Il commento del Forum Nazionale del Terzo Settore
Roma 9 aprile 2015 – Siamo soddisfatti per l’approvazione del Ddl delega sul Terzo Settore. A meno di un anno dal suo annuncio, ci viene restituito, per questa prima parte dell’iter parlamentare, un buon testo, a riprova che la Commissione e l’Aula alla Camera hanno lavorato con grande attenzione per la Riforma e riorganizzazione di un mondo vastissimo, che interessa oltre 300mila organizzazioni, quasi un milione di lavoratori totali e oltre 4,5 milioni di volontari. Si tratta di un passaggio epocale che coinvolge l’intero Paese e non solo il nostro mondo.
Auspichiamo che il successivo esame del testo al Senato possa apportare alcune migliorie legate ad alcuni aspetti gestionali ed organizzativi, anche di natura civilistica e fiscale, delle realtà di terzo settore e delle imprese sociali, ma anche a questioni relative al servizio civile, così come ad una maggiore attenzione al volontariato organizzato e alle forme più spontanee di volontariato e partecipazione dei cittadini, e infine ad una più chiara individuazione del ruolo e funzione dei Centri di servizio per il volontariato.
Aspettiamo di poter chiarire i dubbi e dare risposte alle domande su un punto nodale che è quello delle risorse disponibili. Questione che una Riforma di questa portata non può certo ignorare. Su questo e tutti gli altri aspetti continueremo a fare la nostra parte e dare il nostro contributo.
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Centro di Documentazione Giuridica: Corte Costituzionale sentenza n.22/2015: riconoscimento delle provvidenze economiche agli stranieri «ciechi civili parziali» e «ciechi ventesimisti», a cura di Paolo Colombo
La Corte Costituzionale, il 27 gennaio u.s., ha emesso una sentenza che conferma l’orientamento favorevole alla concessione delle previdenze economiche ai non vedenti stranieri.
Nella sentenza 22/2015, precisa nuovamente la Suprema Corte che le provvidenze per indennità non sono condizionate al possedimento del permesso di soggiorno di lunga durata per le persone provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Essa in particolare, si esprime sulla pensione per i «ciechi civili parziali» e sull’indennità speciale per i «ciechi ventesimisti» stranieri riconoscendo l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il possesso del permesso di soggiorno di lunga durata per il riconoscimento della citate previdenze.
Nella sentenza di cui si riporta il testo integrale in allegato, la Corte Costituzionale, riprendendo i precedenti pronunciamenti in materia, chiarisce nuovamente che è illegittimo conferire tali provvidenze solo a chi è in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata; infatti, anche alle persone che provengono da Paesi extra-europei soggiornanti in Italia e che hanno limitazioni alle funzioni visive (persone cieche parziali e cieche ventesimiste) spetta la «pensione ai ciechi parziali» e «l’indennità speciale ciechi ventesimisti», anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
Tale Sentenza segue l’indirizzo già adottato dalla Corte Costituzionale con i precedenti pronunciamenti sull’indennità mensile di frequenza, sull’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, sulla pensione per le persone con invalidità civile totale e sull’assegno mensile di assistenza per le persone con invalidità civile parziale.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
Sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2015, n. 22
“Giudizio di legittimità costituzionale su Art. 80, c. 19° , della legge 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l’art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come modificato dall’art. 9, c. 1°, della legge 30/07/2002, n. 189, poi sostituito dall’art. 1, c. 1°, lett. a), del decreto legislativo 08/01/2007, n.3. art. 80, c. 19° legge del 23/12/2000 n. 388”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), in combinato disposto con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), promosso dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 20 settembre 2012 e nel giudizio di legittimità costituzionale del predetto art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 maggio 2014, iscritte rispettivamente al n. 4 del registro ordinanze 2013 e al n. 148 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;
udito l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS.
Ritenuto in fatto
1.? Con ordinanza del 20 settembre 2012, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001) e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti).
Alla luce dei princìpi affermati nella giurisprudenza costituzionale, il giudice rimettente reputa manifestamente irragionevole subordinare «l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale la indennità di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista», al possesso di un titolo alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, tra l’altro, la titolarità di un reddito; con «incidenza negativa», anche, sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), sui diritti riconosciuti dagli altri parametri evocati (artt. 2, 3 e 38 Cost.) nonché sui diritti inviolabili della persona tutelati dalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.), che vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri legalmente soggiornanti; con violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale.
Tutti questi rilievi varrebbero «a maggiore ragione» anche per il diritto alla pensione; con la conseguenza che la subordinazione della attribuzione di tale prestazione al possesso di un titolo di soggiorno, a sua volta subordinato alla titolarità di un reddito, «rende ancora più evidente la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in esame».
In punto di rilevanza, la questione appare pregiudiziale, posto che l’appellato possiederebbe tutti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni domandate, ad eccezione di quello richiesto dalla disposizione censurata.
2.? Nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (d’ora in avanti «INPS»), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L’INPS osserva come, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale, debba considerarsi legittima l’introduzione di limitazioni all’attribuzione di prestazioni assistenziali e pensionistiche in relazione a taluni requisiti, come il reddito e la stabile permanenza nel territorio dello Stato.
Quanto, poi, alla CEDU, nel suo ambito «(peraltro, di evidente contenuto politico-programmatico)», non sarebbero «individuabili norme di rango costituzionale che impongano al legislatore di equiparare gli stranieri ai cittadini dell’Unione ai fini della concessione di provvidenze economiche di mera assistenza sociale», mentre la condizione giuridica dello straniero, regolata dalla legge, rispetterebbe il parametro di cui all’art. 10, primo comma, Cost., «in quanto le diverse prestazioni di assistenza sociale, riconosciute ai possessori di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permesso di soggiorno, appaiono ispirate al principio di ragionevolezza e di rispetto della condizione dello straniero».
La norma censurata, d’altra parte, «inserita nella legge finanziaria», mirerebbe evidentemente anche a contemperare la concessione dei benefìci alle esigenze connesse alla limitatezza delle «risorse finanziarie disponibili»: da un lato, basandosi «sul presupposto della equiparazione del disabile straniero al disabile cittadino italiano ai fini dell’ottenimento delle provvidenze economiche di natura assistenziale» come quelle in discorso e, dall’altro, correlandosi al principio della non “esportabilità” delle provvidenze medesime in sede comunitaria, ai fini, anche, della prevenzione del fenomeno del cosiddetto “turismo assistenziale”.
3.? Con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, la Corte di cassazione ha sollevato #questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della richiamata legge n. 388 del 2000, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».
Passati in rassegna i motivi di ricorso ed enunciata la rilevanza della questione, il giudice rimettente ne illustra anche le ragioni di non manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale più volte soffermatasi sulla disciplina di cui alla disposizione censurata, dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento ai diversi istituti assistenziali di volta in volta presi in considerazione.
Viene, in particolare, rammentata la sentenza n. 40 del 2013, i cui princìpi – enunciati in riferimento alla condizione di soggetti «portatori di handicap fortemente invalidanti» – si ritiene non possano «non valere anche con riferimento alle prestazioni assistenziali, richieste nel giudizio principale»: si tratterebbe, infatti, di prestazioni destinate a «fornire alla persona un minimo “sostentamento” idoneo ad assicurare la sopravvivenza», in relazione a «una condizione fisica gravemente menomata», e predisposte per «consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare».
Si sottolinea, in particolare, la peculiarità propria dell’indennità di accompagnamento per ciechi rispetto all’omonima provvidenza prevista per altri invalidi e si osserva, quanto all’assegno sociale maggiorato, che nel giudizio principale risulta «inapplicabile “ratione temporis”» la disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si esclude, infine, sia la possibilità di «una interpretazione costituzionalmente orientata» sia una disapplicazione della disposizione censurata per contrasto con l’art. 14 della CEDU, «“norma di principio”» priva, come tutte «le previsioni della Convenzione», di «efficacia diretta nel nostro ordinamento».
4.? Nel giudizio si è costituito l’INPS, che ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione.
Evidenziate le caratteristiche dell’assegno sociale, l’INPS osserva come, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, questa provvidenza è corrisposta a condizione che gli aventi diritto abbiano soggiornato legalmente in via continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni, così che il trattamento riservato allo straniero dalla norma denunciata risulta «sicuramente più favorevole rispetto a quello previsto per il cittadino italiano».
Effettivamente, peraltro, si sarebbero rimodulati «in senso restrittivo i requisiti costitutivi che consentono l’accesso alle provvidenze in questione», senza, tuttavia, che la risultante disciplina possa ritenersi illogica o irrazionale.
Quanto al profilo relativo alle norme CEDU come parametro interposto ed a quello concernente le esigenze di finanza pubblica alle quali riconnettere la norma censurata, l’INPS ripropone, in sostanza, gli argomenti già esposti.
5.? In una ulteriore memoria, depositata in prossimità dell’udienza, l’INPS ha insistito nella richiesta formulata, sottolineando, in particolare, «la differenza tra l’assegno sociale e le altre prestazioni assistenziali», anche in ragione della «disciplina differenziata prevista dal Legislatore per l’accesso» alle medesime.
Considerato in diritto
1.? La Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), denunciato dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 20 settembre 2012, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – in «combinato disposto» con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) –; nonché dalla Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».
2.? Avendo ad oggetto una medesima disposizione, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia.
La questione prospettata dalla Corte d’appello di Bologna relativamente all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato, «in combinato disposto» con il predetto art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, appare priva di autonomia agli effetti del petitum perseguito, essendo quest’ultimo evidentemente diretto a rimuovere la preclusione prevista in linea generale per i cittadini extracomunitari e riferibile anche alle provvidenze in discorso.
3.? Va preliminarmente rilevato che l’ordinanza rimessa dalla Corte di cassazione presenta insuperabili carenze nella motivazione, tanto in ordine all’esatta e specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza, ponendo, dunque, una questione che va dichiarata manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad operare un semplice rinvio, per relationem, all’eccezione sollevata dalla parte ricorrente e ad una rievocazione, peraltro generica, dei princìpi posti a base di numerose pronunce di questa Corte relativamente alla stessa materia. Viene, in particolare, richiamata la sentenza n. 40 del 2013, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione qui all’esame, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Occorre ribadire, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del necessario scrutinio della rilevanza della questione sottoposta nonché dei profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice rimettente non può esimersi dal fornire, nell’atto di promovimento, un’esauriente ed autonoma motivazione (ordinanza n. 33 del 2014): dovendosi, invece, escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, equivalgano a chiarire, per sé stessi, le ragioni per le quali “quel” giudice reputi che la norma applicabile in “quel” processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale (nello stesso senso, sentenza n. 7 del 2014).
L’enunciata carenza, d’altra parte, non appare, nella specie, emendabile neppure attraverso una sorta di “interpretazione contenutistica” del provvedimento: se si esclude, infatti, un fugace accenno alla violazione del principio di solidarietà, non risultano additati, con autonomo apprezzamento, specifici “vizi” della normativa censurata, né risulta operata alcuna autonoma selezione di profili di illegittimità, in riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente rintracciati nelle “fonti” richiamate.
Nel dubitare della legittimità della norma denunciata, la Corte rimettente non sembra abbia, d’altra parte, considerato significativo, sotto alcun profilo, un eventuale problema di compatibilità – astrattamente riguardante i cittadini extracomunitari così come gli italiani – tra le varie misure assistenziali in discussione (e, in particolare, tra l’assegno sociale e la pensione di inabilità): le quali appaiono immotivatamente accomunate sul versante delle garanzie di “non discriminazione”, peraltro solo implicitamente evocate, nonostante le differenze nella ratio, nella disciplina positiva e nelle finalità – in ipotesi, appunto, perfino alternative – che le caratterizzano.
4.? È fondata, invece, la questione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna e riferita alla previsione che subordina alla titolarità della carta di soggiorno la concessione, in favore dei ciechi extracomunitari, della pensione di cui all’art. 8 della legge n. 66 del 1962, a norma del quale «Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età» nonché della speciale indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988, secondo cui «A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità».
Al riguardo, appare utile, anzitutto, muovere dal precedente specifico costituito dalla già richiamata sentenza n. 40 del 2013.
In questa decisione, prendendo in esame l’identica condizione ostativa della necessaria titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell’indennità di accompagnamento (di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980) e della pensione di inabilità (di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971) (provvidenze del tutto simili a quelle in esame), la Corte rilevò in particolare, sulla scia di proprie analoghe precedenti pronunce, come, nell’ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Questi princìpi dovevano trovare applicazione – si osservò – anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione nel frangente, in riferimento a benefìci rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all’art. 2 Cost. Del resto – si disse – anche le diverse convenzioni internazionali, che parimenti presidiano i corrispondenti valori, rendevano «priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico».
I rilievi appena richiamati debbono, a fortiori, essere riaffermati in riferimento allo stato delle persone non vedenti. La specificità, infatti, dei connotati invalidanti – resa evidente dalla particolare attenzione e dal favor che caratterizzano, da epoca ormai risalente, la normativa di settore, con la previsione di diverse provvidenze per le persone che risultino averne titolo – renderebbe ancora più arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa – inevitabilmente discriminatoria – che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefìci intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute.
Ove così non fosse, d’altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale – inerenti alla sfera di protezione di situazioni di inabilità gravi e insuscettibili di efficace salvaguardia al di fuori degli interventi che la Repubblica prevede in adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) – verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente “temporale”, del tutto incompatibili con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni: i quali requisiti ineluttabilmente finirebbero per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona.
La disposizione denunciata, pertanto, risultando in contrasto con gli evocati parametri costituzionali e con i relativi princìpi – oltre che con quelli più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo –, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
per questi motivi
La Corte costituzionale
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Contributi dei lettori: L’Unione fa la forza, di Mario Mirabile
Riceviamo a volentieri diffondiamo:
SABATO 18 APRILE 2015 – ISTITUTO COLOSIMO
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DELL’UNIONE CIECHI DI NAPOLI
Care amiche e cari amici della Sezione UICI di Napoli, partendo dal presupposto che le parole non servono se non sono seguite dai fatti, in vista delle elezioni per il rinnovo degli organismi associativi che si svolgeranno il prossimo 18 aprile, vi presentiamo le persone che, se verranno sostenute dai vostri voti, faranno parte della squadra che guiderà la nostra Sezione nei prossimi 5 anni. Partiamo con il dire che saremmo chiamati ad eleggere i componenti del consiglio provinciale, i componenti del Consiglio Regionale e 4 delegati al prossimo Congresso Nazionale.
Partiamo con la presentazione di coloro che candidiamo al Consiglio sezionale:
– Mario Mirabile – già vicepresidente uscente, che negli ultimi 5 anni si è occupato di coaudiuvare il Presidente uscente nella gestione della Sezione e tra l’altro, anche di pensionistica e comunicazione. Se la nostra lista sarà maggioritaria, Mario Mirabile sarà candidato a ricoprire il ruolo di Presidente Sezionale;
– Matteo Cefariello – persona di indubbia affidabilità che gestisce la rappresentanza zonale di Ercolano e Torre del Greco da oltre 35 anni;
– Ciro Taranto – altro veterano del nostro sodalizio, che negli ultimi anni si è occupato con molta abnegazione delle persone con minorazioni aggiuntive e dei rapporti con le famiglie;
– Enrico Mosca – persona che in questi anni, oltre che assicurare una presenza assidua in Sezione, si è occupato di rendere accessibili le nuove stazioni delle metropolitane cittadine, stazioni ferroviarie, strade, piazze e più in generale luoghi pubblici interessati da lavori di rifacimento e ristrutturazione;
– Silvana Piscopo –già vicepresidente dell’U.N.I.Vo.C., dirigente scolastica in quiescenza che metterà a disposizione dell’Unione tutta la sua esperienza nel campo dell’istruzione, dell’inclusione nella scuola dei nostri ragazzi e della cultura;
– Gianluca Fava – Avvocato penalista, che pur non avendo mai ricoperto incarichi all’interno dell’Associazione, quando chiamato in causa, ha sempre fornito la sua collaborazione e la sua preziosa consulenza;
– Domenico Vitucci – anche se molto giovane, già da diversi anni si occupa di collaborare con la rappresentanza di Afragola e di fornire il proprio contributo per l’insegnamento del metodo di lettura e scrittura braille e dell’informatica;
– Gilda Sportelli – operatrice presso l’Istituto per Ciechi Domenico Martuscelli, che negli anni ha acquisito notevoli competenze soprattutto nel campo della pluriminorazione;
– Roberta Cotronei–ha lavorato per anni nel settore della comunicazione, una persona alla sua prima esperienza associativa, che metterà in gioco il suo bagaglio umano e culturale.
Per votarli, ti chiediamo di scrivere sulla scheda grande di colore bianco LISTA UNO.
Passiamo ora ai nostri 2 candidati al Consiglio regionale:
– Giovanni D’Alessandro – già Presidente sezionale uscente, il quale ancora una volta si rimette in gioco per salvaguardare gli interessi dell’Unione e per tutelare la causa dei ciechi e degli ipovedenti della nostra regione;
– Gaetano Cimmino – persona di indubbia affidabilità e competenza che metterà a disposizione il suo bagaglio esperienziale e culturale per cercare di intercettare le possibili fonti di finanziamento derivanti dall’Unione Europea, dai Ministeri, dalla Regione Campania e dagli altri enti ed istituzioni.
Per votarli, ti chiediamo di scrivere i loro nomi sulla scheda piccola di colore grigio.
In ultimo vi presentiamo coloro che saranno i nostri candidati ad essere delegati al prossimo congresso nazionale:
– Gennaro Vilardi- da oltre 22 anni consigliere sezionale e regionale ed attualmente rappresentante di Giugliano;
– Ciro Taranto;
– Enrico Mosca;
– Gaetano Cimmino.
Gli ultimi 3 sono stati già presentati.
Per votarli, ti chiediamo di scrivere sulla scheda media di colore giallo LISTA UNO.
Dopo avervi presentato chi farà parte di questa squadra, è doveroso farvi sapere queste persone cosa intendono fare per la nostra associazione:
ORGANIZZAZIONE: alla nostra sezione sono iscritti circa 1600 tra ciechi ed ipovedenti, un numero che è molto inferiore rispetto a quello dei disabili visivi residenti nella nostra provincia i cui bisogni dovranno essere intercettati mettendo in campo le seguenti azioni:
– creazione di commissioni e gruppi di lavoro costituiti da persone esperte e competenti che possano coinvolgere soci volenterosi e che davvero possano collaborare con il consiglio; i coordinatori dei vari gruppi dovranno partecipare senza diritto di voto alle adunanze del consiglio;
– rafforzamento delle rappresentanze zonali, implementazione della rete dei referenti comunali soprattutto nei luoghi più distanti dal capoluogo,individuazione di persone di indubbia affidabilità che possano fungere da referenti per le 10 municipalità che insistono sul territorio del Comune di Napoli. Il Consiglio dovrà coordinare e monitorare costantemente l’operato di tutti questi referenti;
– organizzare per i componenti del consiglio provinciale, per i rappresentanti, per i referenti e per i componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro momenti dedicati alla formazione;
– individuazione di persone affidabili ed esperte che possano gestire un servizio di ascolto telefonico e più in generale di consulenza e di sostegno alle famiglie che fronteggiano la nascita di un bambino cieco;
-diventare un punto di riferimento anche per i ciechi con minorazioni aggiuntive e le loro famiglie, instaurando o implementando rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti, istituti e cooperative presenti sul territorio provinciale e regionale;
-la collaborazione più continua con il Consiglio regionale, con le altre strutture Sezionali, con gli Istituti per Ciechi presenti nella nostra città, con i gruppi ed associazioni sportive che consentono a ciechi ed ipovedenti di fare attività motoria;
-il coinvolgimento dei nostri giovani in progetti internazionali che possano favorirne la mobilità autonoma, la crescita culturale e lo sviluppo di ulteriori abilità e competenze linguistiche;
-dar vita ad una collaborazione strutturata con l’U.N.I.Vo.C. per svolgere una azione capillare di ricerca di volontari CHE possano supportare i disabili visivi in tutto il territorio della Provincia;
-pur comprendendo che il Centro di distribuzione del libro parlato di Napoli è attualmente chiuso, sarà fondamentale riprendere una azione di coinvolgimento delle persone che possano e vogliano diventare donatori di voce;
-studiare, di concerto con gli organi regionali e nazionali dell’Unione, strategie finalizzate alla migliore conoscenza della disabilità visiva tra i cittadini, mettendo in campo azioni che possano tutelare i veri ciechi ed ipovedenti la cui dignità è lesa da vere e proprie persecuzioni mediatiche, “burocratiche e giudiziali, ma al contempo condannare con determinazione i falsi ciechi che danneggiano oltre misura tutta la nostra categoria.
LAVORO –oltre che perseguire l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso la vigilanza del rispetto delle normative sul collocamento obbligatorio,sarà necessario cercare, di concerto con gli organi regionali e nazionali dell’Unione, strategie finalizzate alla creazione di nuove opportunità di lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, anche attraverso corsi di formazione di alta specializzazione; organizzando, di concerto con l’I.Ri.Fo.R. corsi di riqualificazione dei centralinisti già in servizio.
AUTONOMIA, MOBILITA’ E NUOVE TECNOLOGIE – Nella convinzione che il perseguimento dell’autonomia dei ciechi e degli ipovedenti è indispensabile per la piena inclusione, sarà fondamentale: –
aumentare la vigilanza sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
portare avanti azioni che possano sensibilizzare ed istruire gli amministratori pubblici affinchè per il rifacimento di edifici pubblici, piazze e strade possa essere coinvolta l’Unione Ciechi già nella fase della progettazione;
facendo in modo che la mobilità autonoma dei ciechi e degli ipovedenti diventi una priorità per la Regione Campania che dovrà di nuovo sovvenzionare corsi di orientamento e mobilità e garantire che il trasporto pubblico sia davvero accessibile;
avviare una azione concreta e capillare per sensibilizzare e formare tutta la base associativa rispetto alle tecnologie tiflo- informatiche e ai nuovi dispositivi quali gli smart phone;
organizzare presso i locali sezionali una mostra permanente di ausili tiflo- informatici visitabile sempre da tutti i nostri soci.
Dare risposte concrete relativamente all’acquisto di ausili ed attrezzature tiflo-informatiche
COMUNICAZIONE ED EVENTI – Sarà fondamentale programmare gli eventi con molto anticipo in modo da evitare quanto più possibile accavallamenti e sovrapposizioni di date e far sì che tutti i soci ne vengano a conoscenza; sarà fondamentale organizzare una comunicazione strutturata e continua, sia con i nostri soci, sia con l’esterno, anche attraverso il potenziamento del sito internet sezionale, della news letter, della segreteria telefonica e dei social network;; I non vedenti e gli ipovedenti dovranno essere messi a conoscenza con tutti i mezzi possibili dei molteplici servizi offerti dalla nostra Sezione; durante l’assemblea annuale ed eventi organizzati, dare riconoscimenti a soci “che si fanno onore” e a personalità che si sono spesi per la causa dei ciechi e degli ipovedenti.
IPOVISIONE E PREVENZIONE DELLA CECITA’ – sara’ fondamentale costituire un gruppo di lavoro che possa occuparsi esclusivamente di ipovisione, al fine di intercettare le esigenze e le istanze di una categoria di soci fino ad ora troppo poco considerata all’interno dell’Unione. Sarà inoltre fondamentale istituire e consolidare rapporti di collaborazione con oculisti, ottici e con le strutture sanitarie ed ospedaliere ubicate nella provincia, sia per intercettare le esigenze e le istanze di potenziali nuovi soci e sia per sviluppare campagne di prevenzione delle patologie oculari che non siano estemporanee e sporadiche.
ISTRUZIONE – siamo consapevoli del fatto che, a fronte di un quadro legislativo consolidato in riferimento all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità visiva, esistono nella pratica quotidiana, ritardi istituzionali nell’applicazione delle leggi, perché le scuole, con la continua sovrapposizione di circolari, di provvedimenti, spesso tra loro contraddittori, agiscono in condizioni di provvisorietà con consistente danno per alunni e famiglie cui, invece, andrebbero garantiti servizi programmati e programmabili, obiettivi concreti e serenità;
noi cercheremo di fare la nostra parte con impegno e determinazione.
In sintesi esponiamo quanto abbiamo intenzione di realizzare:
1- contattare tutte le scuole in cui sono iscritti allievi con disabilità visiva per incontrare dirigenti scolastici, consigli di classe che accoglieranno ho hanno già accolto allievi non ed ipovedenti in età scolare, per offrire sostegno, consulenza ed affiancamento sia agli insegnanti curriculari, sia e, soprattutto, agli insegnanti di sostegno che non vanno intesi come delegati unici alle problematiche dei ragazzi con difficoltà visive, ma come docenti di appoggio all’intero consiglio di classe con cui redigere l’intero piano educativo personalizzato;
2- stabilire un rapporto organico con le famiglie con le quali incontrarci periodicamente per valutare insieme l’andamento scolastico, problemi, proposte e orientamenti di prospettiva;
3- istituire un servizio di consulenza telefonica settimanale con la responsabile del settore istruzione-educazione e cultura per docenti e genitori al fine di affrontare problemi di ordine pratico, metodologico di diritti da esercitare, di doveri da adempiere e dubbi sui quali sia possibile fornire chiarimenti veloci;
4- vigilare su tutte le istituzioni preposte al funzionamento delle scuole, dall’ufficio regionale scolastico, ai c.s.a., all’area metropolitana, per garantire il diritto allo studio di tutti i nostri ragazzi;
5- realizzare brevi, ma significativi corsi di formazione in itinere sulle specificità degli alunni non ed ipovedenti sull’uso del metodo di scrittura e lettura braille, sulle tecnologie assistive che devono integrare l’uso del braille fin dalla scuola primaria;
6- studiare, con il coinvolgimento di insegnanti ed alunni tutte le modalità utili a permettere che i ragazzi con cecità assoluta,o grave ipovisione possano acquisire piena capacità di autonomia e mobilità nelle scuole che frequentano.
Continueremo e potenzieremo tutti i contatti con le università perchè gli studenti ciechi ed ipovedenti possano disporre di tutti gli ausili tecnologici, di servizi di tutoraggio là dove ve ne ricorrano le necessità, e vengano predisposte le misure atte a favorire la piena capacità di movimento in autonomia;
svilupperemo, di concerto con il nostro istituto di ricerca e formazione(irifor) ai livelli nazionale e regionale una accurata ricognizione sulle opportunità esistenti nel settore dell’istruzione professionale di Stato(con particolare cura nei settori del turismo, ristorazione, artigianato, del benessere personale) per affrontare insieme le nuove frontiere del rapporto formazione scolastica e inserimento lavorativo.
Certo forse siamo ambiziosi, forse vogliamo sfidare troppo gli eventi che spesso ci ostacolano, ma per noi l’istruzione, la formazione culturale e professionale dei nostri giovani e ragazzi rappresentano il cardine su cui costruire il futuro e non solo dei ciechi; noi esigiamo per ragazzi e giovani non un qualsiasi modo di vivere, ma il vivere con soddisfazione adeguata al proprio impegno, alle individuali capacità, realizzando un solido equilibrio tra diritti e doveri.
Per quanto fin qui detto, siamo consapevoli del fatto che ce ne sarà di lavoro da fare, ma confidiamo nelle conoscenze e competenze delle persone candidate in lista e di tutte quelle persone che vorranno supportare la nostra azione:
“L’UNIONE FA LA FORZA!”.
L’Aquila: Assemblea dei Soci UICI, di Americo Montanaro
L’Aquila, sabato 18 Aprile 2015 – h. 09,30
Questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus comunica che L’Assemblea dei Soci
avrà luogo in L’Aquila presso il Canadian Hotel (località S. Antonio, 100 m circa dall’uscita
autostradale di L’Aquila Ovest, fermata autobus “Pio Quaianni” tel. 0862/317402), sabato 18
Aprile 2015 alle ore 08,00 in prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda convocazione, per
l’esame dei seguenti punti all’ ORDINE DEL GIORNO:
1) Elezione a scrutinio palese del presidente dell’assemblea, del vicepresidente, di n. 3 questori
vedenti, degli scrutinatori (non meno di 5, di cui almeno 2 non vedenti);
2) Interventi dei dirigenti nazionali e regionali U.I.C.I.;
3) Lettura ed approvazione della Relazione Morale per le attività dell’ a/2014, sede di L’Aquila;
4) Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo a/2014, sede di L’Aquila;
5) 1° Variazione al Bilancio di Previsione a/2015, sede di L’Aquila;
6) Dibattito;
7) Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2014, sezione intercomunale di Avezzano;
8) Dibattito;
9) Elezione a scrutinio segreto di
– n. 7 Consiglieri della Sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi ONLUS di L’Aquila
(art. 40, comma 1, Statuto Sociale dell’U.I.C.I.);
– n.- 7 Consiglieri della sede Intercomunale;
10)Elezione a scrutino segreto di n. 1 delegato al Congresso Nazionale dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS (art. 14, comma 1 e art. 40, comma 1, lettera F dello Statuto
Sociale dell’U.I.C.I.);
11)Elezione a scrutinio segreto di n. 1 Consigliere Regionale dell’U.I.C.I. d’Abruzzo (art. 34,
comma 1, lettera B e art. 40, comma 1, lettera G dello Statuto Sociale dell’U.I.C.I.);
12)varie ed eventuali.
Certo di potervi incontrare nell’occasione, invio cordiali saluti.
PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO UIC – AQ
IL PRESIDENTE
(Montanaro Americo)
La sezione di Ascoli e Fermo ha un nuovo Consiglio di Amministrazione, Redazionale
Dopo l’elezione del nuovo consiglio direttivo avvenuta durante l’assemblea associativa del 15 Marzo tenutasi a Grottammare, la sezione di Ascoli Piceno – Fermo dell’U.I.C.I. ha dal 25 Marzo anche formalmente il nuovo consiglio direttivo ed il nuovo presidente: si tratta di Cristiano Vittori, quaranta anni non ancora compiuti, già vicepresidente associativo nei 5 anni precedenti e consigliere dal 2001.
L’esperienza operativa maturata nelle attività dell’associazione e nei rapporti quotidiani con i soci del fermano, le spiccate competenze nelle nuove tecnologie e nelle tecnologie assistive così necessarie ai non vedenti, la formazione culturale acquisita presso un Istituto magistrale di Fermo messa a disposizione degli studenti non vedenti a lui affidati,, fanno di Cristiano Vittori un dirigente associativo sul quale i minorati della vista ascolani e Fermani potranno fare sicuro affidamento.
Al termine della riunione del consiglio appena insediato, abbiamo intervistato il nuovo Presidente che, ancora preso dall’emozione per la recentissima elezione ci ha detto: “Ringrazio di cuore i consiglieri per avermi espresso la fiducia per un compito così importante; spero, anzi voglio essere all’altezza di onorare le aspettative ed i bisogni dei nostri soci, aspettative e bisogni importanti poiché essere privi della vista non è uno scherzo per nessuno. Naturalmente i consiglieri che mi hanno eletto sanno benissimo anche loro che il compito di noi tutti e dell’associazione che dirigiamo è di rappresentare al meglio non solo coloro che nell’assemblea ci hanno votato, ma la totalità dei non vedenti delle due province di Ascoli e di Fermo, dei quali noi dobbiamo difendere la rappresentanza e la tutela, così come dice il nostro statuto.
In fine, aggiunge il nuovo Presidente, ritengo che sia doveroso da parte mia inviare un sincero ringraziamento al Cav. Adoriano Corradetti il quale ha guidato questa nostra Sezione U.I.C.I. per ben 14 anni lasciando un’impronta indelebile nello spirito associativo e nelle iniziative che ha saputo creare; si tratta di un lavoro prezioso di cui noi terremo sicuramente conto, un cammino tracciato nel quale cercheremo di proseguire”
Il nuovo consiglio
Una rivoluzione è sicuramente quella che caratterizza la composizione del nuovo Consiglio direttivo dell’U.I.C.I. di Ascoli Piceno – Fermo: 5 su 7 sono infatti le new entry e, per chi pensasse di richiamarsi al principio delle quote rosa, la sorpresa non manca, dal momento che il gentil sesso è presente con 5 componenti.
Anche i giovani hanno avuto il giusto spazio potendo contare su due neoconsigliere.
In fine la rappresentanza dei vari territori delle due province è mantenuta all’interno del consiglio poiché vi sono eletti provenienti da tutte le diverse zone.
Ed ora offriamo un breve profilo personale dei consiglieri e dei compiti associativi loro assegnati:
Gigliola Chiappini, Vicepresidente; è di S. Benedetto del Tronto, ha esperienza nel volontariato cattolico e si occuperà dei rapporti con i soci e del servizio del Libro parlato.
Rita Gidiucci, consigliera delegata; è di Ascoli Piceno e fa parte della Commissione Provinciale per le politiche del lavoro e si occuperà di tale materia, nonché dei progetti del Servizio Civile.
Mirco Fava, consigliere vedente: è di S. Egidio alla Vibrata e proviene dal mondo assicurativo ma conosce da vicino anche l’associazionismo ed il volontariato sociale nel quale si è dedicato alla riabilitazione in acqua delle disabilità gravi; avrà il compito di seguire i soci con pluriminorazione.
Piero Marziali, Consigliere: è di Porto S. Giorgio e collaborerà strettamente con il Presidente Cristiano Vittori; si occuperà inoltre delle attività sportive e curerà i rapporti della Sezione con la Polisportiva Picena Non vedenti.
Alessandra Comini, Consigliera: è di Folignano e, data la sua giovane età, ha avuto dal consiglio il compito di occuparsi dei problemi giovanili e delle pari opportunità.
Eleonora De Cesaris, Consigliera: è di S. Benedetto del Tronto e manterrà i contatti per conto del Consiglio con la commissione del turismo sociale ed affiancherà la Vicepresidente Gigliola Chiappini nel rapporto con i soci.
Trieste: Elenco consiglieri, di Marino Attini
Di seguito i nominativi del nuovo Consiglio Sezionale di Trieste, eletto nell’Assemblea dei soci del 28.03.2015, e i
nominativi dei componenti l’Ufficio di Presidenza eletto dal Consiglio nella sua seduta del 01.04.2015, nonché i nominativi
del rappresentante al Consiglio Regionale ed il delegato al Congresso.
Marino Attini (Presidente)
Hubert Perfler (VicePresidente)
Dennis Tarlao (Consigliere Delegato)
Lenaz Pierpaolo
Firera Carmelo
Orlando Mario
Rufolo Fiore
Il nominativo del rappresentante al Consiglio regionale eletto dall’Assemblea è:
Hubert Perfler.
Candidati a delegati al Congresso.
Il Delegato al Congresso eletto dall’Assemblea è il sig. Vincenzo Zoccano
Il Presidente
Marino Attini
Contributi dei lettori: I nemici dei ciechi!!!, di Gianluca Fava
Nell’autunno 2012, alcuni impiegati del Comune di Piano di Sorrento venivano indagati per vari motivi, diversi episodi ed a vario titolo,per “assenteismo”.
In data 14/06/2013 lo scrivente, avvocato penalista del Foro di Napoli ed iscritto alla sezione provinciale di Napoli dell’U.I.C., riceveva giusto mandato difensivo dal sig. … per il proc. Pen. N° … R.G.n.r.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Manzi, decideva per la richiesta di rinvio a Giudizio.
L’udienza preliminare veniva fissata per il 27/02/2014; ma, per un difetto di notifica alla parte offesa (Comune di Piano di Sorrento), si rinviava al 13/05/2014.
Essendo anche il mio assistito cieco assoluto, lo scrivente eccepiva probabilmente per la prima volta in Italia, attraverso il deposito di un’istanza scritta e corredata di documentazione attestante l’effettiva cecità dell’imputato in questione, la nullità dell’avviso dell’udienza preliminare, non solo perché non trascritto in braille, ma anche perché preceduto da una richiesta di rinvio a giudizio ed un avviso di interrogatorio, anch’essi affetti da nullità perché non trascritti in braille.
Inoltre, come subordinata, si sollevava una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 419 C.P.P. per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede anche che, in caso di imputato cieco, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è nullo se non è trascritto in braille.
L’eccezione di nullità e la conseguente ed eventuale questione di legittimità costituzionale, a modesto avviso dello scrivente, non solo appaiono manifestamente fondate, ma anche assolutamente rilevanti.
Perché? nel predetto atto, si affermava tra l’altro, che in un sistema processual penalistico dove giustamente si tenta di garantire la piena partecipazione ad un processo di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, stranieri, muti, sordi e sordomuti, notificare ad un imputato non vedente atti processuali non trascritti in braille, rappresenta una palese violazione quantomeno dell’articolo 3 della Costituzione, se non addirittura dei diritti dell’uomo e del cittadino; infatti, si aggiungeva nell’atto de quo e nella relativa illustrazione orale, che la difesa penale è personale ed il braille è l’unico “sistema” veramente idoneo per mettere a conoscenza di un disabile visivo un documento scritto.
Inoltre, si precisa, che se è vero come è vero che una tale situazione può penalizzare, ad esempio, anche un avvocato privo della vista e di fatto almeno in parte lo fa, è anche vero che un imputato con il medesimo handicap ha il diritto e la possibilità di farsi assistere da un professionista vedente, ma non può in nessun modo cambiare il proprio “status” processuale.
Il Gup Antonello Anzalone rigettava l’eccezione di nullità e non accoglieva la relativa questione di legittimità costituzionale.
L’udienza procedeva, la requisitoria e le arringhe si protraevano fino alla successiva udienza del 09/07/2014 e, in quella data, tutti gli imputati (compreso il mio) venivano rinviati a giudizio per il 30/10/2014.
Dopo alcune udienze rinviate per difetti di notifica alle parti, all’udienza dibattimentale del 5 febbraio 2015 chi scrive attaccava di nuovo!
La norma “incriminata”, però, diventava ovviamente solo l’articolo 429 del Codice di Procedura Penale che disciplina il Decreto di Citazione a Giudizio e non più l’articolo 419 del medesimo Codice che, invece, “parla” degli atti introduttivi all’udienza preliminare.
Gli articoli della Carta considerati violati, invece, restavano sempre il 3, il 24 ed il 111.
La prima mossa tecnicamente indispensabile, era costituita da un’eccezione di nullità del Decreto di Citazione a giudizio, perché, per l’imputato non vedente, non era trascritto in braille!
In sede di illustrazione della succitata eccezione, lo scrivente, tra l’altro, tuonava: “se per il cittadino straniero la non comprensione della lingua italiana è il Presupposto indispensabile perché vi sia l’obbligo di traduzione dell’atto processuale, la trascrizione in braille dello stesso atto deve avere come unico presupposto la cecità, la quale, nel caso di specie, non solo è ampiamente provata e documentata, ma è anche assoluta”.
Il P.M. di udienza Barbara Aprea, contrariamente a quanto fatto dal suo collega dell’udienza preliminare, si associava all’eccezione di nullità sostenendola con fermezza attraverso la produzione di relate di notifica riportanti lo stato di cecità assoluta del destinatario.
La Corte si ritirava per deliberare ed usciva dalla Camera di Consiglio con una decisione tanto scontata, quanto utilissima per il prosieguo della “battaglia”: il rigetto dell’eccezione di nullità, per assenza di norme ad Hoc!
Affermazione giusta, ovvia, scontata ed attesa anche dall’autore dell’eccezione, il quale rilanciava ancora appoggiato anche dalla Pubblica Accusa e dagli altri difensori del processo come, tra gli altri, Lucilla Longone, Salvatore Vitiello e Catello Vitiello, sollevando una questione di Legittimità Costituzionale dell’articolo 429 del Codice di Rito per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Decreto di Citazione a giudizio notificato ad imputato non vedente, è nullo se non trascritto in braille.
L’illustrazione orale di detta questione si concludeva con una domanda: “l’articolo 3 della Costituzione afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge, o che tutti i cittadini vedenti sono uguali davanti alla Legge?”
A quel punto, la Corte decideva di rinviare il processo al 26 marzo 2015, per decidere se la questione di Legittimità Costituzionale sollevata poteva essere considerata fondata e rilevante e, quindi, eventualmente trasmettere gli atti alla Consulta.
Anche la stampa da quel giorno si rendeva conto della delicatezza della questione in esame e, oltre che con “la Repubblica” del 13 febbraio 2015 e con “il Mattino” di Napoli del 15 febbraio 2015, ancor prima se ne occupava con “metropolis”, la cui giornalista Alessandra Staiano il 6 febbraio 2015 scriveva: “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge? O tutti i cittadini vedenti sono uguali davanti alla legge? La domanda può sembrare una provocazione, ma è un quesito assai delicato sul quale ora i giudici della prima sezione del Tribunale di Torre Annunziata dovranno decidere se rinviare la palla alla Corte Costituzionale.
Interrogativo nel quale si intrecciano principi fondamentali come l’eguaglianza, il diritto alla difesa e la tutela dei diversamente abili. Il rischio di una discriminazione nelle aule di giustizia è dietro l’angolo perché mai come stavolta in un aspetto tecnico e formale del diritto c’è la vita concreta che palpita”.
La discriminazione in esame, che prima del processo in questione stranamente godeva di ottima salute non avendo trovato mai alcun “ostacolo” né normativo né giurisprudenziale, stava per trovare, grazie alla I sezione del Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale Presidente Ciollaro, se non ancora la morte, almeno uno stato di coma irreversibile?
Macché!
In data 26 marzo 2015, la Corte scioglieva la riserva!
Come?
Rigettando la suddetta questione di legittimità costituzionale, perché, in soldoni, l’imputato in questione comprende la lingua italiana, il processo si celebra in italiano ed il braille non è una lingua ma un metodo di scrittura!
A quel punto il processo veniva rinviato al 4 giugno 2015 per il prosieguo del primo grado di giudizio e l’odiosa discriminazione nei confronti degli imputati non vedenti, poteva tirare un altro sospiro di sollievo!!!
Adesso si spera, ovviamente, di non arrivare al secondo grado di giudizio; ma se ciò dovesse accadere, ovviamente chi scrive sicuramente continuerà la battaglia in questione.
Quello che lascia basito l’autore di queste poche righe, però, è proprio la reazione di diversi appartenenti alla categoria dei ciechi; infatti, nei giorni immediatamente successivi al 26 marzo 2015, lo scrivente ed il proprio assistito venivano fatti oggetto di un vero e proprio attacco scritto e verbale!
Numerose sono le affermazioni ingiuriose, calunniose, diffamatorie e prive di qualsiasi fondamento giuridico che, proprio quelli che avrebbero dovuto apprezzare l’iniziativa senza precedenti, sono state e sono pronunciate ancora!
Alcuni “giuristi” improvvisati, affermano che la questione è inutile e finalizzata solo a perdere tempo, perché in luogo del braille, si dovrebbe chiedere ad esempio, l’uso delle mail, dimenticando:
1) che tale metodo, in Italia, è previsto solo per gli avvocati e non anche per gli imputati;
2) che detto indirizzo mail, deve essere di posta elettronica certificata, che è obbligatoria solo, in procedura penale, per gli avvocati;
3) che, quindi, quello che non è previsto per gli imputati vedenti, non si può chiedere per quelli privi della vista!
Qualcuno afferma che la tecnologia moderna ci permette di leggere agevolmente gli atti scritti, verissimo; ma agli stessi assertori di tale tesi, sfugge che la tecnologia “offre” anche degli ottimi traduttori, eppure agli imputati stranieri od appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute, il diritto italiano e quello internazionale “impongono” atti scritti nella lingua dell’imputato o in una di quelle più conosciute: cosiddette lingue veicolari.
Una domanda sorge, per dirla con Lubrano, spontanea: i veri nemici dei ciechi sono i ciechi stessi?
Gianluca Fava
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Servizio Civile Volontario: Selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia, di Rita Seddio
L’UNIONE ITALIANA dei CIECHI e degli IPOVEDENTI – ONLUS – comunica che sul sito del Dipartimento della Gioventù e Servizio
Civile Nazionale è stato pubblicato il “Bando per la selezione di n. 18.793 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile in Italia e all’estero”.
I progetti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS prevedono l’impiego di n. 1011 volontari presso le
varie Sedi dell’Unione e degli Enti partner dislocate su tutto il territorio nazionale.
I giovani interessati a tali progetti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda redatta
sull’apposito modulo (allegato 2 e 3 del bando) corredandola della documentazione prescritta e indirizzandola direttamente
alla struttura dell’Unione che realizza il progetto entro e non oltre le ore 14.00 del 16 aprile 2015.
Si fa presente che:
?Gli indirizzi delle strutture presso cui inviare la domanda per partecipare alla
selezione sono indicati nei singoli progetti;
?il bando è consultabile sul sito del Servizio Civile www.serviziocivile.gov.it da cui è possibile pure scaricare e
stampare il modulo per la domanda (all. 2 e 3); alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità;
?i requisiti e le condizioni per essere ammessi alla selezione sono quelli indicati nel bando (art. 3) e nei singoli
progetti;
?le modalità per la presentazione delle domande sono indicate all’art. 4 del citato bando.
Ogni eventuale ulteriore informazione può essere chiesta direttamente alla Struttura titolare del progetto.
Contributi dei lettori: Indifferenza: una dimensione emotiva, una condizione esistenziale?, di Silvana Piscopo
Nel corso dell’ascolto della rubrica “Chiedi al Presidente” del 25 marzo, fra le varie tematiche derivanti dalle domande degli interlocutori del presidente, è stato toccato il problema della diffusa marginalità in cui molti soci, soprattutto anziani sono relegati, nonostante i tentativi di coinvolgimento compiuti dalla commissione nazionale anziani, da alcune sezioni territoriali.
Certamente in una società in cui diventa slogan il vocabolo rottamazione applicata alle persone, dove alla parola quale mezzo di comunicazione diretto si sostituiscono sms, messaggi virtuali, immagini fugacissime, e ci si stanca sempre con più frequenza di riconoscere la memoria fisica rappresentata da padri, nonni, maestri del passato recente o remoto che sia, è difficile non assumere l’indifferenza come auto-protezione, o precipitare in tale dimensione per frustrazione, sensazione di inutilità.
Quando a tutto questo si aggiunge la cecità, che, indipendentemente dal grado di maggiore o minore autonomia con cui la si gestisce, rappresenta un ostacolo in più, almeno sul piano organizzativo nella vita di relazioni extradomestiche, è ancora più facile trovare rifugio e sicurezza solo nella casa, nella costruzione di un alibi da presentare a se stessi e ad altri con il quale si afferma che ormai nessun impegno meritano associazioni, aggregazioni culturali e forme di vita associata: nulla può migliorare e nessuno è degno d credibilità.
Certo tali affermazioni non sono prive di fondamento, perché gli esempi di scollamento tra di chi ha compiti e poteri, con delega di rappresentanza, e i soci che li delegano, sono all’ordine del giorno; si tratta di persone che, consapevolmente o non, diffondono demotivazione e, conseguenzialmente, non sono meritevoli di fiducia e promotori di crescita e valorizzazione dei semplici soci anche nella nostra unione e basta guardarsi intorno per scorgere i deficit di sensibilità verso quelli che vengono esclusi per difformità di opinioni, o verso coloro che, lontani o stanchi, vengono coinvolti solo nelle emergenze o nelle elezioni in caso di più liste di candidati.
E allora cosa si può fare?
1. in primo luogo si può, anzi si deve, correggere un costume diffuso che consiste nel coinvolgere i soci solo nelle emergenze e cioè elezioni associative con liste concorrenti, manifestazioni dove occorrono numeri consistenti di partecipanti;
2. coinvolgere, invece quanti più soci possibili nei gruppi di lavoro sezionali soprattutto nelle città in cui vi siano numeri alti di inscritti;
3. dare buoni esempi con l’agire in trasparenza in tutte le azioni di governo, controllo ed amministrazione delle varie strutture, perché si è ingenerata in maniera abbastanza estesa l’idea che chi dirige, a qualsiasi livello agisca non a servizio dei ciechi, ma per acquisire privilegi, garantire amici e parenti e che dunque, non si può fare altro che starne lontani;
4. creare occasioni di incontri ludici, culturali, organizzando sia attività di tempo libero, sia gruppi di autoaiuto, consulenze alla pari anche tra generazioni diverse per età;
5. stipulare convenzioni e protocolli con agenzie turistiche, creare occasioni di lavoro con altre associazioni di disabili e non che sviluppino programmi interessanti per favorire la conoscenza in tutte le forme possibili;
credo, insomma, che, senza cadere in semplicistiche sovrapposizioni, si potrebbero attivare gemellaggi tra i vari territori per scambi di esperienze in cui rendere protagonisti non sempre e solo chi riveste cariche associative.
Un ultima considerazione:
perché non riesce l’UICI, che pur vanta un bagaglio consistente di conquiste per tanti ciechi, a liberarsi dalle diffidenze sia verso l’esterno (e mi riferisco alle tante forme associative esistenti nei vari territori), sia interne (esercizio dell’esclusione o della marginalizzazione di chiunque appaia non controllabile, non gestibile, non allineabile a un qualsiasi pensiero unico)?
Forse l’appuntamento congressuale potrà favorire una riflessione, e non solo, su come e cosa fare per creare varchi di passaggio dalla progressiva indifferenza verso la ripresa di fiducia nella possibilità di contare non solo perché si è un numero di tessera, ma perché si è uomini, donne, ragazzi, ciascuno con un vissuto, con una narrazione di sé, e in grado di partecipare ad una comunità di reciproci perché, secondo me, il sentirsi reciproci che libera dalle timidezze, dalle insicurezze e questo è un messaggio che vale per tutti, figurarsi quanto può valere per chi ha un surplus di difficoltà!
Centro di Documentazione Giuridica: Licenziamento disabile: obbligo di doppia verifica della inidoneità, a cura di Paolo Colombo
Con sentenza 4757/2015, la Cassazione ha affermato che risulta illegittimo il licenziamento disposto per inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle mansioni sul presupposto del solo accertamento compiuto dal medico competente e senza aver atteso gli esiti del successivo riesame da parte della commissione sanitaria.
La Corte ha ulteriormente precisato che l’illegittimità del provvedimento espulsivo è motivata dal fatto che il datore non ha dato prova dell’impossibilità di reimpiegare il lavoratore altrove nell’ambito dell’azienda.
Il presupposto da cui muove la decisione è che, avverso la valutazione del medico competente circa l’idoneità/inidoneità parziale, temporanea o permanente del dipendente al disimpegno di una determinata attività, è consentito presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio medico, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Nel caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte, l’intimazione del provvedimento espulsivo era intervenuta prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata sull’opposizione del lavoratore al giudizio espresso dal medico competente.
La Cassazione non si è, tuttavia, arrestata a questo accertamento, ma ha rilevato che l’invalidità del licenziamento emergeva anche sotto il profilo del mancato accertamento circa la possibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni disponibili in azienda, compatibili con le sue ridotte condizioni psico-fisiche.
La sentenza conferma che, in presenza di un licenziamento motivato con la inidoneità fisica al lavoro, il datore è chiamato a dimostrare l’impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti e in un ambiente compatibile con il suo stato di salute, essendo il medesimo datore tenuto, inoltre, a confutare le allegazioni espresse dal dipendente circa il suo possibile repêchage in altre mansioni nell’ambito della compagine aziendale.
La Suprema Corte ha precisato che, in tale contesto, non costituisce violazione del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica la decisione del giudice di dichiarare l’illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, se il datore non ha preventivamente valutato la possibilità di assegnare al dipendente mansioni diverse e di pari livello.
Questa conclusione, ad avviso dei giudici, può essere superata unicamente se la riassegnazione del lavoratore ad altre posizioni possa indurre un’alterazione dell’organizzazione aziendale o un trasferimento di altri lavoratori.
In questo caso, come riconosciuto da un consolidato indirizzo, al datore di lavoro non può farsi obbligo di ricollocare il dipendente risultato inidoneo alle specifiche mansioni, atteso che una diversa conclusione comporterebbe una ingerenza sull’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’impresa.
In allegato il testo della commentata sentenza.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)