAZZA MARCONI)

MERCOLEDI’ 14 ASTI (PIAZZA SAN SECONDO – solo pomeriggio)

GIOVEDI’ 15 VILLANOVA ( PIAZZA IV NOVEMBRE)

VENERDI’ 16 CANELLI (PIAZZA ZOPPA)

 

Centro di Documentazione Giuridica: Usare e non abusare dei diritti in modo più adeguato per farli valere a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Licenziamento disciplinare per illecito utilizzo permessi legge 104/92

La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza . n. 4984 del 4.03.2014 si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile. In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio concesso unicamente  per garantire l’assistenza ai congiunti. La  sentenza, di cu si riporta il testo integrale, riguarda il caso di un licenziamento effettuato per  l’illecito utilizzo  di un  permesso previsto dall’art.33 della legge n.104/92  riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un’ agenzia investigativa , che ha smascherato l’utilizzo per finalità  estranee a quelle dell’assistenza. Il lavoratore dipendente, attraverso l’uso improprio del permesso, ha violato  la finalità assistenziale e  la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso,  in quanto la sospensione dell’attività lavorativa era consentita solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre,  ha legittimato il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente  inopportuno, non è lesivo della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti,  previsto dallo Statuto dei Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l’utilizzo del detective da parte del datore di lavoro, che  avviene fuori dall’unità produttiva ha come scopo quello di tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. L’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della ex art. 33 della legge  non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo. Sulla scorta di questa recentissima sentenza della Suprema Corte anche i lavoratori disabili che beneficiano per se stessi di tali permessi devono fare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che hanno giustificato la loro assenza dal lavoro.
Per la rilevanza dell’argomento trattato, di qui seguito riporto il testo integrale della sentenza in commento.
Sentenza 04 marzo 2014 n. 4984
Lavoro – Contestazione disciplinare – Illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 – Licenziamento – Agenzia investigativa Svolgimento del processo Con sentenza del 30.12.2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, respingeva le domande proposte da N.D. intese alla declaratoria di invalidità del licenziamento intimato al predetto dall’A. s.p.a. il 30.4.2008 ed alla condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal Tribunale, sul presupposto dell’illegittimità del controllo operato dalla società ai fini dell’accertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e della conseguente inutilizzabilità della prova, in assenza di un illecito che giustificasse l’attività investigativa. La Corte del merito osservava che la contestazione disciplinare verteva sull’
illecito utilizzo di un permesso ex art. 33 I. 104/92 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, tenuto conto della gravità del contegno del Nulli alla luce della qualifica direttiva posseduta, e rilevava che i fatti non erano stati contestati, essendone stata negata solo la rilevanza disciplinare nonché la liceità delle metodologie di accertamento. Pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l’accertamento di un illecito e se privo di alternative, osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto di cui all’art. 33 I. 104/92 citata, tanto ai danni dell’INPS che erogava l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l’accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all’assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto “difensivo” era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare. I testimoni escussi avevano riferito che il Nulli in due occasioni, alla loro presenza, aveva dichiarato di avere trascorso una vacanza in week end lungo e che, in quanto svolgenti compiti attinenti al rilascio di permessi, essi erano al corrente che in quei giorni il N. era in permesso per la legge 104. Era, dunque, al cospetto di tali dichiarazioni, ragionevole il sospetto da parte dell’azienda che i permessi non fossero utilizzati per l’assistenza alla madre e quindi doveva ritenersi giustificato il controllo difensivo occulto per l’accertamento dell’illecito. Dalla liceità dell’accertamento difensivo conseguiva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l’utilizzabilità in giudizio degli esiti dello stesso, non essendo stata contestata la veridicità dei fatti, la cui gravità era connessa non solo all’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna, ma al fatto che il N.,  nel giorno di permesso chiesto per il venerdì 11 aprile 2008, alle 7,55 fosse partito con amici e valigia mettendo tra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva con l’istituto delle ferie. La Corte territoriale considerava, poi, la posizione del N. all’interno dell’azienda, quadro del Servizio Legale, e le competenze specifiche di laureato in giurisprudenza, che escludevano ogni possibilità di errore circa la finalità dei permessi e creavano un specifico pericolo di discredito dell’organizzazione aziendale ove gli altri lavoratori fossero venuti a conoscenza di week end allungati dal permesso per assistenza alla madre. L’abuso del diritto veniva, pertanto, ritenuto tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro. Per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a cinque motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c Resiste, con controricorso l’A. s.p.a, che espone ulteriormente le proprie difese nella memoria illustrativa.
Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 ed 8 I. 300/70, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., osservando che il controllo dell’ agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, alla attività lavorativa, che è sottratta alla vigilanza altrui, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale prospettata. Secondo il ricorrente, appare, quindi, violativo degli artt. 2 e 3 Statuto avere ritenuto legittimi i pedinamenti che hanno determinato la contestazione disciplinare prodromica al licenziamento, in quanto certamente non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, all’adempimento dell’obbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa a fronte della percezione della retribuzione. Occorreva che i controlli occulti fossero disposti contro attività fraudolente o penalmente rilevanti, laddove la Corte del merito aveva introdotto il tema dell’abuso del diritto che esulava completamente dall’interpretazione delle norme citate dello Statuto, collegando a tale ipotesi di abuso la possibilità di controllo difensivo occulto e scardinando la consolidata acquisizione interpretativa che ritiene legittima tale forma di controllo solo ove finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, ovvero alla verifica di comportamenti delittuosi del lavoratore. Assume il ricorrente che, se l’esercizio di un diritto potestativo in caso di sviamento della sua propria funzione può rifluire nell’abuso del diritto stesso, il controllo verte sulle modalità di esercizio di un diritto, non finalizzato assolutamente a quei soli scopi che legittimano i controlli occulti. Peraltro, la fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non avrebbe integrato l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., in assenza di ogni artificio o raggiro posto in essere dal suo autore. Con il secondo motivo, il N. lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. e del d. Ig.vo 30.6.2003, n. 196, e deduce la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., rilevando come la Corte territoriale abbia completamente omesso di considerare la circostanza, evidenziata dal giudice di primo grado, dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati laddove l’A. non aveva mai riferito alcunché a proposito dell’esistenza dell’atto di incarico e che ciò doveva indurre la Corte a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c.. Ed invero, era richiesta la conformità dell’incarico alle autorizzazioni del garante, conformità che costituiva presupposto indispensabile ai fini della legittimità dell’investigazione e della legittimità del controllo e quindi della contestazione (in tale senso era la pronuncia del Tribunale). Poiché la inesistenza di un incarico conforme alle disposizioni del Garante non era controverso, non era invocabile l’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la totale mancanza di motivazione sul punto determinava la nullità della sentenza, deducibile ai sensi dell’ art. 360, n. 4, c.p.c.. Con il terzo motivo, viene dedotta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 246, 416, 3° comma, 257 c.p.c. e dei principi in ordine alla testimonianza de relato, assumendo il N. che non vi sarebbe stata la prova del ragionevole sospetto che avrebbe legittimato il ricorso ad un controllo occulto, ma che, in base al tenore delle testimonianze di F. e V., doveva ritenersi che il preteso viaggio fosse proprio quello di cui al pedinamento e che la fonte fosse stata proprio l’Agenzia Investigativa, sicché la circostanza della vacanza riferita dal N. alla persona addetta alla segreteria costituiva dichiarazione priva di significato univoco, potendo la vacanza essersi realizzata in giorni estranei al permesso. Aggiunge, quale ulteriore considerazione a fondamento dell’impugnazione, che neanche sarebbe dato comprendere, alla luce dei risultati dell’investigazione, in quale data sarebbe stato effettuato il viaggio in Svizzera al quale si sarebbe riferito il N. conversando con le segretarie e la ragione per cui il predetto si sia indotto a confidare proprio alle stesse l’uso improprio del permesso ai sensi della legge 104. Peraltro, il M., firmatario della contestazione, aveva un interesse in causa che avrebbe potuto giustificare un suo intervento adesivo, atteso che, in caso di definitivo accertamento dell’illegittimità del licenziamento, l’A. avrebbe potuto rivalersi su di lui. La mancanza di motivazione sull’attendibilità del teste, una volta ritenuta la sua capacità a deporre, si traduceva, poi, in un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ed anche la F. e la V. non potevano essere considerate testi di riferimento. Infine, si assume che il G., indicato de relato dal M., rappresentando l’A., non era persona estranea alla controversia, per cui non era possibile acquisirne la deposizione. Con il quarto motivo, il N. deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 161 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.) ed ascrive alla decisione violazione dell’art. 5 L. 604/66 ed omessa motivazione, evidenziandone la totale assenza con riguardo a fatti controversi e decisivi per il giudizio, tra i quali l’avere prestato cure alla propria madre in data 11.4.2008, non potendo
ritenersi che non vi sia stata contestazione della veridicità dei fatti contestati.Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1 L. 604/66, 2119 e 2106 c. c. e rileva ancora la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c. oltre che l’omissione od insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la contestazione relativa a fattispecie analoga a quella di abuso di congedo parentale non era in linea con i principi in materia di proporzionalità del licenziamento disciplinare ed alla valutazione della condotta secondo i criteri applicativi di norme elastiche, da condursi con giudizio di valore adeguato al contesto storico sociale. Assume che il giudizio della Cassazione deve ritenersi esteso alla sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, con valutazione di un contegno che nelle finalità del permesso contempli anche l’esigenza dalla persona che assiste di avere ulteriore occasione di riposo o di stacco e ciò anche nella prospettiva di un giudizio sulla proporzionalità della sanzione. Il ricorso è infondato. Il primo motivo deve essere disatteso stante quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata delle disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970), che delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (cfr. , in tali termini, Cass. 7 giugno 2003, n. 9167). Tale principio è stato ribadito ulteriormente, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590). Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).Nel caso considerato il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. Deve, pertanto, ritenersi che la decisione impugnata sia conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Quanto al secondo motivo di ricorso, che evidenzia la nullità della decisione per avere superato, omettendo ogni motivazione al riguardo, quanto affermato nel capo della sentenza di primo grado con riguardo alla mancanza di un atto di incarico conforme alle specifiche autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, occorre considerare che in realtà l’affermazione, costituendo un mero inciso di motivazione, reso ad abundantiam, non necessitava di espressa impugnazione, e quand’anche si ritenesse diversamente, la fattispecie implicava il coinvolgimento di dati personali non sensibili e chiaramente pertinenti rispetto allo scopo perseguito dalla società che, come sopra detto, era del tutto rispettoso delle norme dello Statuto poste a tutela del lavoratore. Non si poneva, pertanto, una questione di acquiescenza ad un capo di decisione autonomo, idoneo anche da solo a sorreggere la decisione, sicché l’asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. risulta, in definitiva, destituita di giuridico fondamento.
Il terzo motivo è ugualmente infondato. Nella prima parte della censura si assume che le circostanze riferite dalle testi F. e V. sarebbero le stesse di cui all’accertamento investigativo, sicché sostanzialmente non vi era stato il sospetto ingenerato da circostanze preventivamente acquisite da tali testi, ma il datore avrebbe affidato il mandato all’agenzia a scopo meramente esplorativo. La censura mira in tale maniera a sollecitare una non consentita valutazione del merito, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito (v. tra le altre, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 5274/2007 e, precedentemente, Cass. 15693/2004). La seconda parte della censura verte, invece, sulla ritenuta incapacità a deporre del teste M., ma in primo luogo deve rilevarsi che nessun accenno viene fatto ali termini ed ai modi in cui una tale eccezione era stata tempestivamente sollevata nella fase del merito. Vero è, poi, che ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere – dovere di esaminare l’intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell’interesse del teste all’esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione allo stesso, (cfr. Cass. 18 marzo 2003 n. 3956). Nel caso considerato non si ravvisano, tuttavia, errori di valutazione idonei a legittimare la censura come prospettata anche con riguardo al profilo dell’attendibilità delle deposizioni acquisite, essendo state le testi di riferimento legittimamente escusse sulla base dell’indicazione di conoscenza dei fatti ad esse attribuita. Il quarto motivo solleva una critica avulsa dalle risultanze processuali laddove si contesta l’iter argomentativo in relazione alla circostanza che la contestazione da parte del ricorrente vi era stata anche con riguardo all’effettivo verificarsi dei fatti contestati. Ed invero, posta la rilevanza probatoria attribuibile per quanto sopra detto ai risultati dell’investigazione, non rilevano circostanze ulteriori riferite alla assistenza comunque prestata alla madre dal N. prima di partire per il week end, permanendo l’abuso del diritto connesso all’utilizzo improprio del permesso ex art. 33 L. 104/92.
Ove l’esercizio del diritto soggettivo non si ricolleghi alla attuazione di un potere assoluto e imprescindibile, ma presupponga un’autonomia comunque collegata alla cura di interessi, soprattutto ove si tratti – come nella specie – di interessi familiari tutelati nel contempo nell’ambito del rapporto privato e nell’ambito del rapporto con l’ente pubblico di previdenza, il non esercizio o l’esercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abuso in ordine a quel potere pure riconosciuto dall’ordinamento. L’abuso del diritto, così inteso, può dunque avvenire sotto forme diverse, a seconda del rapporto cui esso inerisce, sicché, con riferimento al caso di specie, rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che in presenza di un abuso del diritto al permesso si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell’affidamento da lui riposto nel medesimo, mentre rileva l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’intervento assistenziale nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico. In base al descritto criterio della funzione, deve ritenersi verificato un abuso del diritto potestativo allorché il diritto venga esercitato, come nella specie, non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con la finalità della norma su richiamata, e pertanto la sua connotazione di abuso del diritto e la idoneità, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario correttamente sono state ritenute dal giudice del gravame capaci di integrare il comportamento posto dal datore a fondamento della sanzione disciplinare.
Il quinto motivo verte sulla correttezza del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla condotta del N.. In ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 5095 del 2011 e da ultimo ribadito da Cass. 26.4.2012 n. 6498) che, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. È stato, altresì, precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
In tema di ambito dell’apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004 e, da ultimo Cass. 6498/2012 cit.) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale. Al riguardo deve rilevarsi che la decisione impugnata dal lavoratore sotto tale profilo appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa, valorizzando, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non solo e non tanto l’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna “quanto il fatto che N. nel giorno del permesso ex art. 33 chiesto per la giornata di venerdì 11 aprile, alle 7,55 sia partito con amici e valigia al seguito, così mettendo fra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza e una previsione di rientro non prossimo che rendono del tutto evidente che il permesso …. è stato utilizzato per altra finalità, che la legge garantisce con l’apposito istituti delle ferie”. In tale modo il Nulli – come condivisibilmente osservato dal giudice del merito – ha violato, attraverso l’abuso del relativo diritto, la finalità assistenziale allo stesso connessa e la condotta posta in essere è stata, pertanto, coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, sia perché le eventuali convinzioni personali del ricorrente di potere fare affidamento in una prassi consolidata o nella collaborazione di una badante sono dei tutto irrilevanti in presenza di comportamento che ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sia perché la sospensione dell’attività lavorativa era consentita, come chiarito in sentenza, solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso. Peraltro, deve anche aversi riguardo al fatto che, come, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto deve valutarsi nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla potenzialità del medesimo a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento (cfr., tra le altre, Cass. 10.6.2005 n. 12263). Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza, cedono a carico del ricorrente, e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Il M.I.U.R. individua l’i.Ri.Fo.R. quale Ente di riferimento per la formazione tiflopedagogica, di Luciano Paschetta

Autore: Luciano Paschetta

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO E L’ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE FONDATO OLTRE 20 ANNI FA DALL’U.I.C.I.
E’ stata firmata una importante convenzione tra il Ministero dell’istruzione, delluniversità e della ricerca e l’I.Ri.Fo.R., l’istituto di ricerca, formazione e riabilitazione, voluto oltre vent’anni fa dalla nostra associazione.
“Ho sottoscritto la convenzione con particolare soddisfazione – dice il neo presidente dell’I.Ri.Fo.R. – e dell’U.I.C.I. , Mario Barbuto,- perché essa testimonia un lavoro in comune fatto in questi ultimi anni dai tre Enti che si era concretizzato, tra l’altro, nell’intesa tra lo stesso I.Ri.Fo.R., la Federazione delle istituzioni pro ciechi e la Biblioteca per i ciechi Regina Margherita per la formazione a distanza del personale educativo e docente, da questi sottoscritta nel 2013.”
Una convenzione che – conclude il presidente Barbuto – , dà nuova forza operativa all’intesa tra i tre enti che insieme rappresentano una “autority” della tiflopsicopedagogia.”
In essa viene detto che: “La DG Studente individua l’IRIFOR quale Ente competente di riferimento per la pianificazione e l’attuazione di attività di formazione del personale della scuola in riferimento alle tematiche relative all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità visiva. E si impegna a diffondere, attraverso i propri canali di comunicazione, le iniziative di formazione proposte dall’IRIFOR.”
A sua volta l’I.Ri.Fo.R. “si impegna a collaborare alle iniziative di formazione rivolte al personale della scuola sulle tematiche inerenti la tiflopedagogia e la tiflodidattica nonché sull’accessibilità digitale, ed a fornire la propria consulenza nel settore ai Funzionari degli Uffici della DG Studente;” a mettere “a disposizione sulla propria piattaforma, senza oneri di spesa per l’Amministrazione, garantendo l’accesso gratuito a Dirigenti Scolastici, docenti e personale ATA, il corso per la formazione di base di tutto il personale della scuola, sulle tematiche inerenti la tiflodidattica, sul sistema di scrittura Braille, sull’uso dei sussidi didattici e delle nuove tecnologie per gli alunni con disabilità visiva.”
Ed infine “provvede, senza oneri per l’Amministrazione, alla formazione di un gruppo di esperti (almeno uno per Provincia) in tiflopedagogia e tiflodidattica, disponibili alla collaborazione con i CTS per la consulenza a scuole e famiglie sulle specifiche tematiche inerenti l’educazione dei disabili visivi, anche d’intesa con la Federazione nazionale delle Istituzioni pro ciechi e la Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita.”
La convenzione rappresenta un “potente strumento” per la formazione sulle tematiche tiflodidattiche e tiflopedagogiche messo a disposizione dal MIUR, dall’I.Ri.Fo.R. e dagli enti ad esso collegati per soddisfare la domanda di formazione specifica che proviene dalle scuole per poter migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità visiva.

Luciano Paschett

Centro di Documentazione Giuridica: Indennità di mansione spetta anche per i periodi di fruizione ex Legge n. 104/1992, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

L’indennità di mansione è dovuta ai centralinisti non vedenti pubblici e privati per ogni giornata di effettivo servizio svolto trattandosi, per ratio normativa, di un emolumento correlato alla menomazione e connesso «… alla maggiore gravosità della prestazione che consegue all’esistenza della cecità».
Assenza per ferie: Con circolare 4 novembre 1992, n. 84, il Ministero del Tesoro ha chiarito che l’indennità di mansione <… non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito di ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali>. Inoltre, l’indennità di mansione è dovuta ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall’amministrazione di appartenenza, ai dipendenti in permesso per motivi sindacali limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili, ai dipendenti donatori di sangue ed al personale assente per documentate esigenze di servizio.
Assenza per permessi 104/1992, art. 33, comma 6: Si premette che i permessi presi dai lavoratori disabili gravi per se stessi sono equiparati alla presenza in servizio in termini di percezione di ogni indennità o emolumento nonché di ogni altro accessorio collegato alla presenza effettiva in attività (differentemente da quanto avviene per coloro che richiedono i permessi per l’assistenza ad un familiare disabile grave). In caso di assenza dal servizio per la fruizione di permessi retribuiti, ad esempio i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992, la Funzione Pubblica, con nota del 27 maggio 1999, Prot. 2207/10.2/15181, ha espresso <…. parere favorevole alla fattispecie concreta>», in ragione della equiparazione della assenza alla presenza in servizio. Il già Ministero per i Beni e le Attività Culturali è dello stesso orientamento, nel senso che <… le assenze tutelate dalla legge n. 104/92, non comportano decurtazione dell’indennità di mansione ex art. 9 l. n. 113/85>. Sulla base di un’interpretazione analogica delle norme, si può pertanto ribadire che, ai fini del pagamento dell’indennità di mansione, <… possono essere calcolati, tra i giorni da valutare come presenze di servizio, oltre ai casi previsti dalla l. n. 113/85, anche quelli dell’art. 33 l. n. 104/92, in quanto rispondenti alla medesima ratio che giustifica i casi di assenza “retribuita” già espressamente contemplati dall’art. 9 l. 113 del 1985>. Sull’argomento è intervenuto anche il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria che, con sentenza 21 marzo 2006, n. 782/2005 R.G.A., ha considerato detta misura indennitaria come <… parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti> e, quindi, <… va da sé che nella retribuzione dovuta in caso di assenze retribuite vada sempre compresa la cd <indennità di mansione>.
Ad ogni buon conto, riepiloghiamo  le diverse modalità previste per l’erogazione dell’indennità di mansione che spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza, fatte salve alcune eccezioni (cfr. circolare n. 84 del Ministero del Tesoro del 4.11.1992):
* assenza per ferie
* assenza per malattia dipendente da causa di servizio
* cure necessarie per infermità contratte in guerra
* assenza per infortunio sul lavoro
* frequenza corsi professionali previsti a livello datoriale
* donatori di sangue
* motivi sindacali
* beneficiari della legge n. 104/1992, art. 33, comma 6
* congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie)
* assenze per permessi lutto
* assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare
* assenze previste dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000
Per previsione normativa sono soggetti alla prescrizione di 5 anni tutti i crediti di natura retributiva pagati con periodicità annuale o inferiore, compresi quindi anche le somme relative all’indennità di mansione per centralinisti, spettanti ma non pagate.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Disabili, nessun limite ai permessi, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, costretto ad assentarsi dal lavoro per assistere un suo familiare lavoratore e con grave disabilità, spettano i permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992. Lo stesso diritto è riconosciuto allo stesso familiare disabile con grave handicap che può usufruire dei permessi lavorativi per se stesso. Su questa materia, il 5 novembre scorso il Dipartimento della Funzione pubblica ha espresso un circostanziato parere (n. 44274 /2012), che risolve le perplessità di alcune pubbliche amministrazioni sulla concessione dei permessi nel rispetto della legge. Il provvedimento ministeriale risponde al dubbio se i giorni di permesso dei due soggetti interessati (il lavoratore che assiste il familiare disabile e il disabile lavoratore) possano essere fruiti nelle stesse giornate. Nelle norme in vigore, non si riscontra alcuna espressa preclusione per il lavoratore assistente di assentarsi dal lavoro anche quando il familiare assistito chiede i permessi per se stesso. E la legge 104 non offre alcuna indicazione su come conciliare i due diritti. La situazione ordinaria – richiama il Dipartimento – è che le giornate fruite come permesso possono coincidere. A sollecitare l’intervento ministeriale, e confermare la regolarità dei permessi, il caso del lavoratore assistente che abbia la necessità di assentarsi per conto del disabile, il quale si rechi però regolarmente al lavoro non essendo necessaria la sua presenza. Una eventuale limitazione alle agevolazioni previste dalla legge – così conclude il parere n. 44274 – difficilmente potrebbe trovare una idonea giustificazione.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

Museo Tattile Statale Omero di Ancona: A Pasqua veniteci a trovare!, Redazionale

Autore: Redazionale

Il Museo Tattile Statale Omero di Ancona
vi augura Buona Pasqua e vi ricorda le aperture per le festività:

dal martedì al sabato 16 – 19;
domenica e festivi (Pasqua, Pasquetta e 25 aprile) 10 – 13 e 16 -19.

chiuso: l Maggio

Ingresso: libero.

Vi aspettiamo per visite al buio con i vostri amici: vi daremo una benda, qualche istruzione e tutta la collezione da toccare! Inoltre potrete visitare L’Italia riciclata di Michelangelo Pistoletto e la mostra internazionale di arte contemporanea “I Sensi dell’arte Art Senses”, promossa dall’Associazione culturale Art@ltro e dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Grosseto. L’esposizione presenta oltre 60 opere fra sculture, pitture con varie tecniche, bassorilievi, fotografie, installazioni e video realizzati da 30 artisti non vedenti, provenienti da 6 diversi Paesi (Italia, Slovenia, Estonia, Israele, Inghilterra, Finlandia) e parallelamente lavori di artisti vedenti capaci di creare opere adatte alla fruizione sensoriale.
I “Sensi dell’Arte| Art Senses” invita tutti a esplorare “altri” modi di sperimentare la realtà creativa valorizzando azioni ed emozioni capaci di dare significato a diversi materiali e linguaggi, attraverso la creazione intima ed espressiva di “altri occhi” e la relazione sociale.

INFO:
Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, Ancona.
Tel. 071 28 11935
Email: didattica@museoomero.it
Sito: www.museoomero.it

Il Forum Nazionale del Terzo Settore con il forum di Reggio Calabria contro la ‘sospensione dei diritti’- di Luciano Squillaci

Autore: Luciano Squillaci

Roma 15 aprile 2014 – Era un anno fa quando il Forum del Terzo Settore esprimeva la sua vicinanza al terzo settore di Reggio Calabria per la drammatica situazione che stavano vivendo le organizzazioni sociali, che avevano annunciato  la chiusura di molti servizi resi per conto del Comune a causa di ritardi e mancati pagamenti che ne rendevano impossibile il proseguimento delle attività. Un anno dopo la situazione sembra non essere cambiata e ci ritroviamo ancora una volta davanti all’annuncio di sospensione dei servizi di assistenza dal prossimo 28 aprile.

Sappiamo bene quanto il terzo settore locale abbia stretto i denti e tentato di resistere giorno dopo giorno, mese dopo mese, per non negare assistenza scolastica e domiciliare a cittadini disabili, anziani o in situazioni di discriminazione. Tuttavia comprendiamo come questa scelta così forte si renda necessaria per le organizzazioni e gli operatori sociali qualificati che non ricevono garanzie né tutele, né tantomeno, lo stipendio da troppi mesi. Ci auguriamo che il Comune reggino ascolti questo ultimo disperato appello del Forum di Reggio Calabria rispettando gli impegni assunti e mettendo al primo posto i diritti dei cittadini.”
Così il Portavoce del Forum del Terzo Settore, Pietro Barbieri.

 


A seguire il comunicato diffuso dal Forum del Terzo Settore reggino:

 

COMUNICATO STAMPA

Dal 28 aprile si sospendono i servizi di assistenza alle fasce deboli nel Comune di Reggio Calabria

 

Reggio Calabria, 15/04/2014

 

Nei giorni scorsi abbiamo invocato l’urgenza di un intervento da parte Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria per il pagamento delle mensilità pregresse dovute agli organismi senza fini di lucro (associazioni e cooperative) che gestiscono servizi di natura sociale per conto del Comune. Ad oggi quel grido è rimasto inascoltato ed inevitabilmente ci troviamo costretti a comunicare che dal prossimo 28 aprile i servizi di assistenza saranno sospesi.

In data odierna le organizzazioni del Terzo Settore che svolgono attività di assistenza hanno inviato ai Commissari, alle Politiche Sociali, agli utenti ed alle famiglie, una nota con cui si comunica tale dolorosa decisione.

Lo scorso 6 marzo, a seguito di una riunione del tavolo istituito con il Forum e con la CISL FP, la struttura Commissariale aveva assunto l’impegno di pagare perlomeno le prime due mensilità del 2014, considerando che il 2013, come ormai tristemente noto, risulta bloccato a causa della sentenza della Corte dei Conti sul piano di rientro. Tale impegno è stato però disatteso. Le motivazioni che ci sono state date, seppure in via informale, è che i servizi verso i più deboli e fragili non rientrerebbero tra quelli considerati “essenziali”.

La già gravosa condizione delle organizzazioni e degli operatori sociali coinvolti, che si trovano in alcuni casi ad avere oltre 7-8 mensilità di stipendi arretrati, raggiunge oggi livelli di disperazione. Una situazione insostenibile che condanna le strutture alla chiusura.

Il Terzo Settore ha provato in ogni modo, cercando di “resistere un altro mese” e poi “un altro ancora” a fronte degl’impegni assunti, divenuti in seguito speranze ed oggi triste realtà che catapulta le organizzazioni in una condizione assai peggiore dei mesi scorsi.

Per tali motivi, a seguito di una dolorosa assemblea, il coordinamento cittadino del Forum del Terzo Settore ha assunto l’inevitabile decisione di comunicare al Comune di Reggio Calabria ed alle famiglie degli utenti, la sospensione dei servizi a far data dal prossimo 28 aprile.

Una sospensione che interesserà i centri diurni, le strutture di accoglienza, l’assistenza scolastica e domiciliare per disabili ed anziani. Tutte quelle “povertà” che in città oggi rischiano di divenire ancor più invisibili.

 

Occorre a precisare in modo chiaro che si tratta di una decisione molto sofferta e che non è una forma di protesta, ma una ineluttabile necessità. Il Forum e gli enti del Terzo Settore non fanno proteste sulla pelle dei cittadini più deboli e fragili! Se si è giunti a questa decisione è perché lo sforzo di mantenere in vita i servizi senza ricevere il dovuto pagamento e senza, soprattutto, alcuna garanzia futura, è ormai divenuto insostenibile per ognuna delle organizzazioni.

Realtà ormai chiuse in una forbice letale tra esposizione debitoria con le banche e la paradossale “regola del DURC” che, da un lato impone come è giusto una regolarità nella contribuzione, ma dall’altro non si preoccupa di costringere gli enti locali a pagare con un minimo di puntualità le spettanza dovute.

Il Terzo Settore sarà pronto a recedere da tale decisione ed a scongiurare la sospensione dei servizi solo se, come auspichiamo, il Comune rispetterà gli impegni assunti procedendo al pagamento del dovuto e quando tutti i cittadini, soprattutto i più deboli, saranno a pieno titolo considerati “essenziali” per Reggio Calabria.