L’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica
Oggi, 13 maggio in collegamento dall’Istituto dei Ciechi Di Milano il Presidente Nazionale Mario Barbuto con i componenti della Direzione ha incontrato il Ministro per la disabilità Erika Stefani.
Diversi i temi trattati ma quello che il Presidente Nazionale ha desiderato portare all’attenzione del Ministro il provvedimento comunicato con messaggio INPS 1835 del quale riproduciamo ampio stralcio in coda a questa nostra nota. Dice Barbuto: “Detto provvedimento appare una misura ai limiti della vessazione, proprio quando prevede per i beneficiari della pensione di invalidità eventualmente assenti alla prima visita, la sospensione immediata della pensione, dopo due giorni dalla data della visita, senza altra procedura. La sanzione sarà accompagnata dalla revoca della pensione non solo in caso di assenza anche alla seconda visita, ma anche nell’ipotesi in cui non sia reputata idonea la motivazione della prima assenza.
Qui si evoca un altro delicato aspetto relativo a INPS che non ha titolo a valutare e giudicare in modo arbitrario circa le motivazioni dell’assenza.
Ma c’è di più: sospensione e successiva revoca potranno essere applicate a prescindere dall’esito della comunicazione postale relativa alla convocazione a visita. In parole semplici, infatti, INPS si attribuisce il diritto a sospendere e revocare la pensione d’invalidità, anche se e quando il beneficiario non si presenti alla visita di revisione, per esempio, per non aver ricevuto l’avviso. Cosa che purtroppo potrà verificarsi spesso, considerati i frequenti disguidi nei servizi di recapito e l’aggiornamento non sempre puntuale degli archivi. La sospensione in automatico della pensione, disposta da INPS trascorsi solo due giorni dall’assenza a visita, non può essere accettata dalle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità, perché vessatoria e perché in aperto contrasto con il disposto dell’Art.25, co. 6-bis, DL 90/2014, convertito in L. 114/2014 che prevede il Diritto per l’interessato alla conservazione di tutti i benefici riconosciuti a seguito di verbali rivedibili, fino alla conclusione della procedura di revisione.
L’attuale provvedimento INPS di semplificazione, invece, prevede in caso di assenza alla prima visita, l’invio da parte dell’INPS all’interessato della comunicazione di immediata sospensione della pensione, con l’invito a presentare, entro novanta giorni, idonea giustificazione dell’assenza. Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta “fondata”, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario, con la comunicazione della nuova data di visita medica: qualora l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, l’istituto provvederà alla revoca del beneficio economico, a partire dalla data di sospensione.
La revoca è invece disposta in via immediata, senza diritto alla seconda convocazione alla visita medica, nel caso in cui l’Inps giudichi inidonea la motivazione dell’assenza, che deve essere di natura sanitaria e amministrativa. Poiché INPS procederà alla sospensione della prestazione a prescindere dall’esito della comunicazione postale, difficilmente eventuali disguidi nel recapito risulteranno utili per evitare la revoca della pensione, anche perché il provvedimento INPS non illustra i criteri secondo i quali una giustificazione sanitaria o amministrativa possa ritenersi fondata, di fatto riservandosi un’enorme discrezionalità in merito.
Pur con tutte le buone intenzioni di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, il provvedimento INPS non può mettersi in contrasto con la legge. La notizia di convocazione a visita deve essere rappresentata all’interessato con mezzi certi e idonei; in caso contrario si potrebbero verificare innumerevoli disguidi e si aprirebbe sicuramente la via a una miriade di ricorsi, anche tenuto conto che, soprattutto le persone molto anziane, vivono una situazione di maggior disagio a causa della difficoltà a gestire tempestivamente e in autonomia le comunicazioni, la propria posta e gli avvisi, in modo da poter rispondere sempre con puntualità e precisione.
Un atteggiamento di legittimità e ragionevolezza che richiediamo a INPS riguarda l’osservanza delle norme e dei diritti dei cittadini, soprattutto quelli in condizione di maggior fragilità, procedendo a eventuali revoche solo e sempre dopo la conclusione dei percorsi e dei processi di rivedibilità che rimangono comunque quanto mai opportuni.
Da ultimo, ma certo non meno importante, un profondo rammarico va espresso per la mancata consultazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, prima di adottare misure che determinano un impatto spesso profondo sulla vita quotidiana di centinaia e centinaia di migliaia di cittadini. Un’abitudine e una pratica dura a morire che esige interventi di tutela dell’autorità politica.
Messaggio INPS 1835
Articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione
Testo completo del messaggio
Premessa
Il comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.
L’Istituto ha quindi dettato le istruzioni operative per la gestione delle relative attività amministrative e sanitarie, compresa una specifica disciplina delle assenze a visita basata sugli esiti della convocazione postale (cfr. il messaggio n. 2002/2015).
1. Nuove indicazioni procedurali
Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l’articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all’articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione.
Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali.
Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall’assenza a visita – che non dovrà più essere registrata con l’apposizione dello specifico flag – dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l’inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni.
La sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”.
L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.
Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute.
Per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza.
Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni.
Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.
Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.
Il Direttore Generale – Gabriella Di Michele
Roma, 13 maggio 2021
Pubblicato il 13/05/2021.