Adeguamento dei requisiti per il pensionamento alla speranza di vita

Circolare INPS n. 62 del 2018 – Pensioni ritardate di 5 mesi

Si informa che l’INPS ha emanato la circolare n. 62 del 4 aprile 2018, con la quale sono riportati, in sintesi, i requisiti di accesso al pensionamento, adeguati agli incrementi di speranza di vita, come previsto dal Decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 5 dicembre 2017.

Riferimenti normativi: Decreto direttoriale Ministero Economia e Finanze, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 dicembre 2017
Riferimento amministrativo: Circolare INPS n. 62 del 4 aprile 2018

A decorrere dal prossimo 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal Decreto del 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso alle diverse tipologie di trattamento pensionistico (ad esempio, vecchiaia, anzianità, assegno sociale), rispetto ai limiti in vigore quest’anno.
Pertanto, nel biennio 2019-2020, per la vecchiaia saranno necessari 67 anni.
L’adeguamento della speranza di vita farà sentire i suoi effetti anche sul trattamento anticipato (ex anzianità), il cui diritto, come è noto, si raggiunge a fronte di un determinato numero di anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. Dagli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini, si salirà a 43 anni e 3 mesi, mentre le donne passeranno da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi.

Nota bene: il numero di anni di contributi è da intendersi nel complessivo. I lavoratori dipendenti non vedenti potranno più agevolmente perfezionare tale requisito contributivo chiedendo di beneficiare della maggiorazione figurativa loro riservata per legge (, rif. legge 113/1985, art. 9 comma 2, così come modificata dalla legge 232/2016, art. 1 comma 209, e legge 120/1991, art. 2).

Al par. 2 della circolare INPS n. 62/2018 leggiamo ancora che <è salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge>.
Pertanto, rientrano in questi “altri casi previsti dalla legge” anche i trattamenti pensionistici di vecchiaia per non vedenti con riduzione di età, previsti per il Comparto pubblico (Cassa Stato e Non statali- Enti Locali ed altri) e per quello privato (Gestione Lavoratori iscritti all’AGO/FPLD). Sul punto, è necessario ricordare però che il Comparto privato prevede, per i lavoratori Dipendenti non vedenti, requisiti anagrafici nettamente più bassi (50 anni per le donne e 55 anni per gli uomini, ovvero 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, in concomitanza con il requisito contributivo versato dall’insorgere della cecità), rispetto ai limiti ordinamentali previsti per i colleghi non vedenti del Comparto pubblico impiego.

La circolare INPS n. 62 del 2018 è consultabile sul sito dell’Unione al link: https://www.uiciechi.it/Documentazione/Circolari/TestoCirc.asp?id=5739.

Data l’attualità della notizia, che interessa tutti coloro che intendono andare in pensione nel prossimo futuro, si invita a recepire le indicazioni operative trasmesse in mailing list lo scorso 12 aprile, per entrare meglio in argomento.