Pubblicazione del DM 5 novembre 2019 (GU n. 267 del 14/11/2019)
Si informa che è pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14/11/2019, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 05/11/2019, recante il blocco dell’adeguamento della speranza di vita per l’accesso ai trattamenti pensionistici dal 2021.
La norma stabilisce testualmente quanto segue: “A decorrere dal 1º gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici… non sono ulteriormente incrementati”.
È presente, in allegato, il testo del Decreto ministeriale:
Sulla questione in termini generali, faccio seguito al Comunicato UICI n. 58 del 2018. A differenza di quest’anno, che ha visto incrementare i requisiti per accedere alla pensione di ben cinque mesi, nel 2021 e nel 2022 non si registrerà alcun aumento: i requisiti di accesso ai diversi trattamenti pensionistici (le pensioni di vecchiaia, con tutte le deroghe previste anche per i lavoratori non vedenti, e quelle anticipate) non cambieranno fino al 2023, restando fissi alle condizioni attuali.
Data l’attualità della notizia, che interessa tutti coloro che intendano andare in pensione nel prossimo futuro, si coglie l’occasione per ricordare che:
1. restano vigenti le norme di maggior favore riservate ai lavoratori non vedenti;
2. al momento della valutazione sul diritto a pensione, non dovranno mai mancare, tra i documenti necessari, il verbale di riconoscimento della cecità più datato nel tempo (in copia leggibile) e, se in possesso, anche l’iscrizione all’albo (ora lista) dei centralinisti telefonici non vedenti Legge n. 113/1985, ovvero all’albo dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti Legge n. 686/1961 e Legge n. 29/1994 (Nota bene: solo in caso di smarrimento, è possibile richiedere una copia dell’iscrizione all’albo professionale inviando la richiesta via PEC all’ANPAL, all’indirizzo divisione5@pec.anpal.gov.it previa compilazione di un apposito “modello richiesta certificazione”. Per maggiori indicazioni, vi invito a recuperare il Comunicato UICI n. 111 del 2018, esplicativo in tal senso);
3. preventivamente all’invio della domanda di pensione all’INPS, l’operatore incaricato del Patronato di fiducia dovrà avere cura di selezionare le seguenti voci ai fini del riconoscimento delle condizioni agevolative previste per i lavoratori privi della vista:
per i dipendenti del settore privato, “riduzione dell’età pensionabile (Decreto legislativo n. 503/1992, art.1, commi 6 e 8)” e “l’incremento dell’anzianità contributiva di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivo a favore dei soggetti non vedenti e ipovedenti, art.9, c.2, legge n.113 del 1985 o art.2 legge n. 120 del 1991” per i dipendenti del settore pubblico, “l’incremento dell’anzianità contributiva di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivo a favore dei soggetti non vedenti e ipovedenti, art.9, c.2, legge n.113 del 1985 o art.2 legge n.120 del 1991”.
Per ulteriori informazioni ed eventuale assistenza, si suggerisce, a quanti lo desiderano, di rivolgersi alle nostre Sezioni territoriali, che, all’occorrenza, sapranno utilmente interfacciarsi con l’Ufficio Lavoro e Previdenza di questa Presidenza Nazionale, per la presa in carico, coordinata, della posizione dell’assistito UICI, che verrà seguito fino alla liquidazione della pensione da parte dell’INPS (Gestione Privata o quella Pubblica).