L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata ad agosto 2020, di cui trovate in allegato una copia.
Tra le recenti novità, richiamo la vostra attenzione su:
1. Iva agevolata al 4 per cento, anche per l’acquisto di auto ibride ed elettriche (art. 53-bis del Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019);
2. detrazione Irpef del 19 per cento fino al limite di spesa di euro 1.000 euro – direttamente da parte del contribuente non vedente – per il mantenimento del proprio cane guida (art. 1, comma 27, legge n. 145/2018).
3. aumento del limite di reddito personale a 4.000 euro lordi annuali affinché un figlio disabile di età non superiore a 24 anni possa essere considerato “fiscalmente a carico” ai fini fiscali.
Per la generalità dei familiari, a prescindere dalla disabilità, il limite di reddito personale per essere “fiscalmente a carico” resta fissato a 2.840,51 euro lordi annuali.
Per il raggiungimento di detto limite non si tiene conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
In proposito è opportuno ricordare che:
· i soggetti con disabilità visiva destinatari di tali agevolazioni sono coloro che rientrano nella condizione medico-legale di cieco assoluto, cieco parziale e ipovedente grave (artt. 2, 3 e 4, legge n. 138/2001).
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con circolare n. 72 del 30 luglio 2001, nei termini che seguono: “Acquisito – nel merito – il determinante parere tecnico della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Sanità, si ritiene che, per l’esatta individuazione della portata della norma, si debba far riferimento all’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”. La citata norma individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi agli occhi con eventuale correzione. Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, recante “classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), di ciechi parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4). (…). Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento (…)”.
· Per i non vedenti, l’assenza dello stato di gravità ex lege n. 104/1992, art. 3, comma 3, non è condizione preclusiva alla fruizione delle agevolazioni per disabili, a cui si ha diritto sulla base del verbale di riconoscimento della cecità civile e dell’ipovedenza grave nei verbali d’invalidità civile (“(…) si ritiene valida la certificazione della competente commissione ASL dalla quale risulti lo status di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente, rispettivamente ai sensi degli articoli 2, 3, e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138”, come meglio dettagliato nei punti a seguire).
· I verbali redatti dalle Commissioni INPS devono riportare, per i non vedenti, gli estremi di legge, così come semplificati dall’art. 4 del decreto legge n. 5 del 09/02/2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 35 del 04/04/2012 (“É invalido con capacità di deambulazione ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)” per il contrassegno disabili e “É soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 50 della Legge 342/2000 e art. 6 della Legge 488/1999”) per le agevolazioni fiscali.
· Per i vecchi verbali delle Commissioni ASL (o, ancora prima, delle Prefetture), tutt’ora validi ai sensi e per gli effetti di legge, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive, Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro, con parere del 24 luglio 2013, prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE. 0090997.25-07-2013-U confermava che è possibile “accedere alle agevolazioni fiscali presentando la certificazione della Commissione ASL di Prima Istanza, dalla quale risulti lo status di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (cfr. anche circ. n. 72/E del 30/07/2001)”. Quindi, – concludeva l’Ente di riscossione, ricorrendo anche al principio del “buon senso” – “tenuto conto dell’orientamento espresso dai documenti di prassi sopra citati, si deve ritenere corretta la soluzione proposta dall’UICI in base alla quale i soggetti interessati possono accedere alle agevolazioni iva prevista per l’acquisto dei veicoli, presentando la certificazione della commissione asl di prima istanza dalla quale risulti espressamente che il richiedente è riconosciuto cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave, rispettivamente ai sensi articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138” .
Sul punto, al fine di rimuovere ogni incertezza interpretativa, la circolare dell’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuente, del 31 maggio 2019, n. 13/E, alle pagine 61 e 62, riporta testualmente che “per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l’ipovedente grave” e che per i verbali privi dei riferimenti normativi stabiliti dall’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge n. 35 del 2012 (“Semplificazione in materia di certificazioni”), “il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni”.
Differente è la circostanza in cui, invece, il verbale di una persona cieca assoluta, parziale o ipovedente grave riporti l’espresso diniego: “L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”. In tal caso, sarà indispensabile che il contribuente non vedente si attivi al fine di promuovere presso il competente CML INPS, anche grazie all’intervento della nostra sezione territoriale, formale istanza di rettifica in autotutela (legge n. 241/1990 e INPS N. 275/2006), considerato che – diversamente dalla circostanza relativa all’assenza di alcun riferimento normativo – nel caso di diniego da parte della Commissione INPS, si palesa una manifesta valutazione medico-legale sulla fattispecie in esame, inevitabilmente foriera di problemi sul piano applicativo.
· A norma della legge n. 114 del 2014, nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, nelle more della revisione, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Ciò, quindi, anche dopo la data di scadenza del verbale (cfr., anche, la Circolare INPS n. 10 del 23 gennaio 2015).
· Per fruire dell’aliquota ridotta per i sussidi tecnici e informatici, il contribuente non vedente è tenuto a consegnare al venditore, prima dell’acquisto e unitamente alla copia del verbale di cecità, specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico oculista in servizio presso struttura pubblica, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la disabilità visiva e il sussidio tecnico e informatico.
Sul punto, è in corso una proposta emendativa al Decreto Legge “Semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020, secondo cui i verbali delle commissioni mediche riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità, senza che sia ancora necessaria la contestuale specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.