Si fa seguito al comunicato Uici n. 3 del 3 gennaio 2017, per informare che finalmente è stata pubblicata dall’INPS la circolare n. 73 del 14 aprile 2017 Benefici pensionistici lavoratori non vedenti. Articolo 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante le istruzioni necessarie alle proprie strutture periferiche ai fini del riconoscimento economico, ai lavoratori non vedenti, della maggiorazione dei quattro mesi anche nel sistema contributivo.
Dal dettato della circolare, sono confermate tutte le previsioni già anticipate con nostro messaggio inviato lo scorso 17 gennaio, di cui vi invito a prendere attenta visione.
Con l’occasione, si ricorda che:
Fonte normativa: legge n. 113 del 29 marzo 1985, art. 9 comma 2; legge n. 120 del 28 marzo 1991, art. 2; legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, art. 1 comma 209.
Fonte amministrativa: per la copertura economica dei quattro mesi quota retributiva di pensione, circolare INPS n. 173 del 26 giugno 1991; per la copertura economica dei quattro mesi quota contributiva di pensione, circolare INPS n. 73 del 14 aprile 2017.
Settori di riferimento: sia pubblico, che privato.
Destinatari: lavoratori dipendenti non vedenti, come disciplinati agli artt. 2 (ciechi totali), 3 (ciechi parziali) e 4 (ipovedenti gravi) della legge n. 138/2001, ovvero coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ovvero il cui residuo perimetrico binoculare (campo visivo) sia inferiore al 30 per cento.
Presentazione della domanda: a richiesta dell’interessato (la maggiorazione dei quattro mesi non si applica d’ufficio), secondo le diverse modalità invalse presso il settore e quello delle pubbliche amministrazioni. La richiesta dovrà essere accompagnata da documentazione probante la condizione di non vedente (verbale di riconoscimento medico-legale di Commissione collegiale e, solo per le categorie professionali, in luogo del verbale, l’attestazione di iscrizione all’Albo/liste professionali dei centralinisti telefonici non vedenti e dei masso e fisioterapisti non vedenti, quale certificazione sostitutiva e certificativa del diritto.
Decorrenza: per tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza di pensione al 1° gennaio 2017. Per i trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, non sarà possibile richiederne la ricostituzione.
Ciò perché la norma istitutiva è inserita nella legge n. 232 del 2016 (Manovra di Bilancio 2017), che appunto è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.
Il dettato della circolare rispetta quanto previsto secondo norma.
Dato l’interesse generale per l’argomento, vi prego cortesemente di voler dare ampia e chiara diffusione alle presenti informazioni, nell’ambito della vostra afferenza territoriale.
Sull’argomento, per un maggiore e utile approfondimento, si ricorda che sono disponibili sul sito, in “Formare ed informare”, la lezione dal titolo Anzianità, vecchiaia e novità Legge di Bilancio 2017: tutte le regole per i lavoratori dipendenti non vedenti, funzionalmente collegata ad altra lezione dal titolo Il sistema del Calcolo pensioni, che si invita ad ascoltare con attenzione.