Centro di Documentazione Giuridica: Visite di revisione della disabilità. L’INPS definisce le nuove regole e di fatto diviene referente unico, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

L’l’INPS con la Circolare n.10 del 23 gennaio 2015 ha fissato i criteri operativi delle nuove procedure per l’accertamento e la revisione delle minorazioni civili, stabilite lo scorso anno dalla Legge 114/14.
La Legge 114/14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) si era posta l’obiettivo di semplificare le procedure di accertamento e di revisione delle minorazioni civili.
La novità particolarmente rilevante prevista dalla legge riguardava proprio le visite di revisione. Nella normativa previgente, infatti, lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (Legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento, anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione.
A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano pertanto sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento. Con la Legge 114/14, invece, nel caso in cui sia prevista la rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».
L’INPS ha ora fissato con la propria Circolare (n. 10 del 23 gennaio 2015) i criteri operativi previsti dalla legge.
Le ASL, a cui finora erano affidate le visite di revisione, sono state di fatto estromesse al fine di accorciare i tempi (viene infatti meno il cd. passaggio di verbali dall’ ASL all’ INPS), ma per il cittadino sottoposto a visita significa anche perdere come referente la propria ASL e dover affrontare spostamenti maggiori per raggiungere fisicamente la sede INPS territorialmente competente.
Certamente la modifica comporterà un abbattimento dei costi per le Regioni che non dovranno più sopportare le spese relative agli accertamenti presso le proprie ASL, ma altrettanto certo è che con tale modifica ci si avvia verso una delega pressoché totale della valutazione della disabilità all’Istituto di Previdenza.
In allegato il testo integrale della circolare 10 del 23 gennaio 2015.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

CDG allegato Circolare numero 10 del 23-01-2015