articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
L’Agenzia delle Entrate, con determinazione protocollo 2020/381183 ha reso noto che la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al punto 5.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, è pari al 47,1617 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, moltiplicato per la percentuale di cui al punto precedente e troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Al di la dei termini burocratici comunicati dall’Agenzia delle Entrate, quanto sopra, seppur di difficile comprensione, rappresenta la modalità di calcolo con la quale si è giunti a determinare l’aliquota finale del 47,1617 per cento.
Pertanto, unicamente le strutture che avessero a suo tempo presentato idonea e apposita richiesta potranno usufruire di tale beneficio aggiuntivo, specificando in ogni caso che il beneficio sarà solo per la parte di percentuale addizionale.
A ogni buon conto si allega copia della determinazione adottata dall’Agenzia delle Entrate: